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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa TR RA Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 165.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] traversa I, c.f. , in proprio e nella qualità di già titolare dell'omonima C.F._1 ditta individuale di trasporti, corrente in Oggiono, via AC Matteotti 6 P.I. , P.IVA_1 cancellata in data 10.05.2018, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore
Francesco Campisi del Foro di Vibo Valentia, C.F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dello stesso in IC via la Corte n. 2, PEC
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APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. e CP_1 C.F._3 CP_2
nata a [...] (R.C.) il 30-10-1969, C.F. , entrambi residenti
[...] C.F._4 in via Mesima n. 26 Rosarno (RC), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
Claudio Pennestrì (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._5 in Reggio Calabria via Stadio a Monte trav. I n. 5/B, PEC
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APPELLATI
OGGETTO
Appello avverso la sentenza nr. 718/2018, pubblicata il 16 luglio 2018, non notificata, resa dal
Tribunale di Palmi nel proc. RG 549/2015
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così si concludeva:
- parte appellante depositava note di trattazione scritta chiedendo: “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito e si riporta agli atti e scritti introduttivi del giudizio, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate nell'atto di appello, cui integralmente si riporta. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie di replica”;
- parti appellate deducevano: “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito dalla parte appellante e si riporta agli atti e scritti introduttivi del giudizio, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con la comparsa di costituzione e risposta introduttiva del giudizio, cui integralmente si riporta
e che deve intendersi qui per integralmente trascritta e fatta propria. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed a sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Le parti attuali appellate, e , convenivano dinanzi al Tribunale di Palmi la ditta CP_1 CP_2
" " in persona del sig. chiedendo volersi: CP_3 Parte_2 Parte_1
“Accogliere la presente domanda perché fondata in fatto e diritto:
1. accertando e dichiarando la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di trasporto di cose concluso tra le parti attrici e la ditta convenuta per grave inadempimento di quest'ultima;
2. accertando e dichiarando la responsabilità della ditta "OR di BA AC" in persona del sig.
[...]
ex art. 1693 c.c., per la perdita dei beni mobili ricevuti dagli attori ed elencati Parte_3 nel "premesso in fatto che" del presente atto di citazione;
3. per l'effetto, sempre nel merito, condannare la ditta "OR di BA AC” in persona del sig. Controparte_4
a risarcire ai sigg.ri e i danni dai medesimi subiti e subendi in
[...] CP_1 CP_2 dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è processo, nella misura pari ad € 51.000,00 oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, sino all'effettivo soddisfo o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito;
4. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale come da decreto ministeriale ex art. 9, co. 2, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1”.
2 In fatto, esponevano: - che in data 15 marzo 2014 alle ore 13 circa, in località Via Foiadelli n.
135 Ponte San Pietro (BG), avevano consegnato ad , titolare della omonima Parte_1 ditta, una serie di beni mobili di loro proprietà affinché ne curasse il trasporto in San Ferdinando
(RC); -che era stato concluso un contratto di trasporto di cose;
- che per il servizio di trasporto era stato concordato il pagamento di € 1.200,00 da effettuarsi all'arrivo della merce;
- che l si era recato presso “l'abitazione del fratello , in Oggiono (LC) e Parte_1 Per_1 successivamente dallo zio…a (MI), dove in data 17 marzo 2014, subiva il Parte_4 furto del mezzo in cui si trovavano i beni degli attori”; - che il mezzo carico, IVECO Daily tg.
TO36710N, era stato parcheggiato sulla pubblica via incustodito e successivamente era stato oggetto di furto, con perimento di tutti i beni ivi contenuti.
Fornivano, quindi, un elenco dei beni oggetto del trasporto indicandone il valore in € 51.000,00, chiedevano il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale ed il conseguente risarcimento del danno subito.
La ditta non si costituiva ed in data 7.7.2016 ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e CTU.
Con sentenza impugnata il Tribunale così provvedeva: - riteneva provata l'esistenza del contratto di trasporto dei beni indicati in atto ai sensi dell'art. 1693 c.c. e sussistente la responsabilità della ditta OR BA in qualità di vettore per la perdita della merce trasportata;
- riconosceva l'inadempimento della stessa agli oneri assunti ex art. 1228 c.c., non ritenendo configurare il furto una causa di esclusione della responsabilità “concretizzandosi in un accadimento prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza”; - precisava che Parte_1
ha agito senza alcun dubbio con colpa grave, omettendo di porre in essere tutte le
[...] cautele necessarie per evitare la perdita della merce;
egli, infatti, non solo ha deciso di andare
a fare visita ad alcuni parenti ma ha lasciato incustodito il mezzo carico di merce senza preoccuparsi di prendere tutte le necessarie e opportune cautele del caso”; - dichiarava la risoluzione del contratto e la tenutezza dello stesso al risarcimento dei danni subiti dagli attori.
In relazione a detti danni, escludeva l'applicazione della “limitazione della quantificazione del danno prevista dall'art. 1696 c.c.; Infatti, in virtù del quarto comma della predetta disposizione normativa, la suddetta disciplina non può trovare applicazione laddove la perdita della merce sia stata determinata da dolo o colpa grave”, e quantificava i danni subiti aderendo “alle conclusioni del CTU in quanto con argomentazione logiche ed adeguata ha provveduto alla classificazione e quantificazione del valore dei beni oggetto del furto secondo l'inventario indicato in atti”.
3 Pertanto, così disponeva: “accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di trasporto intercorso tra le parti per grave inadempimento del vettore per le causali di cui in parte motiva;
-condanna la ditta OR di BA AC al pagamento a favore degli attori della somma di euro 19.669,80 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite di parte attrice, liquidate nella misura di complessivi € 3.200,00 ( di cui euro 540.00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
-liquida al CTU Dr Per_2 la somma di euro 650.00 oltre oneri di legge detratto l'acconto se percepito da porsi
[...] definitivamente a carico delle parti in solido secondo le causali di cui in parte motiva.”
Avverso la indicata pronuncia proponeva impugnazione parte convenuta in primo grado censurandola nelle seguenti parti:
- 1- “nel punto in cui il giudice di primo grado ritiene accertata la responsabilità del sig.
, escludendo l'esimente del caso fortuito”, eccependo che doveva essere Parte_1 ritenuto “non provato alcun contratto di trasporto tra le parti e, comunque, ritenere sussistente in pieno l'esimente del caso fortuito, atteso che la perdita della merce era derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile ed inevitabile e, di conseguenza escludere qualsiasi responsabilità in capo all'odierno appellante”;
-2- ove era stato disposto “Quanto alla quantificazione del danno questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, in quanto con argomentazioni logiche ed adeguata ha provveduto alla classificazione e quantificazione del valore dei beni oggetto del furto secondo
l'inventario indicato in atti.”, poiché la CTU non poteva essere ammessa essendo mancata la prova della quantificazione del danno.
A supporto, denunciava i seguenti motivi di gravame:
-capo A- “VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 1678, 1683 e 1693 C.C.” assumendo essere mancata la dimostrazione dell'intervenuto contratto di trasporto, mancando la lettera di vettura e la ricevuta di carico, nonché essendo mancata la prova della onerosità dell'incarico, così ritenendo essere esistito “un contratto di trasporto gratuito ed a titolo di cortesia”, con conseguente applicazione dell'art. 414 del codice della navigazione, da cui la non applicazione della responsabilità oggettiva e l'applicazione dell'art. 2043 c.c., con onere in capo al danneggiato di dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, non assolto;
- capo B- “VIOLAZIONE ART. 1693 c.c. – SUSSISTENZA DEL CASO FORTUITO –
ESIMENTE – ESCLUSIONE RESPONSABILITA' – VIOLAZIONE ART. 1696 CO. 2 CPC”, lamentando il travisamento delle risultanze istruttorie per non essere stato dimostrato che l avesse “temporeggiato “ nel mettersi in viaggio o che avesse lasciato “il mezzo con Parte_1
4 tutto il carico incustodito sulla strada pubblica”, essendo stato invece provato, come da denuncia in atti, che il mezzo “era stato parcato sulla via pubblica, in luogo non desolato ma addirittura a circa 200 metri da una stazione dei carabinieri ( vedasi verbale di sommarie informazioni in atti del 26/04/2016) era stato regolarmente chiuso a chiave”, circostanza che riteneva integrare un caso fortuito, con conseguente applicazione, in subordine, anche della limitazione dell'obbligo di indennizzo del vettore ex art. 1696 co. 2 c.p.c.;
- capo C- “VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NULLITA' DELLA CTU”, eccependo che la consulenza era stata ammessa “in violazione della norme regolatrici la formazione delle prove nel giudizio civile” e supplendo alle “insufficienti allegazioni delle parti”, tanto da avere le parti attrici ed il CTU “elencato, in modo del tutto approssimativo e generico, un elenco di beni che sarebbero stati affidati all' e sottratti”, con una quantificazione “assolutamente Parte_1 astratta e non ancorata ad alcun dato”, rilevando che il “CTU rimane subordinato e condizionato all'onere della prova gravante sulle parti processuali, e quindi l'indagine peritale deve avere ad oggetto sempre i fatti prospettati dalle parti e non può essere rivolta alla ricerca di ulteriori elementi di fatto non dedotti da porre a sostegno delle rispettive, eccettuati i fatti
c.d. accessori acquisibili dal CTU con gli strumenti riconosciuti dall' art. 194 c.p.c.”.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte adita voler, “in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare e dichiarare che tra la parti non è intercorso un contratto di trasporto a titolo oneroso bensì un trasporto a titolo di cortesia;
2) accertare e dichiarare che il furto delle merci è avvenuto per caso fortuito e non dipendente dal fatto del vettore;
3) dichiarare, per l'effetto, la non responsabilità dell'appellato in ordine alla perdita delle cose consegnategli;
4) rigettare comunque la domanda avanzata dagli appellati con atto di citazione del 27 aprile 2015 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
5) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Si costituivano le parti appellate per resistere all'impugnazione e chiederne il rigetto, rilevando l'infondatezza dei motivi di gravame e la correttezza della sentenza impugnata.
Concludevano, quindi, chiedendo che “l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia reiectis contrariis: nel merito, rigettare in toto la domanda di parte appellante, previa declaratoria di nullità, inammissibilità, improcedibilità e/ comunque infondatezza in fatto e diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa consequenziale.
Con atto depositato il 06.12.2023 si costituiva per le parti appellate diverso difensore.
5 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono esaminati i motivi di impugnazione come indicati in narrativa ai punti da A a C.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui non sarebbe stata riconosciuta la mancanza di contratto scritto e l'esistenza di un mero trasporto a titolo di cortesia, non essendo stata dimostrata l'onerosità del contratto intercorso tra le parti.
Preliminarmente, si osserva che non vi è contestazione sulla circostanza di fatto secondo cui in data 15 marzo 2014, in località Via Foiadelli n. 135 - Ponte San Pietro (BG), e CP_1
avevano consegnato ad , titolare di una omonima ditta Controparte_2 Parte_1 individuale “OR di ”, una serie di beni mobili di loro proprietà affinché Parte_1 ne curasse il trasporto in San Ferdinando (RC), né che i beni consegnati corrispondessero a quelli indicati in atto introduttivo del giudizio, come confermato dai testi escussi.
In relazione alla natura del contratto, parte appellante rileva essere esistito un mero trasporto di cortesia e non il diverso contratto ex art. 1678 e segg. c.c. riconosciuto in sentenza di primo grado.
L'appello in merito è generico in quanto non vi è indicazione dei motivi a sostegno dell'eccezione né delle circostanze di fatto e di diritto a sostegno della pretesa.
Il giudice di prime cure ha, comunque, riconosciuto l'esistenza del contratto di trasporto da ultimo indicato precisando che “L'assunto di parte attrice è stato confermato…in maniera conforme e concorde ( cfr , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 udienza del 7.10.2016) hanno confermato che alla data del trasloco i coniugi Parte_5 dopo essere stati aiutati da amici e parenti a imballare ed impacchettare tutti i propri beni, li hanno consegnati alla ditta di trasporto con l'accordo specifico di trasportali in Parte_1
Calabria. Agli atti la parte attrice ha prodotto la denuncia di furto nonché i verbali di sommarie informazioni di e circa l'accaduto”. Controparte_8 Pt_1
La pronuncia è condivisibile e non appare meritevole di riforma.
Il trasporto a titolo di cortesia, infatti, è un rapporto diverso da quello per cui è causa, poiché mancante dell'elemento negoziale;
in esso non vi è alcun obbligo contrattuale ma si instaura per spirito di amicalità, liberalità o simili, ed in mancanza di un interesse economico del vettore,
6 tanto da esserne ritenuta la natura extracontrattuale connessa alla mancanza di vincoli giuridici,
e l'applicazione delle regole dell'art. 2043 c.c..
Non si condivide, comunque, l'invocata applicazione al caso di specie dell'art. 414 c. nav. che, quale norma speciale, non si ritiene principio suscettibile di applicazione analogica all'intera categoria delle prestazioni di cortesia, anche su terra.
Gli elementi costitutivi del trasporto di cortesia detto non sono emersi in atti del giudizio.
Gli appellati hanno agito, infatti, contro una ditta di trasporti, la ”OR di BA
AC”, ditta individuale la cui corrispondenza alla parte che doveva effettuare il trasporto è stata riconosciuta nello stesso atto di appello proposto da quale “titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale di trasporti, corrente in Oggiono, via AC Matteotti 6, ( partita Iva cancellata in data 10.05.2018”, così riconoscendo l'attività P.IVA_1 professionale.
Ad ulteriore conferma, in denuncia del 17.03.2014, richiamata anche dall'appellate, questi dichiarava che “il vano carico del Daily era pieno di mobili ed oggetti (tavoli, divani, lavatrice, tv a plasma, frigorifero, impastatrice, scatole di vestiti ed oggetti) di proprietà di un mio cliente, in quanto effettuo trasporti per conto terzi”, precisandosi, quindi, che trattavasi di un “cliente” connesso ad una prestazione di “trasporti”, indi di un rapporto contrattuale.
