Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RI Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1051/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monfalcone in via Duca d'Aosta n. 15 presso lo studio dell'avv. MICHIELI DANIELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
C.F. ) elettivamente domiciliata in Gorizia in Parte_2 C.F._2
Corso Verdi n. 90 presso lo studio dell'avv. CANCIANI ENRICA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio RI con collocamento prevalente presso la madre nella già casa familiare di Monfalcone (GO) via Romana n.47, immobile che, in ragione di un tanto, viene assegnato
1
3. RI starà con la mamma dal lunedì, dall'uscita da scuola, fino al giovedì mattina mentre dal giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina starà con il papà e nuovamente con la mamma dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, viceversa la settimana successiva.
I coniugi fin da ora si impegnano a collaborare nella gestione del figlio e ad aiutarsi reciprocamente in caso di impegni lavorativi o di particolare esigenze del figlio e ciò anche nelle giornate che spettano all'altro genitore.
Si intende che gli stessi potranno concordare anche modalità diverse di visita, sempre nel rispetto delle necessità
e dei bisogni di RI;
4. nel corso dell'estate RI trascorrerà due settimane con un genitore e due con l'altro, durante le quali il consueto regime di permanenza sarà sospeso;
dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro e viceversa l'anno successivo;
vacanze di Pasqua, compreso il lunedì Santo, ad anni alterni;
anche in occasione di altre festività infrasettimanali, le stesse verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
5. il compleanno del figlio RI sarà festeggiato in presenza di entrambi i genitori, dei parenti e degli amici eventuali;
6. il signor , oltre a provvedere in via diretta al mantenimento del figlio nelle giornate di sua spettanza, Pt_1 si obbliga a versare mensilmente alla GN la somma di € 250,00 a titolo di concorso al Pt_3 mantenimento ordinario del figlio, da versarsi entro il giorno 27 del mese, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
7. i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie per il figlio, attenendosi alle previsioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Gorizia. Fin da ora le parti convengono che devono considerarsi spese straordinarie quelle per il doposcuola, per le lezioni di inglese e per lo sport (attualmente karate);
8. eventuali contributi economici di assistenza sociale pubblica a favore del figlio (ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico) verranno interamente incassati dalla sig.ra CP_1
9. le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad euro 500,00, il genitore anticipatario avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ( con idonea documentazione) e un termine precedente all'esborso per effettuare il pagamento della sua metà parte: il consenso dell'altro genitore dovrà ritenersi presunto, ove questo non manifesti il proprio dissenso entro lo stesso termine previsto per il pagamento;
10. la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in proporzione alla quota di riparto delle spese e sarà il genitore anticipatario della spesa a farsi rilasciare il documento che certifica la spesa stessa a nome del figlio, in modo da poterla suddividere con l'altro;
2 11. eventuali rimborsi e/o sussidi da parte dello Stato e da qualsiasi Ente Pubblico e/o privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura in cui hanno concorso alla spesa;
12. le parti si danno atto reciprocamente che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio e al loro tenore di vita sinora tenuto;
13. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
14. la rata del mutuo (doc. 4) relativo alla casa familiare, con il presente atto assegnata alla sig.ra in Pt_3 ragione del collocamento del figlio presso la stessa, verrà onorata da ciascun coniuge nella misura del 50%: la sig.ra verserà mensilmente (entro il giorno 10 di ogni mese) sul conto del sig. , ove viene Pt_3 Pt_1 attualmente addebitata la rata mensile di euro 448, 61, la quota di sua spettanza pari al 50% del totale.
15. Le parti stanno verificando con altri istituti di credito la surroga del mutuo di cui sopra, in ragione del fatto che il tasso che verrà applicato dall'istituto varierà in aumento. Qualora non sia già intervenuta la surroga, fino al mese di giugno del corrente anno (compresa la rata di giugno), l'eccedenza rispetto all'importo della attuale rata mensile di euro 448,61 verrà sopportata dal sig. : qualora a luglio 2025 non sarà Pt_1 ancora operante la surroga e fino al momento della surroga la rata verrà nuovamente ripartita tra i coniugi in parti eguali;
16. il sig. verserà a favore della sig.ra le residue quote del contributo che riceverà da GSE;
Pt_1 Pt_3
17. le parti concordemente danno atto che dal momento del deposito del ricorso il sig. potrà rilasciare Pt_1 la casa coniugale e da quel momento la GN ne avrà uso esclusivo, procederà alla voltura delle utenze Pt_3
a suo nome e andranno a regime le condizioni concordate;
18. il conto corrente cointestato verrà chiuso entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso;
19. l'autovettura di marca Ford, modello Kuga e targata FT11PN attualmente intestata ad entrambi i coniugi, viene assegnata in proprietà sig. ; eventuali oneri anche fiscali e spese di trasferimento saranno Pt_1
a carico di quest'ultimo. In ragione di un tanto il sig. si fa carico di adempiere al pagamento del Pt_1 finanziamento contratto per l'acquisto della suddetta autovettura, attualmente addebitato sul conto corrente cointestato (cfr. punto n. 18);
20. Spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/03/2025, e premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 17/10/2020 a CC (Reg. Atti di Matrimonio, anno
2020, parte 2, serie A, atto n.3), e che dalla loro unione è nato il figlio il Persona_1
28/11/2017 in Udine, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
3 Ciò posto, all'udienza del 7/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con l' ., ritiene il Tribunale Controparte_2 che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio minori.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2020, parte 2, serie A, n.3) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. RI Merluzzi
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