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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, all'esito della discussione orale svoltasi ex art. 127 -ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634 del Ruolo Generale del 2022
RA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. Graziella Testaino e dall'avv. Piera Stabile, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato in Alcamo, nel Corso
Generale Medici n. 10
Attore
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvana Maria
Calvaruso ed elettivamente domiciliato in Alcamo, nella via XI
Febbraio n. 14/b,
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., asseritamente derivanti dal sinistro occorsogli in Alcamo, in data 18.2.2020, alle ore 20:15 circa,
allorquando – mentre percorreva, a bordo del motociclo marca
“Piaggio, Modello Beverly (di proprietà di tale ), il viale Testimone_1
Pigni di Don Fabrizio, - ha rovinato al suolo perdendo il controllo del mezzo, assumendo che tale evento sarebbe dipeso dal dissesto del manto stradale e, in particolare, da una buca, profonda circa 6 cm,
come emergerebbe dalle ritrazioni fotografiche allegate all'atto di citazione, allocata in una zona priva di illuminazione e segnalazioni del pericolo.
Parte attrice ha dedotto che, a motivo del sinistro descritto, condotto presso il P.O. San vito e Santo Spirito di Alcamo dal figlio frattempo giunto sui luoghi, i sanitari gli avrebbero diagnosticato una “Frattura
piatto tibiale con interessamento del terzo prossimale della tibia
sinistra”. L'attore ha, poi, evidenziato che, una volta immobilizzato l'arto, in data 19.2.2020 è stato trasferito presso l'Ospedale
Sant'Antonio Abate di Trapani dove, il 27.2.2020, è stato sottoposto ad intervento di osteosintesi, con doppia placca e viti piatto tibiale sx,
ed è stato dimesso il 2.3.2020 con la seguente diagnosi: “frattura
pluriframmentaria bicondilica prossimale tibia sx”, come da documentazione medica allegata all'atto di citazione.
All'esito delle prescritte visite di controllo, il si è sottoposto Parte_1
a controllo medico-legale, eccependo il residuo di postumi invalidanti
Tribunale di Trapani 2
Giudice dott. Gaetano Sole in dipendenza del sinistro sopra descritto, giusta c.t.p. prodotta in atti.
Rimasta priva di riscontro la p.e.c. del 30.4.2020 con la quale ha chiesto al il ristoro dei danni e conclusosi con Controparte_2
esito negativo l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, l'attore – evidenziando la sussistenza dei presupposti applicativi di cui, alternativamente, all'art. 2043 c.c. o all'art. 2051
c.c. – ha chiesto al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare che in data 18
febbraio 2020 alle ore 20.15 circa, nel Viale Pigni Don Fabrizio di
Alcamo, il signor alla guida del ciclomotore Parte_1
Piaggio Beverly subiva lesioni fisiche a causa di un dissesto del
manto stradale che ne causava la caduta. Ritenere e dichiarare che la
responsabilità del sinistro è da ascriversi, ex art. 2051 e/o ex art.
2043 Cod. Civ., alla esclusiva condotta del o, in Controparte_1
via subordinata, alla concorsuale responsabilità del predetto Comune;
Ritenere e dichiarare che a causa del sinistro l'attore ha riportato
lesioni temporanee e permanenti meglio descritte in narrativa e di cui
alla documentazione prodotta. Ritenere e dichiarare che il danno
economico patito, complessivamente, dall'attore ammonta ad Euro
40.534,40, comprensivo del danno non patrimoniale, invalidità
temporanea totale, invalidità temporanea parziale, personificazione
del danno e spese mediche o a quella somma maggiore o minore che
sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di disponenda
C.T.U. Conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento, in
favore dell'attore, della somma pari ad Euro 40.534,40 o di quella
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Giudice dott. Gaetano Sole somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa,
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dalla data
del sinistro al soddisfo”.
Costituendosi in giudizio, il ha avversato le Controparte_1
deduzioni di parte attrice, sia in punto di an debeatur, che di quantum
debeatur.
Quanto al primo profilo, parte convenuta ha, in primo luogo,
evidenziato che le ritrazioni fotografiche dei luoghi del presunto sinistro prodotte dall'attore non sarebbero connotate da capacità
identificativa, sicché non vi sarebbe prova dell'effettiva caduta, né
dell'effettiva legittimazione passiva del pure considerando CP_1
che l'attore non ha chiesto l'intervenuto delle Autorità competenti, ma si è limitato a inviare la richiesta risarcitoria al Controparte_1
due mesi dopo l'accaduto.
In merito alla buca, l'Ente locale convenuto ha eccepito che non costituirebbe un'insidia, apparendo come un ampio dissesto su una strada di significative dimensioni che, con l'ordinaria diligenza,
l'attore avrebbe potuto evitare, anche a motivo del fatto che il risiede a poca distanza dal luogo del sinistro e tenendo conto Parte_1
che i fari del motociclo avrebbero potuto fornire un'illuminazione sufficiente.
In ragione di tali considerazioni, parte convenuta – evidenziando la contrarietà alle linee guida emesse dal in data 7.3.2018 CP_1
(verbale n. 45 della Giunta Municipale) afferenti al modello
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Giudice dott. Gaetano Sole organizzativo e operativo del monitoraggio del territorio e di gestione della fase pre-contenziosa delle richieste risarcitorie dei cittadini - ha dedotto che la responsabilità del sinistro sul quale si controverte andrebbe ascritta, interamente, all'attore.
Il in merito alla quantificazione dei danni Controparte_1
prospettata dall'attore, ne ha dedotto l'abnormità, contestando la ctp prodotta dall'attore
Pertanto, parte convenuta – riportando i principi giurisprudenziali che governano la materia de qua – ha chiesto al Tribunale di: “ritenere e
dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore, per
tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella parte narrativa della
presente comparsa, oltre che totalmente sfornita di prova sull'an e sul
quantum e rigettarla sotto ogni profilo;
- Ritenere e dichiarare che
nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al;
Controparte_1
- Ritenere di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 comma 2
c.c. in capo all'attore, con esclusione del risarcimento dei danni
richiesti poiché, nella specie, il solo suo comportamento è stato causa
dei danni de quibus;
- in via meramente subordinata e qualora
codesto Giudice ritenesse di accogliere in tutto o in parte le richieste
dell'attore ridurre l'ammontare dei danni richiesti in percentuale alla
misura di concorso che verrà ritenuta sussistente In via gradatamente
subordinata ritenere e dichiarare dovuto solo il danno effettivamente
subito e provato;
- ritenere e dichiarare non dovute le spese mediche
sostenute per la parte eccedente le prestazioni non svolte presso
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Giudice dott. Gaetano Sole struttura convenzionate con il - in via ulteriormente CP_3
subordinata ed in ipotesi di accoglimento delle richieste di
risarcimento del danno fisico ed in particolare delle giornate di
malattia detrarre quanto dallo stesso percepito dal proprio datore di
lavoro o da enti previdenziali dovendosi solo liquidare il danno da
differenziale”.
La causa, a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è stata istruita documentalmente, tramite prova testimoniale ed interrogatorio formale dell'attore, nonché tramite c.t.u.
medico-legale depositata, comprensiva delle risposte alle osservazioni critiche delle parti, in data 20.9.2024.
Mette conto evidenziare che, con ordinanza del 22.10.2024, il
Tribunale ha formulato alle parti proposta conciliativa del seguente tenore: “pagamento a carico di parte convenuta in favore dell'attore
dell'importo di euro 20.250,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa
derivante dai fatti di causa, oltre partecipazione onnicomprensiva per
le spese di lite per € 2.700,00”.
Le parti, all'udienza del 9.12.2024, hanno aderito alla proposta transattiva sopra riportata.
La causa è stata, pertanto, rinviata per la discussione orale ex art. 281 -
sexies cpc e viene ora in decisione.
Alla luce delle circostanze suesposte, deve indubbiamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è
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Giudice dott. Gaetano Sole stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n.
368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile
1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n. 1216; Cass. 9 maggio
1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass.
14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio
1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594). Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività,
dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più
diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -
non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la
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Giudice dott. Gaetano Sole pronuncia di cessata materia del contendere è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che “l'interesse alla
definizione del ricorso deve persistere sino al momento della
decisione a opera della Corte di Cassazione e il suo venire meno può
fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non
integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali,
del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e
qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a
conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass.,
4368 del 2013).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale con ordinanza del 22.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa,
definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere alle condizioni di cui all'ordinanza del 22.10.2024.
- Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido;
Trapani, 3.4.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole 9
Tribunale di Trapani
Giudice dott. Gaetano Sole