TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
R.G. 46333/2020
Il Tribunale di Milano, SEZIONE QUINDICESIMA - TRIBUNALE
DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B”, in persona dei magistrati:
Angelo Mambriani Presidente
Guendalina A. V. Pascale Giudice relatore
Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado proposta da C.F. , Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dagli Avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI e CARDONA GIUSEPPE PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 assistita e difesa dall'Avv. BOIFAVA MAURIZIO PARTE CONVENUTA
Oggetto: cessione di crediti da appalto pubblico di rilevanza comunitaria CONCLUSIONI: come da seguenti fogli depositati telematicamente PER PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in atti, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, accertare e dichiarare il diritto di – nuova denominazione Controparte_2 di - a ottenere il pagamento, da parte Parte_1 dell'Ente, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, in favore di dei seguenti importi: Controparte_2
• € 2.957.520,28 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 14A e 14B;
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di
€ 5.050.385,41 azionata con l'atto di citazione, «determinati nella misura degli interessi legali di mora» ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna «Data Scadenza»), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 5.050.385,41 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 39.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale di € 5.050.385,41 azionata con l'atto di citazione
• € 843.014,83 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note TO Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub docc. 5A -5B-5C. Precisamente: Contr
- € 198.874,58, di cui alle Note TO emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota TO. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A;
pag. 2/18 Contr
- € 30.809,01 di cui alle Note TO emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società Pfizer Italia s.r.l. (le Note TO sono, infatti, precedute da “PF”). Tali Note TO sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5B;
- € 220.667,83 sono portati dalle Note TO emesse da Farmafactoring s.r.l. che ha ceduto le predette Note TO a CP_3
Tali Note TO sono riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. 5C;
- € 392.582,41sono portati dalle Note TO emesse dalla società
[...] Contr che ha ceduto le Note TO a Tali Note TO sono CP_3 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5C;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note TO, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 62.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note TO) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora Contr oggetto delle Note TO emesse da di cui all'elenco prodotto sub doc. 5A
• € 20.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti due fatture:
- PF90021484 del 30.12.19 di € 3.440,00 - PF900212483 del 30.12.19 di € 17.200,00 Contr riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 11 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note TO (fatture che sono indicate nelle predette fatture). IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in atti, sempre contraiis reiectis, ed emessa ogni più opportuna pronuncia declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, accertare e dichiarare il diritto di – nuova denominazione di CP_4 Parte_1
– a ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto,
[...]
pag. 3/18 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni Controparte_2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta alla stessa Controparte_2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o «determinati nella misura degli interessi legali di mora» ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note TO: o nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note TO;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di – nuova denominazione di - a CP_2 Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Controparte_2 fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. PER PARTE CONVENUTA
pag. 4/18 Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia l'adito Tribunale così giudicare: IN RITO: accertare e dichiarare la nullità/invalidità dell'atto introduttivo nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e/o l'inopponibilità/inefficacia dei contratti di cessione dei crediti ex adverso posti a fondamento dell'actio radicata;
NEL MERITO: rigettare le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dei crediti azionati, condannare la convenuta al pagamento di quanto effettivamente dovuto così come provato in giudizio, anche in accoglimento dei criteri di imputazione/liquidazione di cui alle superiori difese, ferma la non debenza degli interessi moratori, anatocistici e delle sanzioni forfettarie ex adverso rivendicate. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite anche ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. anche in ragione dell'aver l'attrice azionato in causa fatture già pagate ovvero basate su ragioni di credito inesistenti. In specie per quanto riguarda la condanna del comma:
- 1 il danno deve essere anche rapportato anche allo sforzo che la scrivente ha dovuto profondere in pieno periodo pandemico, costringendo financo i propri sanitari a dedicarsi alla verifica delle partite contabili azionate sulla base di inesistenti titoli;
- 3 si insta per una somma pari agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2001 rapportati all'importo capitale oggetto di pagamento/inesistenza del credito;
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere tutti i documenti richiamati/prodotti in atti dall (dal n. 1 al n. 140.176) con ferma opposizione rispetto alla CP_1 documentazione depositata dall'attrice.
pag. 5/18
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr (di seguito, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere, in via principale, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto di ottenere il pagamento da parte della convenuta, con relativa condanna al pagamento, dei crediti di € 5.050.385,41 per capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture al saldo, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ex art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora dalla data di notifica del presente atto, oltre € 39.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, oltre € 843.014,83 a titolo di ulteriori interessi in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, oltre € 62.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito, oltre € 20.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le note di debito. In via subordinata, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il pagamento da parte della convenuta e, per l'effetto, di condannarla al pagamento in proprio favore, di ogni diversa somma che le fosse ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, importo dovuto ai sensi pag. 6/18 dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle note di debito. In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il pagamento da parte della convenuta, con sua condanna al pagamento in proprio favore, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Contr ha dedotto, in particolare:
- di essere cessionaria di crediti portati da fatture emesse dalle società fornitrici della convenuta per l'importo di euro 5.050.385,41 per sorte capitale, ridotti in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc a euro 2.957.520,28;
- di aver diritto anche alla corresponsione degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata in sede di citazione, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza fino al saldo;
- di aver diritto altresì agli interessi anatocistici sugli interessi di mora, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02, scaduti da oltre 6 mesi ex art. 1283 cc, dalla data di notifica della citazione;
- di aver diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento di ciascuna delle fatture di cui alla sorte capitale, nella misura di euro 40,00 a fattura ex art. 6 del D. Lgs. 231/02, per un importo di euro 39.760,00;
- di aver diritto alla corresponsione di ulteriori interessi di mora a causa del tardivo pagamento dei crediti per interessi, per euro 843.014,83;
pag. 7/18 - di aver diritto altresì alla corresponsione anche degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora, nella misura degli interessi legali di mora, ex artt. 1283 e 1284 cc che richiama gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02;
- di aver diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento delle fatture relative agli interessi di mora ex art. 6 co. 2 del D. Lgs. 231/2002 pari a euro 62.400,00;
- di aver diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento di fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato ex art. 6 co. 2 del D. Lgs. 231/2002 e pari a euro 20.640,00.
