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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.76 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1163/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 22.12.2018 e pubblicata il 27.12.2018, e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gino Pellegrini ed elettivamente C.F._2 domiciliati in Potenza, alla Via Anzio n.20, presso lo studio dell'Avv. Valentina Martino;
APPELLANTI
E
(P.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gervasio Cicoria e Nicola Griesi presso lo studio dei quali in Palazzo San Gervasio, alla Via Gerardo P.M. Griesi n.2, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 2.4.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 28.3.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2017 i sigg. e Parte_1 Parte_2
titolari di una impresa agricola-zootecnica in Matera dedita anche all'allevamento di
[...]
bestiame, deducevano di avere acquistato, tramite il rivenditore giusta fattura CP_2
n.634/B del 21.7.2015, del film plastico prodotto da e Parte_3
da essi utilizzato per la copertura del foraggio, ma il materiale si era rivelato difettoso e di cattiva qualità, con la conseguenza che esso non avesse assolto alla sua funzione di protezione e fossero derivati danni materiali per perdita di foraggio, smaltimento del foraggio, costi per la copertura del foraggio e per l'acquisto di alimenti per l'integrazione della razione alimentare dei bovini ed ulteriori danni costituiti dal mancato godimento dei profitti derivanti dalla vendita del latte. Su tali basi, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la società
[...]
affinché fosse condannata, a titolo di risarcimento dei danni Parte_3
materiali e non materiali, al pagamento della somma complessiva di € 64.452,93, oltre interessi, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria il 21.6.2017 si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di Parte_3
legittimazione passiva in quanto estranea al contratto di compravendita delle bobine di film plastico stipulato tra gli attori e la e, nel merito, eccepiva la decadenza dalla garanzia ex CP_2
art. 1495 c.c. e contestava la fondatezza in fatto e diritto delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori per assenza del nesso causale tra l'utilizzo del materiale acquistato ed i danni lamentati, concludendo per il rigetto della domanda.
Con sentenza n.1163/2018, emessa il 22.12.2018 e pubblicata il 27.12.2018, il Tribunale di Matera in composizione monocratica, ritenuta la inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art.1495 c.c., rigettava la domanda proposta dagli attori, condannandoli in via solidale al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2019 i sigg. e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quale motivo di
[...]
impugnazione, che il giudice di prime cure avesse adottato la decisione impugnata sulla base di una errata valutazione ed interpretazione degli atti e dei documenti prodotti in giudizio, atteso che nell'incarto processuale vi era riscontro probatorio certo dell'esistenza della diffida del 12.4.2016, dell'invio della stessa in data 18.4.2016 alla società e Parte_3
della ricezione di essa in data 21.4.2016 da parte della società, sicché non era configurabile nessuna decadenza ex art.1495 c.c. nel senso prospettato dal primo giudice. Inoltre, gli appellanti ribadivano le ragioni della pretesa risarcitoria come già esposte nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado. Su tali basi i sigg. e convenivano Parte_1 Parte_2
dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., affinchè, previa sospensione della efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse pronunciata la condanna della società appellata al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni materiali e non materiali, della somma complessiva di € 64.452,93 ovvero di quella inferiore pari a € 35.905,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 10.6.2019 si costituiva nel giudizio di impugnazione la società
in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la Parte_3
pag. 2 fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame nonché delle pretese risarcitorie azionate in primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11.6.2019 il procuratore degli appellanti rinunciava all'istanza di sospensione della efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 14.3.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 2.4.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura della parte appellata costituita le proprie conclusioni con note scritte depositate il
28.3.2024, con provvedimento emesso il 2.4.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello è fondato nei termini che si vanno ad illustrare.
Il Tribunale di Matera, inquadrata la domanda avanzata dai sigg. e Parte_1
nell'ambito operativo dell'art.1494 c.c., richiamati i termini e le condizioni Parte_2
dell'azione di risarcimento previsti dall'art.1495 c.c., ha sostenuto che nel caso di specie gli attori non avessero dimostrato di avere osservato il termine di otto giorni, decorrente dalla scoperta dei vizi del film plastico acquistato, per effettuare la denuncia dei vizi stessi alla
[...]
e, di conseguenza, è giunto alla conclusione che gli attori fossero Controparte_3
decaduti dall'azione di risarcimento dei danni. Da qui il rigetto della domanda avanzata.
Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, i sigg. e Parte_1 Parte_2
avrebbero acquisito piena consapevolezza dei vizi del film plastico in data 12.4.2016, a seguito degli esiti delle indagini di laboratorio eseguite da Agrolab, ma avrebbero effettuato una valida ed efficace denunzia dei vizi stessi alla società soltanto Parte_3
con la raccomandata del 26.5.2016 giacchè dell'inoltro e della ricezione delle precedenti denunzie effettuate con missive del 12.4.2016 e del 23.5.2016, pure evocate negli atti processuali, gli attori non avrebbero fornito prova.
