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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. C. Malerba Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che, con nota del 30.3.2023, aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 1280,00 in quanto “è CP_1 stato corrisposto il Reddito di Emergenza di cui all'art. 82 del dl. n. 34/2020 non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa poiché, nel mese di aprile 2020, nessuna somma era stata percepita dal nucleo familiare del ricorrente: in particolare evidenziava che la di lui moglie, assunta come bracciante agricola, aveva percepito la retribuzione di aprile 2020 nel mese di maggio 2020.
Chiedeva quindi che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova osservare che il Reddito di Emergenza (c.d. REM) è una misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82, del D.L. 19.05.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'art. 82, del D.L. 19.05.2020 n. 34, disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
Il citato articolo, rubricato “reddito di emergenza”, prevede, infatti, che “1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 3 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al l'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro
15.000. 2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014. 3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27,28,29,30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem: a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un 4 massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”.
Nel provvedimento impugnato ha chiesto la restituzione dell'importo erogato per i mesi CP_1 di luglio ed agosto 2020 in quanto, come specificato nella memoria di costituzione, “dalla visualizzazione delle denunce trimestrali della manodopera agricola è emerso che la retribuzione percepita dal componente del Nucleo Familiare nel mese di Persona_1
Aprile 2020 è pari a euro 1267,00, superiore quindi all'importo del beneficio concesso”.
Tale circostanza risulta dalla documentazione prodotta dall' nonché dal prospetto paga CP_2 di aprile 2020, prodotto dallo stesso ricorrente. Parte Fermo restando che l'erogazione dei ratei del è dipesa unicamente dalle dichiarazioni rese dall'istante al momento della presentazione della domanda amministrativa (sicché non sarebbero neppure astrattamente applicabili i principi giurisprudenziali enucleabili in tema di indebito assistenziale), dovendosi avere riguardo al reddito relativo al mese di aprile 2020, in effetti superiore rispetto all'importo del beneficio concesso (pari sempre ad € 640,00), l'azione di ripetizione delle somme erogate per il periodo in contestazione è fondata.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dall'estratto conto prodotto dal ricorrente che non esclude ex se il fatto che la coniuge dell'istante abbia percepito, nel mese di aprile 2020, quanto maturato a titolo di retribuzione. In ogni caso, si osserva che – per avere diritto al beneficio in esame – la norma suindicata richiedeva anche che “nessun membro del nucleo familiare [fosse] titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo del beneficio”: circostanza non sussistente nel caso di specie atteso che dall'estratto conto previdenziale prodotto dal ricorrente e dalle stesse denunce dmag, risulta che la moglie dell'istante, , Persona_1 era titolare di un rapporto di lavoro dipendente sia al momento della presentazione della domanda (luglio 2020) sia per l'intero anno 2020, percependo una retribuzione lorda complessiva superiore all'importo di cui al comma 5 della citata normativa.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Non costando in atti dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c, le spese di lite si compensano integralmente stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite.
Brindisi, 16.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere