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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 227/2022
promossa da:
Impresa individuale Controparte_1
(P.I.V.A.: ), in persona della titolare (C.F: ) P.IVA_1 CP_1 C.F._1 difesa e rappresentata, congiuntamente a ed anche disgiuntamente dall'Avv. Michele Rondinelli e dall'Avv. Paolo Marino in forza di procura agli atti;
- Attrice -
contro
(C.F. , P.I. ) in persona del Procuratore Speciale, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Dott.ssa , in forza di procura per atto a Notaio di Verona Controparte_3 Persona_1 del 20.10.2021, Rep. n. 3867, Racc. n. 3219 (doc. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Simona Bezzi in forza di procura agli atti;
- Convenuta –
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
in via principale: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione dell'art. 117, co. 4 T.U.B. e artt. 821, co. 3 e 1284, co. 1 c.c.; per l'effetto: a) applicando l'art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B., accertare e dichiarare che l'Attrice ha pagato indebitamente alla Convenuta maggiori interessi per Euro 86.122,16, o diversa che dovesse risultare dall'istruttoria; b) dichiarare la compensazione di tale importo, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo, con il credito residuo della Convenuta;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 10. della narrativa, l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23 novembre 2021 e riammettere l'Attrice al beneficio del termine secondo il nuovo piano di ammortamento con interessi ex art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B. e regime di capitalizzazione semplice.
pagina 1 di 11 In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione degli artt. 1346, 1418, co. 2, 1419, co. 2, 821, co. 3 e 1284, co. 1 e 3 c.c.; per l'effetto: a) applicando il tasso di interesse legale, accertare e dichiarare che l'Attrice ha pagato indebitamente alla Convenuta maggiori interessi per Euro 60.572,48, o diversa che dovesse risultare dall'istruttoria;
b) dichiarare la compensazione di tale importo, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo, con il credito residuo della Convenuta;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 10. della narrativa, l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23 novembre 2021 e riammettere l'Attrice al beneficio del termine secondo il nuovo piano di ammortamento con interessi legali e regime di capitalizzazione semplice.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione degli artt. 1346, 1418, co. 2, 1419, co. 2, 821, co. 3 e 1284, co. 1 e 3 c.c.; per l'effetto: a) applicando il regime di capitalizzazione semplice, accertare e dichiarare che l'Attrice ha pagato indebitamente alla Convenuta maggiori interessi per Euro 59.905,04, o diversa che dovesse risultare dall'istruttoria; b) dichiarare la compensazione di tale importo, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo, con il credito residuo della Convenuta;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 10. della narrativa, l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23 novembre 2021 e riammettere l'Attrice al beneficio del termine secondo il nuovo piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice.
In ogni caso: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre che dei costi della c.t.u. e della perizia di parte allegata in quanto strumento indispensabile per l'accertamento tecnico-contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza le quali parte attrice non avrebbe potuto rispettare l'onere della prova ex art. 2697 c.c..”
Per la convenuta:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - nel merito: respingere integralmente le domande ex adverso proposte a qualunque titolo nei confronti di in quanto Controparte_2 infondate in fatto e diritto per le ragioni, tutte, esposte. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , quale titolare dell'omonima Ditta CP_1
Individuale di;
premesso di aver concluso in data Controparte_1 CP_1
08.10.2007, con (fusa per incorporazione in Controparte_4 [...]
e quest'ultima fusa a propria volta per incorporazione in CP_5 Controparte_6
un contratto di mutuo fondiario con atto a rogito Notaio di
[...] Persona_2 CP_4
(Rep. n. 227.672 – Racc. n. 35245) e di averne poi modificato la durata dell'ammortamento in data
27.10.2016 con atto a rogito Notaio di (Rep. n. 4645 – Racc. n. 3184); ha citato in Per_3 CP_4 giudizio la AN AN (oggi , chiedendo la rielaborazione del piano di Controparte_2 ammortamento e la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti nonché la dichiarazione di inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23.11.2021 e conseguente riammissione dell'attrice al beneficio del termine, previo accertamento della nullità della clausola di previsione degli interessi per indeterminatezza, attesa l'omessa specificazione del regime finanziario adottato per il loro calcolo, semplice o composto e l'applicazione surrettizia e non pattuita pagina 2 di 11 della capitalizzazione composta, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 4,
TUB ed applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo comma 7 della medesima norma;
o in via di subordine, con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1284 c.c. ed applicazione degli interessi al saggio legale;
o in via ulteriormente gradata, con applicazione degli interessi al tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta, sostenendo l'infondatezza degli assunti attorei e deducendo: i) che il mutuo de quo, regolato con piano di ammortamento alla francese, non presenta profili di nullità concernenti la convenzione sugli interessi, né ha comportato l'addebito di interessi occulti adottando un regime di cd. “capitalizzazione semplice”, rispettoso delle disposizioni di cui agli artt. 821 e 1284 c.c.; ii) che nessuna norma primaria o secondaria contiene un espresso riferimento alla necessità che il contratto di mutuo espliciti il regime finanziario in concreto applicato ovvero la base di calcolo degli interessi;
iii) che la mancata consegna al mutuatario del piano di ammortamento non può determinare la nullità del regolamento contrattuale;
iv) che l'Istituto convenuto ha legittimamente invocato il proprio diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., secondo la disciplina contrattuale contenuta nell'art. 11 dell'Allegato A.
Espletati gli incombenti preliminari dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
Con ordinanza riservata del 6.02.2023, è stato disposto espletamento di CTU sul seguente quesito:
“Descriva il CTU, in modo analitico, il rapporto di mutuo per cui è causa (condizioni pattuite, somme corrisposte);
Dica il CTU se il sistema di ammortamento alla francese o “a rata costante” è compatibile, in astratto, sia con un regime di capitalizzazione semplice sia con un regime di capitalizzazione composta e se l'applicazione dell'uno o dell'altro regime finanziario determina (a parità di TAN, somma capitale finanziata, numero e periodicità di rate) un costo del mutuo diverso (differenza nel monte interessi), e maggiore nel caso di applicazione del regime di capitalizzazione composta.
Dica in particolare se nel rapporto di mutuo per cui è causa la ha adottato un regime di CP_5 capitalizzazione composta o semplice, ai fini della determinazione delle rate e, nell'ipotesi in cui sia accertata l'applicazione del regime dell'interesse composto, dica il CTU se vi è stata espressa pattuizione dello stesso con indicazione sufficientemente specifica del criterio adottato per il calcolo degli interessi;
Nel caso in cui accerti che sia stato adottato il regime finanziario composto e che lo stesso non sia stato espressamente pattuito tra le parti, il CTU rielabori il piano di ammortamento a rata costante del mutuo per cui è causa (utilizzando i medesimi dati contrattuali) ma applicando il regime finanziario dell'interesse semplice e sostituendo il tasso di interesse contrattuale con quello di cui all'art. 117 co. 7 TUB;
Ridetermini quindi i rapporti di dare e avere tra le parti alla data di risoluzione del contratto di mutuo.”
Con ordinanza del 27.05.2024, il consulente è stato chiamato a rendere chiarimenti in ordine alle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato.
All'esito, preso atto dell'evoluzione giurisprudenziale medio tempore formatasi sui temi di causa (e di istruttoria) e preso incidentalmente atto che, al di là del precipitato sui rapporti di dare e avere degli pagina 3 di 11 assunti attorei di indeterminatezza del tasso, residuerebbe comunque un debito a carico dell'attrice di €
152.686,56 è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“pagamento da parte dell'attrice alla della somma di € 152.686,56 come accertata in sede di CP_5
CTU ” che non è stata accettata dalle parti.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Prima di esaminare le questioni giuridiche sottese alla risoluzione della lite, risulta necessario volgere l'attenzione al contratto per cui è causa e alle sue caratteristiche salienti
Con atto a rogito Notaio dott. di Rep. n. 227.672, Racc. n. 25.245 (doc. 1), in data Per_2 CP_4 08.10.2007 l'allora concedeva a , coltivatrice Controparte_4 CP_1 diretta, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale , Controparte_1 un mutuo fondiario ex art. 38 D.lgs 385/1993 dell'importo di € 425.000,00= e della durata di 18 anni, escluso preammortamento.
Detto mutuo, veniva assistito da garanzia ipotecaria prestata in data 10.10.2007 per complessivi € 850.000,00= oltre che da fideiussioni specifiche rilasciate in data 25.09.2007 fino alla concorrenza di € 552.500,00= e in esso veniva pattuito:
- all'art. 3 “Termini e modalità di rimborso” che: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 18 (diciotto) escluso il periodo di preammortamento, secondo il piano concordato, mediante pagamento di numero 216 (duecentosedici) rate mensili costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, calcolate m base al tasso di interesse di tempo in tempo vigente, come indicato nel successivo articolo 4, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese.
Le rate di ammortamento del mutuo saranno rideterminate ad ogni variazione di tasso con lo stesso metodo di calcolo a rate costanti in base a:
- tasso: indicato al successivo articolo 4;
- capitale: residuo in linea capitale risultante dopo la scadenza della rata precedente;
- durata: numero residuo dei mesi di durata del mutuo.
Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data di erogazione della somma mutuata. Dal giorno dell'erogazione e sino al giorno che precede l'inizio dell'ammortamento, decorreranno sulla somma mutuata gli interessi di preammortamento, al tasso indicato al successivo articolo 4, che la parte mutuataria si obbliga a pagare alla prima scadenza mensile che precede l'inizio dell'ammortamento.”
- all'art. 4 “Interessi” che: “Il tasso di interesse iniziale sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, pagabile mensilmente in via posticipata, è stabilito fino al 31 dicembre
2007 nella misura dello 0,5456% mensile, pari al tasso nominale annuo del 6,55%.
L'Indicatore Sintetico di Costo dell'operazione risulta pari al 6,85% annuo, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, ai sensi dell'articolo 122 del citato Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione.
pagina 4 di 11 Si allega, inoltre, al presente atto sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura, il “Documento di Sintesi” nel quale sono indicate le più significative condizioni contrattuali ed economiche.
La parte mutuataria prende atto ed approva specificatamente che per ogni successivo trimestre, a decorrere da quello avente inizio il 1° gennaio 2008 si applicherà il tasso di interesse annuo
(arrotondato al decimo superiore) determinato, tempo per tempo, come indicato nella
“Regolamentazione” che, previa vidimazione ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera
“C”, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura, maggiorato detto interesse, di 1,75 punti percentuali.
Gli interessi per il periodo di ammortamento del mutuo saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000.
Gli interessi per il periodo di preammortamento del mutuo saranno calcolati in base ai giorni dell'anno civile e con divisore fisso 36.500.
Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati e non pagata, produrrà di pieno diritto a carico della parte mutuataria ed a favore della gli CP_5 interessi di mora, calcolati ad un tasso nominale annuo pari al tasso dell'operazione, maggiorato di 2 punti percentuali, per tutto il periodo che decorrerà dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento.
Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.
La parte mutuataria approva specificatamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9 febbraio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 43 del 22 febbraio 2000, quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.”.
Nell'allegato “B” contenente il “Documento di sintesi” richiamato dall'art. 4, in ordine al tasso variabile pattuito sia per il periodo di preammortamento sia per il periodo di ammortamento fino al 31 dicembre 2007, veniva indicato: un TAN del 6,55% un ISC del 6,85% e come “piano di ammortamento: rate costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi (francese)”.
