Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2023
N. SENT. 536/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nata a [...] il [...], c. f. Parte_1
– con domicilio in via Filippo Turati n. 28, 71016 San Severo C.F._1
(FG) – assistita e difesa dall'avv. MASSIMILIANO SABATASSO – c. f.
-; C.F._2
-appellante-
CONTRO
– c. f. , con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in Corso Italia n. 8, 76125 Trani (BAT) – assistita e difesa dall'avv. ELENA DEL VECCHIO – c. f. -; C.F._3
-appellata- NONCHE' CONTRO
– per sé e quale mandatario della – c. f. , con CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 domicilio in via Putignani n. 108, 70121 Bari – assistito e difeso dagli avv.ti SALVATORE FANARA – c. f. –, DOMENICO LONGO – C.F._4
c. f. – e GIULIO PECO;
C.F._5
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Foggia al fine di ottenere: a) la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 043 2021 9000756161/000 emessa dall
[...]
nonché di ogni ulteriore atto ad essa presupposto, collegato, connesso e, CP_1 per l'effetto, la declaratoria di infondatezza del diritto dell' e dell'Agente della CP_2
Riscossione delegato a procedere in executivis nei suoi confronti, ovvero l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito azionato e delle somme richieste a titolo di sanzioni;
c) la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata esplicitazione del procedimento utilizzato per il computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, per l'omessa indicazione della data in cui il ruolo era divenuto esecutivo nonché per la mancanza di motivazione degli avvisi di
1
d) la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento per l'invalidità degli avvisi sottesi ex artt.24, co. 1, e 25, co. 1, del D. Lgs. n. 46/1999, per la sopravvenuta decadenza rispetto ai termini per la riscossione nonché per la mancata allegazione degli atti prodromici da parte dell' ; e) l'accertamento CP_1 CP_1 della debenza delle eventuali minori somme risultate non prescritte;
f) la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite, con distrazione. La ricorrente esponeva:
- che in data 22 giugno 2022 le era stato comunicato il deposito nella Casa comunale di San Severo di un avviso di intimazione dell , con riferimento Controparte_1 alla posizione contributiva n. 043 2021 9000756161/000, che l'aveva obbligata al pagamento di complessivi euro 61.646,94 a titolo di “contributi IVS – IATP operai a tempo determinato”;
- che, relativamente alla posizione creditoria vantata dall' , da detta intimazione CP_2 risultava dovuta la somma di euro 59.715,50 per gli anni dal 2009 al 2014;
- che nell'intimazione di pagamento erano state ricomprese posizioni debitorie di competenza di altri soggetti, ossia la Camera di Commercio di Foggia (per euro 310,92), l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di San Severo (per euro 1.147,31) e la (per euro 389,53); CP_4
- che l'atto opposto risultava illegittimo per difetto di motivazione degli avvisi sottesi, essendo carente l'indicazione della data di formazione dei ruoli, nonché per la mancanza di qualsivoglia riferimento al verbale di accertamento ispettivo;
ciò che - da un lato – le aveva impedito la verifica dell'ammontare degli interessi liquidati e - dall'altro – le aveva reso impossibile l'individuazione del termine di decadenza dall'attività di riscossione (in quanto decorrente dalla data di iscrizione delle somme a ruolo);
- che gli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata erano stati notificati oltre i termini previsti dall'art.25, co. 1, del D. Lgs. n. 46/1999, essendo stati asseritamente trasmessi – peraltro ad un indirizzo errato – negli anni 2011, 2014, 2015 e 2016, laddove il periodo di riferimento era ricompreso tra il 2009 e il 2014, così da aver inficiato l'intera procedura, rendendo nullo l'atto impugnato;
- che, in ogni caso, era venuta a conoscenza della pretesa creditoria a proprio carico solamente mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento;
- che, peraltro, dovendo applicarsi ai crediti previdenziali – ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 – il termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla data della loro insorgenza, la pretesa creditoria dell' si era abbondantemente CP_2 prescritta, in quanto riferita al periodo decorrente dal 2009 al 2014 a fronte di un'intimazione di pagamento notificata solo il 22 giugno 2022. Si costituivano in giudizio l e l' , che Controparte_1 CP_2 contestavano la fondatezza dell'avversa opposizione ed instavano per il suo rigetto. 2. Con sentenza n. 1021 in data 22 marzo 2023 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda attorea e, previa revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la condannava a pagare le spese di lite. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
2 - che, nonostante la ricorrente avesse sostenuto di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento, la cartella n. 343 2015 0003115438 000 era già stata oggetto di un giudizio di opposizione dinanzi al medesimo Tribunale (peraltro, con il patrocinio del medesimo difensore);
- che in giudizio era stata sufficientemente dimostrata la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito (essendo del tutto generica la doglianza relativa all'avvenuta notificazione agli indirizzi sbagliati e risultando gli atti indirizzati all'abitazione di San Severo, alla via Montegrappa);
- che, pertanto, l'opposizione risultava del tutto infondata e, per di più, la ricorrente aveva agito con dolo o colpa grave, sicché doveva applicarsi l'art.136 del D.P.R. n. 115/2022.