Ulteriore indizio può trarsi dal verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso e Parte_1 depositato in atti del primo grado, richiamato in appello, in cui questi dichiarava “La mattina verso le ore 10:00 del 15 marzo di quest'anno, mi sono portato presso l'abitazione del signor
sita nel Comune dị Ponte San Pietro (BG), dove, unitamente allo stesso ed a CP_1 due suoi amici, abbiamo caricato il mio furgone IVECO Daily di colore bianco targato
TO36710N, di alcuni mobili, elettrodomestici e altre cose che attualmente non ricordo, che dovevo scaricare per loro conto nel Comune di San Ferdinando (RC).”.
Ciò ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
Il teste ha, infatti, confermato la circostanza di cui al capo 1 dell'atto di Testimone_1 citazione, ovvero che “in data 15 marzo 2014 alle ore 13 circa, in località Via Foiadelli n. 135
- Ponte San Pietro (BG), le parti attrici (che dalla provincia di Bergamo, ove lavoravano, intendevano trasferirsi in provincia di Reggio Calabria) consegnavano al sig. Parte_1
titolare della ditta convenuta, una serie di beni mobili di loro proprietà, affinché,
[...] dopo averli caricati su un mezzo della " ", li trasportasse in San Ferdinando (RC) alla Parte_1 via Tommaso Campanella n. 14”, di essere stato presente al momento della “consegna” dei beni alla ditta di trasloco, come confermato anche in relazione al capo 11 dello stesso atto di
7 citazione, in cui ha ribadito trattavasi di “beni consegnati all' e caricati sul furgone Parte_1 della ditta omonima”, precisando di non ricordare “l'importo concordato per il trasporto della merce”.
La indicata circostanza al capo 11 veniva confermata anche dai testi e Controparte_6
e quest'ultimo precisava anche trattavasi di merce “consegnata alla ditta Controparte_7
per il trasporto”. Parte_1
Da ciò può dedursi che il negozio posto in essere è consistito in un rapporto attenente ad una prestazione professionale propria del vettore suscettibile di valutazione economica connessa all'attività d'impresa, con apposito accordo negoziale, tale da potersi escludere un diverso atto di “cortesia”, rimasto privo di alcun elemento a supporto, e dovendosi ritenersi provata l'esistenza di un contratto di trasporto tra le parti, con rigetto del relativo primo motivo di gravame.
Si rileva anche la differenza tra il detto trasporto di cortesia, in cui si concretizza in un mero rapporto di fatto, ed il diverso contratto di trasporto gratuito, in cui il vettore soddisfa un proprio interesse mediato, anche di natura non patrimoniale, essendo esso idoneo a determinare il sorgere dell'obbligazione risarcitoria per cui è causa.
Ne consegue la legittimità dell'inquadramento del rapporto operato dal giudice di primo grado e la conferma della sentenza impugnata in merito.
Ancora, per i motivi indicati, non ha rilievo l'assunto di parte appellante secondo cui la domanda doveva essere rigettata per non essere stato provato il quantum previsto a titolo di corrispettivo per il trasporto (tra l'altro non escluso dal teste che ha riferito di non Tes_1 ricordare la cifra concordata, con ciò confermando implicitamente l'esistenza di un corrispettivo), poiché la norma dell'art. 1681 estende anche al trasporto gratuito (in cui non è prevista una controprestazione economica) il regime di responsabilità proprio del trasporto oneroso ex art. 1681 c.c., come da ultimo comma.
Né rileva la mancanza di forma scritta del contratto di trasporto poiché essa costituisce elemento essenziale solo laddove espressamente previsto e richiesto dal legislatore, mentre nulla in tal senso è previsto ex lege per il contratto di trasporto, che può essere concluso anche verbalmente o per "facta concludentia” avendo forma libera, e la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, non avendo, pertanto, alcuna incidenza la mancanza di lettere di vettura o di una ricevuta di carico.
Deve, quindi, confermarsi l'operato riconoscimento della responsabilità dell'appellante, non avendo lo stesso dimostrato “di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno” e che l'evento era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, e si conferma la
8 responsabilità ex recepto, che sorge sin dalla consegna dei beni di cui all'art. 1693 c.c., con le presunzioni su cui ha ampiamente argomentato il giudice di prime cure come in parte della sentenza che si richiama.
Si rigetta, inoltre, anche l'ulteriore motivo di impugnazione in cui si ritiene essere intervenuto un caso fortuito tale da escludere la responsabilità.
È pacifico che grava sul vettore l'onere di fornire la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il furto e che il giudice è tenuto a verificare se i fatti si siano svolti con modalità a tal punto atipiche e abnormi da doversi ritenere le stesse imprevedibili e inevitabili, nonostante le misure di prevenzione adottate da parte debitrice.
Nel caso in esame, invece, alcun caso fortuito è stato dimostrato, non essendo emerso, per i motivi prima indicati, che l'evento sia avvenuto “con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate” (ved ad es. in merito Cass.
6.8.2015 n. 16554).
Dimostrata ed incontestata è stata, infatti, la circostanza che il veicolo Daily Iveco, carico dei beni, al momento del furto era parcheggiato sulla strada pubblica, chiuso solo a chiave, come si evince dalla stessa denuncia presentata dall' in atti (“sono stato vittima di furto dal Parte_1
16.03.14 al 17.03.14, fra le 2.00 e le 2.30…in parcheggio incustodito generico…via Don
Stulzo…antifurto satellitare: No”).
Considerato, quindi, che l'esecuzione del contratto di trasporto comprende tutte le obbligazioni accessorie al trasporto stesso, tra cui l'obbligo di conservare e custodire le cose trasportate fino alla loro consegna al destinatario (es. “sino alla consegna al destinatario persiste in capo al vettore l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto del destinatario di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o di avaria del carico” -Cass. n. 5700/99), deve riconoscersi la piena responsabilità del vettore ove ciò non si verifichi per non esservi stato impedito per mero caso fortuito, oltre che per avere lo stesso tenuto un comportamento non improntato ai canoni oggettivi della perizia e della diligenza.
Infatti, un vettore professionale, quale era l'appellante, avrebbe dovuto provare che l'evento era stato non solo improbabile ma anche imprevedibile e assolutamente inevitabile, considerando tutte le circostanze concrete e le possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio di perdita del carico, tra cui anche il mero verificarsi del furto o della rapina che sono rischi tipici delle attività di autotrasporto, il cui verificarsi non consente di assolvere il vettore dalla responsabilità ex recepto.
Consolidato, in particolare, è l'orientamento secondo cui il furto dei beni trasportati è da considerarsi un evento che rientra nel normale rischio d'impresa del trasportatore e che per tale
9 motivo esso può ritenersi di norma circostanza prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza e attraverso una costante custodia del mezzo o l'adozione di ulteriori accorgimenti (ad es. individuati in specifiche ipotesi, nella presenza di altro autista a bordo, in sistemi di antifurto dotati di impianto acustico o di allarme o di altri accorgimenti che potessero impedire o ritardare l'azione delittuosa fino all'arrivo delle forze dell'ordine o dell'autista, o barre di protezione volte ad impedire o, comunque, rendere difficoltosa l'apprensione del carico), tutti mancanti nel caso di specie.
La giurisprudenza sul punto, che si condivide, è pacifica nel ritenere che nella fattispecie in esame il furto non costituisce caso fortuito, come indicato, ex multis, in sent. Cass. 7533/2009, in cui si ritiene necessario all'uopo “che il vettore dimostri di aver adottato, tra le varie modalità di condotta quelle più idonee ad assicurare la puntuale esecuzione della prestazione
a lui incombente, da valutarsi alla stregua del parametro della diligenza specifica indicato nell'art. 1176 c.c., comma 2”, in quanto “i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi”, e ribadendo che “il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo (Cass. n. 14397/99)”.
Parimenti, si è sottolineato che “In materia di trasporto di merci, la rapina non integra di per sé gli estremi del caso fortuito, salvo l'ipotesi in cui l'evento si sia verificato con modalità ed in circostanze di fatto tali da renderlo del tutto imprevedibile ed inevitabile. Ne deriva che solo in siffatta ipotesi il vettore sarà esente da responsabilità” (Corte App. Firenze 19.9.2011).
Ex multis, anche più recentemente la Suprema Corte di Cassazione, ord. 23/03/2024, n. 7922, nella ipotesi più grave di rapina, ha ribadito che “al fine di integrare l'esimente del fortuito prevista dall'art. 1693 cod. civ. non è sufficiente che un evento, come la rapina, appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (Cass., sez. 3, 28/11/2003, n. 18235; Cass., sez. 1, 07/02/2003, n. 1823; Cass., sez.
3, 08/08/2007, n. 17398; Cass., sez. 3, 27/03/2009, n. 7533; Cass., sez. 3, 21/04/2010, n. 9439;
Cass., sez. 3, 20/12/2013, n. 28612; Cass., sez. 6 -3, 15/05/2020, n. 8978)” per cui la responsabilità del trasportatore può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del
10 danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono nei casi in cui l'attività svolta impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di simili eventi, nonché che "la forza maggiore ed il fatto del terzo ... escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi”.
È stato, inoltre, più volte affermato, principio che si condivide ulteriormente, che non integra il caso fortuito il furto avvenuto lasciando il mezzo incustodito sulla pubblica via senza adeguate misure di sicurezza, individuandosi in siffatte situazioni una ipotesi di colpa grave, considerato che i furti e le rapine sono rischi tipici della attività di autotrasporto e non essendo sono state adottate tutte le misure di sicurezza ragionevoli per prevenire l'evento, tali da escludere l'applicabilità dei limiti risarcitori.
Non può riconoscersi, quindi alcun caso fortuito nella fattispecie per cui è causa.
Inoltre, la condotta posta in essere dall'appellante, per le motivazioni prima indicate, è idonea ad integrare una colpa grave poiché costituisce comportamento consistente nella inosservanza delle elementari regole di prudenza, tale da violare la diligenza minima richiesta nell'espletamento dell'attività.
Si richiamano, in quanto conformi, le ulteriori motivazioni sul punto espresse in sentenza di primo grado.
Considerata la indicata colpa grave, non può applicarsi, pertanto, il limite di cui all'art. 1696 co. 2 c.p.c, come richiesto, essendo scevra da vizi la statuizione operata in merito -“nella fattispecie non può ritenersi operante neppure la limitazione della quantificazione del danno prevista dall'art. 1696 c.c.; Infatti, in virtù del quarto comma della predetta disposizione normativa, la suddetta disciplina non può trovare applicazione laddove la perdita della merce sia stata determinata da dolo o colpa grave.”- .
Per quanto indicato, deve, quindi confermarsi quanto dedotto sul punto in sentenza gravata, che si condivide anche nella parte in cui è stato ritenuto che il comportamento tenuto dall'appellante deve “essere considerato gravamento colposo configurando ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento” e tale da determinare la conseguente responsabilità risarcitoria, senza alcuna limitazione.
Si rigetta, pertanto, anche detto motivo di appello.
11 Nell'ultima censura si contesta la intervenuta condanna risarcitoria asserendo non essere stati provati i danni, essere stata ammessa la consulenza in violazione degli oneri probatori ed essere la stessa generica.
L'appellante rileva, infatti, che le parti attrici hanno “elencato, in modo del tutto approssimativo
e generico, un elenco di beni che sarebbero stati affidati all' e sottratti. Come si può Parte_1 evidenziare dall'elencazione di essi, ripresa dal CTU nella consulenza e suddivisi in gruppi, la quantificazione operata dal CTU è assolutamente astratta e non ancorata ad alcun dato”
Per contra, in atto introduttivo del giudizio si è dato atto di tutti i beni consegnati alla ditta di trasporto e nel corso del giudizio sono stati escussi i testi , Testimone_1 Controparte_6
e i quali hanno confermato che erano stati consegnati all'appellante tutti i Controparte_7 beni indicati al capo 11 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si richiama.
La circostanza della intervenuta consegna dei singoli beni è, quindi, stata provata.
Incontestato risulta l'intervenuto perimento degli stessi a causa del furto del mezzo in cui erano stati caricati.
Inoltre, i testi hanno riferito trattasi di beni in uso della famiglia, da loro stessi preparati per il trasporto, per cui è corretta anche la valutazione operata dal giudice di primo grado secondo cui trattavasi di “beni usati secondo il normale deterioramento dello stato d'uso”.
Ne deriva che il danno è stato dimostrato nella sua esistenza ontologica e che sono risultati evidenti gli effetti dannosi concretamente riconducibili alla definitiva perdita dei beni, oltre che la loro entità materiale.
È emersa anche la difficile specifica quantificazione del danno derivato proprio in relazione alla peculiarità del fatto per cui è causa (perimento di tutti i beni), per cui la difficoltà alla quantificazione analitica che era ed è oggettiva.
Non è intervenuta, quindi, alcuna violazione degli oneri probatori.
Risultando tale obiettiva difficoltà a provare il danno nel suo preciso ammontare ed essendo stato assolto l'onere della prova circa la sussistenza del danno, è pienamente ammissibile una valutazione dello stesso, a supporto di un giudizio equitativo, a mezzo nomina di ausiliare, che ha provveduto alla determinazione dell'equivalente pecuniario della perdita dei beni.
Il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226
e 2056 c.c, non è arbitrario, ma consente una “equità integrativa”.
Considerato che l'esito istruttorio ha consentito di raggiungere la prova dell'an ed essendo rimasto l'accertamento del valore dei beni particolarmente difficoltoso a causa del loro perimento, aderendosi all'orientamento che consente anche di ritenere detta difficoltà in senso
12 relativo data da un certo rilievo, essendo stato già accertato l'an, il giudice non poteva non effettuare una valutazione del quantum anche mediante ricorso alla consulenza al fine di supportare lo strumento equitativo.
Come riconosciuto anche, tra le altre, dalla Suprema Corte in ordinanza n. 3104 del 2 febbraio
2024, in questi casi il giudice non può emettere una pronuncia di non liquet, giacche ciò significherebbe negare quel che in realtà è già stato accertato sull'esistenza della condotta cagionante il danno ingiusto e sulla conseguente legittimità della relativa domanda risarcitoria, precisando che ciò vale anche “per i danni derivati da inadempimento contrattuale: così da ultimo Cass. 21258/2020 - che espressamente dichiara che l'accertamento dell'an preclude negare la sussistenza del danno per mancanza di prove, per cui "a fronte della difficoltà di prova del danno il giudice ... deve esercitare il suo potere discrezionale ... secondo la c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa".
Così operando, al fine di pervenire anche ad una valutazione del pregiudizio subito, il Tribunale
è ricorso alla nomina di un ausiliare, chiedendogli di determinare “il valore approssimativo dei beni sottratti alle parti attrici durante il trasporto alla data del 17.3.2014”.
In tal senso la CTU è stata fondata su un danno provato e su elementi riferiti e descritti, ed il consulente si è limitato a determinarne il valore dei beni in applicazione della sua specifica competenza tecnica.
In perizia, inoltre, è stata data specifica indicazione delle modalità di valutazione e dei criteri utilizzati.
In specie, il CTU ha incluso nel “gruppo A- tabella A”, che si richiama, “i beni per i quali è stato possibile individuare il prezzo di mercato seguendo diversi criteri: - Criterio del costo storico, costo sostenuto nel passato per l'acquisto di un bene ossia il costo di acquisto originario;
- Criterio del prezzo corrente, che attribuisce ad un bene il prezzo al quale sono scambiati attualmente beni analoghi”, considerando la media dei prezzi di acquisto con un abbattimento del 60% in vista dello stato d'uso e pervenendo ad una valutazione complessiva di € 8.837,42, con indicazione specifica dei beni in tabella.
Ha, inoltre, incluso ulteriori beni nel “gruppo-tabella B”, anch'essa da intendersi richiamata, per la quale la valutazione è stata equitativa, effettuata prendendo in “considerazione l'utilizzo, in riferimento alle possibilità economiche, di una famiglia media che fruisce di beni fungibili, per altri invece il criterio utilizzato è di tipo forfettario, ossia attribuendo un fair value (valore equo) in relazione alla tipologia di beni trattati”, pervenendo ad un valore di € 10.862,38.
Il tutto pari a complessive € 19.699,80.
13 Detta valutazione è stata condivisa dal giudice di prime cure che ha espressamente richiamato le conclusioni del perito, facendo propria la valutazione complessiva indicata, “in quanto con argomentazioni logiche ed adeguate ha provveduto alla classificazione e quantificazione del valore dei beni oggetto del furto secondo l'inventario indicato in atti”.
La valutazione, pertanto, non è stata arbitraria essendo stata fornita indicazione delle ragioni del processo logico sul quale è stata fondata la valutazione e la consulenza tecnica d'ufficio non
è stata esplorativa, ma ha avuto la finalità di coadiuvare il giudice nel vaglio di elementi acquisiti e nella soluzione di una questione che necessitava di specifiche competenze.
Per tutti gli indicati motivi si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, indicate come comproprietarie dei beni e, quindi, titolari di un'unica ed indistinta posizione processuale, senza alcuna differenziazione di attività difensiva, in conformità a quanto disposto anche in sentenza di primo grado. Le competenze si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore domanda dell'appellante indicata nella misura della complessiva condanna in primo grado di € 22.869,86 oltre ad interessi) - quale parametro che si ritiene equamente rapportato all'importanza, alla natura e alla difficoltà della causa, all'oggetto della lite nel presente grado ed all'attività svolta, così pari ad € 2.906,00 (di cui fase di studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase trattazione € 922,00 e fase decisionale €
956,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte appallata, Avv. Prennestì, che ne ha fatto espressa richiesta.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di già titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale di trasporti, contro e avverso CP_1 Controparte_2
14 la sentenza nr. 718/2018, pubblicata il 16 luglio 2018 resa dal Tribunale di Palmi nel proc. RG
549/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore delle parti appellate, che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 20.06.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa TR RA)
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa TR RA Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 165.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] traversa I, c.f. , in proprio e nella qualità di già titolare dell'omonima C.F._1 ditta individuale di trasporti, corrente in Oggiono, via AC Matteotti 6 P.I. , P.IVA_1 cancellata in data 10.05.2018, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore
Francesco Campisi del Foro di Vibo Valentia, C.F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dello stesso in IC via la Corte n. 2, PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. e CP_1 C.F._3 CP_2
nata a [...] (R.C.) il 30-10-1969, C.F. , entrambi residenti
[...] C.F._4 in via Mesima n. 26 Rosarno (RC), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
Claudio Pennestrì (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._5 in Reggio Calabria via Stadio a Monte trav. I n. 5/B, PEC
Email_2
APPELLATI
OGGETTO
Appello avverso la sentenza nr. 718/2018, pubblicata il 16 luglio 2018, non notificata, resa dal
Tribunale di Palmi nel proc. RG 549/2015
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così si concludeva:
- parte appellante depositava note di trattazione scritta chiedendo: “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito e si riporta agli atti e scritti introduttivi del giudizio, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate nell'atto di appello, cui integralmente si riporta. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie di replica”;
- parti appellate deducevano: “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito dalla parte appellante e si riporta agli atti e scritti introduttivi del giudizio, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con la comparsa di costituzione e risposta introduttiva del giudizio, cui integralmente si riporta
e che deve intendersi qui per integralmente trascritta e fatta propria. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed a sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Le parti attuali appellate, e , convenivano dinanzi al Tribunale di Palmi la ditta CP_1 CP_2
" " in persona del sig. chiedendo volersi: CP_3 Parte_2 Parte_1
“Accogliere la presente domanda perché fondata in fatto e diritto:
1. accertando e dichiarando la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di trasporto di cose concluso tra le parti attrici e la ditta convenuta per grave inadempimento di quest'ultima;
2. accertando e dichiarando la responsabilità della ditta "OR di BA AC" in persona del sig.
[...]
ex art. 1693 c.c., per la perdita dei beni mobili ricevuti dagli attori ed elencati Parte_3 nel "premesso in fatto che" del presente atto di citazione;
3. per l'effetto, sempre nel merito, condannare la ditta "OR di BA AC” in persona del sig. Controparte_4
a risarcire ai sigg.ri e i danni dai medesimi subiti e subendi in
[...] CP_1 CP_2 dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è processo, nella misura pari ad € 51.000,00 oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, sino all'effettivo soddisfo o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito;
4. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale come da decreto ministeriale ex art. 9, co. 2, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1”.
2 In fatto, esponevano: - che in data 15 marzo 2014 alle ore 13 circa, in località Via Foiadelli n.
135 Ponte San Pietro (BG), avevano consegnato ad , titolare della omonima Parte_1 ditta, una serie di beni mobili di loro proprietà affinché ne curasse il trasporto in San Ferdinando
(RC); -che era stato concluso un contratto di trasporto di cose;
- che per il servizio di trasporto era stato concordato il pagamento di € 1.200,00 da effettuarsi all'arrivo della merce;
- che l si era recato presso “l'abitazione del fratello , in Oggiono (LC) e Parte_1 Per_1 successivamente dallo zio…a (MI), dove in data 17 marzo 2014, subiva il Parte_4 furto del mezzo in cui si trovavano i beni degli attori”; - che il mezzo carico, IVECO Daily tg.
TO36710N, era stato parcheggiato sulla pubblica via incustodito e successivamente era stato oggetto di furto, con perimento di tutti i beni ivi contenuti.
Fornivano, quindi, un elenco dei beni oggetto del trasporto indicandone il valore in € 51.000,00, chiedevano il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale ed il conseguente risarcimento del danno subito.
La ditta non si costituiva ed in data 7.7.2016 ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e CTU.
Con sentenza impugnata il Tribunale così provvedeva: - riteneva provata l'esistenza del contratto di trasporto dei beni indicati in atto ai sensi dell'art. 1693 c.c. e sussistente la responsabilità della ditta OR BA in qualità di vettore per la perdita della merce trasportata;
- riconosceva l'inadempimento della stessa agli oneri assunti ex art. 1228 c.c., non ritenendo configurare il furto una causa di esclusione della responsabilità “concretizzandosi in un accadimento prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza”; - precisava che Parte_1
ha agito senza alcun dubbio con colpa grave, omettendo di porre in essere tutte le
[...] cautele necessarie per evitare la perdita della merce;
egli, infatti, non solo ha deciso di andare
a fare visita ad alcuni parenti ma ha lasciato incustodito il mezzo carico di merce senza preoccuparsi di prendere tutte le necessarie e opportune cautele del caso”; - dichiarava la risoluzione del contratto e la tenutezza dello stesso al risarcimento dei danni subiti dagli attori.
In relazione a detti danni, escludeva l'applicazione della “limitazione della quantificazione del danno prevista dall'art. 1696 c.c.; Infatti, in virtù del quarto comma della predetta disposizione normativa, la suddetta disciplina non può trovare applicazione laddove la perdita della merce sia stata determinata da dolo o colpa grave”, e quantificava i danni subiti aderendo “alle conclusioni del CTU in quanto con argomentazione logiche ed adeguata ha provveduto alla classificazione e quantificazione del valore dei beni oggetto del furto secondo l'inventario indicato in atti”.
3 Pertanto, così disponeva: “accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di trasporto intercorso tra le parti per grave inadempimento del vettore per le causali di cui in parte motiva;
-condanna la ditta OR di BA AC al pagamento a favore degli attori della somma di euro 19.669,80 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite di parte attrice, liquidate nella misura di complessivi € 3.200,00 ( di cui euro 540.00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
-liquida al CTU Dr Per_2 la somma di euro 650.00 oltre oneri di legge detratto l'acconto se percepito da porsi
[...] definitivamente a carico delle parti in solido secondo le causali di cui in parte motiva.”
Avverso la indicata pronuncia proponeva impugnazione parte convenuta in primo grado censurandola nelle seguenti parti:
- 1- “nel punto in cui il giudice di primo grado ritiene accertata la responsabilità del sig.
, escludendo l'esimente del caso fortuito”, eccependo che doveva essere Parte_1 ritenuto “non provato alcun contratto di trasporto tra le parti e, comunque, ritenere sussistente in pieno l'esimente del caso fortuito, atteso che la perdita della merce era derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile ed inevitabile e, di conseguenza escludere qualsiasi responsabilità in capo all'odierno appellante”;
-2- ove era stato disposto “Quanto alla quantificazione del danno questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, in quanto con argomentazioni logiche ed adeguata ha provveduto alla classificazione e quantificazione del valore dei beni oggetto del furto secondo
l'inventario indicato in atti.”, poiché la CTU non poteva essere ammessa essendo mancata la prova della quantificazione del danno.
A supporto, denunciava i seguenti motivi di gravame:
-capo A- “VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 1678, 1683 e 1693 C.C.” assumendo essere mancata la dimostrazione dell'intervenuto contratto di trasporto, mancando la lettera di vettura e la ricevuta di carico, nonché essendo mancata la prova della onerosità dell'incarico, così ritenendo essere esistito “un contratto di trasporto gratuito ed a titolo di cortesia”, con conseguente applicazione dell'art. 414 del codice della navigazione, da cui la non applicazione della responsabilità oggettiva e l'applicazione dell'art. 2043 c.c., con onere in capo al danneggiato di dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, non assolto;
- capo B- “VIOLAZIONE ART. 1693 c.c. – SUSSISTENZA DEL CASO FORTUITO –
ESIMENTE – ESCLUSIONE RESPONSABILITA' – VIOLAZIONE ART. 1696 CO. 2 CPC”, lamentando il travisamento delle risultanze istruttorie per non essere stato dimostrato che l avesse “temporeggiato “ nel mettersi in viaggio o che avesse lasciato “il mezzo con Parte_1
4 tutto il carico incustodito sulla strada pubblica”, essendo stato invece provato, come da denuncia in atti, che il mezzo “era stato parcato sulla via pubblica, in luogo non desolato ma addirittura a circa 200 metri da una stazione dei carabinieri ( vedasi verbale di sommarie informazioni in atti del 26/04/2016) era stato regolarmente chiuso a chiave”, circostanza che riteneva integrare un caso fortuito, con conseguente applicazione, in subordine, anche della limitazione dell'obbligo di indennizzo del vettore ex art. 1696 co. 2 c.p.c.;
- capo C- “VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NULLITA' DELLA CTU”, eccependo che la consulenza era stata ammessa “in violazione della norme regolatrici la formazione delle prove nel giudizio civile” e supplendo alle “insufficienti allegazioni delle parti”, tanto da avere le parti attrici ed il CTU “elencato, in modo del tutto approssimativo e generico, un elenco di beni che sarebbero stati affidati all' e sottratti”, con una quantificazione “assolutamente Parte_1 astratta e non ancorata ad alcun dato”, rilevando che il “CTU rimane subordinato e condizionato all'onere della prova gravante sulle parti processuali, e quindi l'indagine peritale deve avere ad oggetto sempre i fatti prospettati dalle parti e non può essere rivolta alla ricerca di ulteriori elementi di fatto non dedotti da porre a sostegno delle rispettive, eccettuati i fatti
c.d. accessori acquisibili dal CTU con gli strumenti riconosciuti dall' art. 194 c.p.c.”.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte adita voler, “in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare e dichiarare che tra la parti non è intercorso un contratto di trasporto a titolo oneroso bensì un trasporto a titolo di cortesia;
2) accertare e dichiarare che il furto delle merci è avvenuto per caso fortuito e non dipendente dal fatto del vettore;
3) dichiarare, per l'effetto, la non responsabilità dell'appellato in ordine alla perdita delle cose consegnategli;
4) rigettare comunque la domanda avanzata dagli appellati con atto di citazione del 27 aprile 2015 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
5) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Si costituivano le parti appellate per resistere all'impugnazione e chiederne il rigetto, rilevando l'infondatezza dei motivi di gravame e la correttezza della sentenza impugnata.
Concludevano, quindi, chiedendo che “l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia reiectis contrariis: nel merito, rigettare in toto la domanda di parte appellante, previa declaratoria di nullità, inammissibilità, improcedibilità e/ comunque infondatezza in fatto e diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa consequenziale.
