Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15416 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 16/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistr 54 Dott. Vincenzo Presidente R.G.N. 3086/00 Dott. Luciano1 Consigliere Cron.36005 IGOLO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Raffaele Consigliere Ud.14/05/02 FOGLIA DE MATTEIS - Rel.Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIALE PANI LUIGINO, elettivamente 0Selle Milizie 4-22 RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PRUNEDDU, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 2113 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' ' -1- Prema notarile giusta det in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 349/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 20/07/99 R.G.N. 608/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo di Cagliari, in accoglimento dell'appello Il Tribunale dell'Inail ed in riforma della sentenza pretorile, ha dichiarato improponibile la domanda di Pani Luigino, titolare di rendita per inabilità per broncopneumopatia del 20%, volta ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento, perché non preceduta da valida domanda amministrativa. Il Tribunale rilevava che il Pani aveva presentato all' Inail, in data 3.3.1997, una domanda di aggravamento della indicando egli stessorendita la nuova misura dell'inabilità lavorativa (30%) ed allegando alla stessa Axe una spirometria eseguita il 20 febbraio 1997. Il Tribunale non negava а tale esame diagnostico il valore di certificato medico, da allegare alla domanda di aggravamento ai sensi dell'art. 137 2° comma t.u. 1124, ma affermava che tale certificato non possedeva i requisiti richiesti da tale norma, e cioè che fosse atto a dimostrare l'aggravamento, perché il referto della spirometria accertava "volumetria e pervietà delle vie aeree nella norma", sicché non solo non risultava l'esistenza di un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale, ma neppure la nuova pretesa misura della rendita. Affermava che la ratio della disposizione di cui all'art. il quale prevede che la domanda con la quale137 t.u. - l'assicurato chiede la revisione della misura della rendita 3 di inabilità permanente da malattia professionale deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura della riduzione dell'attitudine al lavoro risiede, da un lato, nell'esigenza che la domanda sia suffragata da una preventiva valutazione tecnica che, seppure di parte, sia tale da attribuire alla istanza medesima una non manifesta infondatezza anche al fine di accertare previamente se il dedotto aggravamento delle condizioni fisiche sia derivato meno dalla malattia professionale;
dall'altro di Age consentire all'istituto assicuratore di indirizzare l'attività di accertamento anche per valutare la fondatezza, in relazione al quantum, dell'aggravamento. La domanda amministrativa presentata dal Pani, prosegue la sentenza impugnata, non soddisfa la finalità che il sistema vuol conseguire giacché la modificazione in peius delle condizioni fisiche è meramente allegata dall'assicurato, che ha indicato la nuova misura della riduzione dell'attitudine al lavoro, senza alcun riscontro medico scientifico. Ha aggiunto il Tribunale che il Pani ha reiterato l'omissione in sede di opposizione, al cui ricorso ha allegato non, come prescrive l'art. 104 del t.u., "un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda" ma lo stesso referto spirografico già accluso alla domanda originaria. Quanto alla circostanza che l'assicurato, in data 22 luglio 1998, abbia inoltrato all'INAIL un'istanza con la quale dichiarava di proporre opposizione avverso il primo provvedimento e allegava un certificato medico datato 26 giugno 1998, il Tribunale rileva che tale certificato, prodotto per la prima volta in appello costituisce un - fatto successivo al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e alla costituzione dell'istituto assicuratore che aveva eccepito l'improponibilità della domanda, al tempo sussistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Pani, con due motivi. L' intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione deducendoCon il primo motivo di ricorso il ricorrente, violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 2° comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e 12 disp. prel., c.c. (art. 3 c.p.c.), censura la interpretazione fornita dalla 360, n. sentenza impugnata dell'art. 137 in esame, sopra riportata;
assume che tale norma va interpretata nel senso che è sufficiente che l'assicurato al momento della presentazione della domanda di revisione produca un certificato in base 5 al quale l'INAIL sia in grado di valutare se realmente si è aggravamento e, in caso positivo, diverificato un individuare la nuova misura di riduzione della attitudine al lavoro che lo stesso comporta;
e che tale situazione si verifica quando, come nel caso de quo, l'assicurato produce analisi mediche attestanti dati strumentali e obbiettivi, tali, quindi, da consentire ai medici dell'Istituto assicuratore una diagnosi certa circa l'esistenza e l'entità dell'aggravamento lamentato dall'assicurato. Il motivo è infondato. Il ricorrente deduce aggravamento della broncopneumopatia AX riconosciuta dall'Inail. Ad esso si applica quindi la disposizione di cui all'art. 137, 2° comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che "la domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale La ratio di tale disposizione è evidente, è stata correttamente sottolineata dalla sentenza impugnata, e si può riassumere in una esigenza di serietà della domanda di revisione, che deve essere a tale scopo suffragata da una certificazione medica attestante l'aggravamento, per non 6 esporre l'Istituto preposto alla tutela ex art. 38 Cost. ad attività inutili, e quindi inconferenti rispetto ai fini. Si può quindi affermare che non integra il requisito richiesto dall'art. 137, 2° comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, una domanda amministrativa di revisione corredata da un certificato medico che non attesti un aggravamento della condizione sanitaria dell'assicurato, bensì valori nella norma. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere male interpretato AX l'esame spirometrico allegato alla domanda amministrativa. Riporta al riguardo il brano della ctu eseguita in primo grado, secondo cui l'esame spirografico eseguito il 20-2- 1997 conferma il peggioramento della situazione funzionale respiratoria se confrontato con quello eseguito all'epoca degli accertamenti di prima revisione del 1996 (con un peggioramento della CV e FEVI). Il motivo è inammissibile. spirometrico Il Tribunale ha ritenuto che l'esame un certificato medico, ma l'ha ritenuto costituisca inidoneo a rendere proponibile la domanda, perché non attestante un aggravamento, bensì valori nella norma. 7 Trattasi di una valutazione di merito dell'esame allegato alla domanda di revisione, che il Tribunale ha compiuto, in sede di appello, tenendo presenti le valutazioni peritali di primo grado e giustificando il proprio giudizio con la valutazione finale dell'esame "volumetria e pervietà delle vie aeree nella norma"; giudizio di fatto а lui riservato, censurabile in questa sede di legittimità solo per vizi di motivazione, che qui non ricorrono, perché e conclusivo, valutazioni basate sul tenore testuale riportato, dell'esame stesso. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d. a.c.p.c. ha Corte:
p.q.m
. rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 14 maggio 2002. Il Presidente Vinincenzo Miles Il Consigliere Relatore Aldo se mani IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -4 2007 oggi, IL CANCELLIER inail rendita aggravamento-certificato RG 3086/200 00