Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4908/2023 R.G. promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Nocilla giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...] rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Teresa Magro.
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 20 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. N. 1283/2023 reso in data 08.11.2023 dal Tribunale di Siracusa, con cui gli era stato ingiunto quale erede di , il pagamento della somma di euro 9.586,00 oltre Persona_1
interessi per un presunto mancato pagamento del mantenimento in favore della figlia naturale da parte di , deceduto. Unitamente al decreto ingiuntivo veniva Controparte_2 Persona_1 altresì notificato l'atto di precetto per la somma complessiva di euro 10.636,68.
Lamentava l'opponente che essendo l'obbligo di mantenimento obbligo di natura personale, lo stesso si sarebbe estinto con la morte dell'obbligato debitore, non essendo Persona_1
trasmissibile agli eredi.
Chiedeva quindi la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo e la dichiarazione i nullità di quest'ultimo o comunque ne chiedeva la revoca.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2024 si costituiva l'opposta, e faceva rilevare la mancanza di contestazione da parte dell'opponente dell'esistenza del credito deducendo che, essendo il debito per il mantenimento maturato in epoca anteriore alla morte del de cuius, lo stesso entrava a far parte del patrimonio ereditario.
Chiedeva quindi il rigetto della opposizione , con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 30.05.2024 le parti chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, all'udienza del 25.02.25 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
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L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito svolte.
Dalla lettura dell'art. 752 c.c. si evince che il debito ereditario è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte, e si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, ex lege o per, testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro secondo le rispettive quote.
Nel caso di specie l'opponente ha ammesso la propria qualità di erede del defunto Per_1
ma erroneamente ha ritenuto di non essere tenuto a soddisfare la pretesa azionata mediante
[...]
il decreto opposto in ordine alle rate di mantenimento maturate in favore della odierna opposta.
Trattasi quindi di crediti maturati in favore della odierna opposta e già quindi esistenti nel patrimonio del defunto al momento del decesso.
Non vi è dubbio quindi che in ordine a tale pretesa legittimamente sia stata avanzata mediante il monitorio opposto la pretesa creditoria da parte della opposta.
Altra questione invece quella evocata erroneamente dall'opponente che ha ritenuto di non essere tenuto al pagamento di tale pretesa creditoria assumendo che la stessa, stante al carattere personale della obbligazione, sarebbe estinta a seguito del decesso dell'obbligato.
Non vi è dubbio che vengono così a sovrapporsi due distinte obbligazioni , da un lato quella esistente nel patrimonio del defunto, e quella ancora da sorgere, successivamente al decesso
Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota, anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota.
Legittimamente la odierna opposta, quale genitore che abbia sostenuto da solo il mantenimento del figlio naturale può agire verso gli eredi per far valere un debito pecuniario che già gravava sul defunto 3
padre naturale e che per effetto della morte, si trasmette agli eredi che succedono al primo in tutti i suoi rapporti - attivi e passivi;
trattandosi, in pratica, di un debito ereditario ex art. 752 c.c. già esistente in capo al de cuius al momento della sua morte.
Di contro il carattere personale della obbligazione riveste rilievo riguardo all'obbligo di mantenimento per i ratei non maturati, in quanto inciso dal decesso dell'obbligato.
A ciò si aggiunga che, come per tutte le obbligazioni e per l'ipotesi di asserito inadempimento il creditore deve provare la fonte del suo diritto ed indicare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare l'estinzione del debito o l'insorgenza di fatti successivi che abbiano determinato l'estinzione del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Non essendo stata provata l'estinzione del debito (il cui onere gravava sull'opponente quale debitore), la cui esistenza non è mai stata contestata, seppur invece dimostrata dai titoli evocati dalla difesa della opposta, sussiste senz'altro il diritto dell'odierna opposta a conseguire il pagamento, a titolo di rimborso nei confronti degli eredi del defunto obbligato, delle somme indicate nel decreto opposto.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a 26.000) e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4908/2023 R.G., rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.700,00 oltre al
15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa 26.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore 4