TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2024, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5285 r.g.a.c. dell'anno 2022,
TRA
(AVV. TURNONE ANNALISA). Parte_1
E
LA VE CONCETTA (AVV. SEBASTIO AUGUSTO).
con l'intervento del P.M. in sede.
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2022, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data
15/06/2007 con , che dalla loro unione era nato il Controparte_1
figlio il 25/02/2009 e che in data 17/06/2020 era stata Persona_1
omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
LA VE CONCETTA, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio, chiedendo tuttavia che venisse confermato il contenuto degli accordi di separazione. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Adottati con ordinanza del 12/02/2023 i provvedimenti presidenziali, all'udienza del 18/11/2024 le parti dichiaravano di non volersi conciliare e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori alla presenza del Giudice e del
Funzionario competente, allegato al verbale d'udienza telematico.
Il pubblico ministero esprimeva il prescritto parere con note depositate il
22/11/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di Taranto n. 8119/2020 emesso il 17/06/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) L.
n. 898/1970, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori all'udienza del 18.11.2024, alla presenza del Giudice e del Funzionario competente, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ricorso depositato il 27/09/2022 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
15/06/2007 in Taranto da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 27/03/1971, e , nata a [...] il Controparte_1
14/03/1977, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2007, parte 2, serie A, numero 59;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale d'udienza telematico del 18.11.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5285 r.g.a.c. dell'anno 2022,
TRA
(AVV. TURNONE ANNALISA). Parte_1
E
LA VE CONCETTA (AVV. SEBASTIO AUGUSTO).
con l'intervento del P.M. in sede.
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2022, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data
15/06/2007 con , che dalla loro unione era nato il Controparte_1
figlio il 25/02/2009 e che in data 17/06/2020 era stata Persona_1
omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
LA VE CONCETTA, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio, chiedendo tuttavia che venisse confermato il contenuto degli accordi di separazione. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Adottati con ordinanza del 12/02/2023 i provvedimenti presidenziali, all'udienza del 18/11/2024 le parti dichiaravano di non volersi conciliare e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori alla presenza del Giudice e del
Funzionario competente, allegato al verbale d'udienza telematico.
Il pubblico ministero esprimeva il prescritto parere con note depositate il
22/11/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di Taranto n. 8119/2020 emesso il 17/06/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) L.
n. 898/1970, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori all'udienza del 18.11.2024, alla presenza del Giudice e del Funzionario competente, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ricorso depositato il 27/09/2022 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
15/06/2007 in Taranto da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 27/03/1971, e , nata a [...] il Controparte_1
14/03/1977, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2007, parte 2, serie A, numero 59;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale d'udienza telematico del 18.11.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Anna Carbonara
3