- che non vi è alcuna nullità dell'atto di citazione, dal momento che negli elenchi in atti le fatture sono analiticamente indicate, specificando per ciascuna il nominativo delle società che l'ha emessa e ceduta, il numero, l'importo, la data di emissione e quella di scadenza, l'attrice ha specificato di agire quale cessionaria dei relativi crediti e sono stati prodotti anche i relativi contratti;
- che l'eccezione di incompetenza deve ritenersi superata, essendo la causa stata riassegnata alla Sezione XV civile;
- l'inconferenza dell'eccezione avversaria circa il rifiuto delle cessioni ex art. 106 D. Lgs. 50/16 o l'omessa accettazione ex art. 70 co. 3 RD 2440/1923, attesa l'applicazione necessaria (v. Cass. Civ. n. 19571/2007, secondo cui: “L'art. 117 codice appalti dispone che le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai commi successivi, il citato articolo precisa poi che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pag. 8/18 pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Il citato articolo nel mentre ribadisce la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una impresa qualificata e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c., cosi come invece disposto dalla L. n. 52 del 1991, art. 1, comma 2, per la cessione dei crediti di impresa in generale”) alle cessioni quali quella in esame della sola legge 52/1991, la quale prescrive la sola formalità della notifica della cessione al debitore ceduto ai fini dell'opponibilità. A ciò deve poi aggiungersi, nella prospettazione di parte attrice, che controparte non avrebbe dimostrato l'intervenuto rifiuto delle cessioni mediante comunicazione inviata entro 45 giorni dalla notifica, rifiuto che, peraltro, vale solo nell'ipotesi in cui il contratto sia ancora in corso di esecuzione (v. Cass. Civ. nn. 13261/2000 e 11475/2008: “Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod.civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale”);
- l'infondatezza dell'eccezione avversaria in merito all'intervenuto pagamento e storno e sospensione di alcune delle fatture azionate, sia perché parte attrice ha già tenuto conto dell'intervenuto pagamento, riducendo l'importo dovuto per sorte capitale, sia perché controparte pag. 9/18 non ha dimostrato né l'intervenuto pagamento, né l'intervenuto storno;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, sia in quanto non specifica, non avendo individuato né i singoli crediti che ne sono oggetto, né i fatti che avrebbero determinato l'inizio della decorrenza del termine ex art. 2935 cc, né il dies a quo per ciascun credito, sia perché il relativo termine è decennale ed è stato interrotto con le intimazioni di pagamento. L (di seguito, Controparte_5
), ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 nullità della citazione avversaria per violazione degli artt. 163 co. 3 nn. 3 e 4 e 164 co. 4 e 5 cpc, la competenza esclusiva della Sezione Imprese trattandosi di crediti riferibili a contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria, nonché la carenza di legittimazione attiva in quanto per l'opponibilità delle cessioni di crediti da corrispettivo di appalti pubblici è richiesto che le amministrazioni pubbliche non le rifiutino, le cessioni stesse devono essere stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 117 del D. Lgs. 163/2006. Nel merito, ha CP_1 censurato, in ordine al credito per sorte capitale, la mancata allegazione dei contratti ceduti, il mancato invio delle fatture in forma elettronica, l'intervenuto pagamento di parte delle fatture azionate e l'inesigibilità di altre;
quanto agli interessi moratori sulla sorte capitale, la medesima ne ha escluso la debenza sia in considerazione della dedotta insussistenza o inesigibilità del credito principale, sia in quanto non è intervenuta la costituzione in mora mediante intimazione scritta ai sensi per gli effetti dell'art. 1219 cc, dunque a decorrere dalla notifica della citazione, trattandosi di obbligazione querable (v. Cass. Civ. nn. 19320/2005, 19084/2015); quanto agli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, che, non essendo dovuti interessi prima della domanda giudiziale, manca il presupposto dell'esistenza di interessi scaduti al momento della domanda richiesto ai fini dell'applicabilità dell'istituto invocato;
quanto alla sanzione ex art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 231/02, che la stessa non è dovuta non avendo parte attrice dimostrato la sussistenza dei relativi presupposti. La medesima ha quindi eccepito la genericità della domanda subordinata e ha escluso che la domanda ulteriormente subordinata ex art. 2041 cc, anche qualora dichiarata ammissibile, possa condurre alla condanna al pagamento dell'intero corrispettivo. La convenuta ha infine chiesto la condanna di controparte ex art. 96 cpc.
