Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 619/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' Avvocato Andrea Porzio, p.i. , c.f. P.IVA_1 C.F._2
, presso il cui studio in Castellammare di Stabia alla via Catello Fusco n. 39
[...]
elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – E domicilio digitale avv.andrea.porzio Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , quale impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_1 P.IVA_2
Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania ai sensi dell'art. 286, d.lgs.
209/2005, in persona dei rappresentanti legali pro tempore e Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ciro Falanga, nel cui studio in Napoli, alla
[...]
Calata San Marco n. 13 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1654/2022 pubblicata in data 1° luglio 2022, non notificata, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
- 1 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 30 gennaio 2023 e iscritto a ruolo il 9 febbraio 2023 Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 1654/2022, pubblicata in data 1° luglio 2022, non
[...]
notificata, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno per lesioni da sinistro stradale, compensando le spese di lite.
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo (intitolato “violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.; arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”), all'esito del quale Pt_1
ha chiesto che venga accertato che il sinistro si è verificato per fatto e colpa
[...] esclusiva del conducente del ciclomotore rimasto non identificato e, per l'effetto, che venga condannata quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Controparte_1
delle Vittime della Strada al risarcimento del danno patito, patrimoniale e non, quantificato nella somma di € 22.789,03 o nella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori e legali decorrenti dalla data del sinistro e al danno da svalutazione monetaria, con vittoria sulle spese di giudizio. Ha chiesto d'ammettere una consulenza medico-legale per valutare il danno biologico.
2. In data 14 aprile 2023 si è costituita concludendo per Controparte_1
l'inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello, a suo parere infondato, vinte le spese.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. Si è acquisito il fascicolo anche cartaceo di primo grado.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2017 ha citato in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale oplontino asserendo che in data 23 Controparte_1 ottobre 2014 in Castellammare di Stabia alla via del Marinaro, alle ore 11,15 circa, mentre
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda conduceva il suo velocipede percorrendo l'arteria cittadina nel suo unico senso di transito,
è stato coinvolto in un sinistro stradale causato da un ciclomotore rimasto non identificato che, sorpassandolo prima dell'intersezione della suddetta via - priva di ciclabile - con il
Corso Garibaldi, nel praticare per immettervisi la svolta a sinistra mantenendosi molto accostato a destra, lo aveva colliso a destra. Ha aggiunto d'essere rovinosamente caduto al suolo, senza poter fare nulla per evitare l'urto e le sue conseguenze, riportando lesioni personali allo zigomo destro, alla spalla destra, al ginocchio sinistro, oltre alla ferita lacero contusa del quinto dito della mano destra con impotenza funzionale (rottura del flessore), per le cui cure è occorso il suo ricovero presso il nosocomio di Castellammare di Stabia, ex
“San Leonardo”.
Ha ritenuto che sussistano i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 283, comma 1,
d.lgs. 209/2005 a carico della che, nonostante la tempestiva messa in Controparte_1
mora, si è limitata a comunicare, con missiva del 9 febbraio 2015, l'apertura della pratica, senza addivenire ad alcun componimento bonario.
Ha chiesto che sia dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda e, nel merito, la responsabilità nell'occorso del veicolo non identificato, con condanna di al CP_4 risarcimento del danno.
4.2. Il 15 settembre 2017 si è costituita chiedendo d'accertare l'improcedibilità, Controparte_1
l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda, in ogni caso da respingere. Ha opinato il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 148, d.lgs. 209/2005 e l'assenza di prova che il veicolo che avrebbe cagionato il sinistro rientri tra quelli soggetti all'obbligo di assicurazione di cui agli artt. 122, 129 e 283, d.lgs. 209/2005.
Ha anche creduto nulla la domanda, ai sensi dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto formulata in maniera generica, essendo poco chiara la ricostruzione dinamica del fatto e totalmente assenti gli elementi per poter affermare che l'attore abbia adoperato le cautele del caso concreto. Ha ipotizzato sia assente il nesso causale tra l'asserito investimento e le lesioni personali patite da . Ad ogni modo, ha negato che costui abbia assolto Parte_1 all'onere della prova che opera nei casi in cui si evochi in giudizio il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in quanto, oltre a non aver fornito adeguata dimostrazione del nesso causale tra le conseguenze pregiudizievoli a suo carico e l'evento dannoso, non avrebbe neanche allontanato il sospetto di una propria condotta poco diligente nel tentativo di identificazione del veicolo pirata. A parere della convenuta il sinistro si sarebbe verificato
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda per colpa dell'istante che, colposamente, non avrebbe osservato le norme del Codice della
Strada, tenendo un comportamento imprevedibile e anomalo, esso stesso causa dell'evento.
In ultimo ha deplorato la sommaria e immotivata quantificazione del nocumento occorso, senza alcun riscontro medico a conforto, ragionando della non cumulabilità di svalutazione e interessi e dell'assenza dei presupposti per accedere al risarcimento del danno biologico da lesioni micro-permanenti senza un previo accertamento clinico strumentale obiettivo.
5. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1654/2022 oggetto di gravame, ha rigettato la domanda di parte attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
5.1. A parere del giudice di prime cure le risultanze istruttorie non avrebbero consentito di accertare che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo la dinamica esposta dall'attore in quanto la deposizione resa dall'unico teste: , ripetutamente Testimone_1 citata e comparsa solo a seguito d'ordine giudiziale di accompagnamento coattivo, non è sembrata credibile. Nello specifico, la è parsa generica e lacunosa, non avendo la Tes_1
propalante fatto alcun riferimento ad un tamponamento o ad una collisione alla parte destra del veicolo, avendo soltanto riferito del sorpasso della bicicletta da un ignoto centauro che avrebbe tagliato la strada al velocipede, avendo anche dichiarato di non ricordare a che distanza ella avrebbe assistito all'incidente e quale direzione avesse preso il motociclo pirata. Altrettanto anomalo è parso che la donna, accostatasi per un istante al ragazzo ferito in terra, sia andata via solo dopo avergli lasciato il numero del cellulare.
Nell'escludere che il fatto storico possa dirsi provato secondo la narrazione svoltane dall'attore il Tribunale ha rilevato che nel verbale del 118 con cui è stato Parte_1
condotto in Ospedale non sia affatto indicato che costui sia stato vittima di un incidente provocato da un veicolo dileguatosi, leggendosi semplicemente di una “caduta dalla bicicletta”, la qual cosa, insieme all'omessa indicazione dell'unico teste oculare nella denuncia sporta all'autorità il 10 gennaio 2015, avrebbe impedito l'avvio stesso delle indagini per la ricerca dell'ipotetico colpevole.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2023, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 1° luglio 2022 senza prova di sua notificata, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
L'impugnazione è anche ammissibile sebbene l'articolato motivo che lo compone, dopo la critica alla statuita insufficienza probatoria, si risolva nella riedizione delle pretese sostanziali non accolte nel primo grado del giudizio. In esso parte appellante ha censurato
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque sia la sufficiente critica alla decisione, sia la devoluzione e la proposta del progetto alterativo di sentenza opzionata, sebbene nel senso lato ritenuto sufficiente dalla
Corte regolatrice (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre 2022), di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con l'unico motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio. In particolare, ha censurato la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di prime cure in quanto a suo parere in contrasto con la documentazione prodotta e la deposizione testimoniale. Ha negato che la teste abbia reso Testimone_1 dichiarazioni vaghe o lacunose, avendo ella riferito, a distanza di circa otto anni dal fatto
(dopo un tempo considerevole che renderebbe comprensibile qualche incertezza) d'avere assistito alla collisione tra i due mezzi coinvolti, non essendo sintomatico di scarsa attendibilità non avere ricordato la distanza dalla quale lo avrebbe visto, una volta appurato, dal suo raccolto, la sua buona visuale del sinistro. Ha stigmatizzato il fatto che l'appellata non abbia fornito alcuna prova contraria dell'accadimento.
Secondo l'appellante, in ogni caso, la ricostruzione dinamica dei fatti sarebbe suffragata dalle prove documentali: la querela contro ignoti e la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero per non essere stati individuati gli autori dell'illecito; il verbale di intervento del 118; la compilazione del modello c.a.i. o c.i.d. di cui all'art. 143, d.lgs.
209/2005 redatto e sottoscritto dal danneggiato e avente valore di confessione ex art. 2735
c.c. ed efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro, salvo prova contraria.
Ha anche contestato la immotivata mancata ammissione della consulenza medico-legale da lui richiesta che avrebbe chiarito ogni aspetto perplesso.
Per la determinazione delle conseguenze pregiudizievoli subite dal sinistro, ha richiamato la documentazione medica prodotta in atti e gli orientamenti dottrinali in materia medico- legale, nonché le tabelle sulle c.d. micropermanenti ai sensi dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel distinguere il danno non patrimoniale dal biologico, riguardo al secondo ha dichiarato d'avere riportato una inabilità temporanea totale di 30 giorni, una parziale di 40 giorni al valore medio del 50% e d'altri 40 giorni al valore medio del 25%, oltre al 9% di invalidità permanente.
Ha anche lamentato un danno morale o relazionale.
Ha infine censurato la decisione del giudice per carenza di motivazione, tale da non consentire il controllo dell'iter logico-giuridico posto a base della decisione.
8. L'appello, declinato nel duplice motivo dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie e della insufficiente motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha dato ingresso alla consulenza tecnica, è infondato.
8.1. Spiegando le ragioni di dissenso dalla decisione resa dal Tribunale, la difesa dell' ha richiamato un principio che non ha ingresso nel giudizio: la non Pt_1
contestazione o – in limine litis – il mancato assolvimento da della prova contraria CP_1
rispetto alla ricostruzione dinamica del sinistro riferita in citazione. Questa, a opinione dell'appellante, troverebbe riscontro nella testimonianza raccolta e nei documenti in atti.
Il Collegio osserva trattarsi di tre documenti di cui due provenienti dalla stessa parte danneggiata che vuole avvalersene (tale la denuncia del fatto all'Autorità e il c.i.d. che è stato redatto dal solo ) e il terzo (rapporto del 118) non indicativo di quanto Pt_1
realmente accaduto.
Va invece osservato come manchi ogni rapporto di servizio stilato da eventuali militi o agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo dell'occorso e che l'unica dichiarazione raccolta sui luoghi è quella che lo stesso ha potuto rilasciare ai suoi soccorritori in Pt_1 cui ha riferito, senza migliori specificazioni, di una caduta dalla bicicletta.
Così stando le cose, la prova che l'evento si sia procurato con il coinvolgimento di un veicolo pirata (una motocicletta o un ciclomotore che, dopo avere sorpassato il ciclista lungo la via del Marinaro, percorribile in unica direzione, avrebbe repentinamente svoltato a sinistra verso il corso Garibaldi tagliandoli la strada e provocandone la caduta), indisponibile per che, intervenendo come F.G.V.S., alcuna possibilità ha avuto di conoscere l'evento CP_1
lesivo, non potendo confidare neanche sul racconto, ancorché partigiano, di un proprio assicurato, grava in toto su chi agisce.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tale prova, solo assolta la quale opera la copertura assicurativa per le vittime della strada diversamente prive di tutela, avrebbe necessitato d'elementi francamente più solidi per stabilire il reale coinvolgimento e la responsabilità dell'ignoto mezzo.
Il giudice che per primo ha scrutinato il materiale istruttorio ha avuto disponibile solo la testimonianza di la quale, escussa all'udienza del 10 gennaio 2022 dopo Testimone_1
che, ripetutamente citata e mai comparsa, ne è stato disposto l'accompagnamento coattivo, ai capitoli rivoltile ha dato le seguenti risposte: “dichiaro di avere assistito personalmente all'incidente per cui è causa;
ricordo che era la fine di ottobre, mi sembra il giorno 23 del 2014, verso le ore 11,15 circa, allorquando mi trovavo ad attraversare la strada via dei Marinai di Castellammare, nei pressi del Banco di Napoli, per recarmi nella villa comunale, ed ho visto un ragazzo alla guida di una bici, di cui non ricordo il colore, che viaggiava con direzione Castellammare;
ricordo ad un certo punto di aver visto un motorino che, dopo aver sorpassato la bici, tagliava la strada, facendola rovinare
a terra sulla destra, mentre il ragazzo cadeva sul proprio lato sinistro del corpo, lamentando dolori alla spalla e al ginocchio sinistro;
ricordo che il ragazzo aveva la mano sinistra che sanguinava e accusava anche dolori allo zigomo;
non ricordo a quale distanza mi trovavo dall'incidente; ricordo che il conducente il motorino non si è fermato ma non ricordo quale direzione ha preso;
non ho rilevato il numero di targa del motorino ma mi sono avvicinata per un attimo al ragazzo e, dopo che è arrivata
l'autoambulanza, sono andata via, dopo avere lasciato il mio numero di cellulare al ragazzo che si trovava a terra;
ricordo che al momento della caduta del ragazzo si sono fermate sul posto altre due o tre persone”.
Il Tribunale ha giustamente stigmatizzato le gravi lacune della testimonianza e la sua genericità della quale, in ragione di alcune sue risposte che non ha lesinato di definire “del tutto incomprensibili”, ha dichiarato la scarsa credibilità.
Con tale valutazione il Collegio conviene (rammentando come la valutazione dell'attendibilità dei testi è compito del giudice del merito che lo assolve motivando le ragioni per ritenerla o viceversa negarla;
in argomento Cassazione civile, 18 ottobre 2022, n.
30943; Cassazione civile 5 giugno 2018, n. 14358; Cassazione civile 25 gennaio 2012, n. 1028;
Cassazione civile 23 febbraio 2006, n. 4009; Cassazione civile 10 agosto 2004, n. 15434).
Appare francamente anomalo il fatto che la , a distanza di otto anni circa Tes_1
dall'evento, abbia perfettamente ricordato l'orario e il giorno dell'evento ma non anche a che distanza ella – di cui ha perfettamente riferito la posizione – abbia assistito al fatto. Se, poi, come creduto dalla difesa appellante, questo aspetto potrebbe essere marginale dato il
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tempo trascorso, non lo è certamente non aver affatto ricordato il colore della bicicletta del malcapitato, pure a terra dopo il fatto e che la ha dichiarato d'avere raggiunto, Tes_1
sia per sincerarsi delle sue condizioni sia per lasciargli il suo numero di cellulare, il colore e il tipo di ciclomotore investitore e, ciò che massimamente desta sospetto, la direzione del centauro pirata.
Ha invece riferito con anomala cura le lesioni dell' e la perfetta localizzazione del Pt_1
trauma alla spalla, al ginocchio, allo zigomo e alla mano sanguinante.
Al di là dell'eccentrica manovra del ciclomotore, poi, di cui come già detto la teste non ha saputo riferire la direzione, resta che a parere di costei la caduta della bici sul lato destro e del suo conducente sul lato opposto sarebbe riconducibile ad un sorpasso, senza evidenza d'alcun urto di cui ella non ha affatto riferito.
È francamente improbabile che la donna, poi, abbia potuto lasciare il suo recapito telefonico all' ancora in terra, dolorante e sanguinante ad una mano e che costui possa essersi Pt_1
annotato un numero telefonico, e che ella possa essere andata via all'arrivo dell'autoambulanza che, a suo dire, sarebbe arrivata nell'arco di quel solo “attimo” in cui si sarebbe avvicinata al giovane in terra.
Nonostante la dichiarata presenza di altri due o tre astanti che sarebbero giunti in soccorso, di nessun altro è stata chiesta la deposizione.
Resta infine il fatto, pure evidenziato dal Tribunale, che il nominativo della , né Tes_1 di alti, è contenuto nella denuncia – querela.
8.2. Le lacune, come già detto, non sono affatto colmate dai documenti su cui l'appellante confida possa reperirsi la prova.
Alla dichiarazione che si legge nel rapporto d'intervento del 118 di una caduta dalla bicicletta senza migliore specificazione e senza che mai sia stato indicato il coinvolgimento
(se non la responsabilità) di un ciclomotore o altro mezzo, resta il vuoto probatorio d'atti di terza provenienza spendibili come prove.
Sicuramente non è tale il modello c.i.d. unilateralmente compilato dall' e inoltrato Pt_1 alle per ottenere l'apertura di un sinistro. CP_1
A torto l'appellante ritiene che esso abbia valore di confessione stragiudiziale in quanto è tale solo la dichiarazione che rechi l'affermazione di circostanze sfavorevoli alla parte che le rende.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La tesi dell'appellante omette di leggere integralmente l'art. 143 del codice delle assicurazioni che così recita: “Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. 2.
Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
In caso di coinvolgimento di veicolo pirata non potrebbe mai esserci la sottoscrizione di entrambi i conducenti che pone la presunzione con finalità deflattiva del contenzioso sempre passibile d'essere vinta dalla prova di cui da ultimo ha riferito la Corte regolatrice con la sentenza della III sezione civile del 3 giugno 2024, n. 15431 (conformi Cassazione civile sez. III 25 gennaio 2024 n. 2438; Cassazione civile sez. III 17 gennaio 2022 n. 1179, a principiare da Cassazione civile sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311; per un caso di modello c.a.i. con il coinvolgimento del Fondo ma pur sempre con firma congiunta, Cassazione civile, sez. VI, 12 novembre 2020, n. 25468).
8.3. Ebbene, nonostante così gravi lacune che il Tribunale ha giustamente rilevato, secondo la difesa appellante sarebbe possibile dipanare ogni dubbio ammettendo una consulenza medico-legale il cui mancato ingresso è pienamente giustificato dalle ordinanze del 10 gennaio e del 1° maggio 2022 e che si conferma per ragioni di economia processuale (ma anche di spesa nell'interesse della stessa parte che se ne duole).
