Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2024, proposto da Andromeda S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori UG BO e RE BO, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RE Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua della “variante n. 7 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11” approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 8.2.2024, pubbl. all'Albo Pretorio il 23.2.2024 e divenuta efficace dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione, già adottato con Deliberazione consiliare n. 71 del 30.11.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, comproprietari di un immobile su tre piani fuori terra a destinazione commerciale al piano terreno e residenziale ai superiori, sito nel Comune di San Michele al Tagliamento, nell’aprile 2017 hanno presentato al Comune una SCIA alternativa a permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ampliamento avvalendosi della L.R. Veneto n. 14/2009 e s.m.i. “Piano Casa”.
Con ricorso assunto al NRG 1440/2017 essi hanno impugnato la delibera con cui il Comune ha negato la deroga richiesta dall’art. 10 bis delle NTA del PRG per la realizzazione dell’intervento nonché il provvedimento comunale con cui è stata inibita la realizzazione degli interventi di cui alla successiva SCIA del 30 novembre 2017.
Con sentenza di questa Sezione 12 febbraio 2020, n. 147 il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile in parte è stato respinto. In pendenza dell’appello proposto avverso la decisione del TAR i ricorrenti hanno promosso l’odierno ricorso con il quale hanno censurato la normativa urbanistica sopravvenuta, che modifica in senso peggiorativo la disciplina dell’area su cui insiste la loro proprietà, classificandola Zona D3.1.1., e inibendo l’intervento edilizio di ampliamento progettato.
Essi hanno promosso quindi il presente giudizio in via cautelativa.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di san Michele al Tagliamento, il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse sotto plurimi profili e, nel merito, la sua infondatezza.
In pendenza di giudizio la menzionata pronuncia del TAR Veneto 147/2020 è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2024, n. 4623.
In data 27 febbraio 2026 i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravenuto difetto di interesse all’odierno ricorso, chiedendo conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate.
Il Comune resistente ha preso atto di tale sopravvenienza, nulla opponendo, ma chiedendo la refusione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2 aprile 2026.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che il gravame è stato proposto in via dichiaratamente cautelativa e che la pronuncia del Consiglio di Stato 4623/2024 è stata pubblicata in data 23 maggio 2024, ovvero pochi giorni dopo il deposito del ricorso, avvenuto in data 15 maggio 2024, mentre il Comune di San Michele di Tagliamento si è costituito il 7 novembre 2024, ovvero dopo la menzionata pronuncia, sulla base della quale l’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse concreto e attuale del presente gravame.
Peraltro, come evidenziato da parte ricorrente “ Proprio la pendenza di quell’appello e l’attesa della pronuncia aveva costituito motivazione del ricorso avverso le nuove disposizioni del Piano degli Interventi entrate in vigore nel marzo 2024, perché se l’appello fosse stato favorevole dette nuove disposizioni avrebbero comunque impedito la realizzazione dell’intervento edilizio auspicato anche sul fronte di Via Elettra ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IM, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EL AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | AZ IM |
IL SEGRETARIO