Nell'allegato “C” contenente la “Regolamentazione” sempre richiamata dall'art. 4, in ordine ai criteri di determinazione di interesse annuo per ogni trimestre successivo a decorrere da quello avente inizio il 1.01.2008 veniva indicato che “Il tasso di interesse annuo è dato dal seguente parametro:
- tasso nominale annuo Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi lettera (base 360) rilevato dalla Federazione ANria Europea l'ultimo giorno lavorativo del penultimo mese precedente l'inizio di ogni trimestre di applicazione e pubblicato da “Il Sole 24 ORE”.
Valore del parametro arrotondato al decimo superiore: 4,80%. Se il suddetto tasso non fosse disponibile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione antecedente disponibile nell'arco dello stesso mese.
Permanendo l'assenza di rilevazione, il tasso Euribor sarà sostituito dal tasso Libor per depositi in Euro a sei mesi rilevato l'ultimo giorno lavorativo del penultimo mese precedente l'inizio di ogni trimestre di applicazione e pubblicato da “Il Sole 24 ORE”. pagina 5 di 11 Se anche il tasso Libor non fosse disponibile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione antecedente disponibile nell'arco dello stesso mese.
In relazione alla delibera CICR del 4 marzo 2003 l'ultimo valore pubblicato da “Il Sole 24 Ore” del parametro Euribor a 6 mesi, base 360, è pari a: 4,725%.”
Atteso che la mutuataria incontrava difficoltà nell'ottemperare al pagamento delle rate, le parti in data 27.10.2016, con atto a rogito Notaio di (Rep. n. 4645 – Racc. n. 3184) Per_3 CP_4 stipulavano un negozio di “modifica di durata di rimborso” del mutuo fondiario contratto nel 2007, pattuendo all'art. 2 una “parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di finanziamento,
a rogito Notaio , già alla residenza di , in data 8 ottobre 2007 Persona_2 CP_4 rep.nr.227672/35245, registrato ad l'8 ottobre 2007 al numero 6360 serie 1T, la durata CP_4 dell'ammortamento del mutuo viene stabilita come segue: sino al 31 ottobre 2032. La "Parte
Finanziata" si obbliga per sé e suoi successori od aventi causa a rimborsare il debito residuo del mutuo sospendendo totalmente il pagamento delle rate mensili scadute e non pagate, scadute al 31 maggio 2016, al 30 giugno 2016, al 31 luglio 2016, al 31 agosto 2016, al 30 settembre 2016 ed in scadenza al 31 ottobre 2016, siano esse di soli interessi, ovvero di capitale ed interessi. La “Parte finanziata” si obbliga a rimborsare il debito resi duo, alle medesime condizioni pattuite nell'atto di mutuo e nelle successive integrazioni dello stesso di cui in premessa, gli interessi maturati sulle rate sospese, calcolati al tasso tempo per tempo vigente, verranno addebitati sulle rate in scadenza a partire dal 30 novembre 2016 (data scadenza prima rata comprensiva di quota capitale ed interessi del nuovo piano di ammortamento oltre a recupero per interessi del periodo di moratoria) e sino al 31 ottobre 2032 (data scadenza ultima rata del nuovo piano di ammortamento) in quote costanti, mediante il pagamento di numero 192 (centonovantadue) rate mensili.” (v. doc. 2).
Nonostante la pattuita proroga dell'ammortamento, con lettera del 23 novembre 2021 inviata a mezzo p.e.c. l'odierna convenuta - nel frattempo fusa con Controparte_2 Controparte_7
[...
- comunicava all'Attrice, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di mutuo del 26 ottobre 2007 per mancato pagamento di n. 18 rate, intimandole il pagamento entro 15 giorni dell'importo di € 250.185,33 “comprensivo di interessi anche di mora, spese ed accessori alla data odierna, oltre interessi maturati e maturandi ed accessori” sotto pena di azioni legali recuperatorie e segnalazione alla Centrale Rischi della AN d'Italia ed ai Sistemi di Informazione Creditizia (doc. 3).
Tutto ciò premesso, l'attrice in questo giudizio ha sostenuto la nullità delle clausole citate di determinazione degli interessi, per indeterminatezza, invocando sia la norma speciale di cui all'art 117 co. IV TUB, sia quella generale di cui al combinato disposto tra gli artt. 1284 co III, 1346 c.c., 1418 co
II e 1419 co. II c.c.
Infatti, a dire della stessa attrice, il contratto di mutuo stipulato dalle parti l'8.10.2007, pur contenendo Par l'indicazione del TAN, dell' , della somma capitale finanziata, del numero e della periodicità delle rate e del tipo di ammortamento (alla francese); non indica espressamente il regime finanziario di capitalizzazione degli interessi applicato (semplice o composto).
È su tale ultimo aspetto che si incentrano le doglianze dell'attrice, ad avviso della quale la mancata indicazione del regime di capitalizzazione, in uno con la mancata consegna del piano di ammortamento, comporta indeterminatezza rilevante ai sensi degli artt. 1346 c.c. poiché “con quei medesimi tan somma capitale finanziata numero e periodicità di rate posticipate si può stilare anche un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice con rata di ammontare diverso da pagina 6 di 11 quello che risulta facendo applicazione sempre con i medesimi parametri di calcolo del regime composto” (pag. 6 – citazione).
Infatti, sempre secondo l'attrice, in ragione dell'incidenza che il regime prescelto finisce per avere sul montante da restituire, la sua indicazione nel contratto risulta necessaria alla stregua del saggio di interesse e la sua mancata indicazione, comporta la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., secondo cui “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate…”, ciò sia in quanto astrattamente non consente di fornire un'indicazione esaustiva del tasso d'interesse, sia perché il regime di capitalizzazione è comunque una delle condizioni economiche praticate.
La quaestio iuris oggetto di causa attiene allora alla necessità – ai fini del rispetto dei requisiti di determinatezza/determinabilità dell'oggetto contrattuale e del rispetto dei canoni di trasparenza inverati all'art. 117, comma 4, T.U.B. – di esplicita indicazione del regime di capitalizzazione in presenza di un contratto di finanziamento, in cui il tasso di interesse sia variabile per tutta la durata del rapporto o per parte di esso, come nel caso di specie.
Ebbene, a tale interrogativo, che ha visto la giurisprudenza di merito, per anni, assestarsi su posizioni diametralmente opposte, la Giurisprudenza di legittimità ha fornito risposta proprio nelle more della presente causa (e della sua istruttoria).
Con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Cassazione –in risposta all'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale ordinario di Salerno – hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale principio, sebbene limitato, nella sua portata “precettiva” ai soli contratti di mutuo a tasso fisso, è stato poi esteso anche al mutuo variabile, per effetto di due pronunciamenti parimenti dirimenti per la soluzione del caso che ci occupa.
Con ordinanza n. 7382/2025 la Cassazione ha infatti affermato che: “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
Le Sezioni unite ― enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
pagina 7 di 11 b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
«interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del AN per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.”
pagina 8 di 11 Viene poi in rilievo anche la successiva Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8322 del 29/03/2025, la quale contiene considerazioni – anche testualmente – del tutto sovrapponibili all'ordinanza n. 7382/2025 e, sempre in continuità Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 29912 del 12/11/2025.
Pertanto, oltre al fondamentale rilievo per cui deve definitivamente escludersi che il maggior carico di interessi del prestito (lamentato dall'attrice) dipenda da un fenomeno anatocistico di produzione di
“interessi su interessi”, quanto piuttosto dal fatto che, nel piano di ammortamento alla francese concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del AN per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
anche sotto il profilo della trasparenza contrattuale le Sezioni Unite e le menzionate pronunce successive, hanno precisato che quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato) e nel piano di ammortamento sia indicato anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso per capitale e per interessi, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Pertanto e in conclusione, alla luce di tali principi, poiché il contratto di mutuo oggetto di causa contiene espressa indicazione (per stessa allegazione dell'attrice v. pag. 5 citazione) del TAN, della somma capitale finanziata, del numero e della periodicità delle rate, dell'ISC, dei criteri di determinazione del tasso variabile e del sistema di ammortamento utilizzato (alla francese a rata costante); deve concludersi che la mancata espressa indicazione del regime finanziario applicato, non configura alcuna violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali di cui all'art. 117 TUB né può configurare causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto secondo le nome generali di cui all'art. 1346 e 1418 c.c. e 1419 c.c.
In ultimo va precisato che di nessuna rilevanza (onde giungere a diverse conclusioni) può avere la circostanza che il contratto di mutuo oggetto di causa non contiene a proprio corredo la c.d. tabella di ammortamento.
L'assenza della tabella di ammortamento non implica indeterminatezza del contratto, non costituisce motivo di nullità dello stesso (come chiarito da Cass. 12922/2020) e non impedisce al cliente di richiederne alla AN una copia, come documento contrattuale (nel caso che ci occupa non risulta esser stata articolata da parte dell'attrice domanda ex art. 119 TUB). (Si v. sul punto lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario - cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433 – ed anche Corte di
Giustizia UE 9.11.2016, causa C- 42/15, Ho. , secondo cui “l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), Controparte_8
Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”.
Inoltre, trattandosi di mutui a tasso variabile, la mancata allegazione del piano di ammortamento appare vieppiù inconferente, in quanto, la redazione di un piano di ammortamento al momento della stipula del contratto di mutuo non avrebbe potuto rappresentare l'effettività del piano di rimborso nel corso del suo svolgimento.
Conclusioni e spese di lite.
pagina 9 di 11 Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in corso di causa, non essendo ravvisabile alcuna indeterminatezza nelle previsioni contrattuali, la domanda, attorea di accertamento della nullità contrattuale e di rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, va respinta e conseguentemente, per assorbimento, anche la domanda di dichiarazione di inefficacia della risoluzione e riammissione della parte mutuataria al beneficio del termine.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della quaestio iuris su cui si è incentrata la soluzione della presente causa (quantomeno rispetto alle domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola sugli interessi), caratterizzata da contrasti giurisprudenziali, composti dalla Corte di Cassazione, prima a Sez. unite con riferimento al mutuo a tasso fisso (n.
15130/24) poi a Sez. semplici avuto riguardo al mutuo a tasso variabile (nn. 7382/25, 8322/25,
29912/25) emesse solo successivamente all'introduzione del presente giudizio (gennaio 2022) e all'espletamento dell'istruttoria tecnica (febbraio-luglio 2023) giustifica una parziale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale, nella misura dei due terzi, restando invece l'ulteriore terzo a carico della parte attrice – la quale peraltro non ha accettato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di cui il Tribunale si è fatto promotore prima della rimessione in decisione, preso atto del mutato – in corso di causa - orientamento giurisprudenziale.
Le stesse vengono liquidate (già nella misura di 1/3), secondo il D.M 55/2014 come aggiornato dal
D.M n. 147 del 13/08/2022 considerato il valore della domanda attorea (86.122,16), applicati i parametri minimi per tutte le fasi, (atteso che il valore di causa è prossimo a quello minimo dello scaglione di riferimento) così per € 2.350,60 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge.
Quanto alle spese della CTU espletata in corso di causa - costi processuali suscettibili anch'essi di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. – per le medesime ragioni di cui sopra, avendo la stessa investito proprio la questione oggetto, in allora, di contrasto giurisprudenziale -; le stesse vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
Rigetta tutte le domande formulate dall'attrice anche quale titolare della omonima ditta individuale;
Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti in ragione di 2/3 e Condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta della residua parte di 1/3, liquidata in € 2.350,60 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva
e Cpa come per Legge;
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) i costi della CTU espletata in corso di causa, come liquidati nel decreto del 17.07.2023.
