Art. 20. Disposizioni transitorie
L'indennita' di anzianita' di cui all'art. 17 e all'art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, e' commisurata per le anzianita' maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:
a) per il lavoratore di cui all'art. 5, comma primo, per ogni anno di anzianita' mezza mensilita' dell'ultima retribuzione in denaro;
b) per i lavoratori di cui all'art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianita' otto giornate dell'ultima retribuzione in denaro.
L'indennita' di anzianita' di cui all'art. 17 e all'art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, e' commisurata per le anzianita' maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:
a) per il lavoratore di cui all'art. 5, comma primo, per ogni anno di anzianita' mezza mensilita' dell'ultima retribuzione in denaro;
b) per i lavoratori di cui all'art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianita' otto giornate dell'ultima retribuzione in denaro.