Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 3156/2023 del 25/10/2023 CP_ oggetto: accertamento negativo credito contributivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore
Dott. Domenico Rosario Monterisi giudice ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANCES MATTEO
Appellante
e
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LUPOLI MARIA, RAHO MARCELLO;
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 21.02.2020, chiedeva accertarsi l'avvenuta prescrizione Parte_1 delle somme contenute nella cartella esattoriale n 059 2004 0001585565 000 oltre che l'illegittimità della cartella con declaratoria di nullità del predetto atto. A fondamento della domanda deduceva che in data 3.2.2020 aveva ottenuto copia degli estratti di ruolo da cui aveva evinto la presenza della detta cartella avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2002, cartella mai notificatagli, sicchè era ampiamente maturata la prescrizione quinquennale;
rilevava in subordine l'illegittima richiesta di interessi moratori, giacchè non dovuti ex art 27 dlgs 46/99, trattandosi crediti di natura previdenziale.
1
e si costituivano in giudizio, eccependo la carenza di interesse, la decadenza ex art CP_1 CP_2
24 dlgs 46/99, e contestando, nel merito, il ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_3
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse trattandosi di opposizione all'estratto di ruolo inammissibile ex art 3 bis dl 146/21 conv con L 215/21, norma che ha introdotto il comma 4 bis all'art 12 DPR 602/73, applicabile anche ai giudizi pendenti.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) erronea applicazione dell'art 12 comma 4 bis DPR 602/73 trattandosi di normativa successiva al ricorso di primo grado e comunque, rilevando di aver comunque dimostrato il grave pregiudizio richiesto da tale norma per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, avendo prodotto in corso di giudizio il preavviso di fermo amministrativo notificato da;
2) insisteva nell'eccezione di CP_4
prescrizione in assenza di prova di atti interruttivi, neppure successivi alla notifica della cartella (la cui ricezione comunque contestava); 3) in subordine, insisteva per la non debenza degli interessi moratori ex art 27 dlgs 46/99; 4) infine censurava il capo del dispositivo che, sul presupposto dell'inammissibilità del ricorso, aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo accertarsi l'avvenuta prescrizione delle somme contenute nella cartella esattoriale n 059 20040001585565000 con annullamento del provvedimento in parola.
Nel presente giudizio si è costituito l' che ha contestato gli avversi assunti, richiamando le difese CP_1 già svolte in primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita in appello producendo documentazione attestante la Controparte_5
rituale notifica della cartella di pagamento de qua, mai impugnata, nonché il preavviso di fermo amministrativo notificato a mezzo pec il 10.7.2019, non opposto, con conseguente cristallizzazione del credito;
per il resto contestava gli avversi assunti stante la corretta motivazione della sentenza impugnata, alla luce della disciplina sui limiti dell'impugnazione diretta del ruolo e delle cartelle introdotta dall'art 12 comma 4 bis DPR 602/73.
La causa è stata decisa all'esito di note depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 L'appello è infondato e deve essere rigettato, stante l'inammissibilità della domanda proposta con ricorso del 21.02.2020, non sussistendo l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Giova invero riportare l'art 12, comma 4 bis, DPR 602/73, per come modificato dall' art 3 bis del d.l.
21 ottobre 2021 n 146 inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n 215, ai sensi del quale: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n. 26283/2022, “14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
Altresì, come rilevato dalla citata pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 26283/2022), la norma richiamata -selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale- ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato […].
Più in dettaglio, nella sentenza citata si legge: “(…)17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di
3 garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
"Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
(…) 20.- La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost.
n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".
20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. (…).
Sulla scorta di tali principi è indubbio dunque che tale disciplina sia applicabile anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore, quale è anche il giudizio del cui appello è oggi giudizio.
Altresì deve rimarcarsi che alcun pregiudizio qualificato, nei termini previsti dalla norma in esame, è stato dimostrato dall'appellante, non senza considerare che comunque il preavviso di fermo amministrativo del 4.7.2019, che a suo dire concretizzerebbe il pregiudizio legittimante l'impugnazione del provvedimento qui opposto, si riferisce a cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito (relativi a contributi degli anni 2015/2017) diversi da quelli oggetto della cartella di pagamento qui opposta (che riguarda contributi IVS dell'anno 2022).
4 Pertanto sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte -applicabili anche ai crediti contributivi e previdenziali (cfr. punto 13.1 della sentenza) e ribaditi in successive pronunce della Suprema Corte
(cfr. tra le tante Cass. n. 10595/2023) - la domanda proposta con ricorso depositato in data 26.10.2020 deve ritenersi inammissibile, non ravvisandosi un interesse ex art 100 cpc a proporre un'opposizione all'esecuzione (ex art 615 cpc) che abbia ad oggetto l'accertamento negativo di un credito (portato da una cartella di pagamento) fondato esclusivamente sull'eccezione di prescrizione proposta dal debitore in via di azione in assenza di una concreta minaccia di esecuzione da parte dell'amministrazione creditrice.
Giova infatti rilevare che, già prima dell'introduzione del comma 4 bis all'art 12 DPR 603/72, più volte la Suprema Corte, in ipotesi analoghe, ha evidenziato (Cass 36319/23; Cass. 07/03/2022, n.
7353; Cass. civ., 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.
10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618) che “un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta: come questa
Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione esattoriale”.
Sotto altro profilo la Suprema Corte (ex multis Cass 15604/20) ha ritenuto la carenza di interesse, ex art 100 cpc, dell'azione di accertamento negativo sull'esistenza del credito per intervenuta prescrizione eccepita in via di azione: “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come
l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art.
100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando
l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
5 Tali principi sono stati poi disciplinati a livello normativo dal citato art 12, comma 4 bis, DPR 602/73, introdotto con l'art 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n 146 (inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n 215) che, nel disporre l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo e nel limitare l'interesse all'azione giudiziaria nei confronti dei crediti portati da cartelle non notificate o invalidamente notificate, ha sancito un principio (già avvertito e ribadito, più in generale, da consolidata giurisprudenza) di limitare l'accesso alla tutela giudiziaria in siffatta materia ai soli casi di effettiva e concreta minaccia alla sfera giuridica del debitore, e tanto al fine di contrastare la diffusa prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo dall'emissione delle cartelle, pur in assenza di qualsivoglia iniziativa esecutiva dell'agente per la riscossione.
Pertanto essendo rimasto indimostrato nel caso in esame l'interesse ad impugnare la cartella di CP_ pagamento avente ad oggetto contributi relativi all'anno 2002 (che sarebbe stata notificata nel febbraio 2004) in assenza di prova di recenti iniziative esecutive di inerenti i contributi portati CP_4
da detta cartella, deve confermarsi la carenza di interesse alla sua impugnativa.
Tanto rende superfluo verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione anche alla luce della documentazione prodotta per la prima volta in appello da , contumace in primo grado. CP_4
Le suesposte considerazioni sono sufficienti per il rigetto dell'appello.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza considerando il valore della controversia (€ 2.200).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c.,
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21/11/2023 da Parte_1
nei confronti di + altri avverso la sentenza del 25/10/2023 n. 3156/2023 del
[...] CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
6 Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 05/03/2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi
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