Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01642/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2017, proposto da
Tld S.r.l. - Trasporti Logistica e Distribuzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mariano e Fabio Patarnello, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Patarnello in Lecce, via Francesco D'Elia n.2;
contro
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di reiezione della proroga di domanda di integrazione salariale del 27.9.2017, con cui la sede I.N.P.S. di Lecce ha negato alla Società ricorrente il trattamento di integrazione salariale per un periodo di 13 settimane dal 26.06.2017 al 23.09.2017, per un totale di 2028 ore, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 148 del 2015;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare della pedissequa nota con cui è stato chiesto il versamento dei contributi previdenziali relativi al medesimo periodo della richiesta C.I.G.O.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato il provvedimento di reiezione della domanda di proroga di integrazione salariale del 27.9.2017, con cui la sede I.N.P.S. di Lecce ha negato alla Società ricorrente il trattamento di integrazione salariale per un periodo di 13 mesi.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione per falsa ed erronea applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 148/2015. Violazione art. 3 L.n.241/1990 e art. 11 D.M. 95442/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione e carenza istruttoria. Falsità del presupposto. Irrazionalità e ingiustizia manifeste. Sviamento.
Il 29 agosto 2022 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.2.Con ordinanza collegiale n.8/2018, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Ritiene, invero, il Tribunale di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare n.8/2018 con la quale si è rilevato che “ non risulta effettuata dalla Società ricorrente la necessaria comunicazione, ex art. 14 D. Lgs. 14/09/2015 n° 148, della domanda di proroga della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e comunque alle articolazioni territoriali della CGL e della CISL ed attesa la possibilità, ai sensi del D.M. 95442/16, per l’I.N.P.S. di disporre l’audizione di ufficio delle sole organizzazioni sindacali che abbiano effettivamente partecipato alla contrattazione aziendale. ”
2.2. A tanto, deve solo aggiungersi che l’art. 14 del D.Lgs 148\2015 prescrive che la iniziale comunicazione preventiva debba essere inviata, oltre che alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza unitaria, anche a tutte le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative: “ 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.” … “6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo. ”
2.3.Inoltre, è infondata la tesi della ricorrente secondo la quale gli obblighi di informativa sindacale di cui all’art. 14 del Dlgs 148/2015 sarebbero prescritti solo e soltanto per le nuove domande di integrazione salariale e non anche per le domande di proroga, tanto più che, come si evince dall’esame della domanda per il periodo controverso dal 26.6.2017 al 23.9.2017, la stessa ditta richiedente ha proposto l’istanza come nuova domanda e non come richiesta di proroga [ sub Quadro C “proroga di altra domanda No”.]
In ogni caso, dal testo della norma, che non prevede eccezioni, appare ancora più evidente la necessità di comunicare i nuovi elementi fondamentali dell’ulteriore periodo di sospensione o riduzione del lavoro (sul punto, da ultimo, T.A.R. Puglia Lecce, Ordinanza del 12 gennaio 2022 n. 11).
3.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e l’esito della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO