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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/12/2024, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.1943/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1943/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto DI LORETO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.153, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 30 ottobre 2024 da e Parte_1 [...]
; CP_1
rilevato che all'udienza del 2 dicembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalla
, come già in precedenza stabilito;
Parte_1
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roccamontepiano il 30 dicembre 2010, secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccamontepiano di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.2 – Parte I – Anno 2010.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1943/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto DI LORETO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.153, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 30 ottobre 2024 da e Parte_1 [...]
; CP_1
rilevato che all'udienza del 2 dicembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalla
, come già in precedenza stabilito;
Parte_1
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roccamontepiano il 30 dicembre 2010, secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccamontepiano di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.2 – Parte I – Anno 2010.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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