pag. 10/18 A seguito della trasmissione del fascicolo al Presidente della IV Sezione civile, quest'ultimo ne ha disposto la trasmissione al Presidente della Sezione XV, che a sua volta ha riassegnato il fascicolo, con intervenuto superamento dell'eccezione di incompetenza, la quale, peraltro, non sussiste tra le diverse Sezioni di un medesimo Ufficio Giudiziario (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 19882/19). A seguito della concessione dei termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 cpc, poi, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice, per non essere la stessa stata limitata alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Il precedente GI ha quindi disposto di procedersi a TU contabile formulando il seguente quesito: “Dica il TU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine necessaria e/o utile al fine dell'espletamento dell'incarico, tentata in ogni caso la conciliazione della lite, dato atto della riduzione del petitum da parte dell'attrice, accerti i rapporti dare-avere tra le parti, verificando:
1. quali tra i crediti azionati sono stati oggetto di cessione secondo le modalità di legge ratione temporis vigenti;
2. quali tra le cessioni sono state rifiutate dalla con le modalità CP_1 previste dalle disposizioni di legge ratione temporis vigenti;
3. rispetto a quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) l'attrice ha prodotto in giudizio i sottesi contratti;
4. quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono state pagate dall'ASST;
5. quali tra le fatture azionate erano inesigibili al momento della notifica dell'atto di citazione per non essere ancora scaduto il termine previsto per il loro pagamento;
6. quali tra le fatture azionate sono state respinte dall per errata CP_1 indicazione del codice univoco,
7. quali tra le fatture azionate sono state rifiutate dall' : CP_1
- perchè riferite a ordini inesistenti e/o a contratti già terminati;
-per omessa e/o errata indicazione del numero d'ordine ovvero perché l'ordine indicato non era stato perfezionato;
- per incompetenza del presidio che le ha ricevute/cui sono state indirizzate;
8. quali tra le fatture azionate non risultano pervenute all' e/o non CP_1 sono presenti nel HUB Regionale del Sistema di Interscambio;
pag. 11/18
9. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi moratori, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi;
10. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi anatocistici, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi”. Occorre preliminarmente sgombrare il campo dall'eccezione di prescrizione dei crediti, che non è stata espressamente richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, di talchè la stessa deve intendersi rinunciata.
1.L'eccezione di nullità della citazione. Sul punto il Collegio, facendo proprie le considerazioni già svolte dal precedente GI, in quanto integralmente condivise, richiama il contenuto dell'art. 164 co. 4 e 5 cpc e ritiene di escludere la ricorrenza di quell'incertezza assoluta della causa petendi -ovvero dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragioni della domanda- ovvero della “cosa” oggetto della domanda che cagiona la nullità dell'atto introduttivo (cfr. da ultimo Cass. 1681/2015), avuto riguardo all'articolazione complessiva dell'atto di citazione ed ai documenti allegati, che hanno consentito di comprendere chiaramente, sotto il profilo dell'edictio actionis e della vocatio in ius, il petitum e la causa petendi e, dunque, le pretese qui azionate da parte attrice, sì da permettere alla parte convenuta di apprestare adeguate difese, ciò che quest'ultima ha articolato nella – invero assai corposa – comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata.
2.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice per inefficacia e/o inopponibilità delle cessioni. Parte convenuta ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in considerazione dell'asserita violazione dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, per contro parte attrice ha invocato l'esclusiva applicabilità alla fattispecie in esame della L. 52/1991, trattandosi di cessione a un intermediario finanziario. Il Codice dei Contratti Pubblici integra, invero, la normativa sulla cessione di crediti verso la PA. L'art. 117 del d.lgs. 163/2006 prevede che le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio pag. 12/18 dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Secondo la normativa richiamata da parte convenuta, pertanto, le cessioni, per essere opponibili al debitore ceduto/PA, devono essere effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificate all'ente debitore con il suo esplicito consenso. La ratio di tale disciplina è stata individuata nell'esigenza di garantire il pieno coinvolgimento dell'amministrazione nella gestione della cessione, preservando così la regolare esecuzione della prestazione contrattuale ed evitando che le risorse finanziarie del debitore possano venire meno, compromettendo la continuità del rapporto. La cessione pertanto è inefficace fino a quando non intervenga un formale assenso dell'amministrazione statale, che può negarlo per ragioni legate alla forma o per altri motivi di interesse pubblico;
tale regime si applica, esclusivamente, durante la vigenza del contratto, come ribadito dalla giurisprudenza (v. Cass. Civ. nn. 268/06, 33344/18, 34094/24). Conseguentemente anche l'eccezione in esame dev'essere disattesa, essendo la normativa invocata da parte convenuta non applicabile alla fattispecie sub iudice, trattandosi di cessione di crediti relativi a contratti di appalto non in corso (v. sul punto Cass. Civ. n. 34094/24). Deve pertanto applicarsi la normativa richiamata da parte attrice (v. L. 21/02/1991, n. 52, art. 1), per cui le formalità stabilite dal codice degli appalti non sono necessarie per la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo qualora il cedente sia un imprenditore, i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa e il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario.