Nell'atto di impugnazione i sigg. e hanno contestato Parte_1 Parte_2
il convincimento del Tribunale di Matera, mettendo in evidenza come nell'incarto processuale vi sia riscontro probatorio certo dell'esistenza della diffida del 12.4.2016, dell'invio della stessa in data
18.4.2016 alla società e della ricezione di essa in data Parte_3
21.4.2016 da parte della società, sicché non è configurabile nessuna decadenza ex art.1495 c.c. nel senso prospettato dal primo giudice.
pag. 3 La doglianza degli appellanti trova riscontro negli atti processuali.
Emerge pacificamente dagli atti del giudizio di primo grado che, prima della proposizione di detto giudizio, i sigg. e abbiano promosso dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Matera un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., iscritto al n.1134/2016 R.G. ed avente ad oggetto, tra l'altro, la verifica della consistenza e qualità dei teli di copertura forniti dalla società Parte_3
Gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. risultano allegati al fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di cognizione piena in primo grado iscritto al n.618/2017
R.G. e definito con la pronuncia della sentenza impugnata.
Nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. i sigg.
e hanno fatto luogo a copiosa produzione Parte_1 Parte_2
documentale, contemplante tra l'altro anche una relazione scritta a firma del Dott.
[...]
nominato C.t.p., alla quale risulta allegata copia: a) della denuncia dei vizi effettuata Persona_1
con missiva del 12.4.2016; b) della spedizione a mezzo raccomandata a/r della missiva stessa alla società spedizione avvenuta in data 18.4.2016; c) della Parte_3
ricezione della missiva in data 21.4.2016 da parte della predetta società, come desumibile dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata.
Tale documentazione, pertanto, era a disposizione del giudice di prime cure, il quale ha assunto la decisione impugnata trascurando di visionare e valutare tutti gli atti acquisiti all'incarto processuale e, segnatamente, quelli costituenti la produzione documentale operata dai sigg. Parte_1
e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696
[...] Parte_2
c.p.c.
Peraltro, non si evince dagli stessi atti processuali che la difesa della società
[...]
abbia tempestivamente e nelle forme di legge contestato o disconosciuto la Parte_3
conformità agli originali delle copie dei sopra menzionati documenti. Invero, “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (v. Cass. civ., sez. V, sentenza 20.09.2019, n. 16557). Infatti, “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di
pag. 4 "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione" (v. Cass. Civ.,
03/04/2014, n. 7775).
Ebbene, né nella comparsa di risposta depositata il 5.8.2016 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. iscritto al n.1134/2016 R.G., né nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.6.2017 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n.618/2017 R.G. la difesa della società ha mai effettuato una specifica Parte_3
dichiarazione volta ad evidenziare, in modo chiaro ed univoco, sia i documenti prodotti in copia suscettibili di contestazione (missiva del 12.4.2016 contenente la denuncia dei vizi;
ricevuta della spedizione in data 18.4.2016 a mezzo raccomandata a/r della missiva stessa alla società
[...]
avviso di ricevimento della raccomandata con sottoscrizione Parte_3
apposta in data 21.4.2016), sia gli aspetti differenziali dei documenti prodotti in copia rispetto agli originali.
Pertanto, difettando l'espresso e valido disconoscimento della conformità con gli originale delle copie fotografiche o fotostatiche degli atti sopra menzionati, deve riconoscersi alle copie in discorso, ai sensi dell'art.2719 c.c., la stessa efficacia dei documenti autentici.
Ne consegue che la motivazione posta dal Tribunale di Matera a fondamento del rigetto della pretesa risarcitoria azionata dai sigg. e sia del tutto Parte_1 Parte_2
errata e che vada respinta l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art.1495 c.c. dalla società nella comparsa di costituzione e risposta depositata il Parte_3
21.6.2017, eccezione neppure articolata in maniera specifica ed argomentata ma soltanto in forma generica ed indeterminata.
*
Nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di impugnazione depositata il 10.6.2019 la società ha insistito nella decadenza ex art.1495 c.c. sul Parte_3
rilievo che i presunti difetti del film plastico di copertura si fossero manifestati già nell'agosto 2015, allorquando erano state riscontrate le rotture e le lacerazioni del telo subito dopo la sua posa in opera, sicché il dies a quo del termine di otto giorni per la denuncia dei vizi sarebbe dovuto considerarsi già abbondantemente maturato ancora prima che fossero effettuate dai sigg.
e le indagini di laboratorio i cui esiti erano stati Parte_1 Parte_2
conosciuti il 12.4.2016.
