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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 9967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9967 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 8520/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in deci- sione all'udienza del 2.07.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 21.10.2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giugliano (NA), alla Via Marchesella 102, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTRICE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato al Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio Napoli, presso lo studio dell'Avv. Davide Diani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 cc (cod. oggetto 145013).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.03.2021 la sig.ra Parte_2
[.
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il per sen- Controparte_1 tirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., al ri- sarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 10.07.2017, alle ore
10.30 circa, in al Corso AR CC, di fronte alla . CP_1 Controparte_2
Parte attrice deduceva: che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi il marcia- piede di via AR CC, all'angolo di via Giuseppe Pica, poco dopo il civico 201,
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cadeva a terra a causa di un dissesto del manto stradale presente sul marciapiede mede- simo e subiva lesioni personali;
che, più precisamente, la caduta era provocata da una non segnalata buca esistente sul manto stradale venutasi creare per mancanza di manutenzione della strada medesima – buca non visibile in quanto ricoperta da “detriti e rifiuti di ogni genere” che alla sig.ra , a seguito della caduta, recatasi al Presidio Ospedaliero Villa Pt_1
Dei Fiori, in Acerra (NA), veniva diagnosticata una “contusione caviglia e piede dx in seguito a caduta per strada” con una prognosi di 10 giorni (come da referto del
10.07.2017). che, sebbene clinicamente guarita in data 7.12.2017, riportava postumi invalidanti;
che sosteneva spese mediche per un ammontare pari ad € 266,30; che il decorso ospedaliero accumulato era pari a 38 giorni per I.T.T., a 30 giorni per
I.T.P. al 75%, a 30 giorni per I.T.P al 50% e a 30 giorni per I.T.P. al 25%, con postumi di danno biologico valutabili nella misura del 5%; che aveva avanzato, in data 22.02.2018, richiesta stragiudiziale di risarcimento dei dan- ni subiti al senza ottenere riscontro Controparte_1
ed aveva inoltrato invito alla negoziazione assistita, ma senza esito.
L'attrice formulava le seguenti conclusioni: “a) Accogliere la domanda attrice;
2) ac- certare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, nel sinistro per cui è causa;
3) Condannare lo stesso, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dall'istante per le lesioni personali riportate a se- guito dell'evento per cui è causa, da liquidarsi nell'importo di euro 18.099,30 in base alle risultanze emerse dalla Consulenza Tecnica di parte, così suddiviso: I.T.T. di gg.
38 pari ad euro 3.724,00; I.T.P. di 30 gg. al 75% pari ad euro 2.205,00; ITP di gg. 30 al 50% pari ad euro 1.470,00; I.T.P. di 30 gg. al 25% pari ad euro 735,00; danno bio- logico 5% pari ad euro 9.699,00, nonché spese mediche documentate pari ad euro
266,30 come da documentazione che si produce, oltre alla personalizzazione massima e al danno morale e, comunque, in quella misura che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, anche all'esito di C.T.U. medica, che occorrendo vorrà disporre oltre interessi legali dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti di euro 26.000,00; 4)
Condannare lo stesso al pagamento di spese e compensi di giudizio al procuratore anti- cipatario e con attribuzione”.
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In data 7.09.2021, si costituiva il comune convenuto con comparsa di costituzione e ri- sposta, contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, eccepiva la nullità, nonché, improponibilità della domanda, ex artt. 163 e 164 cpc. Eccepiva, al- tresì, l'esclusiva imputabilità dell'evento alla condotta colposa della danneggiata, atteso che il sinistro si era verificato alle 10.30 circa, in condizioni di luce e visibilità e, dun- que, sufficienti ad individuare, ponendo l'ordinaria diligenza, un dissesto come quello descritto in citazione. Eccepiva, infine, l'eccessiva quantificazione dei danni.
Il concludeva chiedendo:” 1) In via preliminare, l'infondatezza, per Controparte_1 assoluta genericità, della domanda per le eccezioni sollevate;
2) Nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in dirit- to e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale, comun- que per la sussistenza del caso fortuito;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere, in ogni caso, il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; 4) In ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno, che, comunque, si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione;
5) Ac- quisita la documentazione prodotta, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, ammessi i mezzi di prova, all'udienza del 13.09.2023 veniva escusso il teste di parte attrice sig.ra
, la quale dichiarava: “Sono la figlia della Sig.ra . Confermo Testimone_1 Pt_1 che mi trovavo con mia mamma il giorno 10.07.2017, alle 10.30 circa a al Cor- CP_1 so AR CC. Stavamo camminando sul marciapiede, mia mamma e mio padre sta- vano davanti e io li seguivo poco distante con mio marito. Stavamo andando al CAF per alcuni documenti riguardanti mia madre e io la accompagnavo. Ho visto da dietro che mia madre metteva il piede in una buca presente sul marciapiede, piena di carte e non segnalata, né transennata, cadendo a terra. La buca era presente sul marciapiede.
Mi viene esibita la foto che risulta tra gli allegati dell'atto di citazione e confermo che la buca è quella ivi raffigurata, presente quasi alla soglia del marmo del marciapiede.
Mi vengono esibite le foto dell'estratto Google maps depositate il 24.01.2022 nel fasci- colo telematico e confermo che le foto corrispondono allo stato dei luoghi al momento del sinistro avvenuto il 10.07.2017. Preciso che il marciapiede dove camminavamo è quello dove si vede il palo nelle foto medesime. Il giorno 10 luglio non pioveva, era una giornata di sole. Dopo la caduta ci mettemmo nel treno per ritornare a Casalnuovo perché mia mamma non riusciva a camminare. Siccome mia mamma continuava a la- mentare dolore, la portammo all'ospedale Villa dei fiori di Acerra ove i sanitari le pre- starono le cure. Preciso che io ho visto mia madre cadere e dopo che era caduta,
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nell'avvicinarmi mi sono resa conto che aveva messo il piede nella buca che non si ve- deva perché coperta da carta e spazzatura.
Preciso che la prima fotografia che raffigura la buca corrisponde allo stato dei luoghi al momento del sinistro, anzi posso dire che la foto fu scattata da noi perché chiamam- mo mio cugino per chiedere aiuto e lui scattò la foto con il cellulare che noi successi- vamente consegnammo all'avvocato, tanto è vero che nella foto si vede anche la perso- na di mio padre, presente al fatto. Preciso che mio padre si trovava al fianco sinistro di mia madre e non ha messo il piede nella buca”.
All'esito veniva espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice. Con perizia de- positata in data 19.12.2024 il dott. riconosceva la compatibilità Persona_1 delle lesioni riportate dall'istante con la dinamica traumatica riferita, consistente in una caduta in strada dissestata, quantificando i postumi permanenti nella misura del 2%, con una ITT di 15 giorni (per immobilizzazione) e una ITP di 20 giorni al 75%, una 30 giorni al 50% e una 30 giorni al 25%.
All'udienza del 2.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 190 cpc, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali veniva a scade- re il 21.10.2025.
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In via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. lettera di invito del 30 maggio
2018).
Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito indicati.
La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. Siffatta norma prevede la responsabilità di soggetti che esercitano, a qualun- que titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la tesi, avanzata in dottrina, secondo la quale, alla fattispecie concreta, sa- rebbe applicabile l'art. 2043 c.c., anziché l'art 2051 c.c., a causa dell'estensione del be- ne demaniale che non consentirebbe al custode di esercitare la custodia, intesa come po- tere di fatto sulla cosa. Appare, certamente preferibile l'indirizzo, stigmatizzato in seno alla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. trovi un limite solo con riguardo ai beni demaniali, la cui estensione renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, rimanendo applicabile in relazione ai
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beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza. Orbene, ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso causale intercor- rente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass.
14065/2023). Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in cu- stodia ed il danno, al custode è fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n.
20943/2022). Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010).
Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad in- terrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, pe- rò, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'apprez- zamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il pri- mo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p.
(in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo tempe- ramento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima
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disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrile- vanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo del- la serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determina- re l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – in- tegra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente neces- sario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adegua- ta – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del cu- stode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del
01/02/2018 e Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinami- smo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'a- gire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimo- strare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può rite- nersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di norma- le interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare
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i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in rela- zione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurispruden- za ha inteso temprare, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051
c.c. quando la parte , cosciente della situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicem- bre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di uti- lizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2012, n° 13681) oppure è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anoma- lo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727).
