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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9617/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9617/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 18/05/1988 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23/07/2024, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro opponendosi alla richiesta di indebito di cui in ricorso.
Si costituiva in giudizio il convenuto , che evidenziava di aver annullato in via di autotutela il CP_1 provvedimento di richiesta di restituzione delle somme oggetto di domanda.
Nel merito, quindi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto riconoscimento del diritto, verificatosi successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese, delibando il fondamento della domanda per valutare
1 se essa sarebbe stata accolta o rigettata, nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. CP_ È evidente la fondatezza della domanda, avendo l' provveduto all'annullamento dell'intera somma.
Essendo intervenuto il pagamento della prestazione dopo la notifica del ricorso, l'istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, individuato dalla parte ricorrente, nei valori minimi, senza le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 426,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. in epigrafe.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
FA OR
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9617/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 18/05/1988 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23/07/2024, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro opponendosi alla richiesta di indebito di cui in ricorso.
Si costituiva in giudizio il convenuto , che evidenziava di aver annullato in via di autotutela il CP_1 provvedimento di richiesta di restituzione delle somme oggetto di domanda.
Nel merito, quindi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto riconoscimento del diritto, verificatosi successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese, delibando il fondamento della domanda per valutare
1 se essa sarebbe stata accolta o rigettata, nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. CP_ È evidente la fondatezza della domanda, avendo l' provveduto all'annullamento dell'intera somma.
Essendo intervenuto il pagamento della prestazione dopo la notifica del ricorso, l'istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, individuato dalla parte ricorrente, nei valori minimi, senza le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 426,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. in epigrafe.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
FA OR
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