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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
04/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5818/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
04/06/2025, promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , e C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to GHISALBERTI TOMMASO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA ZELASCO N. 1 24122 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
C.F. in persona E_ P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to SALAMINA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CUCCHI, 6 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
, C.F. , _2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE,
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 e 2043 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 04/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14/10/2024,
e promuovevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 il presente giudizio nei confronti di E_
e di chiedendo la condanna dei convenuti al
[...] _2 risarcimento dei danni e/o alla ripetizione di indebito, a seguito di quanto incassato da per il viaggio degli attori e _2 non versato da tale convenuto alla E_
, infine concludendo come riportato in epigrafe.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva nel presente giudizio E_
, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il
[...] rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della propria responsabilità all'unico “pagamento tracciato” di
, infine concludendo come riportato in epigrafe. Parte_3
pur ritualmente citato, non si costituiva in _2 giudizio e veniva dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed avviato un procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. nei confronti di _2
, venivano ammessi l'interrogatorio formale e la prova per
[...] testi, ed il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 04/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2 2. Le domande degli attori sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
2.1. Quanto all'an della responsabilità risarcitoria dei convenuti, risulta anzitutto comprovato l'operato illecito di che, incassate dagli attori le somme per il viaggio _2 controverso, non versava le medesime alla agenzia
[...] per la quale – con le precisazioni E_ sottoindicate – operava, così costringendo Parte_1
e a ripetere la corresponsione in Parte_2 Parte_3 favore della società. Infatti, la circostanza della dazione di €
4.744,00 in contanti, riferibili a quanto dovuto da Parte_1
e è sostanzialmente confessata da
[...] Parte_2 nella conversazione registrata di cui al doc. 19 _2 attoreo (specificatamente minuti 1:00-1:32 e 5:03-5:18); altrettanto vale per la corresponsione di 1.186,00 da parte di a mezzo bonifico, ulteriormente corroborata Parte_3 dall'ordine di quest'ultimo, di cui al doc. 6 attoreo. Quanto, poi, al mancato versamento di tali importi da a _2
ciò risulta dalla mail, di cui E_ al doc. 11 attoreo, di dipendente della società Persona_1 convenuta, ivi indicandosi la carenza del saldo per la residua somma di “Euro 5.928,00”, e ciò anche a non voler conferire ulteriore rilievo alla depositata documentazione del relativo procedimento penale.
2.2. È altresì acclarato l'an della responsabilità ex art. 2049
c.c. della società convenuta.
2.2.1. Rimanendo nel campo del giuridicamente irrilevante la cronologia delle conoscenze tra le varie parti processuali, non essendo ciò di per sé atto ad inficiare il nesso di occasionalità necessaria presente e rilevante per detta disposizione (in tema, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 12/05/2020, n. 8811, Rv. 657915
- 02), anzitutto non v'è dubbio che tale ente si avvalesse dell'opera di in guisa tale da configurare il _2 rapporto di preposizione di cui alla citata disposizione. Ciò è
3 documentato dalla prova della relazione negoziale tra i due convenuti di cui al doc. 2 allegato alla comparsa, tanto più essendo irrilevante la natura giuridica del relativo rapporto contrattuale: infatti, secondo la giurisprudenza, “L'art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del "padrone" a quella del
"committente", e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa "in eligendo" o "in vigilando", nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell'esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrante illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante” (così
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 22/03/1994). Nemmeno, del resto, si può dubitare del “controllo” predetto: da un lato, proprio esso portava alla cesura del rapporto tra i due convenuti, in base al doc. 1 della società; dall'altro, non rileva l'efficacia e/o la tempestività o meno dell'esercizio di siffatto monitoraggio, visto che “In tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 cod. civ. non
è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n.
1516 del 24/01/2007), a nulla importando che la stessa sia dolosa
4 e/o da scopi personali di arricchimento (in tal senso Cass., Sez.
3, Sentenza n. 17836 del 22/08/2007).
2.2.1.1. È poi infondato assumere che il rapporto negoziale di cui al doc. 2 di tra i due E_ convenuti, fosse stato oggetto di formale recesso della società convenuta alla data delle appropriazioni indebite de quibus, come dichiarato da tale ente nel proprio doc. 1, da dove si evince lo scarto di alcuni giorni tra queste ultime e quella del 30 marzo
2023. Anzitutto, la circostanza non è stata tempestivamente e specificatamente allegata, rammentato come “"la (…) produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum"
(Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)” (così Cass., ord. n.
24607 del 2017). Inoltre, l'unica comunicazione di cui a quest'ultima data, vale a dire quella allegata alla seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. della convenuta, non ha il tenore di un recesso e/o di una cesura negoziale, assumendo, invece, il contenuto di una diffida all'astensione da date condotte, significativamente rinviandosi ad un chiarimento successivo (“CI vediamo martedi in sede per un confronto personale”). Infine, non v'è dubbio che la società convenuta si sia avvalsa, con rilevanza ai fini dell'art. 2049 c.c., dell'operato di anche _2 nel periodo successivo al 30/03/2023, visto che, a tacer d'altro,
• il doc. 8 attoreo, vale a dire la mail di del Persona_1
20/07/2023, attesta l'irreperibilità di da solo _2
“giorni”,
• la mail di cui al doc. 4 attoreo riporta l'affermazione di di come abbia fatto una Persona_1 _2 prenotazione per gli attori, peraltro allegandosi la stessa segnatamente con data 22/06/2023 ed altresì diretta alla casella mail della società convenuta
(“ ”). Email_1
5 2.2.2. Sussiste, poi, un quadro probatorio dell'illecito di _2
che possa essere ritenuto efficace nei confronti della
[...] società convenuta. Oltre al doc. 6 attoreo per il bonifico di le testimonianze – ammissibili in base ai principi Parte_3 indicati nell'ordinanza di ammissione delle prove del 18/03/2025 - di e di pur con qualche Testimone_1 Testimone_2 imprecisione come la mancata menzione della seconda da parte della prima, riportano entrambe le circostanze di luogo e di tempo della consegna di contante, debitamente conteggiato ad alta voce, da a Tali mezzi di prova Parte_1 _2 costituenda, del resto, non posso essere ritenuti inattendibili e/o insufficienti anche alla luce dell'ulteriore avvaloramento conferito dalla predetta confessione registrata di quest'ultimo soggetto, di cui al doc. 19 attoreo (specificatamente minuti 1:00-
1:32 e 5:03-5:18), che conferma anche le modalità di tali corresponsioni.
2.2.2.1. In merito al contenuto confessorio ed alla valenza probatoria della suesposta registrazione, non si ignora che tra i convenuti non vi sia né una fattispecie di litisconsorzio necessario, vista la mera solidarietà dell'obbligazione tra i due, né la consequenziale lettera dell'art. 2733, comma terzo, c.c.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo che “in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti (…) ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale”, ha anche precisato come, nei confronti di questi ultimi “al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria”, tanto più che l'art. 2733, terzo comma, c.c. ha la mera finalità di escludere l'operatività della prova legale rispetto sia all'unico litisconsorte necessario confessante, sia alle altre parti avvinte dall'art. 102 c.p.c., ma non già intende precludere né siffatta valenza rafforzata nei confronti del litisconsorte facoltativo confitente, né il libero
6 apprezzamento delle ammissioni di quest'ultimo rispetto agli altri litisconsorti facoltativi (così Cass. Sez. 3, sent. del
04/05/2004, n. 8458, Rv. 572600 – 01 e, in termini ancora più espressi, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 2014).
2.2.2.2. Del resto, diversamente esercitando tale potestà valutativa, non si potrebbe che giungere ad un esito contraddittorio: sancire, da un lato, la responsabilità di _2
per la confessione di questi ed escludere, dall'altro,
[...]
l'obbligazione risarcitoria ex art. 2049 c.c. dell'ente convenuto, nonostante quest'ultima proprio nell'illecito del primo troverebbe fonte.
