Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2011, n. 14288
CASS
Sentenza 28 giugno 2011

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Miani Canevari, con la relazione della Dott.ssa Mancino. Le parti in causa sono un lavoratore e l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento per danno psico-fisico derivante dalla mancata concessione di un giorno di riposo compensativo, sostenendo che la reperibilità passiva in giorni festivi senza effettiva prestazione lavorativa avesse compromesso il suo benessere. L'Azienda, dal canto suo, ha contestato la richiesta, affermando che il diritto al riposo compensativo non fosse stato esercitato dal lavoratore e che la reperibilità fosse stata adeguatamente compensata.

La Corte ha rigettato il ricorso principale, ritenendo che il diritto al riposo compensativo, pur previsto dalla normativa collettiva, non fosse automaticamente correlato a un risarcimento per danno psico-fisico. Ha sottolineato che il lavoratore non aveva dimostrato l'esistenza di un danno concreto, né aveva assolto l'onere probatorio a tal riguardo. La Corte ha ribadito che la reperibilità non equivale a prestazione lavorativa effettiva e che il diritto al riposo compensativo non implica necessariamente un risarcimento per danni non patrimoniali, a meno che non venga provato un pregiudizio specifico. Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello è stata confermata, assorbendo il ricorso incidentale dell'Azienda.

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Massime1

La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, nonché - ove previsto dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 18, quinto comma, del d.P.R. n. 270 del 1987 e, da ultimo, dall'art. 7, sesto comma, del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999) - il diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psico-fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2011, n. 14288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14288
Data del deposito : 28 giugno 2011

Testo completo