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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4394/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Città 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3320 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 18.09.2025, la ricorrente Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 3320 notificato il 31/07/2025 per l'omesso pagamento dell'IMU per l'annualità
2022, deducendo la nullita' dello stesso per erronea determinazione dell'imposta dovuta sull'immobile per effetto della mancata applicazione dell' l'aliquota prevista per gli immobili ad uso ufficio (A10) anzichè quella per le abitazioni residenziali (A2),(I) irrilevanza della variazione catastale dell'immobile (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto accertativo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, evidenziando l'assenza delle condizioni di esenzione dell'immobile quale abitazione principale della ricorrente e per l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per la categoria catastale A10, la correttezza e legittimità del proprio operato e del conseguente accertamento,
e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento in quanto il Comune, una volta che ha accertato l' uso come ufficio dell'immobile, non ha applicato la tariffa IMU corrispondente.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all' udienza pubblica del 21 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Salerno alla Indirizzo_1. (in catasto del comune al fg Dat.Cat_1 riteneva non dover pagare l ' IMU a partire dall'anno 2022, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, con la quale è stato statuito la possibilità a determinate condizioni per entrambi i coniugi di godere del beneficio dell'esenzione dal pagamento IMU con residenza in distinte abitazioni. L'Ufficio, pur verificando che la ricorrente aveva la residenza anagrafica all'indirizzo in cui si trova il cespite tassatoun'indagine, con accertamento del nucleo antievasione del Comune di Salerno diretto a verificare la destinazione d'uso effettiva del cespite ovvero la sussistenza della dimora abituale, accertava elementi fattuali dai quali emerge “inequivocabilmente” che la stessa non dimorava presso il predetto immobile, destinato esclusivamente a studio legale, verifica da cui scaturiva l'impugnato avviso di accertamento per il pagamento dell' IMU anno 2022.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame la ricorrente eccepiva l'insussistenza dell'obbligazione tributaria per erronea determinazione dell'imposta dovuta sull'immobile in conseguenza della mancata applicazione dell' l'aliquota prevista per gli immobili ad uso ufficio (A10) anzichè quella per le abitazioni residenziali (A2) e della irrilevanza della variazione catastale dell'immobile, in quanto il Comune, avendo accertato di fatto l' uso dell'immobile come ufficio, doveva applicare la tariffa IMU corrispondente alla categoria A10, aliquota più bassa di quella determinata per la categoria catastale A2, attribuita in catatsto all'immobile accertato.
Tale motivo risulta inconferente. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come disciplinato dall'articolo 1, commi 745-746-747, della legge n. 160/2019, e si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d'immobile che deve essere tassato;
per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, il moltiplicatore 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale
A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. Tale metodologia di determinazione del valore dell'immobile è inderogabile dall'ente locale, nel caso di immobili regolarmente iscritti in catasto. Le variazioni della rendita catastale possono verificarsi per per effetto di ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso, degrado o abbandono del bene, o revisioni delle zone catastali comunali. Un aumento o una diminuzione della rendita catastale o una diversa classificazione modifica il valore catastale dell'immobile e di conseguenza l'imposta IMU dovuta. Secondo l'allegato B della circolare n.1/2006 dell'Agenzia del Territorio, l'obbligo di notifica della variazione catastale sorge quando si effettuano cambiamenti che influenzano la rendita catastale, come, la costruzione di nuove unità immobiliari, sia fuori terra che sotterranee, ampliamenti di unità esistenti con cambiamenti della sagoma esterna o sotterranea dell'edificio, modifiche della superficie delle unità, come frazionamento o fusione di una o più unità immobiliari, cambiamenti interni delle unità con ridistribuzione dei vani principali e accessori, variazioni della destinazione d'uso delle unità immobiliari, interventi di ammodernamento che prevedono la costruzione o l'aggiunta di servizi igienici ed altri interventi rilevanti di ristrutturazione delle unità immobiliari;
in tal caso sorge l'obbligo di dichiarare la variazione della rendita catastale. L'effetto della variazione della rendita catastale si basa su date diverse a seconda del motivo. Se il contribuente richiede la variazione a seguito di ristrutturazioni, la nuova rendita è immediatamente valida, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione. Se invece la modifica è d'ufficio, ossia per aggiornamenti o revisione dei parametri, prende effetto dalla data di notifica, come stabilito dall'articolo 74 della Legge n. 342/2000. L'efficacia giuridica della variazione della rendita catastale non sempre coincide con quella fiscale. Ai fini IMU, deve essere considerata la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Se la rendita cambia durante l'anno, la decorrenza per l'IMU
è dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le variazioni della rendita catastale dovute a correzioni di errori materiali o a modifiche nella consistenza o nella destinazione d'uso, segnalate dal contribuente stesso, non seguono questa regola. In questi casi, l'IMU decorre dalla data della denuncia. La rendita indicata dal contribuente tramite la procedura DOCFA rimane provvisoria finché gli uffici competenti non la convalidano o rettificano entro 12 mesi. La Cassazione ha chiarito che l'efficacia retroattiva della rendita definitiva ai fini
IMU parte dalla data della variazione, ovvero dalla denuncia del contribuente. Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, non sussistendo alcuna delle descritte condizioni, il valore dell'immobile è stato correttamente determinato dall'Ufficio sulla base della categoria e della rendita catastale vigente al 1 gennaio 2022, a nulla rilevando l'accertamento della destinazione di fatto dell'immobile ad uso ufficio in assenza di specifica variazione catastale della destinazione dell'immobile, che necessita oltretutto di specifica variazione catastale a seguito di intervento edilizio di ristrutturazione, mediante cambio di destinazione d'uso dei locali già destinati a servizi.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolarità delle questioni dedotte nel presente giudizio e il comportamento processuale tenuto dalle parti, suggeriscono a questo Giudice di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4394/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Città 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3320 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 18.09.2025, la ricorrente Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 3320 notificato il 31/07/2025 per l'omesso pagamento dell'IMU per l'annualità
2022, deducendo la nullita' dello stesso per erronea determinazione dell'imposta dovuta sull'immobile per effetto della mancata applicazione dell' l'aliquota prevista per gli immobili ad uso ufficio (A10) anzichè quella per le abitazioni residenziali (A2),(I) irrilevanza della variazione catastale dell'immobile (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto accertativo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, evidenziando l'assenza delle condizioni di esenzione dell'immobile quale abitazione principale della ricorrente e per l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per la categoria catastale A10, la correttezza e legittimità del proprio operato e del conseguente accertamento,
e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento in quanto il Comune, una volta che ha accertato l' uso come ufficio dell'immobile, non ha applicato la tariffa IMU corrispondente.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all' udienza pubblica del 21 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Salerno alla Indirizzo_1. (in catasto del comune al fg Dat.Cat_1 riteneva non dover pagare l ' IMU a partire dall'anno 2022, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, con la quale è stato statuito la possibilità a determinate condizioni per entrambi i coniugi di godere del beneficio dell'esenzione dal pagamento IMU con residenza in distinte abitazioni. L'Ufficio, pur verificando che la ricorrente aveva la residenza anagrafica all'indirizzo in cui si trova il cespite tassatoun'indagine, con accertamento del nucleo antievasione del Comune di Salerno diretto a verificare la destinazione d'uso effettiva del cespite ovvero la sussistenza della dimora abituale, accertava elementi fattuali dai quali emerge “inequivocabilmente” che la stessa non dimorava presso il predetto immobile, destinato esclusivamente a studio legale, verifica da cui scaturiva l'impugnato avviso di accertamento per il pagamento dell' IMU anno 2022.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame la ricorrente eccepiva l'insussistenza dell'obbligazione tributaria per erronea determinazione dell'imposta dovuta sull'immobile in conseguenza della mancata applicazione dell' l'aliquota prevista per gli immobili ad uso ufficio (A10) anzichè quella per le abitazioni residenziali (A2) e della irrilevanza della variazione catastale dell'immobile, in quanto il Comune, avendo accertato di fatto l' uso dell'immobile come ufficio, doveva applicare la tariffa IMU corrispondente alla categoria A10, aliquota più bassa di quella determinata per la categoria catastale A2, attribuita in catatsto all'immobile accertato.