2.2.3. Il perfezionamento della fattispecie risarcitoria ex art. 2049 c.c. non risulta nemmeno inficiato dall'eccepita trascuratezza degli attori nell'esecuzione di versamenti, in parte contanti, segnatamente in favore di anziché recta _2 via diretti alla società convenuta. Anzitutto, la condotta de qua non può ammissibilmente assurgere all'art. 1227, comma secondo,
c.c., visto che quest'ultimo ha natura di eccezione in senso stretto (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 16/04/2013, n.
9137, Rv. 626052 - 01) e la società convenuta si è costituita tardivamente in giudizio. Inoltre, anche ignorando la conclusione di cui al periodo che precede, risulta insussistente la colpevolezza degli attori nella specifica fattispecie de qua. Da un lato, non rientrava nell'ambito dell'esigibilità di questi la conoscenza dei rapporti tra i convenuti e/o la sussistenza della potestà o meno della persona fisica di ricevere pagamenti in nome e per conto dell'ente. Dall'altro, non risulta violativa del principio di autoresponsabilità la condotta degli attori, laddove quest'ultima era stata seguita da medesimi precedenti che non avevano pregiudicato i viaggi prenotati: in quest'ultimo senso, esemplificativamente, il diverso soggiorno indicato nel doc. 1 attoreo, dove segnatamente da una casella mail con _2 il dominio della società convenuta, indicava l'esigenza di un parziale pagamento in proprio favore (“A ME PAGHERAI SOLO IL
SOGGIORNO, EVENTUALE ASSICURAZIONE E TRENINO ROSSO, OK?”).
7 2.2.3.1. Quanto predetto rende ultroneo osservare come la società convenuta era comunque anche solo colposamente tollerante rispetto a tali incassi di evidentemente _2 E_ non aveva mancato di constatare versamenti del
[...] preposto in proprio favore ed a adempimento almeno parziale delle obbligazioni dei clienti, visto che la conseguenza del pacifico buon fine di un viaggio come quello di cui al predetto doc. 1 attoreo non poteva che seguire al riscontro, da parte della società, di un versamento da all'ente medesimo. _2
3. Così accertato l'an della responsabilità, segnatamente solidale, dei convenuti, non può che pervenirsi alle liquidazioni dei risarcimenti dei danni.
3.1. Anzitutto, essendo esteso il quadro probatorio di cui ai punti 2.1. e 2.2.2. della presente motivazione anche al quantum delle corresponsioni attoree, non v'è dubbio circa la dimostrazione di quest'ultimo, segnatamente da riconoscersi nelle misure capitali indicate in citazione: la differenza di due euro tra il totale dei versamenti attorei a ed il ripetuto _2 saldo di € 5.928,00, richiesto dall'ente convenuto nel doc. 12 attoreo, non esclude, infatti, l'appropriazione indebita di tale residua differenza in mancanza di altra differente prova.
Ne consegue che, anche considerati la carenza di presunzione di solidarietà attiva dell'obbligazione, e, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) i principi di S.U., sent. n.
1712 del 1995 in tema di coordinamento di interessi e
8 rivalutazione, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento
➢ in favore di dell'importo di € Parte_1
2.372,00, oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'appropriazione dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo di € 2.372,00, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'appropriazione dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo di € 1.186,00, oltre Parte_3
rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'appropriazione a seguito dell'esecuzione del bonifico del 12/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. A tali cifre si aggiunge quella capitale di € 504,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, per ciascuno degli attori. In base al doc. 23 attoreo, tale è, infatti, il congruo compenso richiesto, dovuto e corrisposto da ciascuno di questi per
9 il patrocinio nelle indagini penali seguito alla condotta appropriativa di consequenziale a quest'ultima, _2 dunque dovuta ex art. 1223 c.c. dai convenuti e da riconoscersi per tale ammontare, visto che deve aversi riguardo al D.M. n.
55/2014, alla unitarietà del compenso per la posizione cumulata degli attori (art. 12, comma 2, di detto D.M.), alla carenza dei presupposti per l'aumento per la pluralità delle parti – stanti l'assimilabilità delle relative situazioni e la discrezionalità nel riconoscimento di detta maggiorazione (in applicazione analogica dei principi, ex multis, di Cass. Sez. 3, sent. del
30/08/2004, n. 17363, Rv. 576560 - 01) -, al valore della totalità degli importi sottratti, nonché al pacifico riconoscimento delle sole fasi di studio ed introduttiva (pag. 12 della citazione). Ne consegue che, avuto riguardo alle diverse scadenze rappresentate nel doc. 23 attoreo ed ai principi di cui alle lettere del punto
3.1. della presente motivazione, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento
➢ in favore di dell'importo di € 504,00, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo di € 504,00, oltre Parte_2
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
10 ➢ in favore di dell'importo di € 504,00, oltre Parte_3
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 14/10/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Le spese per la negoziazione assistita attengono, invece, alla regolamentazione delle spese processuali dell'odierno giudizio, come attestato dal vigente D.M. n. 55/2014.
3.4. Nulla è dovuto, invece, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. Premesso che “quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, (…) [è] comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (così
Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 11269 del 10/05/2018), da un lato, il soggiorno controverso è stato comunque svolto dopo il ripetuto pagamento e, dall'altro, i prospettati patemi e l'indicato stravolgimento dell'agenda non risultano sufficientemente allegati e/o dimostrati con una loro significativa afflittività ex art. 2
Cost., nonché nella propria asserita causalità giuridica ex art. 1223 c.c., mancando la prova della indispensabilità degli attori ai relativi appuntamenti e della non rinviabilità di quest'ultimi
(anche solo come orario).
4. Il suesposto e non scontato orientamento giurisprudenziale circa il rapporto tra confessione e litisconsorti facoltativi esclude che le difese della società convenuta, pur infondate, siano qualificabili come temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c., quantunque a fronte della carenza di soluzioni bonarie della controversia.
5. L'esaurimento del presente procedimento di merito prima dell'instaurazione del regolare contraddittorio con _2 in relazione alla domanda cautelare nei confronti di questi
11 avanzata, determina la cessazione della materia del contendere in rapporto a quest'ultima azione.
6. Le spese processuali del presente procedimento di merito seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà delle obbligazioni risarcitorie e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore degli attori, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, la documentazione depositata anche circa la negoziazione assistita, la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 285,25 per spese vive ed €
6.400,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.323,00, fase di studio € € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Nulla si provvede sulle spese processuali del procedimento cautelare in corso di causa: l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le medesime seguono la soccombenza virtuale, in caso di cessazione della materia del contendere, implica la previa regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, pena postulare una condanna senza debita evocazione in giudizio. Orbene, non essendosi realizzata quest'ultima precondizione nel caso di specie, non si può pervenire alla regolamentazione delle spese giudiziali di tale subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità solidale di _2
e di per quanto
[...] E_
12 indicato in parte motiva, condanna in solido e _2 di al pagamento E_
in favore di dell'importo di € Parte_1
2.372,00, oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo di € 2.372,00, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo di € 1.186,00, Parte_3 oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 12/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo di € Parte_1
504,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
13 in favore di dell'importo di € 504,00, Parte_2 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di dell'importo di € 504,00, Parte_3 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 14/10/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda cautelare di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 _2
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna in solido e _2 E_ al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
e delle spese processuali del Parte_2 Parte_3 presente giudizio di merito, liquidate in € 285,25 per spese vive ed € 6.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Nulla provvede sulle spese processuali del procedimento cautelare in corso di causa;
6. Manda alla Cancelleria per la collocazione della presente sentenza anche nel subprocedimento cautelare in corso di causa, n. 5818-1/2024 r.g., e per la lavorazione di quest'ultimo con l'evento finale della cessazione della materia del contendere (o altro assimilato).
14 Bergamo, 04/06/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
04/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5818/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
04/06/2025, promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , e C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to GHISALBERTI TOMMASO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA ZELASCO N. 1 24122 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
C.F. in persona E_ P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to SALAMINA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CUCCHI, 6 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
, C.F. , _2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE,
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 e 2043 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 04/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14/10/2024,
e promuovevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 il presente giudizio nei confronti di E_
e di chiedendo la condanna dei convenuti al
[...] _2 risarcimento dei danni e/o alla ripetizione di indebito, a seguito di quanto incassato da per il viaggio degli attori e _2 non versato da tale convenuto alla E_
, infine concludendo come riportato in epigrafe.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva nel presente giudizio E_
, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il
[...] rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della propria responsabilità all'unico “pagamento tracciato” di
, infine concludendo come riportato in epigrafe. Parte_3
pur ritualmente citato, non si costituiva in _2 giudizio e veniva dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed avviato un procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. nei confronti di _2
, venivano ammessi l'interrogatorio formale e la prova per
[...] testi, ed il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 04/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2 2. Le domande degli attori sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
2.1. Quanto all'an della responsabilità risarcitoria dei convenuti, risulta anzitutto comprovato l'operato illecito di che, incassate dagli attori le somme per il viaggio _2 controverso, non versava le medesime alla agenzia
[...] per la quale – con le precisazioni E_ sottoindicate – operava, così costringendo Parte_1
e a ripetere la corresponsione in Parte_2 Parte_3 favore della società. Infatti, la circostanza della dazione di €
4.744,00 in contanti, riferibili a quanto dovuto da Parte_1
e è sostanzialmente confessata da
[...] Parte_2 nella conversazione registrata di cui al doc. 19 _2 attoreo (specificatamente minuti 1:00-1:32 e 5:03-5:18); altrettanto vale per la corresponsione di 1.186,00 da parte di a mezzo bonifico, ulteriormente corroborata Parte_3 dall'ordine di quest'ultimo, di cui al doc. 6 attoreo. Quanto, poi, al mancato versamento di tali importi da a _2
ciò risulta dalla mail, di cui E_ al doc. 11 attoreo, di dipendente della società Persona_1 convenuta, ivi indicandosi la carenza del saldo per la residua somma di “Euro 5.928,00”, e ciò anche a non voler conferire ulteriore rilievo alla depositata documentazione del relativo procedimento penale.
2.2. È altresì acclarato l'an della responsabilità ex art. 2049
c.c. della società convenuta.
2.2.1. Rimanendo nel campo del giuridicamente irrilevante la cronologia delle conoscenze tra le varie parti processuali, non essendo ciò di per sé atto ad inficiare il nesso di occasionalità necessaria presente e rilevante per detta disposizione (in tema, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 12/05/2020, n. 8811, Rv. 657915
- 02), anzitutto non v'è dubbio che tale ente si avvalesse dell'opera di in guisa tale da configurare il _2 rapporto di preposizione di cui alla citata disposizione. Ciò è
3 documentato dalla prova della relazione negoziale tra i due convenuti di cui al doc. 2 allegato alla comparsa, tanto più essendo irrilevante la natura giuridica del relativo rapporto contrattuale: infatti, secondo la giurisprudenza, “L'art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del "padrone" a quella del
"committente", e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa "in eligendo" o "in vigilando", nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell'esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrante illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante” (così
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 22/03/1994). Nemmeno, del resto, si può dubitare del “controllo” predetto: da un lato, proprio esso portava alla cesura del rapporto tra i due convenuti, in base al doc. 1 della società; dall'altro, non rileva l'efficacia e/o la tempestività o meno dell'esercizio di siffatto monitoraggio, visto che “In tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 cod. civ. non
è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n.
1516 del 24/01/2007), a nulla importando che la stessa sia dolosa
4 e/o da scopi personali di arricchimento (in tal senso Cass., Sez.
3, Sentenza n. 17836 del 22/08/2007).
2.2.1.1. È poi infondato assumere che il rapporto negoziale di cui al doc. 2 di tra i due E_ convenuti, fosse stato oggetto di formale recesso della società convenuta alla data delle appropriazioni indebite de quibus, come dichiarato da tale ente nel proprio doc. 1, da dove si evince lo scarto di alcuni giorni tra queste ultime e quella del 30 marzo
2023. Anzitutto, la circostanza non è stata tempestivamente e specificatamente allegata, rammentato come “"la (…) produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum"
(Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)” (così Cass., ord. n.
24607 del 2017). Inoltre, l'unica comunicazione di cui a quest'ultima data, vale a dire quella allegata alla seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. della convenuta, non ha il tenore di un recesso e/o di una cesura negoziale, assumendo, invece, il contenuto di una diffida all'astensione da date condotte, significativamente rinviandosi ad un chiarimento successivo (“CI vediamo martedi in sede per un confronto personale”). Infine, non v'è dubbio che la società convenuta si sia avvalsa, con rilevanza ai fini dell'art. 2049 c.c., dell'operato di anche _2 nel periodo successivo al 30/03/2023, visto che, a tacer d'altro,
• il doc. 8 attoreo, vale a dire la mail di del Persona_1
20/07/2023, attesta l'irreperibilità di da solo _2
“giorni”,
• la mail di cui al doc. 4 attoreo riporta l'affermazione di di come abbia fatto una Persona_1 _2 prenotazione per gli attori, peraltro allegandosi la stessa segnatamente con data 22/06/2023 ed altresì diretta alla casella mail della società convenuta
(“ ”). Email_1
5 2.2.2. Sussiste, poi, un quadro probatorio dell'illecito di _2
che possa essere ritenuto efficace nei confronti della
[...] società convenuta. Oltre al doc. 6 attoreo per il bonifico di le testimonianze – ammissibili in base ai principi Parte_3 indicati nell'ordinanza di ammissione delle prove del 18/03/2025 - di e di pur con qualche Testimone_1 Testimone_2 imprecisione come la mancata menzione della seconda da parte della prima, riportano entrambe le circostanze di luogo e di tempo della consegna di contante, debitamente conteggiato ad alta voce, da a Tali mezzi di prova Parte_1 _2 costituenda, del resto, non posso essere ritenuti inattendibili e/o insufficienti anche alla luce dell'ulteriore avvaloramento conferito dalla predetta confessione registrata di quest'ultimo soggetto, di cui al doc. 19 attoreo (specificatamente minuti 1:00-
1:32 e 5:03-5:18), che conferma anche le modalità di tali corresponsioni.
2.2.2.1. In merito al contenuto confessorio ed alla valenza probatoria della suesposta registrazione, non si ignora che tra i convenuti non vi sia né una fattispecie di litisconsorzio necessario, vista la mera solidarietà dell'obbligazione tra i due, né la consequenziale lettera dell'art. 2733, comma terzo, c.c.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo che “in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti (…) ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale”, ha anche precisato come, nei confronti di questi ultimi “al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria”, tanto più che l'art. 2733, terzo comma, c.c. ha la mera finalità di escludere l'operatività della prova legale rispetto sia all'unico litisconsorte necessario confessante, sia alle altre parti avvinte dall'art. 102 c.p.c., ma non già intende precludere né siffatta valenza rafforzata nei confronti del litisconsorte facoltativo confitente, né il libero
6 apprezzamento delle ammissioni di quest'ultimo rispetto agli altri litisconsorti facoltativi (così Cass. Sez. 3, sent. del
04/05/2004, n. 8458, Rv. 572600 – 01 e, in termini ancora più espressi, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 2014).
2.2.2.2. Del resto, diversamente esercitando tale potestà valutativa, non si potrebbe che giungere ad un esito contraddittorio: sancire, da un lato, la responsabilità di _2
per la confessione di questi ed escludere, dall'altro,
[...]
l'obbligazione risarcitoria ex art. 2049 c.c. dell'ente convenuto, nonostante quest'ultima proprio nell'illecito del primo troverebbe fonte.
2.2.3. Il perfezionamento della fattispecie risarcitoria ex art. 2049 c.c. non risulta nemmeno inficiato dall'eccepita trascuratezza degli attori nell'esecuzione di versamenti, in parte contanti, segnatamente in favore di anziché recta _2 via diretti alla società convenuta. Anzitutto, la condotta de qua non può ammissibilmente assurgere all'art. 1227, comma secondo,
c.c., visto che quest'ultimo ha natura di eccezione in senso stretto (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 16/04/2013, n.
9137, Rv. 626052 - 01) e la società convenuta si è costituita tardivamente in giudizio. Inoltre, anche ignorando la conclusione di cui al periodo che precede, risulta insussistente la colpevolezza degli attori nella specifica fattispecie de qua. Da un lato, non rientrava nell'ambito dell'esigibilità di questi la conoscenza dei rapporti tra i convenuti e/o la sussistenza della potestà o meno della persona fisica di ricevere pagamenti in nome e per conto dell'ente. Dall'altro, non risulta violativa del principio di autoresponsabilità la condotta degli attori, laddove quest'ultima era stata seguita da medesimi precedenti che non avevano pregiudicato i viaggi prenotati: in quest'ultimo senso, esemplificativamente, il diverso soggiorno indicato nel doc. 1 attoreo, dove segnatamente da una casella mail con _2 il dominio della società convenuta, indicava l'esigenza di un parziale pagamento in proprio favore (“A ME PAGHERAI SOLO IL
SOGGIORNO, EVENTUALE ASSICURAZIONE E TRENINO ROSSO, OK?”).
7 2.2.3.1. Quanto predetto rende ultroneo osservare come la società convenuta era comunque anche solo colposamente tollerante rispetto a tali incassi di evidentemente _2 E_ non aveva mancato di constatare versamenti del
[...] preposto in proprio favore ed a adempimento almeno parziale delle obbligazioni dei clienti, visto che la conseguenza del pacifico buon fine di un viaggio come quello di cui al predetto doc. 1 attoreo non poteva che seguire al riscontro, da parte della società, di un versamento da all'ente medesimo. _2
3. Così accertato l'an della responsabilità, segnatamente solidale, dei convenuti, non può che pervenirsi alle liquidazioni dei risarcimenti dei danni.
3.1. Anzitutto, essendo esteso il quadro probatorio di cui ai punti 2.1. e 2.2.2. della presente motivazione anche al quantum delle corresponsioni attoree, non v'è dubbio circa la dimostrazione di quest'ultimo, segnatamente da riconoscersi nelle misure capitali indicate in citazione: la differenza di due euro tra il totale dei versamenti attorei a ed il ripetuto _2 saldo di € 5.928,00, richiesto dall'ente convenuto nel doc. 12 attoreo, non esclude, infatti, l'appropriazione indebita di tale residua differenza in mancanza di altra differente prova.
Ne consegue che, anche considerati la carenza di presunzione di solidarietà attiva dell'obbligazione, e, in tema di accessori, (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) i principi di S.U., sent. n.
1712 del 1995 in tema di coordinamento di interessi e
8 rivalutazione, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento
➢ in favore di dell'importo di € Parte_1
2.372,00, oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'appropriazione dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo di € 2.372,00, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'appropriazione dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo di € 1.186,00, oltre Parte_3
rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'appropriazione a seguito dell'esecuzione del bonifico del 12/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. A tali cifre si aggiunge quella capitale di € 504,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, per ciascuno degli attori. In base al doc. 23 attoreo, tale è, infatti, il congruo compenso richiesto, dovuto e corrisposto da ciascuno di questi per
9 il patrocinio nelle indagini penali seguito alla condotta appropriativa di consequenziale a quest'ultima, _2 dunque dovuta ex art. 1223 c.c. dai convenuti e da riconoscersi per tale ammontare, visto che deve aversi riguardo al D.M. n.