Con atto depositato il 06.12.2023 si costituiva per le parti appellate diverso difensore.
5 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono esaminati i motivi di impugnazione come indicati in narrativa ai punti da A a C.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui non sarebbe stata riconosciuta la mancanza di contratto scritto e l'esistenza di un mero trasporto a titolo di cortesia, non essendo stata dimostrata l'onerosità del contratto intercorso tra le parti.
Preliminarmente, si osserva che non vi è contestazione sulla circostanza di fatto secondo cui in data 15 marzo 2014, in località Via Foiadelli n. 135 - Ponte San Pietro (BG), e CP_1
avevano consegnato ad , titolare di una omonima ditta Controparte_2 Parte_1 individuale “OR di ”, una serie di beni mobili di loro proprietà affinché Parte_1 ne curasse il trasporto in San Ferdinando (RC), né che i beni consegnati corrispondessero a quelli indicati in atto introduttivo del giudizio, come confermato dai testi escussi.
In relazione alla natura del contratto, parte appellante rileva essere esistito un mero trasporto di cortesia e non il diverso contratto ex art. 1678 e segg. c.c. riconosciuto in sentenza di primo grado.
L'appello in merito è generico in quanto non vi è indicazione dei motivi a sostegno dell'eccezione né delle circostanze di fatto e di diritto a sostegno della pretesa.
Il giudice di prime cure ha, comunque, riconosciuto l'esistenza del contratto di trasporto da ultimo indicato precisando che “L'assunto di parte attrice è stato confermato…in maniera conforme e concorde ( cfr , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 udienza del 7.10.2016) hanno confermato che alla data del trasloco i coniugi Parte_5 dopo essere stati aiutati da amici e parenti a imballare ed impacchettare tutti i propri beni, li hanno consegnati alla ditta di trasporto con l'accordo specifico di trasportali in Parte_1
Calabria. Agli atti la parte attrice ha prodotto la denuncia di furto nonché i verbali di sommarie informazioni di e circa l'accaduto”. Controparte_8 Pt_1
La pronuncia è condivisibile e non appare meritevole di riforma.
Il trasporto a titolo di cortesia, infatti, è un rapporto diverso da quello per cui è causa, poiché mancante dell'elemento negoziale;
in esso non vi è alcun obbligo contrattuale ma si instaura per spirito di amicalità, liberalità o simili, ed in mancanza di un interesse economico del vettore,
6 tanto da esserne ritenuta la natura extracontrattuale connessa alla mancanza di vincoli giuridici,
e l'applicazione delle regole dell'art. 2043 c.c..
Non si condivide, comunque, l'invocata applicazione al caso di specie dell'art. 414 c. nav. che, quale norma speciale, non si ritiene principio suscettibile di applicazione analogica all'intera categoria delle prestazioni di cortesia, anche su terra.
Gli elementi costitutivi del trasporto di cortesia detto non sono emersi in atti del giudizio.
Gli appellati hanno agito, infatti, contro una ditta di trasporti, la ”OR di BA
AC”, ditta individuale la cui corrispondenza alla parte che doveva effettuare il trasporto è stata riconosciuta nello stesso atto di appello proposto da quale “titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale di trasporti, corrente in Oggiono, via AC Matteotti 6, ( partita Iva cancellata in data 10.05.2018”, così riconoscendo l'attività P.IVA_1 professionale.
Ad ulteriore conferma, in denuncia del 17.03.2014, richiamata anche dall'appellate, questi dichiarava che “il vano carico del Daily era pieno di mobili ed oggetti (tavoli, divani, lavatrice, tv a plasma, frigorifero, impastatrice, scatole di vestiti ed oggetti) di proprietà di un mio cliente, in quanto effettuo trasporti per conto terzi”, precisandosi, quindi, che trattavasi di un “cliente” connesso ad una prestazione di “trasporti”, indi di un rapporto contrattuale.
Ulteriore indizio può trarsi dal verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso e Parte_1 depositato in atti del primo grado, richiamato in appello, in cui questi dichiarava “La mattina verso le ore 10:00 del 15 marzo di quest'anno, mi sono portato presso l'abitazione del signor
sita nel Comune dị Ponte San Pietro (BG), dove, unitamente allo stesso ed a CP_1 due suoi amici, abbiamo caricato il mio furgone IVECO Daily di colore bianco targato
TO36710N, di alcuni mobili, elettrodomestici e altre cose che attualmente non ricordo, che dovevo scaricare per loro conto nel Comune di San Ferdinando (RC).”.
Ciò ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
Il teste ha, infatti, confermato la circostanza di cui al capo 1 dell'atto di Testimone_1 citazione, ovvero che “in data 15 marzo 2014 alle ore 13 circa, in località Via Foiadelli n. 135
- Ponte San Pietro (BG), le parti attrici (che dalla provincia di Bergamo, ove lavoravano, intendevano trasferirsi in provincia di Reggio Calabria) consegnavano al sig. Parte_1
titolare della ditta convenuta, una serie di beni mobili di loro proprietà, affinché,
[...] dopo averli caricati su un mezzo della " ", li trasportasse in San Ferdinando (RC) alla Parte_1 via Tommaso Campanella n. 14”, di essere stato presente al momento della “consegna” dei beni alla ditta di trasloco, come confermato anche in relazione al capo 11 dello stesso atto di
7 citazione, in cui ha ribadito trattavasi di “beni consegnati all' e caricati sul furgone Parte_1 della ditta omonima”, precisando di non ricordare “l'importo concordato per il trasporto della merce”.
La indicata circostanza al capo 11 veniva confermata anche dai testi e Controparte_6
e quest'ultimo precisava anche trattavasi di merce “consegnata alla ditta Controparte_7
per il trasporto”. Parte_1
Da ciò può dedursi che il negozio posto in essere è consistito in un rapporto attenente ad una prestazione professionale propria del vettore suscettibile di valutazione economica connessa all'attività d'impresa, con apposito accordo negoziale, tale da potersi escludere un diverso atto di “cortesia”, rimasto privo di alcun elemento a supporto, e dovendosi ritenersi provata l'esistenza di un contratto di trasporto tra le parti, con rigetto del relativo primo motivo di gravame.
Si rileva anche la differenza tra il detto trasporto di cortesia, in cui si concretizza in un mero rapporto di fatto, ed il diverso contratto di trasporto gratuito, in cui il vettore soddisfa un proprio interesse mediato, anche di natura non patrimoniale, essendo esso idoneo a determinare il sorgere dell'obbligazione risarcitoria per cui è causa.
Ne consegue la legittimità dell'inquadramento del rapporto operato dal giudice di primo grado e la conferma della sentenza impugnata in merito.
Ancora, per i motivi indicati, non ha rilievo l'assunto di parte appellante secondo cui la domanda doveva essere rigettata per non essere stato provato il quantum previsto a titolo di corrispettivo per il trasporto (tra l'altro non escluso dal teste che ha riferito di non Tes_1 ricordare la cifra concordata, con ciò confermando implicitamente l'esistenza di un corrispettivo), poiché la norma dell'art. 1681 estende anche al trasporto gratuito (in cui non è prevista una controprestazione economica) il regime di responsabilità proprio del trasporto oneroso ex art. 1681 c.c., come da ultimo comma.