Tali principi vanno, però, a loro volta temperati, alla luce dell'applicazione, anche uffi- ciosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga con- to del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, ricondu- cibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibili danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civi- le sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile 16149/2019).
Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, preve- dibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete cir- costanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma
1 cc.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da par- te del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo cau- sale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civ. 2525/2021).
Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
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configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del ca- so fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carat- tere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattuale, così sin- tetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescin- de da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di cri- teri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa
e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedi- bilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispon- dere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclu- siva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneg- giato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragio- nevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
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tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente pre- vedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Inoltre, ancor più di recente Cass. 09/05/2024 n. 12760 riprendendo il ragionamento se- guito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del riconosci- mento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provoca- to dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente pro- vare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva di- namica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, produ- cendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale statuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa sia su elementi positivi - la dimostrazio- ne che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire al- la sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiu- de con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – che nega- tivi (l'impredicibilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
Sempre di recente nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente severa ha ulteriormente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneggiato, sia in pun- to di caso fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato :“(…) sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, imme- diata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo
o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra cau- sa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass.
16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratte-
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rizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedi- bile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la ricondu- cibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fat- to umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridica- mente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi compor- tamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera oc- casione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia cau- sale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fon- da non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fat- ti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla speci- fica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità ci- vile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3)
l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è con- dizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che
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evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n.
5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una pre- sunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fos- se stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libere- rebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul cu- stode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di mante- nerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento co- stitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenu- to conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di respon- sabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con
l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma,
Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avu- to già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come crite- rio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configu- razione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c)
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quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il compor- tamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859;
Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fat- to che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della respon- sabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché re- sponsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusiva- mente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insu- scettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7)
l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di poliva- lenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondi- meno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno a altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni ca- gionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dan-
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no”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in consi- derazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito
(cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”)
è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art.
2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato no- nostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggetti- vamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di mino- re prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verifi- carsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisi- bilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può es- sere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scel- ta è stata fatta dal legislatore”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…)pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabi- le alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ri- corrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
com-
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portamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in al- tri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”.
Calando tali principi nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice in citazione è stata confermata dalla deposizione della teste ( Testimone_2
[..
, sentita all'udienza del 13.09.2023).
La teste ha dichiarato che era presente al momento della caduta della sig.ra Parte_1 ed ha comprovato la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice.
[...]
La teste ha ricordato di come parte attrice sia caduta a causa di una buca, non segnalata, ed ha dichiarato che la stessa non era immediatamente percepibile ad occhio nudo, poi- ché ricoperta da materiali.
La teste ha confermato, poi, quello che risulta oggettivamente dalla fotografia in atti, ovvero, che la buca era collocata quasi alla soglia del marciapiede.
In linea di principio, si ritiene che buche nascoste rappresentino un'insidia (Cass.
7112/2013; Cass. 3793/2014); nondimeno ove il danneggiato possa rendersi edotto del- la presenza di “buche” egli è tenuto, in ogni caso, ad evitarle, adottando le ordinarie re- gole di cautela (in tal senso Cass 2019 n 17443 e Cass 2495/2022).
Pertanto, nella fattispecie concreta, risulta che il sinistro si è verificato alle 10.30 circa del giorno 10.07.2017, in condizioni di perfetta visibilità (come dichiarato dalla teste escussa) atteso che, non essendo state allegate particolari condizioni atmosferiche, è fat- to notorio che la luce di quell'ora rende perfettamente visibile la strada;
la diversa con- notazione cromatica della buca (più chiara) rispetto al manto stradale (cfr. fotografia in atti) rendeva la stessa visibile ad un occhio attento. Dalla documentazione allegata, inol- tre, si vede un manto stradale dissestato, ma la buca non risulta coperta da carta e spaz- zatura;
il marciapiede era esteso in larghezza in modo che il pedone avrebbe potuto camminare senza necessariamente passare sopra la buca, collocata sul margine del mar- ciapiede stesso;
la teste ha dichiarato che la camminava ac- Testimone_1 Pt_1 canto al marito, pertanto, è probabile che l'attrice non abbia prestato particolare atten- zione alla strada.
In conclusione, va diminuito del 50 % il risarcimento spettante alla in virtù del Pt_1 concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi all'evento-danno, e va affermata la responsabilità del convenuto nella misura del 50%, Controparte_1
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considerato che comunque era obbligo del segnalare la buca medesima, in CP_1 una zona ad alta densità di passaggio pedonale come quella in oggetto prossima alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi .
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esa- minata dal CTU.
Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti an- che in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n. 33742 del
16/11/2022) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecni- co che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di par- te, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convinci- mento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implici- tamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazio- ne, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, te- nuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclu- sioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli di- mostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazio- ne della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da di- fetti o lacune.
Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indica- zione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi an- che sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espres- samente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino
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anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta af- fetta da nullità )”( Cass n. 15804 del 06/06/2024).
Nel caso specifico non vi sono state osservazioni alla bozza del CTU.
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giuri- sprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzional- mente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale ine- renti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n.
7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent.
Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costi- tuzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantifica- zione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A.,
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come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017
n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di en- trambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risar- cibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previ- sti” (Sent Cass n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biolo- gico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica inciden- za sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con rife- rimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l.
n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefetti- bilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece du- plicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquida- zione (ord. Cass n. 7513/2018).
La Suprema Corte ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimo- niale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di at- tribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata
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in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimen- to al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costi- tuzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali pre- cedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predi- cata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nes- suna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezza- bilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente ri- sarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle le- sioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documen- tazione allegata.
In base alla relazione del CTU i postumi permanenti vanno quantificati nell'2% (- do- lenzia alla digitopressione in corrispondenza della digitopressione esercitata in corri- spondenza della base del V metatarso) con una ITT di 15 gg, una ITP giorni 20 al 75%,
30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%; quanto alla sofferenza interiore patita, questo giu- dice fa sue le deduzione del CTU, secondo cui “in base dell'iter diagnostico- terapeutico, così come descritto nella documentazione versata in atti, si ritiene che il livello di sofferenza patito dalla Sig.ra fu di lieve entità.” Parte_3
Vanno applicate le Tabelle di Milano 2024 (cfr. in tema sent. Cass n. 8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano
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sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liqui- dazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Va riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva interiore tenuto conto dell'età della danneggiata , della tipologia di lesione al piede e dell'obbligo di immobilizza- zione nei mesi estivi che ha generato presumibilmente sofferenza morale per la dan- neggiata.
In base a tali tabelle per le lesioni riscontrate, vanno applicati i seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 370,09
Punto danno non patrimoniale € 1.850,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 2.073,00
Danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo di sofferen-
€ 2.591,00 za soggettiva-danno morale vedasi tabella milanese)
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
Spese mediche € 266,30
Totale generale: € 8.894,80
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Il 50% di tale importo (di euro 8.894 ,80 ) a carico del convenuto riconosci- CP_1 bile è pari ad euro 4.447,40.
Sulla predetta somma, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi compensativi dalla produzione dell'evento di danno (10.07.2017).
La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di meri- to può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulte- riore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo
d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del
2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”.
Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella li- quidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 4.069,20 dal 10/07/2017 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza.
L'importo di euro 4.069,20 scaturisce alla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione (euro 4.447,40 ) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 3.691/00 ) secondo il seguente calcolo: €
4.447,40 +€ 3.691/00 = € 8.138,40 diviso 2= € 4.069,20.
Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (somma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite e per la introduzione della negoziazione assistita seguono la soccom- benza e sono liquidate in dispositivo ex dm 147/2022 (sul valore compreso tra 1.100,00 ed euro 5.200,00), con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
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Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara la responsabilità per il 50 % del in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione causale Controparte_1 dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del pre- sente giudizio, con concorso ex art 1227 comma 1 cc dell'attrice Parte_1 alla causazione del sinistro nella misura del 50%;
2. Condanna, per l'effetto, il convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma Parte_1 di € 4.447,40 oltre interessi legali sul minore importo di euro 4.069,20 a far data dal
10/07/2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al tasso legale sulla somma testé liquidata dalla pubblicazione della presen- te sentenza al soddisfo;
3. Condanna il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento - in favore di parte attrice - delle spese di giudizio e della fase di intro- duzione della negoziazione assistita, che si liquidano in € 300/00 per esborsi ed €
2.694,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Marano per di- chiarato anticipo;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del
Controparte_1
Così deciso in Napoli il 2/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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