3. Con ricorso del 12 luglio 2023 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. L e l' hanno resistito al gravame con apposite Controparte_1 CP_2 memorie, contestandone la fondatezza ed instando per il suo rigetto.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L'appello è affidato a due motivi. 5.1. Con un primo articolato motivo l'appellante si duole della carente motivazione della sentenza di primo grado rispetto agli avvisi di addebito n. 343 2011 2000374416 000, n. 343 2013 0003561569 000, n. 343 2013 0003582904 000 e n. 343 2015 0000337667 000, rispetto ai quali il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla presunta data della relativa notificazione. Con particolare riguardo all'avviso di addebito n. 343 2015 0003115438 000 (già oggetto del procedimento R.G. n. 2599/2916), eccepisce che l , Controparte_1 per dare seguito alla sentenza emessa all'esito di quel giudizio, avrebbe dovuto intraprendere un'azione esecutiva e non emettere un'ulteriore intimazione di pagamento;
sicché a suo avviso il Tribunale avrebbe errato nel negarle la possibilità di spiegare una nuova opposizione avverso detto avviso (considerato peraltro che le due intimazioni – seppure riferite al medesimo avviso di addebito – presenterebbero un numero di identificazione differente e che la seconda avrebbe ad oggetto un importo maggiorato rispetto alla prima). In secondo luogo, l'appellante si duole dell'erroneità della statuizione gravata laddove ha dato atto della regolare notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata presso la sua residenza (alla via Montegrappa) ancorché risultasse documentato che la notificazione era avvenuta presso un indirizzo diverso (alla via Saturno), supportando le proprie deduzioni difensive con l'allegazione al ricorso di appello del certificato storico di residenza ed insistendo sulla maturazione del termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo.
3 6. Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale in relazione agli avvisi di addebito n. 343 2011 2000374416 000, n. 343 2013 0003561569 000, n. 343 2013 0003582904 000 e n. 343 2015 0000337667 000, sottolineando come detti avvisi siano stati notificati tra il 13 ottobre 2011 ed il 12 giugno 2015 a fronte dell'iniziativa di riscossione dell solo in Controparte_1 data 22 giugno 2022; insiste, inoltre, sull'ammissibilità della produzione in grado di appello del certificato storico di residenza in quanto documento “indispensabile ai fini del decidere” (Cass., S.U., sent. n. 10790/2017), tanto più che il procedimento di primo grado si era svolto in un'unica udienza. 7. I richiamati motivi sono in parte fondati. 7.1. Va premesso che l'opposizione investe soltanto alcuni degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento n. 043 2021 90007561 000 (notificata il 22 giugno 2022) impugnata, e cioè: I. l'avviso di addebito n. 343 2011 2000374416 000 (notificato il 13 ottobre 2011), di euro 10.744,87; II. l'avviso di addebito n. 343 2013 0003561569 000 (notificato il 20 febbraio 2014), di euro 664,62; III. l'avviso di addebito n. 343 2013 0003582904 000 (notificato il 6 febbraio 2014), di euro 9.662,18; IV. l'avviso di addebito n. 343 2015 0000337667 000 (notificato il 12 giugno 2015), di euro 4.665,97; V. l'avviso di addebito n. 343 2015 0003115438 000 (notificato il 4 febbraio 2016), di euro 33.977,87. 7.2. Ciò chiarito, rileva la Corte che: a. l'avviso di addebito n. 343 2015 0000337667 000 (notificato il 12 giugno 2015) risulta integralmente sgravato dall' in data 28 dicembre 2022 (v. i prospetti CP_2 informatici versati in atti dall' ), sicché in parte qua è cessata la materia del CP_5 contendere;
b. l'avviso di addebito n. 343 2013 0003582904 000 (notificato il 6 febbraio 2014) risulta parzialmente sgravato dall' in data 28 dicembre 2022 e confermato CP_2 limitatamente all'importo residuo di euro 622,79 (v. i prospetti informatici versati in atti dall'Istituto); orbene, ai sensi della L. n. 197 del 2022 viene in rilievo una fattispecie di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000,00 euro risultante da singolo carico affidato all CP_6
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e
[...] ricorrenti nel caso di specie, sicché anche rispetto a detto avviso di addebito è cessata la materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078/2024 proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla L. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. nn. 18413, 32772 e 35535/2023); c. l'avviso di addebito n. 343 2015 0003115438 000 risulta non solo regolarmente notificato all'appellante il 4 febbraio 2016 ma anche dalla stessa opposto dinanzi al Tribunale di Foggia, che ne ha confermato la validità ed efficacia con la sentenza versata in atti;
né al riguardo rilevano in senso favorevole alla posizione dell'appellante
4 le obiezioni sollevate alla pag. 6 del gravame sulla ritualità dell'azione esecutiva esperita dall in quanto introducono temi Controparte_1
d'indagine affatto diversi da quelli oggetto del ricorso di primo grado e sfociano in domande del tutto nuove (si veda la richiesta di improcedibilità dell'esecuzione formulata per la prima volta nelle conclusioni alla pag. 11 del ricorso di appello), in violazione del divieto dei cd. nova di cui all'art.345 c.p.c., riguardante non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado;
e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Difatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «è la logica stessa del sistema che esclude che in appello ... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)» (così Cass. n. 20502/2015, n. 191 e n. 23199/2016, da ultimo richiamate in motivazione da Cass., Sez. 6-3, n. 2529/2018); d. l'avviso di addebito n. 343 2011 2000374416 000 afferisce ad un credito rispetto al quale è decorso il termine di prescrizione quinquennale, atteso che – a fronte della sua interruzione attraverso la notificazione dello stesso avviso in data 13 ottobre 2011 e dell'intimazione di pagamento n. 043 2013 9045518425 000 in data 1° ottobre 2013 – la notificazione dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 043 2018 9000557074 000 in data 30 marzo 2018 è affetta da nullità (essendo stata compiuta, in conseguenza del tentativo infruttuoso di recapito alla via Saturno n. 12/A, mediante il deposito dell'atto nella Casa Comunale di San Severo sul presupposto di un'irreperibilità, dichiarata dall'agente postale e desumibile dalla relata di notificazione in atti, sconfessata dalla visura storica allegata al ricorso di appello;
visura da cui emerge che fin dal 20 maggio 2016 l'appellante aveva trasferito la propria residenza alla via Montegrappa n. 18); sicché la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 0143 2021 90007561 000, perfezionatasi in data 22 giugno 2022, è intervenuta allorché il quinquennio di prescrizione era ormai irrimediabilmente decorso;
e. l'avviso di addebito n. 343 2013 0003561569 000 afferisce ad un credito rispetto al quale è decorso il termine di prescrizione quinquennale, atteso che – a fronte della sua interruzione attraverso la notificazione dello stesso avviso in data 20 febbraio 2014 – la notificazione dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 043 2018 9005070814 000 in data 12 novembre 2018 risulta affetta da nullità (essendo stata compiuta, in conseguenza del tentativo infruttuoso di recapito alla via Saturno n. 12/A, mediante il deposito dell'atto nella sul presupposto di un'irreperibilità, dichiarata CP_7 dall'agente postale e risultante dalla relata di notificazione in atti, sconfessata dalla visura storica allegata al ricorso di appello;
visura da cui emerge che fin dal 20 maggio 2016 l'appellante aveva trasferito la residenza alla via Montegrappa n. 18); sicché la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 043 2021 90007561 000, perfezionatasi il 22 giugno 2022, è intervenuta quando il quinquennio di prescrizione era ormai irrimediabilmente decorso.
5 7.3. Né è dato dubitare dell'ammissibilità della produzione documentale del certificato storico di residenza curata dall'appellante soltanto in seconde cure in quanto, come chiarito dalle più recenti pronunce di legittimità, “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art.421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti, quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti” (così Cass., Sez. L, ord. n. 23605/2020). Orbene, nella fattispecie in disamina – in cui la ricorrente fin dal giudizio di primo grado ha eccepito di non avere ricevuto gli atti interruttivi del termine di prescrizione anche in ragione della relativa notificazione ad un indirizzo sbagliato – l'Agente della Riscossione ha versato in atti le relate di notifica delle suddette intimazioni di pagamento che, contenendo la generica dicitura relativa alla richiesta un non meglio precisato “supporto anagrafico”, appaiono del tutto inidonee a convalidare la notificazione effettuata con le modalità previste nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario. Da quanto esposto discende in via conseguenziale che già alla stregua della documentazione prodotta dall in allegato alla memoria difensiva Controparte_1 di primo grado poteva trarsi conferma della nullità di dette notificazioni, che la visura storica di residenza prodotta in seconde cure ha soltanto contribuito a suffragare documentando la discrasia tra la residenza della parte e quella in cui sono stati effettuati i tentativi di notificazione, in tal modo limitandosi ad integrare il compendio probatorio già acquisito al giudizio. E, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la notificazione effettuata con la procedura di cui all'art.60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973 richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo pertanto ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. nn. 1172/2024, 8823/2024, 21384/2024 e 23223/2024). È stato inoltre precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura
“sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senza l'indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024), e che va considerata invalida la notificazione eseguita a mente dell'art.60 cit. ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, sì da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi peraltro in tal caso attestazioni del pubblico ufficiale
6 notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024 e, da ultimo, n. 781/2025).
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'intimazione di pagamento opposta dev'essere confermata limitatamente all'avviso di addebito n. 343 2015 0003115438 000, dovendosene dichiarare l'illegittimità rispetto agli avvisi di addebito residui. Resta assorbita ogni altra questione.
9. Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 12 Parte_1 luglio 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 22 marzo 2023, nei confronti dell' – per sé e quale mandatario della – e CP_2 CP_3 dell così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, conferma l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente all'avviso di addebito n. 343 2015 0003115438 000 e ne dichiara l'illegittimità rispetto agli avvisi di addebito residui;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Bari, il 29 aprile 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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