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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 28.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11198/2021 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Giordano Canepa domicilio eletto: Busalla via Milite Ignoto 25A/10 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dall'avv. Guido Torre
Domicilio eletto: Genova via R. Ceccardi 1-14 presso il difensore Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente come da note sostitutive depositate in data 18.11.2024
- La resistente come da note sostitutive depositate in data 18.11.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere depositato in data 27.4.2023
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 padre o il marito ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di avere contratto matrimonio in Mignanego, in data 12.5.2007, con
Controparte_1
- Che dall'unione sono nati i figli ( in data 29.8.2007 ) e ( PE Per_2 in data 17.7.2010 )
- Che i coniugi si sono separati in forma consensuale ( decreto di omologa del Tribunale di Genova del 9.7.2020 )
- Che, in particolare, i due figli erano stati affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, cui era stata assegnata la casa coniugale in comproprietà tra i genitori
- Che, da ultimo, la madre avrebbe manifestato problematiche di natura comportamentale e psichica che hanno indotto il figlio a PE trasferirsi presso il padre
- Che anche appare in difficoltà nel proprio rapporto con la madre Per_2
- Che entrambi i genitori hanno uno stabile lavoro
Su tali premesse chiedeva,
- la pronuncia di scioglimento del matrimonio
- la conferma dell'affidamento condiviso
- la collocazione prevalente dei figli presso di sé
- l'assegnazione della casa coniugale - la regolamentazione delle frequentazioni con il genitore non collocatario
- la determinazione del contributo ordinario e straordinario al mantenimento dei figli
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si Controparte_1 costituiva in vista dell'udienza presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- contestava le problematiche comportamentali attribuitele dal marito così come l'intenzione del figlio di trasferirsi a vivere presso il padre;
Per_2
- riconosceva che il figlio si era trasferito a vivere presso il PE padre aggiungendo però che il minore, dopo il suo trasferimento, “ viene spesso dal padre lasciato a casa da solo o con i nonni paterni, non frequenta regolarmente la scuola avendo già accumulato in tale breve periodo 21 giorni di assenze, ha abbandonato la pallacanestro, rimane tutti i giorni chiuso in casa spesso davanti ai videogiochi, con pochi amici ( compagni di classe ) e residenti a [...]“.
- Allegava di avere un contratto co.co.co. con la Groovies Dance School ssd a rl con scadenza al 17.7.2022 e di non avere altre entrate
- Allegava che il marito percepirebbe uno stipendio di almeno 2500, 00 euro al mese incrementabile in caso di trasferte all'estero e sarebbe titolare di cospicue proprietà immobiliari e di numerosi beni mobili registrati
Su tali premesse, senza rassegnare in apparenza conclusioni sulla questione di stato, chiedeva:
- Affidamento condiviso dei figli
- la collocazione di presso il padre con facoltà di frequentare la PE madre secondo i propri desideri nonché la collocazione di presso Per_2 la madre con regolamentazione delle frequentazioni col padre in conformità a quanto stabilito in sede di separazione.
- Assegnazione della casa coniugale
- Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 400, 00 a titolo di contributo al mantenimento di e disporre il mantenimento diretto di da parte del padre Per_2 PE
- Porre a carico del padre le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 100%
- Liquidare a proprio favore assegno divorzile di euro 300, 00 mensili
Con vittoria delle spese In sede presidenziale, dopo l'esame delle parti, che sostanzialmente confermavano le rispettive allegazioni, veniva disposto l'ascolto dei minori i quali confermavano la preferenza per la conferma della attuale sistemazione abitativa;
in particolare, precisava che il rapporto con la madre è PE migliorato, spesso si reca a casa della donna e ci sta volentieri e non è sembrato opporsi alla prospettiva di un pernotto settimanale, pur avendo ribadito di preferire la collocazione presso il padre.
Il presidente, a conclusione della fase di propria spettanza, così disponeva in via temporanea e urgente: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e prevalente collocazione di con la madre e di col padre Per_2 PE
assegnazione alla madre della casa coniugale regolamentazione delle frequentazioni a week end alternati e possibilità per il non collocatario di tenere con sé il figlio per un pernotto infrasettimanale.
Mantenimento ordinario diretto del figlio collocato presso ciascun genitore e conguaglio di euro 250, 00 mensili che il padre dovrà corrispondere alla madre
Spese straordinarie da suddividersi al 50%
Assegno di mantenimento in favore della madre di euro 200, 00 mensili
In sede di memoria integrativa il difensore del ricorrente confermava le originarie conclusioni ed allegava il fatto, a suo dire ostativo alla liquidazione di assegno divorzile in favore della moglie, che la stessa intratterrebbe stabile relazione con tale che, pur vivendo a Milano, è solito Persona_3 raggiungere la in occasione dei fine settimana ( cfr. dichiarazioni CP_1 rese dalle parti e dai minori in sede di udienza presidenziale ). Anche il difensore del padre confermava le originarie conclusioni;
In sede di prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc le parti confermavano ancora una volta le originarie conclusioni.
Con ordinanza del 10.4.2024 il giudice istruttore rigettava tutte le capitolazioni di prova orale, ordinava il deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto e chiedeva ai servizi sociali di Mignanego relazione aggiornata.
I servizi sociali relazionavano in data 4.6.2024 non evidenziando la presenza di particolari criticità, né con riferimento alle figure genitoriale, né con riferimento al rapporto tra queste e i figli. I servizi precisavano che la DD da gennaio 2024 aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della di Ronco Scrivia con contratto a tempo determinato e orario 8- Parte_2
12.
Le parti precisavano le conclusioni confermando quanto al merito quelle originarie.
Ciò premesso,
O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale consensuale, poi omologata con decreto in data 9.7.2020 del Tribunale di Genova, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo nonché della accertata instaurazione di nuove relazioni affettive da parte di entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto all'affidamento, collocazione e regime di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario va osservato che le parti, sebbene abbiano formalmente confermato le originarie conclusioni, hanno, di fatto, accettato il regime disposto in via temporanea ed urgente a conclusione della fase presidenziale. Tale regime, infatti, disposto all'esito dell'ascolto dei figli ed in considerazione delle esigenze da costoro responsabilmente rappresentate, ha dato buona prova di sé, come confermato dai servizi sociali di Mignanego, con la loro relazione conclusiva del 4.6.2024; né i minori, né i genitori hanno rappresentato particolari criticità, i figli della coppia hanno stabilizzato la loro vita e non evidenziano problemi di particolare rilevanza e gli stessi genitori, pur permanendo una residua conflittualità, “ sembrano avere raggiunto un migliore equilibrio nella gestione dei figli e delle nuove necessità. Non sono state riferite rivendicazioni reciproche né momenti di tensione tra gli adulti “.
Non possono pertanto che essere confermati i provvedimenti che, sulle specifiche tematiche, sono stati adottati in sede presidenziale.
L'affidamento condiviso, del resto, rappresenta, ai sensi del disposto di cui all'art. 337 ter comma secondo c.c., l'opzione che il giudice deve valutare prioritariamente potendo disporre diversamente solo quando, in concreto, l'affidamento all'uno o ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con l'interesse dei figli;
ciò che, malgrado la, poi parzialmente rientrata, conflittualità tra i genitori non può affermarsi nel caso concreto.
Per quanto concerne il collocamento e il regime di frequentazioni il provvedimento adottato rispecchia fedelmente le esigenze rappresentate dai figli, ormai in età adolescenziale avanzata, in particolare in sede di PE ascolto;
è ben vero che la separazione tra fratelli non rappresenta mai una soluzione ideale, nondimeno tale soluzione ha consentito non solo di venire incontro ai desideri dei figli ma, soprattutto, di stabilizzare la situazione che, nelle prime fasi successive alla separazione, aveva invece rappresentato varie criticità. Del resto la previsione che i figli debbano sempre stare insieme in occasione delle reciproche frequentazioni col genitore non collocatario, limita gli effetti della separazione dei fratelli consentendo loro di stare comunque assieme, presso l'uno o l'altro genitore, tutti i fine settimana e due giorni infrasettimanali.
Quanto alla assegnazione della casa coniugale deve essere confermata l'assegnazione alla madre;
il fatto che, dopo un primo periodo di convivenza della donna con entrambi i figli, uno di questi, si sia trasferito PE presso il padre comproprietario della casa coniugale, non fa venire meno l'interesse dei figli, criterio da tenere in prioritaria considerazione ai fini dell'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., a che la casa sia assegnata ad un genitore piuttosto che all'altro; nel caso specifico è certo nell'interesse di , collocato presso la madre, quello di continuare a Per_2 vivere nella casa dove ha abitato senza soluzione di continuità da prima della separazione dei genitori;
tale interesse è indubbiamente prevalente rispetto a quello di al ritorno all'interno della casa coniugale atteso che PE
tra l'altro maggiore di età, vive ormai da circa quattro anni altrove e, PE dunque, da un lato ha consolidato nuove abitudini e, dall'altro, non ha ragionevolmente più il forte legame con la casa coniugale che poteva avere prima di trasferirsi a vivere col padre.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile si osserva che il difensore del marito ha eccepito l'insussistenza del diritto fatto valere in prime cure per il fatto che la , successivamente alla separazione, avrebbe CP_1 instaurato nuova relazione di convivenza con tale ing. . Persona_3
Come noto, ai sensi del comma decimo dell'art. 5 L. 898/1970 il coniuge passato a “ nuove nozze “ perde il diritto alla liquidazione a proprio favore dell'assegno divorzile;
secondo consolidata giurisprudenza al passaggio a nuove nozze va equiparata, limitatamente alla componente assistenziale dell'assegno, la stabile convivenza;
la stabile convivenza, infatti, fa sorgere in capo al nuovo convivente gli obblighi di assistenza materiale che, in precedenza, facevano capo al marito;
non impedisce, però, la liquidazione dell'assegno con riferimento alla sua componente perequativo compensativa.
Ora in sede di udienza presidenziale è stata la stessa a riferire di CP_1 avere “ …un compagno che abita a Milano e non abita con me, lui è un ingegnere, ha una sua società. Io sono rimasta nella casa coniugale con “ ). In sede di Per_2 comparsa conclusionale il difensore della moglie ha allegato che tale relazione si sarebbe interrotta nell'autunno 2023 ma tale circostanza non è provata. In ogni caso, i caratteri della relazione riferita, non sembrano configurare quella stabile relazione di convivenza caratterizzata dalla sussistenza di un consolidato progetto di vita in comune ( cfr. Cass. Civ. n.
2684/2023 ), nella sostanza equiparabile alla convivenza matrimoniale, che la giurisprudenza ritiene necessari per ritenere venuto meno il diritto del coniuge debole alla percezione dell'assegno divorzile. Pur trascorrendo assieme i fine settimana e alcuni periodi di vacanza, il e la vivono in CP_2 CP_1 città diverse, né vi è riscontro o allegazione di rapporti economici nell'ambito della coppia significativi della esistenza di una sorta di bilancio familiare ( conti o investimenti in comune, erogazioni di denaro dall'uno all'altra ). Per quanto emerge dagli atti, e per quanto avrebbe potuto emergere quand'anche fossero stati ammessi i capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte ricorrente, pur sussistendo un legame affettivo, e CP_1 la sembrano condurre vite parallele ed autonome, solo in parte CP_2 intersecantesi, e non essere partecipi di un comune, stabile e duraturo progetto di vita. Trattandosi di fatto impeditivo del diritto fatto valere dal coniuge debole, l'onere della prova, da assolversi in modo rigoroso, gravava peraltro sul soggetto tenuto alla corresponsione dell'assegno.
Ciò rilevato, deve evidenziarsi che, secondo giurisprudenza tendenzialmente consolidatasi a partire da Cass. Civ. SS UU n. 18287/2018, l'assegno divorzile assolve, in linea col dettato di cui all'art. 5 comma sesto L. 898/1970, funzioni ad un tempo assistenziale e compensativo perequativo.
Sotto il profilo compensativo perequativo, in particolare, la liquidazione si fonda sul presupposto, da accertarsi con rigore e con onere della prova a carico del richiedente, che “ …lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive “ ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 26520/2024 ).
Nel caso di specie nessuna allegazione specifica è stata fatta dalla resistente che possa dimostrare che l'attuale sperequazione tra i redditi sia stata conseguenza del sacrificio da parte della moglie alle esigenze familiari;
del resto, oggi come all'epoca della convivenza matrimoniale Pt_1 svolge attività di lavoratore dipendente e, dunque, è percettore di un reddito costante nel tempo e modesto la cui entità certamente prescinde dall'eventuale attività posta in essere dalla a beneficio della CP_1 famiglia.
Per quanto concerne la componente assistenziale occorre procedere alla ricostruzione dei redditi delle parti:
i redditi risultanti dalle CU depositate ( allega di non avere Pt_1 depositato 730 in assenza di altri redditi ) sono i seguenti:
CU 2024 relativa all'esercizio 2023: reddito lordo euro 28.130, 00 – imposta netta euro 4782, 00 – euro 420, 00 addizionale Irpef = reddito netto euro 22.928, 00
CU 2023 relativa all'esercizio 2022: reddito lordo euro 26.501, 00 – imposta netta euro 3972, 00 – addizionale Irpef euro 312, 00 = reddito netto euro 22.217, 00
CU 2022 relativa all'esercizio 2021: reddito lordo euro 21.335, 00 – imposta netta euro 2445 – addizionale Irpef euro 229, 00 0 = reddito netto euro 18.661, 00
Il reddito netto mensile medio del triennio, spalmato su dodici mensilità, ammonta quindi ad euro 1772, 00
Ai fini del proprio sostentamento e delle spese ordinarie si può ritenere necessaria la spesa mensile di euro 600, 00
Residuo disponibile: euro 1172, 00
Anche la , in quanto assegnataria della casa coniugale di proprietà CP_1 del marito, non deve sostenere spese per canoni di locazione: nel corso del processo la donna ha variato varie occupazioni, sempre attraverso la stipula di contratti a tempo parziale e a tempo determinato, l'ultimo dei quali, con la
, pare essere giunto a scadenza il 31.12.2024; in ogni caso, Parte_2 come evidenzia l'esame dei conti della donna, da tale rapporto la CP_1 era solita ricavare circa 700, 00 euro mensili, importo appena sufficiente per provvedere alle minime esigenze di vita.
Da un lato, pertanto, non sembrano potersi muovere rimproveri alla in relazione al proprio stato di precarietà economica: il CP_1 documentato susseguirsi, nel corso del processo, di più rapporti di lavoro, è significativo del fatto che la donna si stia costantemente attivando nella ricerca di una occupazione ed sia dunque meritevole, nella sussistenza degli altri presupposti, dell'assistenza da parte dell'ex coniuge;
il fatto che la stessa abbia con frequenza cambiato occupazione evidenzia peraltro come la donna abbia la piena capacità di lavorare e possa agevolmente trovare nuove occupazioni;
in ogni caso la situazione di attuale precarietà, tale da considerarsi anche volendo considerare il modestissimo stipendio percepito dalla , la rende ancora meritevole dell'assistenza da parte dell'ex Parte_2 coniuge la cui misura, però, tenuto conto della relativa modestia dei redditi del marito e del fatto che lo stesso indirettamente contribuisce al mantenimento della moglie mediante l'assegnazione della casa coniugale, non può ragionevolmente eccedere gli euro 200, 00 mensili.
Con riferimento al mantenimento dei figli occorre prendere atto del fatto che ciascun genitore è prevalente collocatario di uno dei figli e percettore per l'intero dell'assegno unico che lo riguarda, così come da accordo ( il riferimento è alla percezione dell'assegno unico ) intervenuto in corso di causa.
La differenza tra i redditi delle parti impone peraltro, allo scopo di assicurare ai figli il mantenimento di eguale tenore di vita, che mentre il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio con lui convivente, egli dovrà altresì contribuire al mantenimento dell'altro, per la parte residua che non possa essere richiesta alla madre in via diretta.
A tal fine sembra equo mantenere invariato l'importo stabilito in sede presidenziale, così come all'ordinanza presidenziale potrà farsi riferimento per le contribuzioni relative alla ripartizione delle spese straordinarie.
Quanto alle spese si osserva che, pur nell'ambito di una soccombenza reciproca, certamente più rilevante è la soccombenza del ricorrente che perde un punto di collocazione dei figli, assegnazione casa coniugale, spettanza assegno divorzile mentre risulta vincente solo con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie;
si ritiene pertanto doversi compensare la metà delle spese legali con condanna del alla refusione della Pt_1 residua metà. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto a Mignanego in data 12.5.2007 ( trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Mignanego al n. 4 parte I anno 2007 )
( nato a [...] il [...] ) e Parte_3 Parte_4
( nato a [...] il [...] ) in forma condivisa a entrambi i
[...] genitori disponendo che sia collocato in prevalenza presso PE
l'abitazione del padre e in prevalenza presso l'abitazione della madre. Per_2 DISPONE che ciascuno dei figli frequenti il genitore non collocatario a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena oltre che un giorno infrasettimanale con pernotto, salva diversa volontà dei figli in ordine al pernotto. Tanto le visite in occasione dei fine settimana che quelle infrasettimanali di ognuno dei figli al genitore non collocatario dovranno avvenire in modo da assicurare la contemporanea presenza dei figli presso la casa del medesimo genitore.
DISPONE che in occasione delle vacanze natalizie i figli trascorrano con ciascuno dei genitori, preferibilmente insieme tra loro, con alternanza annuale, il periodo 24 – 30 dicembre o 31 dicembre – 6 gennaio e che, ad anni alterni, trascorrano la Pasqua con uno dei genitori e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
DISPONE che in occasione delle vacanze estive i figli trascorrano, preferibilmente insieme, quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori. A tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta della madre, il secondo quella del padre e così via alternativamente.
ASSEGNA ad la casa coniugale sita a Mignanego via 2 Controparte_1 giugno 26
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_5 CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la
[...] somma mensile di euro 200, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
DISPONE che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto del figlio con lui convivente e che , in via perequativa, corrisponda Parte_1 ad , entro il giorno cinque di ogni mese, la ulteriore somma Controparte_1 di euro 250, 00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con Per_2 rivalutazione annuale secondo Istat;
DISPONE che le parti contribuiscano alle spese straordinarie relative ad entrambi i figli nella misura del 50% ciascuno secondo la disciplina di cui al verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
CONDANNA a rifondere a la metà Parte_1 Controparte_1 delle spese del procedimento, previa compensazione della residua metà, che liquida in complessivi euro 4250, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere, pertanto, euro 2125, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ).
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mignanego per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 28.2.2025
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni dott. Domenico Pellegrini