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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1224/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 gennaio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 717/2019 R.G.
promossa da (avv. F. Bevilacqua) contro (avv.S. Dolce) avente Parte_1 CP_1
ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 25.08.2022 il ricorrente esponeva che:
in data 31 ottobre 2018, inoltrava all' resistente, domanda di pensione anticipata nella gestione CP_2
“Artigiani”, avendo maturato i necessari requisiti, e ciò per avere svolto attività di lavoro quale titolare di impresa artigiana per almeno 2298 settimane;
l' , con nota del 14 novembre 2018, comunicava il rigetto della domanda con la seguente CP_2
motivazione:<< Non risultano almeno n. 2227 contributi settimanali. Risultano infatti
complessivamente nel periodo dal 01/09/1973 al 31/12/2016 n. 2032 contributi settimanali di cui: n.
3 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 1972 nella gestione autonoma degli artigiani, n. 57
accreditati per servizi militare>>;
in data 16 marzo 2022, versava i contributi relativi agli anni 2017/2018;
in sede di riesame della istanza l'Istituto rigettava nuovamente la stessa reiterando la medesima motivazione;
il Comitato Provinciale dell' considerato che “le verifiche effettuate confermano quanto già CP_1
indicato nella lettera di reiezione: alla data del 31.10.2018, il richiedente non aveva maturato i
requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione anticipata;
più precisamente,
alla data indicata, l'interessato poteva far valere solo 2149 contributi settimanali a fronte dei 2227
necessari per l'accesso alla pensione di anzianità”, con delibera n. 222776 del 28 marzo 2022,
rigettava il ricorso allegando “l'estratto conto aggiornato alla data odierna”. Lamentava che l'estratto conto, all'evidenza non era aggiornato “alla data odierna” (28 marzo 2022),
avendo il ricorrente provveduto al versamento dei contributi relativi agli 2017 e 2018, rispettivamente in data 16 e 17 marzo 2022.
Agiva affinchè fosse riconosciuto il suo diritto di conseguire dall' resistente la pensione CP_2
anticipata dalla data della domanda (31 ottobre 2018) o comunque a decorrere dalla domanda di riesame (23 marzo 2022).
Il convenuto si costituiva in giudizio, opponendosi alla domanda di cui ha eccepito l'improcedibilità
e l'infondatezza.
Indi questo giudice all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc ha deciso la causa come da sentenza
*******
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha effettuato il versamento postumo di contributi al fine di poter integrare il requisito contributivo richiesto dalla legge per ottenere la rivendicata pensione anticipata di vecchiaia.
Ciò posto in punto di fatto, occorre aver riguardo alla norma di cui all'art 1 della legge 47/1983:
Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, puo'
rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti
per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all' Controparte_3
.
[...] L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione,
qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
a) 60 contributi mensili;
b) 260 contributi settimanali;
c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di
cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle
lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76
dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa se nel quinquennio precedente
la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i
versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
36 contributi mensili;
156 contributi settimanali;
279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui
all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle
lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76
dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
(…)
Come si desume agevolmente dalla calendata disposizione, il versamento “retroattivo” di contributi volontari è possibile solo previa autorizzazione dell'Istituto. Peraltro il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a tutta una serie di condizioni prescritte dalla norma in oggetto e rimesse alla valutazione
(rectius: verifica) dell'ente previdenziale.
Per contro il ricorrente ha provveduto autonomamente alla integrazione contributiva senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva all'istituto.
La circostanza allegata dall' non è stata contestata dal ricorrente nella prima difesa utile. CP_1
Ne discende che in assenza della prescritta autorizzazione, non può ritenersi la sussistenza in capo al ricorrente del requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata con la chiesta decorrenza (
nemmeno in via subordinata).
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
1775,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 15 gennaio 2025.