55/2014, alla unitarietà del compenso per la posizione cumulata degli attori (art. 12, comma 2, di detto D.M.), alla carenza dei presupposti per l'aumento per la pluralità delle parti – stanti l'assimilabilità delle relative situazioni e la discrezionalità nel riconoscimento di detta maggiorazione (in applicazione analogica dei principi, ex multis, di Cass. Sez. 3, sent. del
30/08/2004, n. 17363, Rv. 576560 - 01) -, al valore della totalità degli importi sottratti, nonché al pacifico riconoscimento delle sole fasi di studio ed introduttiva (pag. 12 della citazione). Ne consegue che, avuto riguardo alle diverse scadenze rappresentate nel doc. 23 attoreo ed ai principi di cui alle lettere del punto
3.1. della presente motivazione, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento
➢ in favore di dell'importo di € 504,00, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ in favore di dell'importo di € 504,00, oltre Parte_2
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
10 ➢ in favore di dell'importo di € 504,00, oltre Parte_3
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 14/10/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Le spese per la negoziazione assistita attengono, invece, alla regolamentazione delle spese processuali dell'odierno giudizio, come attestato dal vigente D.M. n. 55/2014.
3.4. Nulla è dovuto, invece, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. Premesso che “quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, (…) [è] comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (così
Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 11269 del 10/05/2018), da un lato, il soggiorno controverso è stato comunque svolto dopo il ripetuto pagamento e, dall'altro, i prospettati patemi e l'indicato stravolgimento dell'agenda non risultano sufficientemente allegati e/o dimostrati con una loro significativa afflittività ex art. 2
Cost., nonché nella propria asserita causalità giuridica ex art. 1223 c.c., mancando la prova della indispensabilità degli attori ai relativi appuntamenti e della non rinviabilità di quest'ultimi
(anche solo come orario).
4. Il suesposto e non scontato orientamento giurisprudenziale circa il rapporto tra confessione e litisconsorti facoltativi esclude che le difese della società convenuta, pur infondate, siano qualificabili come temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c., quantunque a fronte della carenza di soluzioni bonarie della controversia.
5. L'esaurimento del presente procedimento di merito prima dell'instaurazione del regolare contraddittorio con _2 in relazione alla domanda cautelare nei confronti di questi
11 avanzata, determina la cessazione della materia del contendere in rapporto a quest'ultima azione.
6. Le spese processuali del presente procedimento di merito seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà delle obbligazioni risarcitorie e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore degli attori, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, la documentazione depositata anche circa la negoziazione assistita, la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare l'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 285,25 per spese vive ed €
6.400,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.323,00, fase di studio € € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Nulla si provvede sulle spese processuali del procedimento cautelare in corso di causa: l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le medesime seguono la soccombenza virtuale, in caso di cessazione della materia del contendere, implica la previa regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, pena postulare una condanna senza debita evocazione in giudizio. Orbene, non essendosi realizzata quest'ultima precondizione nel caso di specie, non si può pervenire alla regolamentazione delle spese giudiziali di tale subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità solidale di _2
e di per quanto
[...] E_
12 indicato in parte motiva, condanna in solido e _2 di al pagamento E_
in favore di dell'importo di € Parte_1
2.372,00, oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di , dell'importo di € 2.372,00, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo di € 1.186,00, Parte_3 oltre rivalutazione ed interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 14/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 12/04/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
in favore di dell'importo di € Parte_1
504,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
13 in favore di dell'importo di € 504,00, Parte_2 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 10/01/2025 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
in favore di dell'importo di € 504,00, Parte_3 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'ammontare complessivo mese per mese da rivalutarsi dalla data del 14/10/2024 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda cautelare di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 _2
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna in solido e _2 E_ al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
e delle spese processuali del Parte_2 Parte_3 presente giudizio di merito, liquidate in € 285,25 per spese vive ed € 6.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Nulla provvede sulle spese processuali del procedimento cautelare in corso di causa;
6. Manda alla Cancelleria per la collocazione della presente sentenza anche nel subprocedimento cautelare in corso di causa, n. 5818-1/2024 r.g., e per la lavorazione di quest'ultimo con l'evento finale della cessazione della materia del contendere (o altro assimilato).
14 Bergamo, 04/06/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
15