Tale motivo risulta inconferente. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come disciplinato dall'articolo 1, commi 745-746-747, della legge n. 160/2019, e si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d'immobile che deve essere tassato;
per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, il moltiplicatore 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale
A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. Tale metodologia di determinazione del valore dell'immobile è inderogabile dall'ente locale, nel caso di immobili regolarmente iscritti in catasto. Le variazioni della rendita catastale possono verificarsi per per effetto di ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso, degrado o abbandono del bene, o revisioni delle zone catastali comunali. Un aumento o una diminuzione della rendita catastale o una diversa classificazione modifica il valore catastale dell'immobile e di conseguenza l'imposta IMU dovuta. Secondo l'allegato B della circolare n.1/2006 dell'Agenzia del Territorio, l'obbligo di notifica della variazione catastale sorge quando si effettuano cambiamenti che influenzano la rendita catastale, come, la costruzione di nuove unità immobiliari, sia fuori terra che sotterranee, ampliamenti di unità esistenti con cambiamenti della sagoma esterna o sotterranea dell'edificio, modifiche della superficie delle unità, come frazionamento o fusione di una o più unità immobiliari, cambiamenti interni delle unità con ridistribuzione dei vani principali e accessori, variazioni della destinazione d'uso delle unità immobiliari, interventi di ammodernamento che prevedono la costruzione o l'aggiunta di servizi igienici ed altri interventi rilevanti di ristrutturazione delle unità immobiliari;
in tal caso sorge l'obbligo di dichiarare la variazione della rendita catastale. L'effetto della variazione della rendita catastale si basa su date diverse a seconda del motivo. Se il contribuente richiede la variazione a seguito di ristrutturazioni, la nuova rendita è immediatamente valida, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione. Se invece la modifica è d'ufficio, ossia per aggiornamenti o revisione dei parametri, prende effetto dalla data di notifica, come stabilito dall'articolo 74 della Legge n. 342/2000. L'efficacia giuridica della variazione della rendita catastale non sempre coincide con quella fiscale. Ai fini IMU, deve essere considerata la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Se la rendita cambia durante l'anno, la decorrenza per l'IMU
è dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le variazioni della rendita catastale dovute a correzioni di errori materiali o a modifiche nella consistenza o nella destinazione d'uso, segnalate dal contribuente stesso, non seguono questa regola. In questi casi, l'IMU decorre dalla data della denuncia. La rendita indicata dal contribuente tramite la procedura DOCFA rimane provvisoria finché gli uffici competenti non la convalidano o rettificano entro 12 mesi. La Cassazione ha chiarito che l'efficacia retroattiva della rendita definitiva ai fini
IMU parte dalla data della variazione, ovvero dalla denuncia del contribuente. Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, non sussistendo alcuna delle descritte condizioni, il valore dell'immobile è stato correttamente determinato dall'Ufficio sulla base della categoria e della rendita catastale vigente al 1 gennaio 2022, a nulla rilevando l'accertamento della destinazione di fatto dell'immobile ad uso ufficio in assenza di specifica variazione catastale della destinazione dell'immobile, che necessita oltretutto di specifica variazione catastale a seguito di intervento edilizio di ristrutturazione, mediante cambio di destinazione d'uso dei locali già destinati a servizi.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolarità delle questioni dedotte nel presente giudizio e il comportamento processuale tenuto dalle parti, suggeriscono a questo Giudice di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano