Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
Per il combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., solo alla parte contro la quale è diretto il ricorso principale è consentito di presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, poiché soltanto questa può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Ne consegue che, quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell'impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1999, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA NA MA, TT FR, NI AN, LI SA, TT RU, BR UR, ZZ ER, RE OL, QU VI, IN RD, NZ ER, RO MA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato V.MESIANO, difesi dall'avvocato ALDO FORMIGGINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IMPRESA FORTINI SPA, in persona del legale rappresentante e amministratore WILLIAM FORTINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R.FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato G.CUTULI, difeso dall'Avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 16589/97 proposto da:
BA VA, NI US, PO UR, ZI MA, CH ER, ZI RN, RO TI, RI TO, eredi di AN MO, ER NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato V MESIANO, difesi dall'avvocato ALDO FORMIGGINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti adesivi -
nonché contro
IMPRESA FORTINI SPA;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^ 14793/96 proposto da:
PO UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA.LE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato V. MESIANO, difesa dall'avvocato ALDO FORMIGGINI, giusta delega in atti;
- ricorrente adesivo -
nonché contro
IMP FORTINI SPA, in persona del legale rappresentante Geom. WILLIAM FORTINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R.FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato G CUTULI, difeso dall'avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 268/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato LUCIO NICOLAIS, per delega dell'Avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA, depositata in udienza, difensore della resistente Soc. IMPRESA FORTINI, che si riporta agli scritti e alla memoria depositata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 7 ottobre 1980 AN RI AL, LE ZI, GI IN, RA PO, DO AT, RT IN, TE BA, AR IN, NA SS, FA BO, MO ET, UC NI, IS NG, NO TI, RA BR, BE ZI, LA FE, NN GO, IO QU, DO SI, TE VE e RI PI SS convenivano davanti al Tribunale di Bologna la Società del Pallone s.r.l. e la Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c ed esponevano:
- di essere proprietari, o comproprietari, di villette a schiera acquistate dalla Società del Pallone s.r.l.;
- che tali villette a schiera erano state costruite dalla Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c.;
- di non avere potuto usufruire dei garages e degli altri locali interrati a causa di infiltrazioni provenienti sia dal solaio che dal muro perimetrale;
tanto premesso. gli attori chiedevano che le convenute venissero dichiarate solidalmente responsabili, ex art. 1669 cod. civ., dei gravi difetti, con condanna delle stesse al risarcimento dei danni. La Società del Pallone s.r.l., costituitasi, resisteva alla domanda.
La Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c., costituitasi a sua volta, deduceva, tra l'altro, di non avere mai assunto la qualità di appaltatore, in ordine alla costruzione delle villette, nei confronti degli attori.
Con sentenza in data 15 maggio 1991 il Tribunale di Bologna rigettava le domande proposte nei confronti della Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c., mentre accoglieva quelle proposte nei confronti della Società del Pallone s.r.l. Contro tale decisione proponevano separati appelli la Società del Pallone s.r.l. e gli originari attori.
Con sentenza in data 22 febbraio 1996 la Corte di appello di Bologna, per quello che ancora interessa, confermava il rigetto delle domande proposte nei confronti della Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c., trasformatasi nel frattempo in Impresa NI s.p.a.
I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente gli originari attori si dolevano della dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c., da parte del Tribunale, per non avere lo stesso considerato vari elementi che deponevano a favore della simulazione, nel far figurare quale società venditrice - una mera emanazione della società effettivamente operante, o della esistenza di una società di fatto.
La società del Pallone s.r.l. risultava, infatti, costruttrice del complesso immobiliare da una serie di documenti attinenti l'iter amministrativo edilizio, che andavano dalla intestazione della licenza di costruzione sino al verbale di collaudo ed al certificato di ultimazione lavori, e non vi era prova in atti, ne' se ne faceva questione, di un rapporto committente-appaltatore fra la Società del Pallone s.r.l. e la Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI.
Nè poteva parlarsi di un riconoscimento, da parte di quest'ultima dei vizi.
Di fronte all'invito a provvedere proveniente dall'amministratore del condominio, infatti, la Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI, contrariamente a quanto sembravano ritenere gli appellanti, pur comunicando una specifica disponibilità ad eseguire un intervento riparatore, non aveva espresso ne' quell'impegno a provvedere ne' tantomeno quel riconoscimento dei difetti che si ritengono indispensabili per far assumere all'appaltatore, il quale avesse già tale veste, autonome obbligazioni rispetto all'originaria garanzia;
a maggior ragione, tale comunicazione, in assenza di qualsivoglia riconoscimento, non poteva avere fatto assumere la qualità di costruttore all'impresa rimasta estranea ai precedenti rapporti.
Gli interventi materiali eseguiti da operai della Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c. per ovviare ai difetti non potevano essere univocamente valutati quali indizi dell'effettiva veste di costruttore di tale impresa, sia per non essere gli stessi riferibili al periodo della costruzione del complesso immobiliare, bensi ad un'epoca successiva, sia per la comprensibile ragione della mancanza di dipendenti della Società del Pallone s.r.l., già posta in liquidazione in un momento precedente.
Peraltro, tali interventi riparatori non avrebbero potuto comunque comportare l'assunzione di responsabilità per i gravi difetti originari a carico dell'impresa che si fosse limitata, al di fuori di ogni precedente rapporto, al tentativo di ovviare ai difetti senza conseguire alcun positivo risultato, ma nel contempo senza aggravare la situazione preesistente.
Nè alla affermazione della responsabilità solidale della Impresa di costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c. si poteva pervenire tramite l'individuazione di una pretesa società di fatto con la Società del Pallone s.r.l.
Gli elementi indicati, attinenti alla unicità della persona, amministratore e poi liquidatore della seconda società, socio ed amministratore della prima, ed alla coincidenza delle sedi allo stesso indirizzo, non sembravano sufficienti per comprovare l'esistenza degli elementi essenziali comuni, quali i conferimenti da parte dei soci, la costituzione di un fondo comune, l'assunzione in comune del rischio, la partecipazione agli utili.
Nè veniva addotto un qualsiasi comportamento della Impresa di costruzioni OR UG & geom. WI s.n.c., all'atto delle trattative e delle vendite, idoneo ad ingenerare nelle controparti la convinzione di avere di fronte, nella conclusione dell'affare, una sola società nella quale confluivano e si confondevano di fatto le due distinte società.
Contro tale decisone hanno proposto ricorso per cassazione AN RI AL, DO AT, UC NI, IS NG, NO TI, RA BR, BE ZI, LA FE, IO QU, DO SI, TE VE e RI PI SS, con due motivi.
RA PO ha proposto ricorso adesivo.
A seguito di ordinanza in data 31 ottobre 1997 con la quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri originari attori, LE ZI, GI IN, RA PO, RT IN, TE BA, AR IN, NA SS, FA BO, RI ET (quale erede di MO ET) e GI ER hanno proposto "ricorso incidentale" con il quale aderiscono al ricorso principale.
Resiste con controricorso la Impresa NI s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. La Impresa NI s.p.a. eccepisce la inammissibilità del ricorso principale, in quanto la procura risulta rilasciata su foglio autonomo spillato al ricorso.
L'eccezione è infondata, a tacer d'altro, in base a quanto disposto dalla legge 27 maggio 1997 n. 441. Va, poi, dichiarata la inammissibilità dei ricorsi "adesivi" di alcuni degli originari attori, cui non era stato notificato il ricorso principale, in considerazione, in primo luogo, della loro tardività.
Va, in proposito, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa S.C., per il combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., solo alla parte contro la quale è diretto il ricorso principale è consentito di presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, poiché soltanto questa può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo;
ne consegue che quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell'impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo (sent. 13 settembre 1990 n. 9470; 12 marzo 1980 n. 1666). Con il primo motivo i ricorrenti deducono che il contratto di appalto presuppone una organizzazione imprenditoriale, che la Società del Pallone s.r.l. non aveva, ma che aveva, invece, la Impresa di Costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c. Da ciò discenderebbe che quest'ultima è il vero appaltatore, il quale dovrebbe rispondere dei vizi ex art. 1669 cod. civ. il che, d'altra parte, ha implicitamente ammesso quando si è dichiarata disponibile ad intervenire per eliminare i vizi.
La doglianza è infondata.
A prescindere da altre considerazioni, è decisiva, in proposito, la considerazione che i giudici di merito hanno escluso, con accertamento di fatto congruamente e logicamente motivato, come tale incensurabile in sede di legittimità, che i lavori di costruzione delle costruzione delle villette fossero stati eseguiti dalla Impresa di Costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c. Tale circostanza rende irrilevante, al fine di trovare in esso la fonte di obbligazioni, come correttamente rilevato dai giudici del merito, il comportamento della società in questione successivamente al compimento dei lavori di costruzione.
Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della mancata affermazione della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del legale rappresentante di entrambe le società convenute e di una responsabilità solidale della Impresa di Costruzioni NI UG & geom. WI s.n.c., in considerazione della esistenza di una società di fatto con la Società del Pallone s.r.l.
Il motivo è infondato.
La questione della responsabilità personale dell'amministratore di entrambe le società non risulta espressamente esaminata dalla sentenza impugnata, per cui, in mancanza una doglianza di omessa pronunzia sul punto, è da ritenersi nuova e quindi inammissibile in questa sede.
La esistenza di una società di fatto tra le due società convenute è stata esclusa dalla sentenza impugnata con una motivazione adeguata e priva di errori logici e giuridici e, d'altra parte, i ricorrenti, in questa sede, invocano la astratta possibilità che una società di capitali sia socio di una società di persone, più che indicare quali elementi non adeguatamente valutati dai giudici di merito avrebbero dovuto far concludere per la esistenza in concreto di una società di fatto tra le società convenute.
I ricorrenti principali ed i ricorrenti (incidentali) adesivi vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili i ricorsi adesivi;
rigetta il ricorso principale;
condanna in solido i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali adesivi al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 3.872.510 di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999