Così deciso in Alessandria, l'8.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 227/2022
promossa da:
Impresa individuale Controparte_1
(P.I.V.A.: ), in persona della titolare (C.F: ) P.IVA_1 CP_1 C.F._1 difesa e rappresentata, congiuntamente a ed anche disgiuntamente dall'Avv. Michele Rondinelli e dall'Avv. Paolo Marino in forza di procura agli atti;
- Attrice -
contro
(C.F. , P.I. ) in persona del Procuratore Speciale, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Dott.ssa , in forza di procura per atto a Notaio di Verona Controparte_3 Persona_1 del 20.10.2021, Rep. n. 3867, Racc. n. 3219 (doc. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Simona Bezzi in forza di procura agli atti;
- Convenuta –
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
in via principale: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione dell'art. 117, co. 4 T.U.B. e artt. 821, co. 3 e 1284, co. 1 c.c.; per l'effetto: a) applicando l'art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B., accertare e dichiarare che l'Attrice ha pagato indebitamente alla Convenuta maggiori interessi per Euro 86.122,16, o diversa che dovesse risultare dall'istruttoria; b) dichiarare la compensazione di tale importo, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo, con il credito residuo della Convenuta;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 10. della narrativa, l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23 novembre 2021 e riammettere l'Attrice al beneficio del termine secondo il nuovo piano di ammortamento con interessi ex art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B. e regime di capitalizzazione semplice.
pagina 1 di 11 In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione degli artt. 1346, 1418, co. 2, 1419, co. 2, 821, co. 3 e 1284, co. 1 e 3 c.c.; per l'effetto: a) applicando il tasso di interesse legale, accertare e dichiarare che l'Attrice ha pagato indebitamente alla Convenuta maggiori interessi per Euro 60.572,48, o diversa che dovesse risultare dall'istruttoria;
b) dichiarare la compensazione di tale importo, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo, con il credito residuo della Convenuta;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 10. della narrativa, l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23 novembre 2021 e riammettere l'Attrice al beneficio del termine secondo il nuovo piano di ammortamento con interessi legali e regime di capitalizzazione semplice.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione degli artt. 1346, 1418, co. 2, 1419, co. 2, 821, co. 3 e 1284, co. 1 e 3 c.c.; per l'effetto: a) applicando il regime di capitalizzazione semplice, accertare e dichiarare che l'Attrice ha pagato indebitamente alla Convenuta maggiori interessi per Euro 59.905,04, o diversa che dovesse risultare dall'istruttoria; b) dichiarare la compensazione di tale importo, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo, con il credito residuo della Convenuta;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 10. della narrativa, l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23 novembre 2021 e riammettere l'Attrice al beneficio del termine secondo il nuovo piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice.
In ogni caso: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre che dei costi della c.t.u. e della perizia di parte allegata in quanto strumento indispensabile per l'accertamento tecnico-contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza le quali parte attrice non avrebbe potuto rispettare l'onere della prova ex art. 2697 c.c..”
Per la convenuta:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - nel merito: respingere integralmente le domande ex adverso proposte a qualunque titolo nei confronti di in quanto Controparte_2 infondate in fatto e diritto per le ragioni, tutte, esposte. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , quale titolare dell'omonima Ditta CP_1
Individuale di;
premesso di aver concluso in data Controparte_1 CP_1
08.10.2007, con (fusa per incorporazione in Controparte_4 [...]
e quest'ultima fusa a propria volta per incorporazione in CP_5 Controparte_6
un contratto di mutuo fondiario con atto a rogito Notaio di
[...] Persona_2 CP_4
(Rep. n. 227.672 – Racc. n. 35245) e di averne poi modificato la durata dell'ammortamento in data
27.10.2016 con atto a rogito Notaio di (Rep. n. 4645 – Racc. n. 3184); ha citato in Per_3 CP_4 giudizio la AN AN (oggi , chiedendo la rielaborazione del piano di Controparte_2 ammortamento e la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti nonché la dichiarazione di inefficacia della risoluzione contrattuale dichiarata dalla convenuta con lettera del 23.11.2021 e conseguente riammissione dell'attrice al beneficio del termine, previo accertamento della nullità della clausola di previsione degli interessi per indeterminatezza, attesa l'omessa specificazione del regime finanziario adottato per il loro calcolo, semplice o composto e l'applicazione surrettizia e non pattuita pagina 2 di 11 della capitalizzazione composta, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 4,
TUB ed applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo comma 7 della medesima norma;
o in via di subordine, con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1284 c.c. ed applicazione degli interessi al saggio legale;
o in via ulteriormente gradata, con applicazione degli interessi al tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta, sostenendo l'infondatezza degli assunti attorei e deducendo: i) che il mutuo de quo, regolato con piano di ammortamento alla francese, non presenta profili di nullità concernenti la convenzione sugli interessi, né ha comportato l'addebito di interessi occulti adottando un regime di cd. “capitalizzazione semplice”, rispettoso delle disposizioni di cui agli artt. 821 e 1284 c.c.; ii) che nessuna norma primaria o secondaria contiene un espresso riferimento alla necessità che il contratto di mutuo espliciti il regime finanziario in concreto applicato ovvero la base di calcolo degli interessi;
iii) che la mancata consegna al mutuatario del piano di ammortamento non può determinare la nullità del regolamento contrattuale;
iv) che l'Istituto convenuto ha legittimamente invocato il proprio diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., secondo la disciplina contrattuale contenuta nell'art. 11 dell'Allegato A.
Espletati gli incombenti preliminari dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
Con ordinanza riservata del 6.02.2023, è stato disposto espletamento di CTU sul seguente quesito:
“Descriva il CTU, in modo analitico, il rapporto di mutuo per cui è causa (condizioni pattuite, somme corrisposte);
Dica il CTU se il sistema di ammortamento alla francese o “a rata costante” è compatibile, in astratto, sia con un regime di capitalizzazione semplice sia con un regime di capitalizzazione composta e se l'applicazione dell'uno o dell'altro regime finanziario determina (a parità di TAN, somma capitale finanziata, numero e periodicità di rate) un costo del mutuo diverso (differenza nel monte interessi), e maggiore nel caso di applicazione del regime di capitalizzazione composta.
Dica in particolare se nel rapporto di mutuo per cui è causa la ha adottato un regime di CP_5 capitalizzazione composta o semplice, ai fini della determinazione delle rate e, nell'ipotesi in cui sia accertata l'applicazione del regime dell'interesse composto, dica il CTU se vi è stata espressa pattuizione dello stesso con indicazione sufficientemente specifica del criterio adottato per il calcolo degli interessi;
Nel caso in cui accerti che sia stato adottato il regime finanziario composto e che lo stesso non sia stato espressamente pattuito tra le parti, il CTU rielabori il piano di ammortamento a rata costante del mutuo per cui è causa (utilizzando i medesimi dati contrattuali) ma applicando il regime finanziario dell'interesse semplice e sostituendo il tasso di interesse contrattuale con quello di cui all'art. 117 co. 7 TUB;
Ridetermini quindi i rapporti di dare e avere tra le parti alla data di risoluzione del contratto di mutuo.”
Con ordinanza del 27.05.2024, il consulente è stato chiamato a rendere chiarimenti in ordine alle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato.
All'esito, preso atto dell'evoluzione giurisprudenziale medio tempore formatasi sui temi di causa (e di istruttoria) e preso incidentalmente atto che, al di là del precipitato sui rapporti di dare e avere degli pagina 3 di 11 assunti attorei di indeterminatezza del tasso, residuerebbe comunque un debito a carico dell'attrice di €
152.686,56 è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“pagamento da parte dell'attrice alla della somma di € 152.686,56 come accertata in sede di CP_5
CTU ” che non è stata accettata dalle parti.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Prima di esaminare le questioni giuridiche sottese alla risoluzione della lite, risulta necessario volgere l'attenzione al contratto per cui è causa e alle sue caratteristiche salienti
Con atto a rogito Notaio dott. di Rep. n. 227.672, Racc. n. 25.245 (doc. 1), in data Per_2 CP_4 08.10.2007 l'allora concedeva a , coltivatrice Controparte_4 CP_1 diretta, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale , Controparte_1 un mutuo fondiario ex art. 38 D.lgs 385/1993 dell'importo di € 425.000,00= e della durata di 18 anni, escluso preammortamento.
Detto mutuo, veniva assistito da garanzia ipotecaria prestata in data 10.10.2007 per complessivi € 850.000,00= oltre che da fideiussioni specifiche rilasciate in data 25.09.2007 fino alla concorrenza di € 552.500,00= e in esso veniva pattuito:
- all'art. 3 “Termini e modalità di rimborso” che: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 18 (diciotto) escluso il periodo di preammortamento, secondo il piano concordato, mediante pagamento di numero 216 (duecentosedici) rate mensili costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, calcolate m base al tasso di interesse di tempo in tempo vigente, come indicato nel successivo articolo 4, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese.
Le rate di ammortamento del mutuo saranno rideterminate ad ogni variazione di tasso con lo stesso metodo di calcolo a rate costanti in base a:
- tasso: indicato al successivo articolo 4;
- capitale: residuo in linea capitale risultante dopo la scadenza della rata precedente;
- durata: numero residuo dei mesi di durata del mutuo.
Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data di erogazione della somma mutuata. Dal giorno dell'erogazione e sino al giorno che precede l'inizio dell'ammortamento, decorreranno sulla somma mutuata gli interessi di preammortamento, al tasso indicato al successivo articolo 4, che la parte mutuataria si obbliga a pagare alla prima scadenza mensile che precede l'inizio dell'ammortamento.”
- all'art. 4 “Interessi” che: “Il tasso di interesse iniziale sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, pagabile mensilmente in via posticipata, è stabilito fino al 31 dicembre
2007 nella misura dello 0,5456% mensile, pari al tasso nominale annuo del 6,55%.
L'Indicatore Sintetico di Costo dell'operazione risulta pari al 6,85% annuo, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, ai sensi dell'articolo 122 del citato Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione.
pagina 4 di 11 Si allega, inoltre, al presente atto sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura, il “Documento di Sintesi” nel quale sono indicate le più significative condizioni contrattuali ed economiche.
La parte mutuataria prende atto ed approva specificatamente che per ogni successivo trimestre, a decorrere da quello avente inizio il 1° gennaio 2008 si applicherà il tasso di interesse annuo
(arrotondato al decimo superiore) determinato, tempo per tempo, come indicato nella
“Regolamentazione” che, previa vidimazione ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera
“C”, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura, maggiorato detto interesse, di 1,75 punti percentuali.
Gli interessi per il periodo di ammortamento del mutuo saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000.
Gli interessi per il periodo di preammortamento del mutuo saranno calcolati in base ai giorni dell'anno civile e con divisore fisso 36.500.
Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati e non pagata, produrrà di pieno diritto a carico della parte mutuataria ed a favore della gli CP_5 interessi di mora, calcolati ad un tasso nominale annuo pari al tasso dell'operazione, maggiorato di 2 punti percentuali, per tutto il periodo che decorrerà dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento.
Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.
La parte mutuataria approva specificatamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9 febbraio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 43 del 22 febbraio 2000, quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.”.
Nell'allegato “B” contenente il “Documento di sintesi” richiamato dall'art. 4, in ordine al tasso variabile pattuito sia per il periodo di preammortamento sia per il periodo di ammortamento fino al 31 dicembre 2007, veniva indicato: un TAN del 6,55% un ISC del 6,85% e come “piano di ammortamento: rate costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi (francese)”.
Nell'allegato “C” contenente la “Regolamentazione” sempre richiamata dall'art. 4, in ordine ai criteri di determinazione di interesse annuo per ogni trimestre successivo a decorrere da quello avente inizio il 1.01.2008 veniva indicato che “Il tasso di interesse annuo è dato dal seguente parametro:
- tasso nominale annuo Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi lettera (base 360) rilevato dalla Federazione ANria Europea l'ultimo giorno lavorativo del penultimo mese precedente l'inizio di ogni trimestre di applicazione e pubblicato da “Il Sole 24 ORE”.
Valore del parametro arrotondato al decimo superiore: 4,80%. Se il suddetto tasso non fosse disponibile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione antecedente disponibile nell'arco dello stesso mese.
Permanendo l'assenza di rilevazione, il tasso Euribor sarà sostituito dal tasso Libor per depositi in Euro a sei mesi rilevato l'ultimo giorno lavorativo del penultimo mese precedente l'inizio di ogni trimestre di applicazione e pubblicato da “Il Sole 24 ORE”. pagina 5 di 11 Se anche il tasso Libor non fosse disponibile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione antecedente disponibile nell'arco dello stesso mese.
In relazione alla delibera CICR del 4 marzo 2003 l'ultimo valore pubblicato da “Il Sole 24 Ore” del parametro Euribor a 6 mesi, base 360, è pari a: 4,725%.”
Atteso che la mutuataria incontrava difficoltà nell'ottemperare al pagamento delle rate, le parti in data 27.10.2016, con atto a rogito Notaio di (Rep. n. 4645 – Racc. n. 3184) Per_3 CP_4 stipulavano un negozio di “modifica di durata di rimborso” del mutuo fondiario contratto nel 2007, pattuendo all'art. 2 una “parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di finanziamento,
a rogito Notaio , già alla residenza di , in data 8 ottobre 2007 Persona_2 CP_4 rep.nr.227672/35245, registrato ad l'8 ottobre 2007 al numero 6360 serie 1T, la durata CP_4 dell'ammortamento del mutuo viene stabilita come segue: sino al 31 ottobre 2032. La "Parte
Finanziata" si obbliga per sé e suoi successori od aventi causa a rimborsare il debito residuo del mutuo sospendendo totalmente il pagamento delle rate mensili scadute e non pagate, scadute al 31 maggio 2016, al 30 giugno 2016, al 31 luglio 2016, al 31 agosto 2016, al 30 settembre 2016 ed in scadenza al 31 ottobre 2016, siano esse di soli interessi, ovvero di capitale ed interessi. La “Parte finanziata” si obbliga a rimborsare il debito resi duo, alle medesime condizioni pattuite nell'atto di mutuo e nelle successive integrazioni dello stesso di cui in premessa, gli interessi maturati sulle rate sospese, calcolati al tasso tempo per tempo vigente, verranno addebitati sulle rate in scadenza a partire dal 30 novembre 2016 (data scadenza prima rata comprensiva di quota capitale ed interessi del nuovo piano di ammortamento oltre a recupero per interessi del periodo di moratoria) e sino al 31 ottobre 2032 (data scadenza ultima rata del nuovo piano di ammortamento) in quote costanti, mediante il pagamento di numero 192 (centonovantadue) rate mensili.” (v. doc. 2).
Nonostante la pattuita proroga dell'ammortamento, con lettera del 23 novembre 2021 inviata a mezzo p.e.c. l'odierna convenuta - nel frattempo fusa con Controparte_2 Controparte_7
[...
- comunicava all'Attrice, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di mutuo del 26 ottobre 2007 per mancato pagamento di n. 18 rate, intimandole il pagamento entro 15 giorni dell'importo di € 250.185,33 “comprensivo di interessi anche di mora, spese ed accessori alla data odierna, oltre interessi maturati e maturandi ed accessori” sotto pena di azioni legali recuperatorie e segnalazione alla Centrale Rischi della AN d'Italia ed ai Sistemi di Informazione Creditizia (doc. 3).
Tutto ciò premesso, l'attrice in questo giudizio ha sostenuto la nullità delle clausole citate di determinazione degli interessi, per indeterminatezza, invocando sia la norma speciale di cui all'art 117 co. IV TUB, sia quella generale di cui al combinato disposto tra gli artt. 1284 co III, 1346 c.c., 1418 co
II e 1419 co. II c.c.
Infatti, a dire della stessa attrice, il contratto di mutuo stipulato dalle parti l'8.10.2007, pur contenendo Par l'indicazione del TAN, dell' , della somma capitale finanziata, del numero e della periodicità delle rate e del tipo di ammortamento (alla francese); non indica espressamente il regime finanziario di capitalizzazione degli interessi applicato (semplice o composto).
È su tale ultimo aspetto che si incentrano le doglianze dell'attrice, ad avviso della quale la mancata indicazione del regime di capitalizzazione, in uno con la mancata consegna del piano di ammortamento, comporta indeterminatezza rilevante ai sensi degli artt. 1346 c.c. poiché “con quei medesimi tan somma capitale finanziata numero e periodicità di rate posticipate si può stilare anche un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice con rata di ammontare diverso da pagina 6 di 11 quello che risulta facendo applicazione sempre con i medesimi parametri di calcolo del regime composto” (pag. 6 – citazione).
Infatti, sempre secondo l'attrice, in ragione dell'incidenza che il regime prescelto finisce per avere sul montante da restituire, la sua indicazione nel contratto risulta necessaria alla stregua del saggio di interesse e la sua mancata indicazione, comporta la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., secondo cui “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate…”, ciò sia in quanto astrattamente non consente di fornire un'indicazione esaustiva del tasso d'interesse, sia perché il regime di capitalizzazione è comunque una delle condizioni economiche praticate.
La quaestio iuris oggetto di causa attiene allora alla necessità – ai fini del rispetto dei requisiti di determinatezza/determinabilità dell'oggetto contrattuale e del rispetto dei canoni di trasparenza inverati all'art. 117, comma 4, T.U.B. – di esplicita indicazione del regime di capitalizzazione in presenza di un contratto di finanziamento, in cui il tasso di interesse sia variabile per tutta la durata del rapporto o per parte di esso, come nel caso di specie.