In tal modo la società appellata ha messo in discussione in parte qua la decisione del Tribunale di
Matera, atteso che il giudice di prime cure ha ritenuto che gli attori abbiano acquisito conoscenza pag. 5 certa dei vizi del film plastico soltanto in data 12.4.2016, a seguito delle indagini di laboratorio effettuate da Agrolab, ed ha fatto decorrere da siffatta data il termine di otto giorni ex art.1495 c.c.
Così opinando, il Tribunale di Matera ha escluso in radice che i sigg. e Parte_1
potessero avere avuto contezza dei difetti del telo di plastica già nell'agosto Parte_2
2015 e, quindi, che il termine di decadenza ex art.1495 c.c. potesse decorrere da detta epoca.
Il diverso convincimento espresso dalla società appellata nella comparsa di costituzione depositata il 10.6.2019 sarebbe dovuto essere fatto valere devolvendo in via formale – attraverso la proposizione di appello incidentale - al giudice dell'impugnazione la questione rispetto alla quale la società stessa ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, l'appellata non avrebbe potuto limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata.
Ma, ove anche avesse formulato appello incidentale, l'impugnazione sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile. Invero, l'art.343 co.1 c.p.c. espressamente prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. L'art.347 co.1 c.p.c. recita: “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”. A norma dell'art.166
c.p.c., il convenuto deve costituirsi nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. L'art 171 co.2 c.p.c. dispone che “se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167”, disposizione quest'ultima che fa obbligo al convenuto di proporre nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio.
Dalla lettura combinata delle evocate disposizioni processuali si evince, dunque, che per evitare la decadenza di cui all'art.343 co.1 c.p.c. l'appellante incidentale – parte convenuta nel giudizio di impugnazione promosso dall'appellante principale - debba costituirsi nel rispetto del termine di cui all'art.166 c.p.c, ossia venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello.
Nel caso di specie, evidenziato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno 30.5.2019 e che alcun provvedimento di differimento ex art.168 bis co.5 c.p.c. risulta essere stato adottato, la costituzione della società
– avvenuta con comparsa depositata in cancelleria Parte_3
soltanto il 10.6.2019 - deve riconoscersi tardiva in quanto perfezionatasi ben oltre il termine fissato dall'art.166 c.p.c., con la conseguenza che la stessa società convenuta all'epoca della sua pag. 6 costituzione in giudizio fosse già decaduta dal potere di proporre appello incidentale.
In ogni caso, gravava sulla società l'onere di dimostrare Parte_3
in grado di appello che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, la “scoperta” dei vizi da parte dei sigg. e dovesse farsi risalire all'agosto 2015, Parte_1 Parte_2
a tal fine individuando nella comparsa di costituzione depositata il 10.6.2019 gli elementi probatori raccolti in primo grado adeguati a supportare la prospettazione della diversa data di decorrenza del termine di decadenza ex art.1495 c.c.
E ciò soprattutto ove si consideri che, secondo il consolidato ed autorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne abbia acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, allorquando la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40814 del 20/12/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11046 del 27/05/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 10/03/2011).
Tanto vale a significare che la società avrebbe dovuto Parte_3
dimostrare che già all'epoca in cui ebbero a manifestarsi per la prima volta le rotture e le lacerazioni del telo plastico di copertura, subito dopo la sua posa in opera, i sigg. e Parte_1
avessero acquisito certezza obiettiva e completa dell'esistenza dei vizi della Parte_2
merce acquistata, non essendo sufficiente il semplice sospetto. Siffatta prova la società appellata non ha offerto in primo grado, né in appello ha allegato e dimostrato l'esistenza, nel materiale probatorio raccolto dinanzi al primo giudice, di elementi oggettivi a riscontro della circostanza sopra esposta.
*
Passando a scrutinare nel merito la pretesa risarcitoria azionata in primo grado dai sigg. Parte_1
e giova subito rimarcare che, alla luce delle difese svolte dalla
[...] Parte_2
società anche nella comparsa di costituzione depositata Parte_3
il 10.6.2019, devono considerarsi pacificamente acquisiti i fatti storici dedotti dagli attori in primo grado a fondamento della pretesa risarcitoria stessa come pure la presenza certa di difetti nel telo plastico di copertura prodotto dalla predetta società ed acquistato dagli attori, attuali appellanti. A tale ultimo riguardo, vale evidenziare che il C.t.u., Dott. , già in sede di Persona_2
procedimento ex art.696 c.p.c., iscritto al n.1134/2016 R.G., all'esito delle indagini tecniche eseguite è giunto alla conclusione che il film plastico venduto ai sigg. e Parte_1
“presentava una riduzione di valore di resistenza o carico di rottura, infatti Parte_2
pag. 7 nella scheda tecnica tale valore è pari a 19 MPA sia longitudinale che trasversale, mentre le prove di laboratorio hanno determinato che tale valore è pari a 12,27 MPA longitudinalmente e 14,61
MPA trasversalmente, quindi inferiori ai valori riportati nella scheda tecnica del produttore” (v. relazione scritta depositata nel procedimento ex art.696 c.p.c., iscritto al n.1134/2016 R.G.). Su tali basi il C.t.u. ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la cattiva qualità del film plastico e i danni lamentati dagli attori giacché il film plastico, proprio in ragione dei ridotti valori di resistenza o carico di rottura “non ha resistito ai normali eventi climatici che si sono susseguiti nel periodo successivo alla posa in opera dello stesso film plastico determinando i danni diretti” (v. relazione scritta depositata nel procedimento ex art.696 c.p.c., iscritto al n.1134/2016 R.G.).
Tali conclusioni sono state ribadite dal medesimo C.t.u., Dott. , nella Persona_2
relazione tecnica depositata nel giudizio di cognizione piena in primo grado iscritto al n.618/2017
R.G. e definito con la pronuncia della sentenza impugnata. All'interno della menzionata relazione tecnica l'ausiliare ha spiegato che “il materiale Film Plastico non è conforme e non corrisponde nelle sue caratteristiche tecniche come descritte nella scheda tecnica di vendita. Pertanto lo stesso materiale plastico non ha resistito agli agenti climatici lesionandosi e rompendosi e quindi non assolvendo alle funzioni d'uso dello stesso materiale e cioè isolare e proteggere il fieno dalle intemperie atmosferiche per tutto il periodo di tempo che doveva resistere. Va specificato che lo scrivente CTU ha esaminato i dati metereologici e soprattutto le caratteristiche dei venti e la loro intensità, dai quali dati non si evincono eventi ventosi o fitoclimatici eccezionali che possano aver creato la rottura del film plastico. Pertanto la rottura ed il deterioramento è dovuto sicuramente alle caratteristiche fisico chimiche dello stesso film plastico non conformi per resistenza meccanica alle caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore”.
Il C.t.u. ha ulteriormente precisato che “il foraggio immagazzinato deve mantenersi intatto per tutto il periodo in cui deve essere utilizzato, vale a dire fino anche a 12 mesi dalla sua raccolta, per questo motivo la disposizione del film plastico sui cumuli di rotoballe, siano esse di foraggio che di paglia, ha lo scopo di proteggere gli stessi dagli agenti atmosferici, primo fra tutti la pioggia.
Infatti, in maniera particolare per il foraggio, per mantenere inalterate le sue caratteristiche nutritive, sia di carattere quantitativo che qualitativo, deve presentare un basso tenore in umidità e non deve subire processi fermentativi e degradativi di alcun tipo (…) Nel caso in esame dopo la fienagione e durante la conservazione dei foraggi si sono avute delle perdite quanti-qualitative del valore nutrizionale del foraggio. Nello specifico appare chiaro che la rottura del film plastico ha determinato l'aumento di umidità interna dello stesso foraggio e l'instaurarsi di processi di fermentazione e sviluppo di funghi e batteri che non rendono il foraggio idoneo per l'alimentazione del bestiame. È chiaro che il trascorrere del tempo determina un danno maggiore, infatti
pag. 8 probabilmente nei primi mesi dopo la raccolta e in seguito alla rottura del film plastico il fieno inumidito ha subito in modo graduale l'attacco e lo sviluppo di patogeni fino a renderlo nel momento del sopralluogo dello scrivente CTU inutilizzabile per l'alimentazione del bestiame. Ma
(è) pur vero che nei mesi precedenti i processi fermentativi si sono sviluppati dall'esterno verso
l'interno del ballone di fieno compattato fino a renderlo completamente inutilizzabile”.
Sempre il C.t.u. ha altresì messo in risalto che “i danni lamentati non potevano essere limitati o ridotti sostituendo il telo. Infatti, quando la balla di fieno viene bagnata o inumidita i processi fermentativi al suo interno non sono reversibili, pertanto i processi fermentativi e di attacchi funginei non possono essere più fermati su prodotti che devono essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame. Ancora se l'attore avesse proceduto alla copertura del fieno bagnato con altro film plastico i processi fermentativi e attacchi fungini si sarebbero ampliati tanto da determinare probabilmente una perdita più veloce e maggiore del fieno con conseguente maggior danno”.
Le esposte valutazioni tecniche operate dal C.t.u. sono pienamente condivise dal Collegio perché sono frutto della corretta applicazione di principi scientifici acquisiti e sono esenti da vizi di ordine logico giuridico.
Come già anticipato, la società anche nella comparsa di Parte_3
costituzione depositata il 10.6.2019 non ha messo in discussione le illustrate conclusioni del C.t.u. in ordine alla sussistenza di difetti nel telo plastico di copertura prodotto dalla stessa società ed acquistato dagli attori ed in ordine alla configurazione di un nesso di causalità tra la cattiva qualità del film plastico in discorso e i danni lamentati dagli attori in primo grado.
Per converso, la società proprio nella comparsa di Parte_3
costituzione depositata il 10.6.2019 ha contestato la quantificazione dei danni come operata dall'ausiliare del giudice. In particolare, la società appellata ha sostenuto che gli attori in primo grado non avessero dimostrato l'esatto numero di balloni ammalorati a causa del difetto del film plastico, sicché almeno in parte il calcolo effettuato dal C.t.u. in riferimento al danno diretto derivato dall'ammaloramento del fieno non potrebbe considerarsi attendibile e corretto e, di conseguenza, non potrebbe neppure riconoscersi, a titolo di danno risarcibile, il costo per lo smaltimento del fieno ammalorato.
Inoltre, la società appellata ha contestato che possano essere rimborsati i maggiori costi per l'alimentazione del bestiame in quanto alla perdita del fieno ammalorato gli attori avrebbero potuto sopperire con la somministrazione al bestiame di altro fieno idoneo per l'alimentazione invece di riformulare la razione alimentare degli animali. Da tanto la società Parte_3
ha tratto la conclusione che nel comportamento serbato dai sigg.
[...] Parte_1
e sia configurabile una responsabilità causale esclusiva nella produzione dei Parte_2
pag. 9 danni, con la conseguenza che non possa riconoscersi nessun risarcimento per effetto dell'art.1227
c.c.
I rilievi critici mossi dalla società appellata non valgono a mettere in crisi le conclusioni rassegnate dal C.t.u. in punto di quantificazione del danno risarcibile.
L'ausiliare sulla base della documentazione prodotta in giudizio ha accertato che i sigg. Parte_1
e avevano acquistato in data 21.7.2015 cinque bobine di film
[...] Parte_2
plastico prodotto dalla società che ciascuna bobina Parte_3
contenente film plastico per una lunghezza di 50 metri consentiva di coprire 400 rotoballe e che in concreto gli attori avevano utilizzato una bobina per proteggere 400 rotoballe di paglia e tre bobine per proteggere 1200 rotoballe di foraggio, mentre una quinta bobina era rimasta inutilizzata e depositata presso il magazzino aziendale.
Il C.t.u. ha precisato che nel corso del sopralluogo ha rinvenuto nell'azienda degli attori n.340 rotoballe di foraggio in parte ancora ricoperte da film plastico, ma il fieno in esse contenuto non era più idoneo all'alimentazione del bestiame perché era risultato infestato da muffe e funghi.
L'ausiliare ha poi considerato che il foraggio contenuto in altre 460 rotoballe fosse stato alterato nelle sue caratteristiche qualitative soltanto nella misura percentuale del 35% a causa delle infiltrazioni d'acqua e di umidità procurate dalle rotture e dalle lacerazioni del telo di plastica di copertura. Il dato è ricavabile dalle allegazioni – mai contestate dalla società appellata – operate dai sigg. e attraverso il loro consulente tecnico di parte, Parte_1 Parte_2
Dott. nella relazione scritta redatta in data 8.6.2016 e prodotta a corredo del ricorso Persona_1
per accertamento tecnico preventivo depositato l'11.6.2016 con il quale è stato promosso il procedimento ex art.696 e ss. c.p.c. iscritto al n.1134/2016 R.G.
Alla pag.13 dell'elaborato tecnico in discorso il C.t.p., Dott. ha precisato che delle Persona_1
1200 rotoballe di foraggio coperte con il film plastico difettoso soltanto 400 rotoballe non avevano evidenziato perdite evidenti di prodotto nei primi quattro mesi e mezzo successivi alle operazioni di copertura e ciò in quanto, consumando il bestiame degli attori foraggio per circa 90 rotoballe al mese, le 400 rotoballe in discorso, pur in presenza di un telo plastico difettoso, non erano state esposte a fenomeni di pioggia o umidità per un intervallo di tempo sufficiente perché potessero attivarsi al loro interno quei processi fermentativi che determinano l'inutilizzabilità del fieno per l'alimentazione del bestiame. Invece, proprio perché in seguito alla rottura del film plastico il fieno inumidito aveva subito in modo graduale l'attacco e lo sviluppo di agenti patogeni, le restanti 800 rotoballe di foraggio erano risultate con il tempo non più integralmente utilizzabili per l'alimentazione del bestiame e un quantitativo pari a circa il 35% di ciascuna rotoballa, in quanto già compromesso dagli agenti patogeni, era stato necessariamente eliminato per ridurre al minimo pag. 10 gli effetti pregiudizievoli sulle caratteristiche qualitative del foraggio e, di conseguenza, sull'impiego di esso ai fini di alimentazione del bestiame.
Quindi, secondo la stessa prospettazione di parte attrice in primo grado, dopo i primi quattro mesi e mezzo successivi alle operazioni di copertura soltanto 800 rotoballe di foraggio risultavano ammalorate in una percentuale pari a circa il 35%. Tale prospettazione non ha costituito oggetto di specifica ed articolata contestazione ad opera della società convenuta, sicchè il C.t.u. nominato nel procedimento ex art.696 e ss. c.p.c. iscritto al n.1134/2016 R.G., avendo accertato, in sede di sopralluogo in data 19.8.2016, che nell'azienda dei sigg. e Parte_1 Parte_2
di quelle 800 rotoballe di foraggio erano rimaste esclusivamente n.340 rotoballe, tutte
[...]
contenenti fieno infestato al 100% da muffe e funghi e, quindi, non più idoneo in assoluto all'alimentazione del bestiame, ha correttamente desunto in via logica che nei mesi precedenti al sopralluogo fossero state utilizzate per l'alimentazione del bestiame 460 rotoballe (= 800 – 340), ma che per ciascuna di dette rotoballe una percentuale pari a circa il 35% del fieno fosse stato eliminato e distrutto perché già contaminato da agenti patogeni.
Da tanto consegue che sia corretta la conclusione del C.t.u. secondo la quale la perdita del foraggio deve essere stimata in ragione del 35% delle 460 rotoballe utilizzate ed in ragione del 100% delle
340 rotoballe rinvenute nell'azienda e non utilizzate (né utilizzabili) per l'alimentazione del bestiame.
Non essendo state registrate contestazioni od obiezioni avverso il criterio di calcolo del danno da perdita del foraggio come indicato ed applicato dal C.t.u. e ritenendo il Collegio corretti e condivisibili sia il criterio di stima prescelto che le modalità della sua applicazione, il danno in discorso può essere liquidato in € 7.728,00 (in riferimento alla perdita del foraggio pari al 35% delle
460 rotoballe utilizzate) ed in € 16.320,00 (in riferimento alla perdita del foraggio pari al 100% delle 340 rotoballe rinvenute nell'azienda e non utilizzate). In totale, il danno da perdita del foraggio ammonta ad € 24.048,00 (€ 7.728,00 + € 16.320,00).
Il C.t.u. ha poi determinato la misura del danno costituito dai costi di smaltimento delle 340 rotoballe rinvenute nell'azienda e contenenti fieno non più utilizzabile per l'alimentazione del bestiame. L'ausiliare ha preso in considerazione la procedura di smaltimento più economica, che prevede la movimentazione e l'apertura delle rotoballe, lo spargimento del fieno e la bruciatura di esso con attività di sorveglianza del fuoco. Il costo complessivo per l'attività di smaltimento in discorso è stato determinato in € 4.080,00, pari a € 12,00 per ciascuna rotoballa. Anche sul punto non sono state registrate contestazioni od obiezioni avverso il criterio di calcolo prescelto ed applicato.
pag. 11 Non va riconosciuto agli appellanti, invece, il risarcimento del danno da perdita di produzione del latte. Nella citazione introduttiva del giudizio in primo grado i sigg. e Parte_1
hanno sostenuto che, non potendo utilizzare per l'alimentazione del bestiame Parte_2
il fieno ammalorato, siano stati costretti ad attuare una integrazione alla consueta razione alimentare degli animali proprio a causa della scarsa qualità e quantità del foraggio nei cumuli di rotoballe ed a tal fine abbiano fatto luogo all'acquisto di consistenti quantitativi di erba medica disidratata per una spesa complessiva di € 1.525,55 nonché all'acquisto di 416,80 quintali di favino per incrementare la razione alimentare con una spesa complessiva di € 6.252,00. Tuttavia, gli appellanti hanno assunto che, nonostante gli esposti tentativi di porre rimedio alla situazione generata dalla scarsa quantità di foraggio utilizzabile, la produzione di latte avesse fatto registrare una significativa riduzione, tale da stimare il danno da perdita di latte in complessivi € 25.912,96.
Sennonché né nell'elaborato tecnico redatto dal C.t.p., Dott. né nelle difese articolate Persona_1
dai sigg. e nell'atto di impugnazione sono rinvenibili Parte_1 Parte_2
specifiche ed articolate argomentazioni di natura scientifica che valgano a sorreggere il ragionevole convincimento della sussistenza certa di un nesso di causalità tra la diversa razione alimentare somministrata al bestiame ed indotta dalla scarsa qualità e quantità del foraggio utilizzato, da un lato, e la registrata riduzione della produzione di latte, dall'altro. In altre parole, posto che la sopravvenuta mancanza di foraggio per le cause sopra accertate è stata sopperita dal consistente incremento dei quantitativi di erba medica disidratata e di favino somministrati al bestiame per integrazione alimentare e, quindi, posto che gli animali non sono rimasti privi di alimentazione, in tanto si sarebbe potuta configurare la sussistenza del nesso di causalità sopra menzionato in quanto fosse stato dagli attori in primo grado/attuali appellanti allegato e dimostrato che l'incremento dei quantitativi di erba medica disidratata e di favino somministrati alle vacche da latte non avesse comunque assicurato agli animali un apporto proteico pari a quello che avrebbe garantito il foraggio contenuto in tutte le rotoballe coperte dal telo di plastica difettoso, con conseguente riduzione della produzione di latte. Non essendo stato offerto nessun riscontro probatorio al riguardo, la pretesa di un risarcimento del danno da perdita di produzione del latte va respinta.
Per converso, va riconosciuto il danno costituito dai costi sopportati dai sigg. Parte_1
e per l'acquisto di erba medica disidratata per un importo complessivo di € Parte_2
1.525,55 e per l'acquisto di 416,80 quintali di favino per un importo complessivo di € 6.252,00.
Invero, se le qualità delle bobine di film plastico fornite dalla società Parte_3
ai sigg. e fossero nella realtà risultate
[...] Parte_1 Parte_2
corrispondenti a quelle riportate nella scheda tecnica del produttore, il telo di plastica posto a copertura delle rotoballe di fieno non avrebbe fatto registrare rotture e lacerazioni nel tempo e il pag. 12 foraggio non sarebbe stato interessato da fenomeni di pioggia e di umidità e, quindi, da conseguenti processi fermentativi e da attacchi di muffe e funghi e sarebbe potuto essere somministrato al bestiame, senza che gli attori/appellanti fossero costretti a sostenere la spesa per l'acquisto dei grossi quantitativi di erba medica disidratata e di favino a fini di integrazione alimentare delle vacche da latte.
A diversa conclusione non può indurre l'obiezione della società appellata a tenore della quale alla perdita del fieno ammalorato gli attori avrebbero potuto sopperire con la somministrazione al bestiame di altro fieno idoneo per l'alimentazione invece di riformulare la razione alimentare degli animali. A prescindere dalla considerazione che, ove avessero optato per la soluzione indicata dalla società appellata, i sigg. e avrebbero comunque Parte_1 Parte_2
dovuto affrontare la spesa per l'acquisto da terzi di fieno non alterato da somministrare al bestiame essendo risultato del tutto inutilizzabile quello contenuto nelle rotoballe mal protette dal telo in plastica di copertura fornito da vale osservare che per Parte_3
poter pretendere che in questa sede venga riconosciuta efficacia argomentativa all'obiezione formulata la società appellata avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che nel contesto specifico in cui si collocano i fatti di causa per i sigg. e l'acquisto da Parte_1 Parte_2
terzi di fieno non alterato da somministrare al bestiame fosse concretamente possibile in tempi ragionevolmente brevi e che la relativa spesa fosse consistentemente inferiore a quella occorsa per l'acquisto di grossi quantitativi di erba medica disidratata e di favino a fini di integrazione alimentare delle vacche da latte.
La società appellata non ha assolto a siffatto onere di allegazione e di prova, sicchè l'assunto difensivo è privo di pregio e del pari inconsistente si rivela la pretesa di configurare nel comportamento serbato dai sigg. e una responsabilità Parte_1 Parte_2
causale esclusiva nella produzione dei danni, con la conseguente applicazione dell'art.1227 c.c.
Infine, non spetta agli appellanti il rimborso della somma (€ 1.434,42) corrisposta per l'acquisto, tramite il rivenditore giusta fattura n.634/B del 21.7.2015, delle bobine di film CP_2 plastico prodotto da né il rimborso della somma (€ Parte_3
1.200,00) corrisposta per la manodopera impiegata per l'installazione del film plastico sui cumuli di rotoballe.
Invero, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado i sigg. e Parte_1
hanno analiticamente individuato le voci di danno asseritamente sofferto a Parte_2
cui riferire la pretesa di risarcimento azionata, voci di danno tra le quali non figura la somma (€
1.434,42) impegnata per l'acquisto delle bobine di film plastico. Del resto, la restituzione non avrebbe potuto giammai riguardare l'intera somma corrisposta giacché, come emerso dagli atti pag. 13 processuali, almeno una bobina di film plastico (quella utilizzata per le 400 rotoballe di foraggio che non avevano evidenziato perdite evidenti di prodotto nei primi quattro mesi e mezzo successivi alle operazioni di copertura) era stata interamente impiegata ed aveva reso risultati efficaci ed un'altra bobina (quella utilizzata per le 460 rotoballe di foraggio dopo i primi quattro mesi e mezzo successivi alle operazioni di copertura) aveva assolto, seppure in parte, alle proprie funzioni in quanto le rotoballe di foraggio erano risultate ammalorate in una percentuale pari a circa il 35%, sicché il fieno nella restante percentuale del 65% era stato impiegato senz'altro per l'alimentazione del bestiame. Pertanto, gli appellanti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare in quale quota la somma di € 1.434,42 da essi corrisposta dovesse essere restituita in quanto riferita al costo delle bobine di film plastico che non aveva assicurato, per difetti e mancanza di qualità, la adeguata protezione del foraggio.
Quanto al rimborso della somma (€ 1.200,00) occorsa per remunerare la manodopera impiegata per l'installazione del film plastico sui cumuli di rotoballe, non vi è prova certa in atti del quantum della spesa sostenuta. Ed anche in tal caso sarebbe stato onere degli appellanti distinguere tra il costo – non rimborsabile - della manodopera impegnata nell'installazione del telo in plastica sulle 400 rotoballe di foraggio che non avevano evidenziato perdite evidenti di prodotto nei primi quattro mesi e mezzo successivi alle operazioni di copertura, il costo – solo parzialmente rimborsabile - della manodopera impegnata nell'installazione del telo in plastica sulle 460 rotoballe di foraggio che dopo i primi quattro mesi e mezzo successivi alle operazioni di copertura era risultato ammalorato in una percentuale pari a circa il 35% ed il costo – integralmente rimborsabile - della manodopera impegnata nell'installazione del telo in plastica sulle restanti 340 rotoballe di foraggio del tutto ammalorato ed inutilizzabile. Ancora una volta nessuna allegazione è stata operata al riguardo e nessuna prova è stata offerta dagli appellanti.
In conclusione, la domanda di risarcimento dei danni azionata dai sigg. e Parte_1
va accolta soltanto parzialmente e, per l'effetto, va pronunciata la condanna Parte_2
della società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3
al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 35.905,55 (= € 24.048,00 + € 4.080,00 +
€ 1.525,55 + € 6.252,00).
Sulla somma così liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
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Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento negli illustrati termini dell'appello proposto dai sigg. e la stessa va operata Parte_1 Parte_2
tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita pag. 14 l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata fondatezza della domanda di risarcimento dei danni azionata in primo grado dai sigg. e Parte_1 Parte_2
con l'atto di citazione notificato in data 15.3.2017, le spese processuali relative ad entrambi i
[...]
gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo della società appellata, in quanto parte soccombente. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778;
Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna della società in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore dei sigg. e nel giudizio di primo grado, esauritosi in Parte_1 Parte_2
pag. 15 epoca antecedente alla data di entrata in vigore del D.M. 13.8.2022 n.147, vanno liquidate secondo le abrogate tariffe professionali di cui al D.M. 10.3.2014 n.55. Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal decreto ministeriale medesimo, in riferimento al valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi.
Ai fini della determinazione del valore della causa, va rimarcato che, trattandosi di accoglimento parziale della domanda di risarcimento dei danni, ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese processuali va applicato il criterio del decisum e non il criterio del disputatum, occorre cioè tenere conto della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata (v. Cass.Sez. L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019: “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante”; nello stesso senso, v. Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 23082 del 18/08/2021; Cass. sez.3 29 febbraio 2016 n. 3903; Cass.civ.sez.III, 20 ottobre 2016 n.21256).
Infine, a carico esclusivo della società in persona del Parte_3
legale rappresentante p.t., vanno poste le spese occorse per l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo agli appellanti di rivalersi nei confronti della controparte nei limiti delle somme eventualmente da essi già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1163/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
22.12.2018 e pubblicata il 27.12.2018, proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 19.2.2019 nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., lette le conclusioni rassegnate dai Parte_3
procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza n.1163/2018 emessa dal
Tribunale di Matera in composizione monocratica il 22.12.2018 e pubblicata il 27.12.2018, proposto da e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
pag. 16 in data 19.2.2019 e, per l'effetto, in riforma della sentenza medesima:
A) condanna la società in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 35.905,55, oltre interessi legali a
[...]
far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna la società in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado che liquida nella somma di
[...]
€ 759,00 per spese vive e nella somma di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge;
C) pone definitivamente a carico esclusivo della società Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., le spese occorse per l'espletamento in primo
[...]
grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo agli appellanti di rivalersi nei confronti della controparte nei limiti delle somme eventualmente da essi già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti;
- Condanna la società in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione che liquida nella
[...]
somma di € 1.138,50 per spese vive e nella somma di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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