pag. 13/18
3.Il merito della controversia. Ritiene il Collegio che la domanda principale di parte attrice sia fondata, limitatamente agli importi di cui infra. All'uopo deve richiamarsi l'elaborato peritale, in quanto tecnicamente adeguato e logicamente motivato, che ha risposto al seguente quesito assegnato: “Dica il TU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine necessaria e/o utile al fine dell'espletamento dell'incarico, tentata in ogni caso la conciliazione della lite, dato atto della riduzione del petitum da parte dell'attrice, accerti i rapporti dare-avere tra le parti, verificando:
1. quali tra i crediti azionati sono stati oggetto di cessione secondo le modalità di legge ratione temporis vigenti;
fatta quadratura con totali del CT:
2. quali tra le cessioni sono state rifiutate dalla con le modalità CP_1 previste dalle disposizioni di legge ratione temporis vigenti;
3. rispetto a quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) l'attrice ha prodotto in giudizio i sottesi contratti;
4. quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono state pagate dall'ASST;
5. quali tra le fatture azionate erano inesigibili al momento della notifica dell'atto di citazione per non essere ancora scaduto il termine previsto per il loro pagamento;
6. quali tra le fatture azionate sono state respinte dall per errata CP_1 indicazione del codice univoco;
7. quali tra le fatture azionate sono state rifiutate dall' : CP_1
perchè riferite a ordini inesistenti e/o a contratti già terminati;
per omessa e/o errata indicazione del numero d'ordine ovvero perché l'ordine indicato non era stato perfezionato;
per incompetenza del presidio che le ha ricevute/cui sono state indirizzate;
8. quali tra le fatture azionate non risultano pervenute all' e/o non CP_1 sono presenti nel HUB Regionale del Sistema di Interscambio;
9. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi moratori, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi;
pag. 14/18 10. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi anatocistici, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi”. Il nominato TU ha, conseguentemente, dapprima esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti, soffermandosi sull'ammontare delle fatture per le quali è stato eccepito l'intervenuto pagamento da parte convenuta e ha all'uopo verificato, rispetto all'importo già ridotto da parte attrice, l'intervenuto pagamento di fatture per euro € 344.011,51, così concludendo per un importo capitale di fatture non pagate pari a euro 2.613.508,77, importo, questo, riconosciuto dal CT di parte attrice (v. pag. 34 TU). Di queste fatture, il TU ha accertato poi l'intervenuta produzione del relativo contratto di cessione, concludendo per un importo ceduto di euro 2.529.714,40. Il TU ha quindi verificato per quali di queste fatture vi fosse la produzione di ordini e contratti, ai fini della verifica della debenza dei relativi importi, concludendo per la sussistenza della relativa documentazione per il minore importo di euro 1.664.105,45. A tale proposito, infatti, deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario che, nell'ambito della cessione dei crediti, ritiene che l'onere della prova ex art. 2697 cc sia assolto non già mediante la sola produzione delle fatture oggetto della cessione, bensì richiede la produzione delle cd. pezze giustificative che consenta la riconciliazione cartolare da parte del TU (v. ex multis Trib. Milano, sentenza del 23.6.20 n. 3579/20, rinvenibile online). Su dette fatture, la TU ha quindi calcolato gli interessi di mora, quantificati in € 569.118,46 dalle singole scadenze al 04.12.2020 e gli interessi anatocistici, quantificati in € 555.127,04 e calcolati sul montante dal 04.12.2020 fino al 30.09.2023. Quanto agli interessi di mora, va, infatti, ricordato che essi hanno una funzione risarcitoria e presuppongono l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora ex lege del debitore, e quindi fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella di pagamento del capitale (v. Cass. I, 15 ottobre 2015, n. 20868; Cass., Sez. I, 23 gennaio 2008, 1377; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1087; Cass., Sez. lav., 18 agosto 1982, n. 4642). Di converso l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la pag. 15/18 prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore. Ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: a norma dell'art. 3 d.lgs. n. 231 del 2002 «il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» (v. Trib. Milano n. 3579/2020 sopra richiamata). Gli interessi anatocistici, per parte loro, discendono dall'applicazione dell'art. 1283 cc, che prevede in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (v. Trib. Milano sentenza 18.9.23 e Trib. Torre Annunziata sentenza n. 3384/23 del 18.9.23 rinvenibili online). La TU ha quindi accertato la sussistenza di crediti per interessi moratori Contr per soli € 190,47 oggetto di note di debito che risultano cedute a con atti notarili notificati ad e corredati dalla documentazione necessaria CP_1 alla prova del rapporto sottostante, importo su cui sono stati quindi calcolati gli interessi anatocistici dal 4.12.20 al 30.9.23 per € 47,28. Anche in ordine a detto aspetto deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale che richiede la prova del fatto genetico dell'obbligazione sorta del pagamento di interessi ovvero l'indicazione del credito principale che, estinto o meno, avrebbe generato la decorrenza, non essendo all'uopo sufficienti né le note di debito, né le fatture, bensì la documentazione a essi sottostante (v. Trib. Milano sentenza n. 3579/2020 del 23.6.20 già citata). Sono poi dovuti a parte attrice euro 10.040,00, pari al prodotto di euro 40 per le 251 fatture di cui alla tabella 1.F corrispondenti all'importo per sorte capitale verificato dal TU, nonché euro 1.400,00, pari al prodotto di euro 40 per le 35 note di debito di cui alla tabella 2.a.5 verificata dal TU, ex art. 6 co. 2, D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento delle spese di recupero del credito (v. sul punto ex multis Trib. Torre Annunziata n. 946 del 2.4.24, rinvenibile online). Anche in ordine a detto aspetto, deve richiamarsi il dato normativo costituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, che dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può
pag. 16/18 comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, come interpretato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC, C-555/14), la quale ha stabilito, proprio con riguardo alla cessione di crediti, che anch'essa rientra nell'ambito delle transazioni commerciali e che l'importo forfettario minimo di euro 40,00 a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale.
4.Le spese di lite. Le spese di lite si possono liquidare direttamente in dispositivo in base al DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/22 sull'importo di euro 2.847.009,42. L'importante distanza tra l'importo richiesto (pari a euro 7.000.000,00 circa) e quello accertato motiva poi la compensazione delle spese medesime nella misura di 1/3. Le spese di TU devono porsi definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, stante l'esito. L'esito del giudizio, che ha visto la soccombenza di parte convenuta, inibisce l'esame della domanda ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza e/o eccezione respinta e/o assorbita così provvede: condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di € 1.664.105,45 per sorte capitale fatture cedute, oltre € 569.118,46 per interessi di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, computati dalle singole scadenze al 04.12.2020 ed € 555.127,04 per interessi anatocistici ex art. 1283 cc, calcolati dal 04.12.2020 fino al 30.09.2023, oltre € 10.040,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di € 190,47 per interessi moratori di cui alle note di debito cedute, oltre € 47,28 per interessi anatocistici ex art. 1283 cc, calcolati dal 4.12.20 al 30.9.23, oltre €1.400,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, dei 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 32.891,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge e spese vive per euro 1.713,00;
pag. 17/18 Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3. Pone le spese di TU a carico solidale definitivo delle parti. Così deciso nella camera di consiglio della QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B”, in data 26/06/2025. Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Guendalina Alessandra Virginia Angelo Mambriani
Pascale
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
R.G. 46333/2020
Il Tribunale di Milano, SEZIONE QUINDICESIMA - TRIBUNALE
DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B”, in persona dei magistrati:
Angelo Mambriani Presidente
Guendalina A. V. Pascale Giudice relatore
Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado proposta da C.F. , Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dagli Avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI e CARDONA GIUSEPPE PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 assistita e difesa dall'Avv. BOIFAVA MAURIZIO PARTE CONVENUTA
Oggetto: cessione di crediti da appalto pubblico di rilevanza comunitaria CONCLUSIONI: come da seguenti fogli depositati telematicamente PER PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in atti, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, accertare e dichiarare il diritto di – nuova denominazione Controparte_2 di - a ottenere il pagamento, da parte Parte_1 dell'Ente, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, in favore di dei seguenti importi: Controparte_2
• € 2.957.520,28 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 14A e 14B;
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di
€ 5.050.385,41 azionata con l'atto di citazione, «determinati nella misura degli interessi legali di mora» ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna «Data Scadenza»), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 5.050.385,41 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 39.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale di € 5.050.385,41 azionata con l'atto di citazione
• € 843.014,83 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note TO Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub docc. 5A -5B-5C. Precisamente: Contr
- € 198.874,58, di cui alle Note TO emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota TO. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A;
pag. 2/18 Contr
- € 30.809,01 di cui alle Note TO emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società Pfizer Italia s.r.l. (le Note TO sono, infatti, precedute da “PF”). Tali Note TO sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5B;
- € 220.667,83 sono portati dalle Note TO emesse da Farmafactoring s.r.l. che ha ceduto le predette Note TO a CP_3
Tali Note TO sono riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. 5C;
- € 392.582,41sono portati dalle Note TO emesse dalla società
[...] Contr che ha ceduto le Note TO a Tali Note TO sono CP_3 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5C;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note TO, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 62.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note TO) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora Contr oggetto delle Note TO emesse da di cui all'elenco prodotto sub doc. 5A
• € 20.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti due fatture:
- PF90021484 del 30.12.19 di € 3.440,00 - PF900212483 del 30.12.19 di € 17.200,00 Contr riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 11 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note TO (fatture che sono indicate nelle predette fatture). IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in atti, sempre contraiis reiectis, ed emessa ogni più opportuna pronuncia declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, accertare e dichiarare il diritto di – nuova denominazione di CP_4 Parte_1
– a ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto,
[...]
pag. 3/18 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni Controparte_2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta alla stessa Controparte_2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o «determinati nella misura degli interessi legali di mora» ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note TO: o nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note TO;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di – nuova denominazione di - a CP_2 Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Controparte_2 fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. PER PARTE CONVENUTA
pag. 4/18 Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia l'adito Tribunale così giudicare: IN RITO: accertare e dichiarare la nullità/invalidità dell'atto introduttivo nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e/o l'inopponibilità/inefficacia dei contratti di cessione dei crediti ex adverso posti a fondamento dell'actio radicata;
NEL MERITO: rigettare le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dei crediti azionati, condannare la convenuta al pagamento di quanto effettivamente dovuto così come provato in giudizio, anche in accoglimento dei criteri di imputazione/liquidazione di cui alle superiori difese, ferma la non debenza degli interessi moratori, anatocistici e delle sanzioni forfettarie ex adverso rivendicate. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite anche ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. anche in ragione dell'aver l'attrice azionato in causa fatture già pagate ovvero basate su ragioni di credito inesistenti. In specie per quanto riguarda la condanna del comma:
- 1 il danno deve essere anche rapportato anche allo sforzo che la scrivente ha dovuto profondere in pieno periodo pandemico, costringendo financo i propri sanitari a dedicarsi alla verifica delle partite contabili azionate sulla base di inesistenti titoli;
- 3 si insta per una somma pari agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2001 rapportati all'importo capitale oggetto di pagamento/inesistenza del credito;
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere tutti i documenti richiamati/prodotti in atti dall (dal n. 1 al n. 140.176) con ferma opposizione rispetto alla CP_1 documentazione depositata dall'attrice.
pag. 5/18
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr (di seguito, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere, in via principale, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto di ottenere il pagamento da parte della convenuta, con relativa condanna al pagamento, dei crediti di € 5.050.385,41 per capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture al saldo, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ex art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora dalla data di notifica del presente atto, oltre € 39.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, oltre € 843.014,83 a titolo di ulteriori interessi in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, oltre € 62.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito, oltre € 20.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le note di debito. In via subordinata, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il pagamento da parte della convenuta e, per l'effetto, di condannarla al pagamento in proprio favore, di ogni diversa somma che le fosse ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, importo dovuto ai sensi pag. 6/18 dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle note di debito. In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il pagamento da parte della convenuta, con sua condanna al pagamento in proprio favore, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Contr ha dedotto, in particolare:
- di essere cessionaria di crediti portati da fatture emesse dalle società fornitrici della convenuta per l'importo di euro 5.050.385,41 per sorte capitale, ridotti in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc a euro 2.957.520,28;
- di aver diritto anche alla corresponsione degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata in sede di citazione, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza fino al saldo;
- di aver diritto altresì agli interessi anatocistici sugli interessi di mora, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02, scaduti da oltre 6 mesi ex art. 1283 cc, dalla data di notifica della citazione;
- di aver diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento di ciascuna delle fatture di cui alla sorte capitale, nella misura di euro 40,00 a fattura ex art. 6 del D. Lgs. 231/02, per un importo di euro 39.760,00;
- di aver diritto alla corresponsione di ulteriori interessi di mora a causa del tardivo pagamento dei crediti per interessi, per euro 843.014,83;
pag. 7/18 - di aver diritto altresì alla corresponsione anche degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora, nella misura degli interessi legali di mora, ex artt. 1283 e 1284 cc che richiama gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02;
- di aver diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento delle fatture relative agli interessi di mora ex art. 6 co. 2 del D. Lgs. 231/2002 pari a euro 62.400,00;
- di aver diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento di fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato ex art. 6 co. 2 del D. Lgs. 231/2002 e pari a euro 20.640,00.
