Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 25751/2021 R.Gen.Aff.Cont. introitata in decisione con ordinanza del 28/03/2025.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Napoli al Parte_1 C.F._1 viale Augusto n. 71 presso lo studio dell'avv. Antonio Curcio che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado.
- APPELLANTE
E
P. IVA ), in persona di e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia
[...]
per le vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Carità n. 32 presso lo studio dell'avv. Andrea Marasco giusta procura del notaio Per_1
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8248/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Napoli, la Parte_1 [...] nella qualità sopra indicata al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei CP_1
danni sofferti in occasione del sinistro avvenuto in data 29/03/2015, alle ore 11.30 circa, in
Napoli alla piazza Municipio, allorquando mentre guidava la propria bicicletta rovinava al suolo per effetto di un urto subito da un veicolo;
quest'ultimo provenendo da sinistra effettuava una repentina deviazione tagliando la strada percorsa dall'attrice ed urtando la bicicletta. L'attrice deduceva, altresì, che il conducente il veicolo si allontanava repentinamente rendendo impossibile il rilevamento della targa.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_4
della domanda proposta;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 8248/2021 rigettava la domanda attorea ritenendola non sufficientemente provata in ordine alla dimostrazione dell'impossibilità di identificazione del veicolo sconosciuto (cfr. sentenza di primo grado).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello . Tanto premesso l'appellante Parte_1 ha censurato la decisione del giudice di primo grado in quanto, a suo giudizio, quest'ultimo ha erroneamente valutato il materiale probatorio errando, in particolare, nel sostenere che “non può ritenersi raggiunta la prova dell'impossibilità dell'istante nell'identificazione del responsabile non identificato sicché la domanda va rigettata”.
Costituitasi in appello, la preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della domanda;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto d in diritto.
Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Passando al merito della controversia l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Prima di soffermarsi sulla disamina delle ragioni di cui si duole parte appellante, va premesso, in punto di diritto, che si verte, nel caso de quo, come già detto, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. A del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. civ. n. 10484/2001; Cass. civ. n. 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato e dunque in primo luogo le modalità del sinistro, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007).
Di qui, il principio — che si rinviene segnatamente nella sentenza n. 374/2015 - secondo cui, nel caso di sinistro causato da motociclo (quale mezzo che interessa in questa sede) non identificato, l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall'art. 19, primo comma, lett.
a), della legge n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo — onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. Cass. 8 Marzo 1990, n. 1860).
Ebbene, nel caso che ci occupa indipendentemente ed ancora prima della prova in ordine alla impossibilità/grande difficoltà di indentificare il veicolo sconosciuto, Il Tribunale ritiene che mediante l'istruttoria operata in primo grado non è stata raggiunta una prova piena e tranquillizzante sulla dinamica del sinistro.
Parte attrice nell'atto introduttivo ha descritto una dinamica diversa rispetto a quella dalla medesima fornita nella denuncia/querela. Ed infatti, mentre in citazione ella collega la caduta dalla bicicletta dalla medesima condotta ad un urto subito da un veicolo rimasto sconosciuto, nella denuncia/querela (proposta appena un mese dopo l'accaduto) riferisce, invece, che “la sottoscritta era costretta ad effettuare una manovra di emergenza per evitare di essere investita, per effetto della quale perdeva il controllo del velocipede e cadeva in terra”. In sostanza nella denuncia l'attrice riconduce l'evento caduta non già all'urto subito dal veicolo non identificato quanto piuttosto alla manovra d'emergenza che ha dovuto mettere in atto per evitare di essere colpita dal veicolo.
Si tratta all'evidenza di due racconti della dinamica dell'incidente del tutto incompatibili tra di loro.
Tale incongruenza la si rinviene anche nella denuncia di sinistro rivolta alla compagnia assicuratrice nella quale parte attrice si è limitata a riferire che un veicolo “tagliava la strada alla bicicletta e ne provocava la caduta in terra” senza nulla aggiungere in ordine ad un eventuale collisione tra l'autoveicolo sconosciuto e la biciletta attorea.
Peraltro le modalità del sinistro indicate in citazione (caduta per via dello scontro impatto con veicolo ignoto) sono contraddette anche dalle dichiarazioni rese da ai Parte_1 sanitari del Pronto Soccorso in data 29/03/2015. Nel verbale (cfr. allegazione attorea primo grado) nella riga “responsabilità di terzi” è barrata la casella “NO” ed inoltre la stessa riferì genericamente di aver subito un “incidente in strada” nulla aggiungendo in ordine all'omissione di soccorso.
Le contraddizioni evidenziato non possono ritenersi superate dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice nel corso del procedimento di primo grado.
In particolare, in ordine alla diversa dinamica risultante nella querela si è Parte_1
limitata ad affermare che “quando ho scritto che l'auto mi ha tagliato la strada intendevo ovviamente che mi avesse urtato”. E tuttavia il fraintendimento lessicale sembra doversi escludere perché anche nella denuncia/querela ella non si è limitata ad affermare che una autovettura le tagliò la strada ma ha precisato che la caduta venne determinata proprio dalla manovra d'emergenza posta in essere (“la sottoscritta era costretta ad effettuare una manovra di emergenza per evitare di essere investita, per effetto della quale perdeva il controllo del velocipiede e cadeva in terra”).
In tale quadro le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso in primo grado appaiono generiche e poco circostanziate;
nonostante quest'ultimo abbia riferito di aver assistito ad un urto tra la bicicletta condotta dall'attrice ed un'automobile di colore scuro nulla ha poi aggiunto in ordine ai punti d'impatto, alle manovre eventualmente tentate dalla Pt_1
o dal conducente il veicolo sconosciuto.
La divergenza tra la rappresentazione della dinamica fornita con la proposizione della denuncia querela e ribadita nelle richieste di risarcimento in sede stragiudiziale e quella contenuta nell'atto di citazione, non adeguatamente e compiutamente chiarita dal testimone ascoltato, rende impossibile accertare concretamente la dinamica del sinistro.
Si osserva che né la parte né il teste (il quale in ordine ai punti d'impatto si è limitato a dichiarare che era stata colpita la ruota anteriore dell'attrice) hanno riferito in merito ai precisi punti d'impatto tra i due mezzi. Non rendendo, pertanto, neanche possibile evincere con chiarezza le modalità esatte con cui l'ipotetico scontro si sarebbe verificato.
Non sono allegate nemmeno fotografie da cui poter evincere elementi utili per ricostruire la dinamica. La mancata prova dell'esatta dinamica del sinistro rende poi impossibile anche ricostruire le condotte di guida rispettivamente tenute dall'attrice e dal conducente il veicolo rimasto non identificato.
In assenza di una chiara prova sulla dinamica non è nemmeno possibile applicare l'art. 2054
II comma c.c., in quanto la Suprema Corte ha escluso in tale ipotesi la corresponsabilità nella causazione del sinistro (Cass. ord. n. 28662/2022). In particolare, nella pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha chiarito che <solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti>>.
In definitiva, parte appellante non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico involgente in primo luogo la compiuta dimostrazione del fatto generatore delle lesioni in relazione alle quali ha formulato la richiesta risarcitoria.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022 secondo lo scaglione di riferimento.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di FGVS, così provvede:
[...] Controparte_1 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese di Controparte_1
giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti