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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 877 dell'anno 2021
TRA
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, assistita e difesa dall'avv. Michele Mongelli, in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Card. Mimmi, 10, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
avv. rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di CP_1 CP_2
costituzione e risposta in appello, dall'avv. Vito Dell'Erba ed elettivamente domiciliato in Castellana
Grotte al v.le A. Moro, 16, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 29 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2014, la ora Parte_2 [...]
(di seguito, per brevità, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2871/2014 emesso Parte_1 Pt_2
dal Tribunale di Bari in data 11 giugno 2014, chiesto ed ottenuto dall'avv. Tommaso Schena per
1 l'importo di €. 14.323,93, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di competenze professionali per l'attività stragiudiziale e per la difesa in un giudizio dinanzi alla Sezione distaccata di Barletta del Tribunale di Trani, in favore della opponente, come meglio descritte in atti, affinchè
l'adito Tribunale di Bari revocasse il decreto ingiuntivo e rigettasse la domanda di pagamento, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in €. 5.000,00; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In particolare, la società con riferimento all'importo richiesto dal professionista come Pt_2 corrispettivo dell'attività stragiudiziale, ne contestava la quantificazione, non dovendosi avere riguardo – ai fini dello scaglione tariffario applicabile – al valore della causa individuato nell'ammontare della penale contrattuale, dal momento che l'obiettivo del carteggio seguito dall'avv. non era affatto quello di richiedere il pagamento della penale per l'inadempimento CP_1
contrattuale, ma semplicemente quello di porre nel nulla un ordine che avrebbe dovuto essere eseguito da altra concessionaria.
In ogni caso, offriva banco judicis la somma di €. 500,00 da ritenersi integralmente satisfattiva delle richieste del difensore.
Con riferimento, invece, all'importo richiesto dal professionista nella difesa della nel Pt_2 giudizio n. 15110/10 dinanzi alla Sezione distaccata di Barletta, l'opponente allegava che alcun compenso era dovuto ai sensi dell'art. 2237 co. 2 cod. civ. avendo l'avvocato difensore rinunciato al mandato in assenza di “giusta causa”.
Inoltre, l'opponente deduceva che la improvvisa ed immotivata rinuncia al mandato aveva gli aveva cagionato un danno, di cui, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento.
Infine, contestava anche la quantificazione del compenso, allegato la non corretta individuazione del valore della causa.
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. Tommaso Schena contestava gli avversi assunti, chiedendo rigettarsi l'opposizione, dichiararsi la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo e condannarsi la controparte alla rifusione delle spese processuali.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e rigettate, altresì, le richieste di prova orale, la causa veniva decisa con la sentenza n.
3883/2020 del 9 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Bari, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della somma di €. 14.323,93, oltre interessi e spese di procedura, e alla rifusione delle spese legali, quantificate in €. 1.980,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
In breve, il Tribunale di Bari aveva ritenuto che l'attività stragiudiziale – peraltro mai messa in discussione – era stata correttamente calcolata dal creditore opposto, il che era confermato dal fatto
2 che, ai fini di una definizione bonaria sul punto, la società aveva offerto banco judicis la Pt_2 somma di €. 500,00 non molto lontana dalla pretesa del creditore di €. 880,00,
Inoltre, il primo giudice, con riguardo al corrispettivo per l'attività giudiziale – anch'essa mai contestata nella sua effettiva realizzazione -, aveva escluso che il professionista avesse rinunciato al mandato senza una “giusta causa”, sicché, per un verso, il diritto al compenso non era venuto meno, per l'altro non sussisteva alcuna responsabilità professionale per danni che l'opponente non aveva neppure allegato, né, tanto meno, dimostrato.
Infine, il Tribunale aveva valutato come corretta l'individuazione del valore della causa, della cui difesa si discute.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la che, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza e per i motivi di seguito indicati, ha chiesto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e accogliere la domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese e competenze di causa.
L'appellato si è costituito ed ha impugnato e contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio d'appello.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 29 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la rinuncia al mandato nel giudizio n. 15110/10 dinanzi alla Sezione distaccata di Barletta non fosse priva di giusta causa, riconoscendo la debenza del corrispettivo richiesto.
In particolare, secondo la prospettazione della società appellante, l'errore del primo giudice consisterebbe nell'avere valorizzato una missiva inviata dalla al professionista in data Parte_2
29 maggio 2013, nella quale, dopo avere esposto alcuni appunti circa i tempi di trattazione delle pratiche, comunicava che avrebbe officiato altri professionisti, in tal modo dimostrando il venire meno della fiducia rispetto all'avv. CP_1
Deduce l'appellante che, in realtà, con la citata missiva non si metteva in dubbio il rapporto fiduciario, ma venivano “semplicemente manifestate perplessità sulla necessità di incaricare altri avvocati attesa la gran mole del contenzioso in essere”.
La piana lettura della missiva in oggetto, consente di condividere pienamente l'interpretazione data alla stessa dal primo giudice.
Infatti, la in risposta ad una sollecitazione a provvedere al pagamento di competenze Parte_2 maturate, ha elencato una serie di “episodi negativi e incomprensibili”, con la precisazione che “ci
3 sarebbe tanto altro da evidenziare”, per concludere che la scelta del difensore spetta al Cliente e che
“la Società ha deciso, da un po' di tempo, di avvalersi di più studi Legali, oltre al Vostro, attribuendo
i contenziosi per materia, valenza, celerità e, non ultimo, per costo”.
A fronte delle significative contestazioni e della dichiarazione di avere già da tempo deciso di dirottare il proprio contenzioso presso altri Studi Legali, magari più capaci e meno costosi, la decisione del professionista di rinunciare al mandato non può davvero ritenersi priva di una “giusta causa”.
In ogni caso, ogni considerazione appare superata dalla circostanza che “il contratto di patrocinio - con cui il professionista assume l'incarico di rappresentare la parte in giudizio - non è interamente riconducibile allo schema delineato dal codice civile, negli articoli dal 2229 a 2238, per il contratto
d'opera intellettuale, proprio in quanto trova la sua disciplina speciale negli artt. da 82 a 87 c.p.c. e dalle norme speciali in materia di professione di avvocato e dei suoi compensi. In particolare, l'art.
85 c.p.c. prevede esplicitamente che "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi", seppure preveda anche che la revoca e la rinuncia non abbiano "effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore" : dalla formulazione della norma risulta allora evidente che, in deroga agli art. 2119 e 2237 c.c., il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre liberamente esercitabile senza necessità della ricorrenza di una giusta causa, seppure, per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli all'assistito per la perdita della difesa tecnica e alla controparte per la mancanza di un titolare di ius postulandi, l'attività mandata della rappresentanza in giudizio prosegua ad ogni effetto fino alla nomina di nuovo difensore. In corrispondenza, è ugualmente e chiaramente assicurato all'assistito il diritto alla revoca del mandato al suo difensore, senza alcun limite, soltanto per essere venuto meno il rapporto fiduciario”.
Non era quindi tenuto il difensore ad allegare una espressa motivazione ed una giusta causa – peraltro sussistente - per la revoca.
Sotto diverso profilo, nello stesso motivo di gravame, la società appellante si è doluta del rigetto della domanda riconvenzionale, assumendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrato il danno derivante dalla rinuncia al mandato.
Ebbene, a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, manca la antigiuridicità della condotta, in ogni caso il danno, per granitica giurisprudenza, deve essere specificamente allegato e dimostrato – come esattamente determinato dalla rinuncia al mandato nella causa del cui corrispettivo si discute - , non potendosi fare ricorso ad una affermazione di senso comune1, come vorrebbe l'appellante, né essendo tale danno in re ipsa.
1 Secondo l'appellante “è nelle cose che la sua (del difensore) rinunzia a tutti gli incarichi metta in difficoltà l'azienda nella continuazione della gestione del contenzioso cui si aggiunge quello iniziato dallo stesso professionista a suon di decreti ingiuntivi e ricorsi ex art. 702 c.p.c. che bisognava impugnare in tempi stretti” 4 Tanto comporta il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3883/2020 del 9 dicembre 2020, del Tribunale di Parte_1
Bari, in composizione monocratica.
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario, come per legge (15%).
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 26 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 877 dell'anno 2021
TRA
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, assistita e difesa dall'avv. Michele Mongelli, in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Card. Mimmi, 10, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
avv. rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di CP_1 CP_2
costituzione e risposta in appello, dall'avv. Vito Dell'Erba ed elettivamente domiciliato in Castellana
Grotte al v.le A. Moro, 16, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 29 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2014, la ora Parte_2 [...]
(di seguito, per brevità, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2871/2014 emesso Parte_1 Pt_2
dal Tribunale di Bari in data 11 giugno 2014, chiesto ed ottenuto dall'avv. Tommaso Schena per
1 l'importo di €. 14.323,93, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di competenze professionali per l'attività stragiudiziale e per la difesa in un giudizio dinanzi alla Sezione distaccata di Barletta del Tribunale di Trani, in favore della opponente, come meglio descritte in atti, affinchè
l'adito Tribunale di Bari revocasse il decreto ingiuntivo e rigettasse la domanda di pagamento, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in €. 5.000,00; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In particolare, la società con riferimento all'importo richiesto dal professionista come Pt_2 corrispettivo dell'attività stragiudiziale, ne contestava la quantificazione, non dovendosi avere riguardo – ai fini dello scaglione tariffario applicabile – al valore della causa individuato nell'ammontare della penale contrattuale, dal momento che l'obiettivo del carteggio seguito dall'avv. non era affatto quello di richiedere il pagamento della penale per l'inadempimento CP_1
contrattuale, ma semplicemente quello di porre nel nulla un ordine che avrebbe dovuto essere eseguito da altra concessionaria.
In ogni caso, offriva banco judicis la somma di €. 500,00 da ritenersi integralmente satisfattiva delle richieste del difensore.
Con riferimento, invece, all'importo richiesto dal professionista nella difesa della nel Pt_2 giudizio n. 15110/10 dinanzi alla Sezione distaccata di Barletta, l'opponente allegava che alcun compenso era dovuto ai sensi dell'art. 2237 co. 2 cod. civ. avendo l'avvocato difensore rinunciato al mandato in assenza di “giusta causa”.
Inoltre, l'opponente deduceva che la improvvisa ed immotivata rinuncia al mandato aveva gli aveva cagionato un danno, di cui, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento.
Infine, contestava anche la quantificazione del compenso, allegato la non corretta individuazione del valore della causa.
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. Tommaso Schena contestava gli avversi assunti, chiedendo rigettarsi l'opposizione, dichiararsi la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo e condannarsi la controparte alla rifusione delle spese processuali.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e rigettate, altresì, le richieste di prova orale, la causa veniva decisa con la sentenza n.
3883/2020 del 9 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Bari, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della somma di €. 14.323,93, oltre interessi e spese di procedura, e alla rifusione delle spese legali, quantificate in €. 1.980,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
In breve, il Tribunale di Bari aveva ritenuto che l'attività stragiudiziale – peraltro mai messa in discussione – era stata correttamente calcolata dal creditore opposto, il che era confermato dal fatto
2 che, ai fini di una definizione bonaria sul punto, la società aveva offerto banco judicis la Pt_2 somma di €. 500,00 non molto lontana dalla pretesa del creditore di €. 880,00,
Inoltre, il primo giudice, con riguardo al corrispettivo per l'attività giudiziale – anch'essa mai contestata nella sua effettiva realizzazione -, aveva escluso che il professionista avesse rinunciato al mandato senza una “giusta causa”, sicché, per un verso, il diritto al compenso non era venuto meno, per l'altro non sussisteva alcuna responsabilità professionale per danni che l'opponente non aveva neppure allegato, né, tanto meno, dimostrato.
Infine, il Tribunale aveva valutato come corretta l'individuazione del valore della causa, della cui difesa si discute.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la che, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza e per i motivi di seguito indicati, ha chiesto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e accogliere la domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese e competenze di causa.
L'appellato si è costituito ed ha impugnato e contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio d'appello.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 29 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la rinuncia al mandato nel giudizio n. 15110/10 dinanzi alla Sezione distaccata di Barletta non fosse priva di giusta causa, riconoscendo la debenza del corrispettivo richiesto.
In particolare, secondo la prospettazione della società appellante, l'errore del primo giudice consisterebbe nell'avere valorizzato una missiva inviata dalla al professionista in data Parte_2
29 maggio 2013, nella quale, dopo avere esposto alcuni appunti circa i tempi di trattazione delle pratiche, comunicava che avrebbe officiato altri professionisti, in tal modo dimostrando il venire meno della fiducia rispetto all'avv. CP_1
Deduce l'appellante che, in realtà, con la citata missiva non si metteva in dubbio il rapporto fiduciario, ma venivano “semplicemente manifestate perplessità sulla necessità di incaricare altri avvocati attesa la gran mole del contenzioso in essere”.
La piana lettura della missiva in oggetto, consente di condividere pienamente l'interpretazione data alla stessa dal primo giudice.
Infatti, la in risposta ad una sollecitazione a provvedere al pagamento di competenze Parte_2 maturate, ha elencato una serie di “episodi negativi e incomprensibili”, con la precisazione che “ci
3 sarebbe tanto altro da evidenziare”, per concludere che la scelta del difensore spetta al Cliente e che
“la Società ha deciso, da un po' di tempo, di avvalersi di più studi Legali, oltre al Vostro, attribuendo
i contenziosi per materia, valenza, celerità e, non ultimo, per costo”.
A fronte delle significative contestazioni e della dichiarazione di avere già da tempo deciso di dirottare il proprio contenzioso presso altri Studi Legali, magari più capaci e meno costosi, la decisione del professionista di rinunciare al mandato non può davvero ritenersi priva di una “giusta causa”.
In ogni caso, ogni considerazione appare superata dalla circostanza che “il contratto di patrocinio - con cui il professionista assume l'incarico di rappresentare la parte in giudizio - non è interamente riconducibile allo schema delineato dal codice civile, negli articoli dal 2229 a 2238, per il contratto
d'opera intellettuale, proprio in quanto trova la sua disciplina speciale negli artt. da 82 a 87 c.p.c. e dalle norme speciali in materia di professione di avvocato e dei suoi compensi. In particolare, l'art.
85 c.p.c. prevede esplicitamente che "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi", seppure preveda anche che la revoca e la rinuncia non abbiano "effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore" : dalla formulazione della norma risulta allora evidente che, in deroga agli art. 2119 e 2237 c.c., il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre liberamente esercitabile senza necessità della ricorrenza di una giusta causa, seppure, per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli all'assistito per la perdita della difesa tecnica e alla controparte per la mancanza di un titolare di ius postulandi, l'attività mandata della rappresentanza in giudizio prosegua ad ogni effetto fino alla nomina di nuovo difensore. In corrispondenza, è ugualmente e chiaramente assicurato all'assistito il diritto alla revoca del mandato al suo difensore, senza alcun limite, soltanto per essere venuto meno il rapporto fiduciario”.
Non era quindi tenuto il difensore ad allegare una espressa motivazione ed una giusta causa – peraltro sussistente - per la revoca.
Sotto diverso profilo, nello stesso motivo di gravame, la società appellante si è doluta del rigetto della domanda riconvenzionale, assumendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrato il danno derivante dalla rinuncia al mandato.
Ebbene, a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, manca la antigiuridicità della condotta, in ogni caso il danno, per granitica giurisprudenza, deve essere specificamente allegato e dimostrato – come esattamente determinato dalla rinuncia al mandato nella causa del cui corrispettivo si discute - , non potendosi fare ricorso ad una affermazione di senso comune1, come vorrebbe l'appellante, né essendo tale danno in re ipsa.
1 Secondo l'appellante “è nelle cose che la sua (del difensore) rinunzia a tutti gli incarichi metta in difficoltà l'azienda nella continuazione della gestione del contenzioso cui si aggiunge quello iniziato dallo stesso professionista a suon di decreti ingiuntivi e ricorsi ex art. 702 c.p.c. che bisognava impugnare in tempi stretti” 4 Tanto comporta il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
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La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3883/2020 del 9 dicembre 2020, del Tribunale di Parte_1
Bari, in composizione monocratica.
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario, come per legge (15%).
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 26 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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