Ebbene, a tale interrogativo, che ha visto la giurisprudenza di merito, per anni, assestarsi su posizioni diametralmente opposte, la Giurisprudenza di legittimità ha fornito risposta proprio nelle more della presente causa (e della sua istruttoria).
Con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Cassazione –in risposta all'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale ordinario di Salerno – hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale principio, sebbene limitato, nella sua portata “precettiva” ai soli contratti di mutuo a tasso fisso, è stato poi esteso anche al mutuo variabile, per effetto di due pronunciamenti parimenti dirimenti per la soluzione del caso che ci occupa.
Con ordinanza n. 7382/2025 la Cassazione ha infatti affermato che: “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
Le Sezioni unite ― enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
pagina 7 di 11 b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
«interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del AN per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.”
pagina 8 di 11 Viene poi in rilievo anche la successiva Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8322 del 29/03/2025, la quale contiene considerazioni – anche testualmente – del tutto sovrapponibili all'ordinanza n. 7382/2025 e, sempre in continuità Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 29912 del 12/11/2025.
Pertanto, oltre al fondamentale rilievo per cui deve definitivamente escludersi che il maggior carico di interessi del prestito (lamentato dall'attrice) dipenda da un fenomeno anatocistico di produzione di
“interessi su interessi”, quanto piuttosto dal fatto che, nel piano di ammortamento alla francese concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del AN per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
anche sotto il profilo della trasparenza contrattuale le Sezioni Unite e le menzionate pronunce successive, hanno precisato che quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato) e nel piano di ammortamento sia indicato anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso per capitale e per interessi, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Pertanto e in conclusione, alla luce di tali principi, poiché il contratto di mutuo oggetto di causa contiene espressa indicazione (per stessa allegazione dell'attrice v. pag. 5 citazione) del TAN, della somma capitale finanziata, del numero e della periodicità delle rate, dell'ISC, dei criteri di determinazione del tasso variabile e del sistema di ammortamento utilizzato (alla francese a rata costante); deve concludersi che la mancata espressa indicazione del regime finanziario applicato, non configura alcuna violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali di cui all'art. 117 TUB né può configurare causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto secondo le nome generali di cui all'art. 1346 e 1418 c.c. e 1419 c.c.
In ultimo va precisato che di nessuna rilevanza (onde giungere a diverse conclusioni) può avere la circostanza che il contratto di mutuo oggetto di causa non contiene a proprio corredo la c.d. tabella di ammortamento.
L'assenza della tabella di ammortamento non implica indeterminatezza del contratto, non costituisce motivo di nullità dello stesso (come chiarito da Cass. 12922/2020) e non impedisce al cliente di richiederne alla AN una copia, come documento contrattuale (nel caso che ci occupa non risulta esser stata articolata da parte dell'attrice domanda ex art. 119 TUB). (Si v. sul punto lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario - cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433 – ed anche Corte di
Giustizia UE 9.11.2016, causa C- 42/15, Ho. , secondo cui “l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), Controparte_8
Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”.
Inoltre, trattandosi di mutui a tasso variabile, la mancata allegazione del piano di ammortamento appare vieppiù inconferente, in quanto, la redazione di un piano di ammortamento al momento della stipula del contratto di mutuo non avrebbe potuto rappresentare l'effettività del piano di rimborso nel corso del suo svolgimento.
Conclusioni e spese di lite.
pagina 9 di 11 Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in corso di causa, non essendo ravvisabile alcuna indeterminatezza nelle previsioni contrattuali, la domanda, attorea di accertamento della nullità contrattuale e di rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, va respinta e conseguentemente, per assorbimento, anche la domanda di dichiarazione di inefficacia della risoluzione e riammissione della parte mutuataria al beneficio del termine.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della quaestio iuris su cui si è incentrata la soluzione della presente causa (quantomeno rispetto alle domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola sugli interessi), caratterizzata da contrasti giurisprudenziali, composti dalla Corte di Cassazione, prima a Sez. unite con riferimento al mutuo a tasso fisso (n.
15130/24) poi a Sez. semplici avuto riguardo al mutuo a tasso variabile (nn. 7382/25, 8322/25,
29912/25) emesse solo successivamente all'introduzione del presente giudizio (gennaio 2022) e all'espletamento dell'istruttoria tecnica (febbraio-luglio 2023) giustifica una parziale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale, nella misura dei due terzi, restando invece l'ulteriore terzo a carico della parte attrice – la quale peraltro non ha accettato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di cui il Tribunale si è fatto promotore prima della rimessione in decisione, preso atto del mutato – in corso di causa - orientamento giurisprudenziale.
Le stesse vengono liquidate (già nella misura di 1/3), secondo il D.M 55/2014 come aggiornato dal
D.M n. 147 del 13/08/2022 considerato il valore della domanda attorea (86.122,16), applicati i parametri minimi per tutte le fasi, (atteso che il valore di causa è prossimo a quello minimo dello scaglione di riferimento) così per € 2.350,60 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge.
Quanto alle spese della CTU espletata in corso di causa - costi processuali suscettibili anch'essi di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. – per le medesime ragioni di cui sopra, avendo la stessa investito proprio la questione oggetto, in allora, di contrasto giurisprudenziale -; le stesse vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
Rigetta tutte le domande formulate dall'attrice anche quale titolare della omonima ditta individuale;
Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti in ragione di 2/3 e Condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta della residua parte di 1/3, liquidata in € 2.350,60 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva
e Cpa come per Legge;
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) i costi della CTU espletata in corso di causa, come liquidati nel decreto del 17.07.2023.
Così deciso in Alessandria, l'8.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo pagina 10 di 11 pagina 11 di 11