Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6132 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, quali genitori del minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Pesce, Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ist Prof. per i Servizi Alberghieri e Ristorazione-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del provvedimento di attribuzione per l’alunna -OMISSIS- di n. -OMISSIS- ore di sostegno per l’anno 2025/26, ignoto negli estremi;
2) del Piano educativo individualizzato (P.E.I.) per l’anno 2025/26, con il quale l’Amministrazione intimata ha attribuito all’alunno -OMISSIS- n. 18 ore di sostegno settimanale, in luogo delle ore 32 di frequenza, nonostante che alla minore sia riconosciuto un handicap grave;
3) ove ritenuto necessario, dei provvedimenti, ignoti negli estremi, con i quali il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania hanno assegnato, alla scuola suindicata, un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili, iscritti presso tale scuola;
4) dei pareri forniti dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e dal Gruppo d’inclusione territoriale (GIT), in materia di attribuzione delle ore di sostegno per l’alunna -OMISSIS-, ove esistenti e in quanto lesivi dei diritti della minore, ignoti negli estremi;
5) d’ogni altro provvedimento presupposto o comunque conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della minore, in questa sede rappresentata dai due genitori esercenti la potestà genitoriale, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale di riunione del GLO, emesso in data 4.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ist. Prof. per i Servizi Alberghieri e Ristorazione -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alfonso NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che i ricorrenti genitori espongono che l’alunna -OMISSIS- è affetta, come da documentazione medica allegata (cfr. Diagnosi Funzionale redatta dalla Commissione Medica), da “metilmalonicoaciduria con omocistinuria maculopatia bilaterale con presenza di nistagmo e ipovisione, immaturità cognitiva, affettiva e comportamentale”, per la quale necessita del più ampio sostegno scolastico.
La Commissione medica di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità ha riconosciuto -OMISSIS- portatrice di handicap grave con necessità di assistenza continuativa e globale e permanente ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
Inoltre, in data 28.07.2022, presso l’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS- veniva redatta specifica Diagnosi Funzionale, dalla quale emerge che la minore è affetta da “metil-malonicoaciduria con omocistinuria maculopatia bilaterale con presenza di nistagmo e ipovisione, immaturità cognitiva, affettiva e comportamentale”, in ragione della quale necessita di sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità (id. est. rapporto 1:1) per tutte le ore scolastiche e assistenza materiale perché non autonoma (All. 1 del ric.);
Ciononostante, malgrado le condizioni in cui si trova la minore, per le quali la Diagnosi Funzionale ha prescritto “Sostegno Scolastico con rapporto uno ad uno per tutte le ore di frequenza scolastica”, l’Amministrazione scolastica - -OMISSIS--OMISSIS- - provvedeva alla predisposizione del P.E.I., per l’anno scolastico 2025/26, e alla sua notifica agli istanti, in data 12.11.2025, con cui si attribuiva alla minore un insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali, in luogo delle ore 32 di frequenza;
2. I ricorrenti genitori lamentano che a causa della grave patologia da cui è affetta, la minore ha necessità di essere seguito esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e che le ore di sostegno assegnate alla minore sono state determinate senza considerare la gravità della patologia di cui soffre, ed in ogni caso in misura inferiore rispetto alla sua frequenza scolastica.
Rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 14 novembre 2025 il Presidente della Sezione ha accordato la misura cautelare monocratica: “Rilevato che i ricorrenti instano per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, alla minore, pari all’intera frequenza settimanale (32 ore), anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato”;
2.1. Ritenuto di dover confermare il riportato decreto cautelare siccome condiviso dal Collegio;
3. Rilevato che con decreto del dirigente scolastico prot. n. -OMISSIS-produzione MIM del 20.11.2025, visto il richiamato decreto cautelare attributivo alla minore de qua di ulteriori 14 ore di sostegno, si decreta che, “in ottemperanza al Decreto n. -OMISSIS-, citato in premessa, all’alunna -OMISSIS- dovranno essere garantite ulteriori 14 ore di sostegno pari alla copertura di tutto l’orario curriculare (32 ore) per l’intero anno scolastico 2025/2026” e che “Tale Decreto, unitamente al decreto presidenziale del TAR, viene trasmesso all’USR per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli ai fini dell’assegnazione di ulteriori 14 ore di sostegno per la scuola secondaria di II Grado per l’anno scolastico 2025/202”;.
Precisato che il MIM s’è costituito il 20.11.2025 producendo gli atti procedimentali, tra cui il riportato decreto del dirigente scolastico;
4. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
5. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave della minore, l’amministrazione, con l’impugnato PEI, non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica della minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato, pertanto, non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
6. Considerato che pur essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne un altro, conformemente ai principi giurisprudenziali di cui sopra e tenendo conto dell’osservazione diacronica della minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunna; c) la diagnosi funzionale appena esaminata, che prescrive il rapporto in deroga per gravità; d) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunna rispetto all’anno scorso; e) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità della minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
7. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato PEI deve essere annullato, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni sette dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunna in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando alla minore -OMISSIS- trantadue ore di sostegno scolastico settimanali.
8. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conferma del decreto presidenziale n. -OMISSIS-, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione, da attuarsi entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con attribuzione agli Avvocati Raffaele Pesce e Alessandro Barbieri, antistatari ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso NO, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfonso NO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.