TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 3136 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Orlando Ceracchi
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 00168768 92 000, notificato a a mezzo del servizio postale in data 8.01.2024, e, per l'effetto, Parte_1 dichiara che non è dovuta dalla medesima all' la somma di € Parte_1 CP_1
9.114,09 richiesta in pagamento a titolo di contributi dovuti alla Gestione
pagina 1 di 10 Commercianti per il periodo 10/2021 – 12/2022.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla opponente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.05.2024, ritualmente notificato,
propone opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 00168768 92 Parte_1
000, notificato a mezzo del servizio postale in data 8.01.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 9.114,09 -comprensiva di somme aggiuntive e spese di notifica- asseritamente dovuta alla Gestione Commercianti a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per il periodo 10/2021 - 12/2022.
Eccepisce, in via preliminare, la decadenza del diritto dell'Istituto di recuperare il credito ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999 per tardività dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995. Nel merito, sostiene l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall' risultando per tabulas, in particolare dalla SCIA CP_1 presentata al Comune di Velletri il 3.08.2020, dalla Comunicazione inviata alla
Camera di Commercio nella stessa data, e soprattutto dalla comunicazione proveniente dalla sede di Roma Tuscolano del 30.08.2020 (avente ad oggetto la CP_1
Ricevuta di trasmissione della richiesta di variazione dei dati aziendali), che la società
BC di cui era amministratrice, ha cessato l'attività con dipendenti a Parte_2 decorrere dall'8.08.2020. Riferisce, ancora, che con PEC del 22.09.2020, confermava al SUAP del Comune di Velletri il subingresso della società presso Controparte_2 la sede di Velletri via Mattoccia 20, e che del subingresso veniva informato anche l' che, con nota del 24.09.2020, riferiva che era necessario disporre un CP_1 approfondimento istruttorio di fatto mai eseguito. Precisa, infine, che le due società sono soggetti distinti in quanto non vi è stata alcuna cessione di quote o di azienda, e che la BC ER è stata posta in liquidazione, per cui sono venuti meno i presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti. La richiesta di versamenti contributivi relativa al periodo 10/2021 - 12/2022 non trova, pertanto, nessun fondamento né giustificazione. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza delle eccezioni preliminari CP_1 sollevate dalla difesa della opponente in quanto la decadenza di cui all'art. 25 del
D.lgs. 46/1999, applicabile alle cartelle esattoriali, non è invece applicabile agli avvisi di addebito che non sono preceduti dalla formazione di alcun ruolo ai sensi pagina 2 di 10 dell'articolo 30, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010. Ciò senza contare che la sospensione dell'attività notificatoria degli avvisi di addebito prevista dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19, ha comportato, in parallelo, la sospensione del termine di decadenza dalla facoltà di riscossione. Quanto alla prescrizione, evidenzia che i contributi si riferiscono al periodo 10/2021 - 12/2022 e che l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 8.01.2024 per cui è palese che non sono prescritti. Nel merito rappresenta che la società è stata definitivamente cancellata in Camera di Commercio Parte_3 solo in data 23.02.2024 ed inoltre che, dalla Visura Camerale della società
[...]
risulta che la odierna opponente è socia al 30% della predetta Controparte_2 società che ha attività commerciale, assetto societario e organizzativo identico a quello della oltre a svolgere l'attività nella medesima sede. Inoltre, Parte_3 dalla consultazione delle banche dati delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, risulta che i dipendenti in forza alla società ( , CP_2 Persona_1 cuoco e pizzaiolo, e addetto al banco ristorazione), sono stati Persona_2 dipendenti anche della società e che nessuno di loro riveste carica Parte_3 apicale o di coordinamento tali da poter far ipotizzare che indirizzi, coordini e gestisca l'attività d'impresa. Pertanto, considerato che nel periodo oggetto di causa la ricorrente non ha svolto altre attività lavorative, è evidente che ha continuato a svolgere attività di natura autonoma di tipo commerciale quale socia della LA
LUCCIOLA S.r.l.. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, nella materia che ci occupa, il giudice ordinario è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274). Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
pagina 3 di 10 sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass.
25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza. In specie, è pacifico tra le parti che l'avviso di addebito n. 397 2023 00168768 92 000 è stato notificato a a mezzo del servizio postale in data 8.01.2024 e che il Parte_1 ricorso in opposizione è stato depositato dinanzi al Tribunale di Roma, ancorché territorialmente incompetente, in data 19.02.2024 ed è stato, infine, tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale. Ne discende che l'opposizione va dichiarata tempestiva, e in quanto tale ammissibile, per far valere vizi di merito della pretesa creditoria dell' CP_1
Verificata l'ammissibilità dell'opposizione, va in primo luogo dichiarata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della opponente per le ragioni dedotte dal procuratore dell' che si condividono e si fanno proprie. In particolare, con CP_1 riferimento all'eccezione di decadenza sostanziale, si rammenta che, a norma dell'articolo 30, comma 2, del D.L. 78/2010 -convertito nella L. 122/2010-, a decorrere dal gennaio 2011 l'attività di riscossione relativa al recupero di somme dovute all' CP_1 anche a seguito di accertamenti degli Uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Non trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. 46/1999, ciò senza considerare la sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla normativa emergenziale.
Nel merito va, in primo luogo, precisato che in questa sede non si controverte sulla sussistenza dell'obbligo di iscrizione della opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e ss.mm.ii. con riferimento all'attività di lavoro autonomo svolta dalla stessa nell'ambito della società
come è peraltro confermato dall'Estratto conto previdenziale in atti, da Parte_3 cui risulta il versamento di contributi quale titolare di impresa commerciale
pagina 4 di 10 dall'1.05.2008 al 31.12.2019. Ed infatti, la difesa svolta dal procuratore della opponente si incentra sulla circostanza che la società di cui la sig.ra era Parte_3 Parte_1 socia e amministratrice ha cessato l'attività con dipendenti con decorrenza 8.08.2020 ed è stata successivamente posta in liquidazione -senza ulteriore svolgimento di alcuna attività di tipo commerciale-, e che la società benché svolga la Controparte_2 medesima attività presso la medesima sede operativa della società è Parte_3 soggetto autonomo e distinto. L' sostiene, invece, che, poiché la società CP_1 [...] svolge la medesima attività commerciale svolta dalla Controparte_2 Parte_3 nella medesima sede, ed ha i medesimi assetti proprietari e organizzativi, se ne desume, con certezza, che la sig.ra , oltre a svolgere l'attività di liquidatrice Parte_1 della BC ER, ha continuato a svolgere attività di lavoro autonomo nell'ambito della nuova compagine societaria.
Così riassunto il thema decidendum si precisa, con riferimento alla distribuzione degli oneri probatori, che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito per cui è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, provare la ricorrenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione di nella gestione assicurativa degli esercenti Parte_1 attività commerciali anche nel periodo ottobre 2021 - dicembre 2022. Ed infatti,
l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in base al CP_1 principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della
“vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass.
12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Venendo, dunque, al merito dell'opposizione, ed in particolare all'analisi dei rapporti tra le società e osserva il giudicante che dai Parte_3 Controparte_2 documenti in atti risulta che:
▪ La società con sede sociale in Velletri via Ulderico Mattoccia Controparte_2
20, è stata costituita in data 16.06.2020, iscritta nel Registro delle Imprese il
20.06.2020 ed ha iniziato l'attività di ristorazione con somministrazione (codice
ATECO 56.10.10 codice NACE 56.1) in data 5.08.2020;
▪ Le quote della società sono detenute, quanto al 30%, dalla odierna CP_2 opponente e, quanto al restante 70%, da NA IA che ne è anche pagina 5 di 10 amministratrice unica;
nel 2021 la società aveva un valore medio di dipendenti pari a 3, nel 2022 pari a 2 e nel 2023 pari a 3;
▪ Dalle comunicazioni UNILAV risulta che negli anni 2020/2023 la società
[...]
ha assunto alle proprie dipendenze: , CP_2 Persona_1 Persona_2
e ; Persona_3
▪ La società con sede sociale in Velletri via Ulderico Mattoccia 20, è Parte_3 stata costituita in data 25.02.2008, iscritta nel Registro delle Imprese il
3.03.2008 ed ha iniziato l'attività (codice ATECO 56.10.11) in data 5.05.2008, è stata posta in liquidazione nel 2021 ed è stata cancellata dal Registro delle
Imprese il 23.02.2024;
▪ Le quote della società BC ER erano detenute, quanto al 40%, dalla odierna opponente, che ne è stata anche l'amministratrice e poi dal 19.11.2021 la liquidatrice, e, quanto al restante 60%, da NA IA;
negli anni 2021, 2022 e
2023 la società era inattiva e non aveva dipendenti;
▪ Dalle comunicazioni UNILAV risulta che negli anni 2015/2020 la società Parte_3 ha assunto alle proprie dipendenze: , ,
[...] Parte_4 Persona_1
, e;
Persona_4 Persona_2 Persona_3
▪ A pag. 4 del Bilancio della BC ER S.r.l. in Liquidazione si legge che, poiché la società intendeva ricorrere, ove possibile, alle misure finanziarie agevolate a ai contributi pubblici e al finanziamento infruttifero da parte dei soci, si ritiene che nei prossimi 12 mesi la società possa continuare ad operare;
▪ Con nota del 30.08.2020 la sede di Roma Tuscolano comunicava di avere CP_1 ricevuto la richiesta di Cessazione attività con dipendenti trasmessa dalla società
e che, il riscontro, sarebbe stato comunicato a mezzo email Parte_3 all'indirizzo PEC indicato dall'Azienda;
▪ Con PEC del 22.09.2020 l'odierna opponente comunicava al SUAP del Comune di
Velletri che, in seguito alla SCIA di subingresso presentata in data 3.08.2020 dalla società LA LUCCIOLA S.r.l., la BC ER aveva cessato l'attività di Pizzeria con somministrazione precedentemente svolta presso la sede legale di Velletri via Ulderico Mattoccia 20. Pertanto, dal 4.08.2020 in poi la società non esercitava alcuna attività nel Comune di Velletri né altrove;
▪ L' con nota del 24.09.2020, comunicava alla sig.ra di avere CP_1 Parte_1 ricevuto dalla l'Ufficio del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio la
Comunicazione unica d'impresa presentata il 31.08.2020 e che, sulla base delle formazioni fornite nella Sezione AC del Modulo ComUnica, era necessario procedere un approfondimento istruttorio.
Tanto premesso, a parere del giudicante, l'assunto sostenuto dall' convenuto CP_1 pagina 6 di 10 sulla sostanziale identità delle due imprese commerciali appare condivisibile, purtuttavia si impongono alcune considerazioni.
L'assicurazione Commercianti, che fa capo a una speciale gestione era regolata, in CP_1 un primo tempo, dalla L. n. 1397/1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971, e dalla L. n.
160 del 1975, art. 29. Successivamente la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La legge del 1996 ha, dunque, esteso l'obbligo assicurativo alla Gestione Commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. In sintesi sono da assoggettare all'assicurazione Commercianti tutti i titolari, soci o gestori, in proprio, di imprese di attività commerciali che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione di oneri e rischi di gestione, e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti devono sussistere congiuntamente (vd. Sez. U, Sentenza n.
3240 del 12.02.2010 - Cass. n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012 cfr. anche Cass. n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012). In tal caso
“costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Le SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n. 3240/2010, prendendo le mosse dal pagina 7 di 10 tenore letterale del comma 208 dell'art. 1 della L. 662/1996, nella parte in cui recita:
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente“, hanno affermato che, siccome anche la
Gestione PA (che è propria degli amministratori) è una forma di assicurazione obbligatoria, vi è una incompatibilità di doppia iscrizione fra la stessa e la Gestione
Commercianti. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
23, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, spetta all secondo il CP_1 carattere della prevalenza, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Nel caso di verifica dell'insussistenza di tale elemento, sussistono i requisiti per l'iscrizione alla
Gestione commercianti. Hanno, altresì, chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”. vanno quindi tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori. Infatti, mentre la prima si basa su una relazione di immedesimazione organica, come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c. e comporta, secondo quanto previsto dal concreto mandato, la partecipazione ad un'attività di gestione, nonché l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro lavoro” è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
In conformità con tali principi, secondo quanto previsto dalla circolare n. CP_1
215/1998 per le e le SAS e dall'interpello n. 78/2009 del Ministero del Lavoro per le pagina 8 di 10 sono tenuti all'iscrizione alla gestione contributiva dei Commercianti i soci che partecipano al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità che rappresentano, quindi, i fattori determinanti ai fini dell'individuazione della gestione a cui operare i versamenti contributivi.
Il legislatore è, quindi, intervenuto con la norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, ed ha chiarito che, qualora il socio-lavoratore rivesta anche la carica di amministratore della società, non opera il criterio dell'attività prevalente, sicché vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla Gestione
Commercianti sia a quella PA (Cass. Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076). Tuttavia, stante l'autonomia delle posizioni, è necessario che ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria (Cass. ord. 1 luglio
2015, n. 13446 e Cass. ord. 5 marzo 2013, n. 5444). La finalità della normativa introdotta dalla L. n. 662/1996 è stata, quindi, autorevolmente individuata nell'intento di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell del 9 ottobre CP_1
1998). La S.C. di Cassazione è tornata di recente sulla materia con la sentenza n.
1759/2021 in cui enuclea un nuovo principio da seguire per accertare l'obbligo della doppia contribuzione del socio amministratore -che percepisce un compenso in tale veste- e che svolge anche attività commerciale o artigianale nell'azienda. La Corte ribadisce che assume rilievo dirimente considerare le mansioni proprie dell'amministratore ed ha chiarito che vanno considerate attività di orinaria amministrazione quelle di: supervisione, l'essere referente per i clienti e fornitori,
l'avere assunto i dipendenti, in quanto non implicano alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Pertanto, pur non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione, ne fornisce un'interpretazione diversa in quanto precisa che l'amministrazione e l'operatività sono attività distinte e autonome tra loro per cui, parimenti distinto ed autonomo, resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Applicando i principi di diritto al caso in esame ne deriva che l' era onerato di CP_1 provare la partecipazione personale della sig.ra al lavoro aziendale svolto Parte_1 dalla società LA LUCCIOLA S.r.l., con carattere di abitualità e prevalenza, e ciò anche qualora avesse assunto, e così non è stato, la carica di amministratrice della società. In tal caso, infatti, avrebbe avuto l'onere di individuare e provare l'attività di lavoro prestata dall'opponente al netto di quella esercitata in quanto legale rappresentate,
pagina 9 di 10 posto che, come detto, le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto quella di partecipazione all'attività d'impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, e quella di amministratore discende all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica.
Dalla sola documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell' CP_1 non appare, invece, possibile ritenere sufficientemente provato né che la Parte_3 abbia continuato a svolgere attività commerciale nel periodo della Liquidazione,
[...] né individuare quale sia stata l'attività asseritamente svolta dalla sig.ra come Parte_1 partecipazione personale e continuativa al lavoro aziendale della società neo costituita, condizione, come detto, solo in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Ed infatti, con riferimento al primo profilo, quanto si legge a pagina 4 del bilancio della
BC ER S.r.l. in Liquidazione è solo una mera eventualità ipotetica posto che si afferma testualmente: si ritiene che nei prossimi 12 mesi la società possa continuare ad operare. Con riferimento al secondo profilo, l'unico elemento indiziario è costituito dai medesimi assetti proprietari, organizzativi delle due società che svolgono la stessa attività commerciale, purtuttavia non appare possibile desumerne, con certezza, che la sig.ra , oltre a svolgere l'attività di liquidatrice della BC ER, ha continuato a Parte_1 svolgere attività di lavoro autonomo nell'ambito della compagine societaria della neo costituita Controparte_2
Gli elementi forniti dall' quindi, pur potendo costituire argomenti di prova, non CP_1 sono tali, per “gravità, precisione e concordanza”, da costituire una presunzione semplice, a norma degli artt. 2727 e seg. c.c., e, quindi, assurgere a un valido strumento di convincimento del giudice.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 3136 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Orlando Ceracchi
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 00168768 92 000, notificato a a mezzo del servizio postale in data 8.01.2024, e, per l'effetto, Parte_1 dichiara che non è dovuta dalla medesima all' la somma di € Parte_1 CP_1
9.114,09 richiesta in pagamento a titolo di contributi dovuti alla Gestione
pagina 1 di 10 Commercianti per il periodo 10/2021 – 12/2022.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla opponente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.05.2024, ritualmente notificato,
propone opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 00168768 92 Parte_1
000, notificato a mezzo del servizio postale in data 8.01.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 9.114,09 -comprensiva di somme aggiuntive e spese di notifica- asseritamente dovuta alla Gestione Commercianti a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per il periodo 10/2021 - 12/2022.
Eccepisce, in via preliminare, la decadenza del diritto dell'Istituto di recuperare il credito ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999 per tardività dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995. Nel merito, sostiene l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall' risultando per tabulas, in particolare dalla SCIA CP_1 presentata al Comune di Velletri il 3.08.2020, dalla Comunicazione inviata alla
Camera di Commercio nella stessa data, e soprattutto dalla comunicazione proveniente dalla sede di Roma Tuscolano del 30.08.2020 (avente ad oggetto la CP_1
Ricevuta di trasmissione della richiesta di variazione dei dati aziendali), che la società
BC di cui era amministratrice, ha cessato l'attività con dipendenti a Parte_2 decorrere dall'8.08.2020. Riferisce, ancora, che con PEC del 22.09.2020, confermava al SUAP del Comune di Velletri il subingresso della società presso Controparte_2 la sede di Velletri via Mattoccia 20, e che del subingresso veniva informato anche l' che, con nota del 24.09.2020, riferiva che era necessario disporre un CP_1 approfondimento istruttorio di fatto mai eseguito. Precisa, infine, che le due società sono soggetti distinti in quanto non vi è stata alcuna cessione di quote o di azienda, e che la BC ER è stata posta in liquidazione, per cui sono venuti meno i presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti. La richiesta di versamenti contributivi relativa al periodo 10/2021 - 12/2022 non trova, pertanto, nessun fondamento né giustificazione. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza delle eccezioni preliminari CP_1 sollevate dalla difesa della opponente in quanto la decadenza di cui all'art. 25 del
D.lgs. 46/1999, applicabile alle cartelle esattoriali, non è invece applicabile agli avvisi di addebito che non sono preceduti dalla formazione di alcun ruolo ai sensi pagina 2 di 10 dell'articolo 30, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010. Ciò senza contare che la sospensione dell'attività notificatoria degli avvisi di addebito prevista dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19, ha comportato, in parallelo, la sospensione del termine di decadenza dalla facoltà di riscossione. Quanto alla prescrizione, evidenzia che i contributi si riferiscono al periodo 10/2021 - 12/2022 e che l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 8.01.2024 per cui è palese che non sono prescritti. Nel merito rappresenta che la società è stata definitivamente cancellata in Camera di Commercio Parte_3 solo in data 23.02.2024 ed inoltre che, dalla Visura Camerale della società
[...]
risulta che la odierna opponente è socia al 30% della predetta Controparte_2 società che ha attività commerciale, assetto societario e organizzativo identico a quello della oltre a svolgere l'attività nella medesima sede. Inoltre, Parte_3 dalla consultazione delle banche dati delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, risulta che i dipendenti in forza alla società ( , CP_2 Persona_1 cuoco e pizzaiolo, e addetto al banco ristorazione), sono stati Persona_2 dipendenti anche della società e che nessuno di loro riveste carica Parte_3 apicale o di coordinamento tali da poter far ipotizzare che indirizzi, coordini e gestisca l'attività d'impresa. Pertanto, considerato che nel periodo oggetto di causa la ricorrente non ha svolto altre attività lavorative, è evidente che ha continuato a svolgere attività di natura autonoma di tipo commerciale quale socia della LA
LUCCIOLA S.r.l.. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, nella materia che ci occupa, il giudice ordinario è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274). Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
pagina 3 di 10 sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass.
25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza. In specie, è pacifico tra le parti che l'avviso di addebito n. 397 2023 00168768 92 000 è stato notificato a a mezzo del servizio postale in data 8.01.2024 e che il Parte_1 ricorso in opposizione è stato depositato dinanzi al Tribunale di Roma, ancorché territorialmente incompetente, in data 19.02.2024 ed è stato, infine, tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale. Ne discende che l'opposizione va dichiarata tempestiva, e in quanto tale ammissibile, per far valere vizi di merito della pretesa creditoria dell' CP_1
Verificata l'ammissibilità dell'opposizione, va in primo luogo dichiarata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della opponente per le ragioni dedotte dal procuratore dell' che si condividono e si fanno proprie. In particolare, con CP_1 riferimento all'eccezione di decadenza sostanziale, si rammenta che, a norma dell'articolo 30, comma 2, del D.L. 78/2010 -convertito nella L. 122/2010-, a decorrere dal gennaio 2011 l'attività di riscossione relativa al recupero di somme dovute all' CP_1 anche a seguito di accertamenti degli Uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Non trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. 46/1999, ciò senza considerare la sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla normativa emergenziale.
Nel merito va, in primo luogo, precisato che in questa sede non si controverte sulla sussistenza dell'obbligo di iscrizione della opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e ss.mm.ii. con riferimento all'attività di lavoro autonomo svolta dalla stessa nell'ambito della società
come è peraltro confermato dall'Estratto conto previdenziale in atti, da Parte_3 cui risulta il versamento di contributi quale titolare di impresa commerciale
pagina 4 di 10 dall'1.05.2008 al 31.12.2019. Ed infatti, la difesa svolta dal procuratore della opponente si incentra sulla circostanza che la società di cui la sig.ra era Parte_3 Parte_1 socia e amministratrice ha cessato l'attività con dipendenti con decorrenza 8.08.2020 ed è stata successivamente posta in liquidazione -senza ulteriore svolgimento di alcuna attività di tipo commerciale-, e che la società benché svolga la Controparte_2 medesima attività presso la medesima sede operativa della società è Parte_3 soggetto autonomo e distinto. L' sostiene, invece, che, poiché la società CP_1 [...] svolge la medesima attività commerciale svolta dalla Controparte_2 Parte_3 nella medesima sede, ed ha i medesimi assetti proprietari e organizzativi, se ne desume, con certezza, che la sig.ra , oltre a svolgere l'attività di liquidatrice Parte_1 della BC ER, ha continuato a svolgere attività di lavoro autonomo nell'ambito della nuova compagine societaria.
Così riassunto il thema decidendum si precisa, con riferimento alla distribuzione degli oneri probatori, che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito per cui è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, provare la ricorrenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione di nella gestione assicurativa degli esercenti Parte_1 attività commerciali anche nel periodo ottobre 2021 - dicembre 2022. Ed infatti,
l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in base al CP_1 principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della
“vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass.
12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Venendo, dunque, al merito dell'opposizione, ed in particolare all'analisi dei rapporti tra le società e osserva il giudicante che dai Parte_3 Controparte_2 documenti in atti risulta che:
▪ La società con sede sociale in Velletri via Ulderico Mattoccia Controparte_2
20, è stata costituita in data 16.06.2020, iscritta nel Registro delle Imprese il
20.06.2020 ed ha iniziato l'attività di ristorazione con somministrazione (codice
ATECO 56.10.10 codice NACE 56.1) in data 5.08.2020;
▪ Le quote della società sono detenute, quanto al 30%, dalla odierna CP_2 opponente e, quanto al restante 70%, da NA IA che ne è anche pagina 5 di 10 amministratrice unica;
nel 2021 la società aveva un valore medio di dipendenti pari a 3, nel 2022 pari a 2 e nel 2023 pari a 3;
▪ Dalle comunicazioni UNILAV risulta che negli anni 2020/2023 la società
[...]
ha assunto alle proprie dipendenze: , CP_2 Persona_1 Persona_2
e ; Persona_3
▪ La società con sede sociale in Velletri via Ulderico Mattoccia 20, è Parte_3 stata costituita in data 25.02.2008, iscritta nel Registro delle Imprese il
3.03.2008 ed ha iniziato l'attività (codice ATECO 56.10.11) in data 5.05.2008, è stata posta in liquidazione nel 2021 ed è stata cancellata dal Registro delle
Imprese il 23.02.2024;
▪ Le quote della società BC ER erano detenute, quanto al 40%, dalla odierna opponente, che ne è stata anche l'amministratrice e poi dal 19.11.2021 la liquidatrice, e, quanto al restante 60%, da NA IA;
negli anni 2021, 2022 e
2023 la società era inattiva e non aveva dipendenti;
▪ Dalle comunicazioni UNILAV risulta che negli anni 2015/2020 la società Parte_3 ha assunto alle proprie dipendenze: , ,
[...] Parte_4 Persona_1
, e;
Persona_4 Persona_2 Persona_3
▪ A pag. 4 del Bilancio della BC ER S.r.l. in Liquidazione si legge che, poiché la società intendeva ricorrere, ove possibile, alle misure finanziarie agevolate a ai contributi pubblici e al finanziamento infruttifero da parte dei soci, si ritiene che nei prossimi 12 mesi la società possa continuare ad operare;
▪ Con nota del 30.08.2020 la sede di Roma Tuscolano comunicava di avere CP_1 ricevuto la richiesta di Cessazione attività con dipendenti trasmessa dalla società
e che, il riscontro, sarebbe stato comunicato a mezzo email Parte_3 all'indirizzo PEC indicato dall'Azienda;
▪ Con PEC del 22.09.2020 l'odierna opponente comunicava al SUAP del Comune di
Velletri che, in seguito alla SCIA di subingresso presentata in data 3.08.2020 dalla società LA LUCCIOLA S.r.l., la BC ER aveva cessato l'attività di Pizzeria con somministrazione precedentemente svolta presso la sede legale di Velletri via Ulderico Mattoccia 20. Pertanto, dal 4.08.2020 in poi la società non esercitava alcuna attività nel Comune di Velletri né altrove;
▪ L' con nota del 24.09.2020, comunicava alla sig.ra di avere CP_1 Parte_1 ricevuto dalla l'Ufficio del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio la
Comunicazione unica d'impresa presentata il 31.08.2020 e che, sulla base delle formazioni fornite nella Sezione AC del Modulo ComUnica, era necessario procedere un approfondimento istruttorio.
Tanto premesso, a parere del giudicante, l'assunto sostenuto dall' convenuto CP_1 pagina 6 di 10 sulla sostanziale identità delle due imprese commerciali appare condivisibile, purtuttavia si impongono alcune considerazioni.
L'assicurazione Commercianti, che fa capo a una speciale gestione era regolata, in CP_1 un primo tempo, dalla L. n. 1397/1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971, e dalla L. n.
160 del 1975, art. 29. Successivamente la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La legge del 1996 ha, dunque, esteso l'obbligo assicurativo alla Gestione Commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. In sintesi sono da assoggettare all'assicurazione Commercianti tutti i titolari, soci o gestori, in proprio, di imprese di attività commerciali che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione di oneri e rischi di gestione, e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti devono sussistere congiuntamente (vd. Sez. U, Sentenza n.
3240 del 12.02.2010 - Cass. n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012 cfr. anche Cass. n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012). In tal caso
“costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Le SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n. 3240/2010, prendendo le mosse dal pagina 7 di 10 tenore letterale del comma 208 dell'art. 1 della L. 662/1996, nella parte in cui recita:
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente“, hanno affermato che, siccome anche la
Gestione PA (che è propria degli amministratori) è una forma di assicurazione obbligatoria, vi è una incompatibilità di doppia iscrizione fra la stessa e la Gestione
Commercianti. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
23, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, spetta all secondo il CP_1 carattere della prevalenza, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Nel caso di verifica dell'insussistenza di tale elemento, sussistono i requisiti per l'iscrizione alla
Gestione commercianti. Hanno, altresì, chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”. vanno quindi tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori. Infatti, mentre la prima si basa su una relazione di immedesimazione organica, come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c. e comporta, secondo quanto previsto dal concreto mandato, la partecipazione ad un'attività di gestione, nonché l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro lavoro” è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
In conformità con tali principi, secondo quanto previsto dalla circolare n. CP_1
215/1998 per le e le SAS e dall'interpello n. 78/2009 del Ministero del Lavoro per le pagina 8 di 10 sono tenuti all'iscrizione alla gestione contributiva dei Commercianti i soci che partecipano al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità che rappresentano, quindi, i fattori determinanti ai fini dell'individuazione della gestione a cui operare i versamenti contributivi.
Il legislatore è, quindi, intervenuto con la norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, ed ha chiarito che, qualora il socio-lavoratore rivesta anche la carica di amministratore della società, non opera il criterio dell'attività prevalente, sicché vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla Gestione
Commercianti sia a quella PA (Cass. Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076). Tuttavia, stante l'autonomia delle posizioni, è necessario che ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria (Cass. ord. 1 luglio
2015, n. 13446 e Cass. ord. 5 marzo 2013, n. 5444). La finalità della normativa introdotta dalla L. n. 662/1996 è stata, quindi, autorevolmente individuata nell'intento di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell del 9 ottobre CP_1
1998). La S.C. di Cassazione è tornata di recente sulla materia con la sentenza n.
1759/2021 in cui enuclea un nuovo principio da seguire per accertare l'obbligo della doppia contribuzione del socio amministratore -che percepisce un compenso in tale veste- e che svolge anche attività commerciale o artigianale nell'azienda. La Corte ribadisce che assume rilievo dirimente considerare le mansioni proprie dell'amministratore ed ha chiarito che vanno considerate attività di orinaria amministrazione quelle di: supervisione, l'essere referente per i clienti e fornitori,
l'avere assunto i dipendenti, in quanto non implicano alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Pertanto, pur non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione, ne fornisce un'interpretazione diversa in quanto precisa che l'amministrazione e l'operatività sono attività distinte e autonome tra loro per cui, parimenti distinto ed autonomo, resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Applicando i principi di diritto al caso in esame ne deriva che l' era onerato di CP_1 provare la partecipazione personale della sig.ra al lavoro aziendale svolto Parte_1 dalla società LA LUCCIOLA S.r.l., con carattere di abitualità e prevalenza, e ciò anche qualora avesse assunto, e così non è stato, la carica di amministratrice della società. In tal caso, infatti, avrebbe avuto l'onere di individuare e provare l'attività di lavoro prestata dall'opponente al netto di quella esercitata in quanto legale rappresentate,
pagina 9 di 10 posto che, come detto, le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto quella di partecipazione all'attività d'impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, e quella di amministratore discende all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica.
Dalla sola documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell' CP_1 non appare, invece, possibile ritenere sufficientemente provato né che la Parte_3 abbia continuato a svolgere attività commerciale nel periodo della Liquidazione,
[...] né individuare quale sia stata l'attività asseritamente svolta dalla sig.ra come Parte_1 partecipazione personale e continuativa al lavoro aziendale della società neo costituita, condizione, come detto, solo in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Ed infatti, con riferimento al primo profilo, quanto si legge a pagina 4 del bilancio della
BC ER S.r.l. in Liquidazione è solo una mera eventualità ipotetica posto che si afferma testualmente: si ritiene che nei prossimi 12 mesi la società possa continuare ad operare. Con riferimento al secondo profilo, l'unico elemento indiziario è costituito dai medesimi assetti proprietari, organizzativi delle due società che svolgono la stessa attività commerciale, purtuttavia non appare possibile desumerne, con certezza, che la sig.ra , oltre a svolgere l'attività di liquidatrice della BC ER, ha continuato a Parte_1 svolgere attività di lavoro autonomo nell'ambito della compagine societaria della neo costituita Controparte_2
Gli elementi forniti dall' quindi, pur potendo costituire argomenti di prova, non CP_1 sono tali, per “gravità, precisione e concordanza”, da costituire una presunzione semplice, a norma degli artt. 2727 e seg. c.c., e, quindi, assurgere a un valido strumento di convincimento del giudice.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 10 di 10