Giova ribadire che la consulenza tecnica mai potrebbe sopperire alle lacune istruttorie del giudizio, pena la violazione del principio dispositivo delle prove che, nel caso presente, si aggrava per la pretesa di supplire suo tramite al loro sostanziale fallimento: sia quanto alla conferma di ciò che lo stesso attore ha allegato in citazione, sia quanto al fatto – dirimente per la decisione – che nel sinistro sia realmente coinvolto un veicolo rimasto ignoto senza che ne sia stata realmente possibile l'identificazione.
La consulenza tecnica d'ufficio ha infatti lo scopo di adiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda richiedente tenda con esso a colmare la deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in argomento, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2011, n. 3130; Cassazione civile sez. II, 09.05.2016, n. 9318; Cassazione civile sez. VI, 15.12.2017, n. 30218).
Né dimostra l'evento (e meno che mai le sue modalità) la documentazione clinica, da cui si comprende solo che l' ha patito lesioni cadendo dalla bicicletta. Pt_1
8.4. Né è possibile trarre qualche effetto esonerativo dalla prova della difesa di che, CP_1
senza accondiscendere ad alcun fatto allegato dall'avversario, nulla di utile avrebbe potuto né ammettere né concedere non avendo, in quanto assicuratore sociale, diretta conoscenza dei fatti.
È evidente che la compagnia di assicurazione, chiamata in causa nella veste indicata in epigrafe e completamente estranea alla verificazione del sinistro, che non l'ha materialmente coinvolta, non può assolutamente sapere se il fatto allegato è accaduto o meno e con le modalità indicate dal danneggiato. Consegue, quindi, che il principio di non contestazione e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione, come disciplina dall'art. 115 c.p.c., non hanno utilità nel caso di specie (“Il principio secondo il quale non vi è bisogno di provare il fatto non contestato e per converso, che occorre una contestazione da parte del convenuto costituito perché sorga l'onus probandi del fatto costituito in capo all'attore, presuppone che di tutti gli elementi del fatto costitutivo il convenuto abbia piena contezza”, Cassazione civile, sez. III, 06.03.2014, n.
5242).
8.5. Così ricostruito l'esito dell'attività istruttoria svolta, le conclusioni del primo giudice meritano assoluta conferma, senza che neanche possa convenirsi con la difesa appellante sulla sussistenza degli elementi per applicare la presunzione del capoverso dell'art. 2054
c.c..
Il Tribunale, escludendola, ha applicato il principio secondo cui il danneggiato che evochi in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 18 e ss. della legge n. 990/1969 (ad oggi ai sensi dell'art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016, n. 23710) - non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086;
Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto
2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Tanto premesso, il Tribunale ha scrutinato in maniera attenta le scarne prove addotte dalla parte attrice, pervenendo alla condivisa conclusione che esse non abbiano soddisfatto l'onere a suo carico, senza che possa sopperire a tale deficit istruttorio (e ancor prima d'allegazione, essendo stati riferiti fatti contraddetti dalle prove) né l'invocata consulenza, né la presunzione di corresponsabilità del veicolo pirata, poiché anch'essa postula che sia dimostrata con certezza la sua efficienza causale nel sinistro.
8.6. Di tutto il percorso argomentativo e valutativo è contenuta esauriente motivazione nella sentenza, senza che essa sia incisa dalle contestazioni contenute nell'appello che, per come articolate, talora sembrano confrontarsi poco con la decisione.
L'impugnazione, ove non tesa ad ammettere una consulenza della cui superfluità si è detto, si limita a reiterare le pretese già avanzate dinanzi al Tribunale, senza però indicare elementi
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda maggiormente persuasivi di quelli che il primo giudice ha impiegato per decidere e senza sollecitare attenzione per possibili altri che possano essergli sfuggiti.
In altre parole, a panorama istruttorio immutato rispetto a quello di cui si legge in sentenza, parte appellante vorrebbe sentirsi accordato il risarcimento in base ad una differente valutazione delle prove che, invece, poiché sorretta da ampia motivazione ed eseguita ripartendone correttamente il carico, si dimostra pienamente convincente e tale da non ammetterne differente valutazione. Non senza ribadire che “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (Cassazione civile, sez. VI, 10.10.2022, n. 29361).
9. Ne consegue la conferma della sentenza, con assorbimento d'ogni ulteriore riflessione sull'an e sul quantum del risarcimento e con conseguente posizione delle spese del presente grado di giudizio a carico del soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 1654/2022 pubblicata in data 1° luglio 2022, non notificata;
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1
Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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