- che non vi è alcuna nullità dell'atto di citazione, dal momento che negli elenchi in atti le fatture sono analiticamente indicate, specificando per ciascuna il nominativo delle società che l'ha emessa e ceduta, il numero, l'importo, la data di emissione e quella di scadenza, l'attrice ha specificato di agire quale cessionaria dei relativi crediti e sono stati prodotti anche i relativi contratti;
- che l'eccezione di incompetenza deve ritenersi superata, essendo la causa stata riassegnata alla Sezione XV civile;
- l'inconferenza dell'eccezione avversaria circa il rifiuto delle cessioni ex art. 106 D. Lgs. 50/16 o l'omessa accettazione ex art. 70 co. 3 RD 2440/1923, attesa l'applicazione necessaria (v. Cass. Civ. n. 19571/2007, secondo cui: “L'art. 117 codice appalti dispone che le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai commi successivi, il citato articolo precisa poi che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pag. 8/18 pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Il citato articolo nel mentre ribadisce la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una impresa qualificata e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c., cosi come invece disposto dalla L. n. 52 del 1991, art. 1, comma 2, per la cessione dei crediti di impresa in generale”) alle cessioni quali quella in esame della sola legge 52/1991, la quale prescrive la sola formalità della notifica della cessione al debitore ceduto ai fini dell'opponibilità. A ciò deve poi aggiungersi, nella prospettazione di parte attrice, che controparte non avrebbe dimostrato l'intervenuto rifiuto delle cessioni mediante comunicazione inviata entro 45 giorni dalla notifica, rifiuto che, peraltro, vale solo nell'ipotesi in cui il contratto sia ancora in corso di esecuzione (v. Cass. Civ. nn. 13261/2000 e 11475/2008: “Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod.civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale”);
- l'infondatezza dell'eccezione avversaria in merito all'intervenuto pagamento e storno e sospensione di alcune delle fatture azionate, sia perché parte attrice ha già tenuto conto dell'intervenuto pagamento, riducendo l'importo dovuto per sorte capitale, sia perché controparte pag. 9/18 non ha dimostrato né l'intervenuto pagamento, né l'intervenuto storno;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, sia in quanto non specifica, non avendo individuato né i singoli crediti che ne sono oggetto, né i fatti che avrebbero determinato l'inizio della decorrenza del termine ex art. 2935 cc, né il dies a quo per ciascun credito, sia perché il relativo termine è decennale ed è stato interrotto con le intimazioni di pagamento. L (di seguito, Controparte_5
), ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 nullità della citazione avversaria per violazione degli artt. 163 co. 3 nn. 3 e 4 e 164 co. 4 e 5 cpc, la competenza esclusiva della Sezione Imprese trattandosi di crediti riferibili a contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria, nonché la carenza di legittimazione attiva in quanto per l'opponibilità delle cessioni di crediti da corrispettivo di appalti pubblici è richiesto che le amministrazioni pubbliche non le rifiutino, le cessioni stesse devono essere stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 117 del D. Lgs. 163/2006. Nel merito, ha CP_1 censurato, in ordine al credito per sorte capitale, la mancata allegazione dei contratti ceduti, il mancato invio delle fatture in forma elettronica, l'intervenuto pagamento di parte delle fatture azionate e l'inesigibilità di altre;
quanto agli interessi moratori sulla sorte capitale, la medesima ne ha escluso la debenza sia in considerazione della dedotta insussistenza o inesigibilità del credito principale, sia in quanto non è intervenuta la costituzione in mora mediante intimazione scritta ai sensi per gli effetti dell'art. 1219 cc, dunque a decorrere dalla notifica della citazione, trattandosi di obbligazione querable (v. Cass. Civ. nn. 19320/2005, 19084/2015); quanto agli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, che, non essendo dovuti interessi prima della domanda giudiziale, manca il presupposto dell'esistenza di interessi scaduti al momento della domanda richiesto ai fini dell'applicabilità dell'istituto invocato;
quanto alla sanzione ex art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 231/02, che la stessa non è dovuta non avendo parte attrice dimostrato la sussistenza dei relativi presupposti. La medesima ha quindi eccepito la genericità della domanda subordinata e ha escluso che la domanda ulteriormente subordinata ex art. 2041 cc, anche qualora dichiarata ammissibile, possa condurre alla condanna al pagamento dell'intero corrispettivo. La convenuta ha infine chiesto la condanna di controparte ex art. 96 cpc.
pag. 10/18 A seguito della trasmissione del fascicolo al Presidente della IV Sezione civile, quest'ultimo ne ha disposto la trasmissione al Presidente della Sezione XV, che a sua volta ha riassegnato il fascicolo, con intervenuto superamento dell'eccezione di incompetenza, la quale, peraltro, non sussiste tra le diverse Sezioni di un medesimo Ufficio Giudiziario (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 19882/19). A seguito della concessione dei termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 cpc, poi, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice, per non essere la stessa stata limitata alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Il precedente GI ha quindi disposto di procedersi a TU contabile formulando il seguente quesito: “Dica il TU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine necessaria e/o utile al fine dell'espletamento dell'incarico, tentata in ogni caso la conciliazione della lite, dato atto della riduzione del petitum da parte dell'attrice, accerti i rapporti dare-avere tra le parti, verificando:
1. quali tra i crediti azionati sono stati oggetto di cessione secondo le modalità di legge ratione temporis vigenti;
2. quali tra le cessioni sono state rifiutate dalla con le modalità CP_1 previste dalle disposizioni di legge ratione temporis vigenti;
3. rispetto a quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) l'attrice ha prodotto in giudizio i sottesi contratti;
4. quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono state pagate dall'ASST;
5. quali tra le fatture azionate erano inesigibili al momento della notifica dell'atto di citazione per non essere ancora scaduto il termine previsto per il loro pagamento;
6. quali tra le fatture azionate sono state respinte dall per errata CP_1 indicazione del codice univoco,
7. quali tra le fatture azionate sono state rifiutate dall' : CP_1
- perchè riferite a ordini inesistenti e/o a contratti già terminati;
-per omessa e/o errata indicazione del numero d'ordine ovvero perché l'ordine indicato non era stato perfezionato;
- per incompetenza del presidio che le ha ricevute/cui sono state indirizzate;
8. quali tra le fatture azionate non risultano pervenute all' e/o non CP_1 sono presenti nel HUB Regionale del Sistema di Interscambio;
pag. 11/18
9. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi moratori, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi;
10. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi anatocistici, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi”. Occorre preliminarmente sgombrare il campo dall'eccezione di prescrizione dei crediti, che non è stata espressamente richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, di talchè la stessa deve intendersi rinunciata.
1.L'eccezione di nullità della citazione. Sul punto il Collegio, facendo proprie le considerazioni già svolte dal precedente GI, in quanto integralmente condivise, richiama il contenuto dell'art. 164 co. 4 e 5 cpc e ritiene di escludere la ricorrenza di quell'incertezza assoluta della causa petendi -ovvero dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragioni della domanda- ovvero della “cosa” oggetto della domanda che cagiona la nullità dell'atto introduttivo (cfr. da ultimo Cass. 1681/2015), avuto riguardo all'articolazione complessiva dell'atto di citazione ed ai documenti allegati, che hanno consentito di comprendere chiaramente, sotto il profilo dell'edictio actionis e della vocatio in ius, il petitum e la causa petendi e, dunque, le pretese qui azionate da parte attrice, sì da permettere alla parte convenuta di apprestare adeguate difese, ciò che quest'ultima ha articolato nella – invero assai corposa – comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata.
2.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice per inefficacia e/o inopponibilità delle cessioni. Parte convenuta ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in considerazione dell'asserita violazione dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, per contro parte attrice ha invocato l'esclusiva applicabilità alla fattispecie in esame della L. 52/1991, trattandosi di cessione a un intermediario finanziario. Il Codice dei Contratti Pubblici integra, invero, la normativa sulla cessione di crediti verso la PA. L'art. 117 del d.lgs. 163/2006 prevede che le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio pag. 12/18 dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Secondo la normativa richiamata da parte convenuta, pertanto, le cessioni, per essere opponibili al debitore ceduto/PA, devono essere effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificate all'ente debitore con il suo esplicito consenso. La ratio di tale disciplina è stata individuata nell'esigenza di garantire il pieno coinvolgimento dell'amministrazione nella gestione della cessione, preservando così la regolare esecuzione della prestazione contrattuale ed evitando che le risorse finanziarie del debitore possano venire meno, compromettendo la continuità del rapporto. La cessione pertanto è inefficace fino a quando non intervenga un formale assenso dell'amministrazione statale, che può negarlo per ragioni legate alla forma o per altri motivi di interesse pubblico;
tale regime si applica, esclusivamente, durante la vigenza del contratto, come ribadito dalla giurisprudenza (v. Cass. Civ. nn. 268/06, 33344/18, 34094/24). Conseguentemente anche l'eccezione in esame dev'essere disattesa, essendo la normativa invocata da parte convenuta non applicabile alla fattispecie sub iudice, trattandosi di cessione di crediti relativi a contratti di appalto non in corso (v. sul punto Cass. Civ. n. 34094/24). Deve pertanto applicarsi la normativa richiamata da parte attrice (v. L. 21/02/1991, n. 52, art. 1), per cui le formalità stabilite dal codice degli appalti non sono necessarie per la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo qualora il cedente sia un imprenditore, i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa e il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario.
pag. 13/18
3.Il merito della controversia. Ritiene il Collegio che la domanda principale di parte attrice sia fondata, limitatamente agli importi di cui infra. All'uopo deve richiamarsi l'elaborato peritale, in quanto tecnicamente adeguato e logicamente motivato, che ha risposto al seguente quesito assegnato: “Dica il TU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine necessaria e/o utile al fine dell'espletamento dell'incarico, tentata in ogni caso la conciliazione della lite, dato atto della riduzione del petitum da parte dell'attrice, accerti i rapporti dare-avere tra le parti, verificando:
1. quali tra i crediti azionati sono stati oggetto di cessione secondo le modalità di legge ratione temporis vigenti;
fatta quadratura con totali del CT:
2. quali tra le cessioni sono state rifiutate dalla con le modalità CP_1 previste dalle disposizioni di legge ratione temporis vigenti;
3. rispetto a quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) l'attrice ha prodotto in giudizio i sottesi contratti;
4. quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono state pagate dall'ASST;
5. quali tra le fatture azionate erano inesigibili al momento della notifica dell'atto di citazione per non essere ancora scaduto il termine previsto per il loro pagamento;
6. quali tra le fatture azionate sono state respinte dall per errata CP_1 indicazione del codice univoco;
7. quali tra le fatture azionate sono state rifiutate dall' : CP_1
perchè riferite a ordini inesistenti e/o a contratti già terminati;
per omessa e/o errata indicazione del numero d'ordine ovvero perché l'ordine indicato non era stato perfezionato;
per incompetenza del presidio che le ha ricevute/cui sono state indirizzate;
8. quali tra le fatture azionate non risultano pervenute all' e/o non CP_1 sono presenti nel HUB Regionale del Sistema di Interscambio;
9. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi moratori, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi;
pag. 14/18 10. su quali tra le fatture azionate (ivi comprese quelle riportate nelle tabelle allegate alle c.d. note debito) sono maturati interessi anatocistici, indicandone il saggio e quantificandone se del caso i rispettivi importi”. Il nominato TU ha, conseguentemente, dapprima esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti, soffermandosi sull'ammontare delle fatture per le quali è stato eccepito l'intervenuto pagamento da parte convenuta e ha all'uopo verificato, rispetto all'importo già ridotto da parte attrice, l'intervenuto pagamento di fatture per euro € 344.011,51, così concludendo per un importo capitale di fatture non pagate pari a euro 2.613.508,77, importo, questo, riconosciuto dal CT di parte attrice (v. pag. 34 TU). Di queste fatture, il TU ha accertato poi l'intervenuta produzione del relativo contratto di cessione, concludendo per un importo ceduto di euro 2.529.714,40. Il TU ha quindi verificato per quali di queste fatture vi fosse la produzione di ordini e contratti, ai fini della verifica della debenza dei relativi importi, concludendo per la sussistenza della relativa documentazione per il minore importo di euro 1.664.105,45. A tale proposito, infatti, deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario che, nell'ambito della cessione dei crediti, ritiene che l'onere della prova ex art. 2697 cc sia assolto non già mediante la sola produzione delle fatture oggetto della cessione, bensì richiede la produzione delle cd. pezze giustificative che consenta la riconciliazione cartolare da parte del TU (v. ex multis Trib. Milano, sentenza del 23.6.20 n. 3579/20, rinvenibile online). Su dette fatture, la TU ha quindi calcolato gli interessi di mora, quantificati in € 569.118,46 dalle singole scadenze al 04.12.2020 e gli interessi anatocistici, quantificati in € 555.127,04 e calcolati sul montante dal 04.12.2020 fino al 30.09.2023. Quanto agli interessi di mora, va, infatti, ricordato che essi hanno una funzione risarcitoria e presuppongono l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora ex lege del debitore, e quindi fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella di pagamento del capitale (v. Cass. I, 15 ottobre 2015, n. 20868; Cass., Sez. I, 23 gennaio 2008, 1377; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1087; Cass., Sez. lav., 18 agosto 1982, n. 4642). Di converso l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la pag. 15/18 prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore. Ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: a norma dell'art. 3 d.lgs. n. 231 del 2002 «il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» (v. Trib. Milano n. 3579/2020 sopra richiamata). Gli interessi anatocistici, per parte loro, discendono dall'applicazione dell'art. 1283 cc, che prevede in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (v. Trib. Milano sentenza 18.9.23 e Trib. Torre Annunziata sentenza n. 3384/23 del 18.9.23 rinvenibili online). La TU ha quindi accertato la sussistenza di crediti per interessi moratori Contr per soli € 190,47 oggetto di note di debito che risultano cedute a con atti notarili notificati ad e corredati dalla documentazione necessaria CP_1 alla prova del rapporto sottostante, importo su cui sono stati quindi calcolati gli interessi anatocistici dal 4.12.20 al 30.9.23 per € 47,28. Anche in ordine a detto aspetto deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale che richiede la prova del fatto genetico dell'obbligazione sorta del pagamento di interessi ovvero l'indicazione del credito principale che, estinto o meno, avrebbe generato la decorrenza, non essendo all'uopo sufficienti né le note di debito, né le fatture, bensì la documentazione a essi sottostante (v. Trib. Milano sentenza n. 3579/2020 del 23.6.20 già citata). Sono poi dovuti a parte attrice euro 10.040,00, pari al prodotto di euro 40 per le 251 fatture di cui alla tabella 1.F corrispondenti all'importo per sorte capitale verificato dal TU, nonché euro 1.400,00, pari al prodotto di euro 40 per le 35 note di debito di cui alla tabella 2.a.5 verificata dal TU, ex art. 6 co. 2, D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento delle spese di recupero del credito (v. sul punto ex multis Trib. Torre Annunziata n. 946 del 2.4.24, rinvenibile online). Anche in ordine a detto aspetto, deve richiamarsi il dato normativo costituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, che dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può
pag. 16/18 comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, come interpretato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC, C-555/14), la quale ha stabilito, proprio con riguardo alla cessione di crediti, che anch'essa rientra nell'ambito delle transazioni commerciali e che l'importo forfettario minimo di euro 40,00 a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale.
4.Le spese di lite. Le spese di lite si possono liquidare direttamente in dispositivo in base al DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/22 sull'importo di euro 2.847.009,42. L'importante distanza tra l'importo richiesto (pari a euro 7.000.000,00 circa) e quello accertato motiva poi la compensazione delle spese medesime nella misura di 1/3. Le spese di TU devono porsi definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, stante l'esito. L'esito del giudizio, che ha visto la soccombenza di parte convenuta, inibisce l'esame della domanda ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza e/o eccezione respinta e/o assorbita così provvede: condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di € 1.664.105,45 per sorte capitale fatture cedute, oltre € 569.118,46 per interessi di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, computati dalle singole scadenze al 04.12.2020 ed € 555.127,04 per interessi anatocistici ex art. 1283 cc, calcolati dal 04.12.2020 fino al 30.09.2023, oltre € 10.040,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di € 190,47 per interessi moratori di cui alle note di debito cedute, oltre € 47,28 per interessi anatocistici ex art. 1283 cc, calcolati dal 4.12.20 al 30.9.23, oltre €1.400,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, dei 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 32.891,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge e spese vive per euro 1.713,00;
pag. 17/18 Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3. Pone le spese di TU a carico solidale definitivo delle parti. Così deciso nella camera di consiglio della QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B”, in data 26/06/2025. Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Guendalina Alessandra Virginia Angelo Mambriani
Pascale
pag. 18/18