Né rileva la mancanza di forma scritta del contratto di trasporto poiché essa costituisce elemento essenziale solo laddove espressamente previsto e richiesto dal legislatore, mentre nulla in tal senso è previsto ex lege per il contratto di trasporto, che può essere concluso anche verbalmente o per "facta concludentia” avendo forma libera, e la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, non avendo, pertanto, alcuna incidenza la mancanza di lettere di vettura o di una ricevuta di carico.
Deve, quindi, confermarsi l'operato riconoscimento della responsabilità dell'appellante, non avendo lo stesso dimostrato “di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno” e che l'evento era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, e si conferma la
8 responsabilità ex recepto, che sorge sin dalla consegna dei beni di cui all'art. 1693 c.c., con le presunzioni su cui ha ampiamente argomentato il giudice di prime cure come in parte della sentenza che si richiama.
Si rigetta, inoltre, anche l'ulteriore motivo di impugnazione in cui si ritiene essere intervenuto un caso fortuito tale da escludere la responsabilità.
È pacifico che grava sul vettore l'onere di fornire la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il furto e che il giudice è tenuto a verificare se i fatti si siano svolti con modalità a tal punto atipiche e abnormi da doversi ritenere le stesse imprevedibili e inevitabili, nonostante le misure di prevenzione adottate da parte debitrice.
Nel caso in esame, invece, alcun caso fortuito è stato dimostrato, non essendo emerso, per i motivi prima indicati, che l'evento sia avvenuto “con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate” (ved ad es. in merito Cass.
6.8.2015 n. 16554).
Dimostrata ed incontestata è stata, infatti, la circostanza che il veicolo Daily Iveco, carico dei beni, al momento del furto era parcheggiato sulla strada pubblica, chiuso solo a chiave, come si evince dalla stessa denuncia presentata dall' in atti (“sono stato vittima di furto dal Parte_1
16.03.14 al 17.03.14, fra le 2.00 e le 2.30…in parcheggio incustodito generico…via Don
Stulzo…antifurto satellitare: No”).
Considerato, quindi, che l'esecuzione del contratto di trasporto comprende tutte le obbligazioni accessorie al trasporto stesso, tra cui l'obbligo di conservare e custodire le cose trasportate fino alla loro consegna al destinatario (es. “sino alla consegna al destinatario persiste in capo al vettore l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto del destinatario di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o di avaria del carico” -Cass. n. 5700/99), deve riconoscersi la piena responsabilità del vettore ove ciò non si verifichi per non esservi stato impedito per mero caso fortuito, oltre che per avere lo stesso tenuto un comportamento non improntato ai canoni oggettivi della perizia e della diligenza.
Infatti, un vettore professionale, quale era l'appellante, avrebbe dovuto provare che l'evento era stato non solo improbabile ma anche imprevedibile e assolutamente inevitabile, considerando tutte le circostanze concrete e le possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio di perdita del carico, tra cui anche il mero verificarsi del furto o della rapina che sono rischi tipici delle attività di autotrasporto, il cui verificarsi non consente di assolvere il vettore dalla responsabilità ex recepto.
Consolidato, in particolare, è l'orientamento secondo cui il furto dei beni trasportati è da considerarsi un evento che rientra nel normale rischio d'impresa del trasportatore e che per tale
9 motivo esso può ritenersi di norma circostanza prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza e attraverso una costante custodia del mezzo o l'adozione di ulteriori accorgimenti (ad es. individuati in specifiche ipotesi, nella presenza di altro autista a bordo, in sistemi di antifurto dotati di impianto acustico o di allarme o di altri accorgimenti che potessero impedire o ritardare l'azione delittuosa fino all'arrivo delle forze dell'ordine o dell'autista, o barre di protezione volte ad impedire o, comunque, rendere difficoltosa l'apprensione del carico), tutti mancanti nel caso di specie.
La giurisprudenza sul punto, che si condivide, è pacifica nel ritenere che nella fattispecie in esame il furto non costituisce caso fortuito, come indicato, ex multis, in sent. Cass. 7533/2009, in cui si ritiene necessario all'uopo “che il vettore dimostri di aver adottato, tra le varie modalità di condotta quelle più idonee ad assicurare la puntuale esecuzione della prestazione
a lui incombente, da valutarsi alla stregua del parametro della diligenza specifica indicato nell'art. 1176 c.c., comma 2”, in quanto “i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi”, e ribadendo che “il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo (Cass. n. 14397/99)”.
Parimenti, si è sottolineato che “In materia di trasporto di merci, la rapina non integra di per sé gli estremi del caso fortuito, salvo l'ipotesi in cui l'evento si sia verificato con modalità ed in circostanze di fatto tali da renderlo del tutto imprevedibile ed inevitabile. Ne deriva che solo in siffatta ipotesi il vettore sarà esente da responsabilità” (Corte App. Firenze 19.9.2011).
Ex multis, anche più recentemente la Suprema Corte di Cassazione, ord. 23/03/2024, n. 7922, nella ipotesi più grave di rapina, ha ribadito che “al fine di integrare l'esimente del fortuito prevista dall'art. 1693 cod. civ. non è sufficiente che un evento, come la rapina, appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (Cass., sez. 3, 28/11/2003, n. 18235; Cass., sez. 1, 07/02/2003, n. 1823; Cass., sez.
3, 08/08/2007, n. 17398; Cass., sez. 3, 27/03/2009, n. 7533; Cass., sez. 3, 21/04/2010, n. 9439;
Cass., sez. 3, 20/12/2013, n. 28612; Cass., sez. 6 -3, 15/05/2020, n. 8978)” per cui la responsabilità del trasportatore può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del
10 danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono nei casi in cui l'attività svolta impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di simili eventi, nonché che "la forza maggiore ed il fatto del terzo ... escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi”.
È stato, inoltre, più volte affermato, principio che si condivide ulteriormente, che non integra il caso fortuito il furto avvenuto lasciando il mezzo incustodito sulla pubblica via senza adeguate misure di sicurezza, individuandosi in siffatte situazioni una ipotesi di colpa grave, considerato che i furti e le rapine sono rischi tipici della attività di autotrasporto e non essendo sono state adottate tutte le misure di sicurezza ragionevoli per prevenire l'evento, tali da escludere l'applicabilità dei limiti risarcitori.
Non può riconoscersi, quindi alcun caso fortuito nella fattispecie per cui è causa.
Inoltre, la condotta posta in essere dall'appellante, per le motivazioni prima indicate, è idonea ad integrare una colpa grave poiché costituisce comportamento consistente nella inosservanza delle elementari regole di prudenza, tale da violare la diligenza minima richiesta nell'espletamento dell'attività.
Si richiamano, in quanto conformi, le ulteriori motivazioni sul punto espresse in sentenza di primo grado.
Considerata la indicata colpa grave, non può applicarsi, pertanto, il limite di cui all'art. 1696 co. 2 c.p.c, come richiesto, essendo scevra da vizi la statuizione operata in merito -“nella fattispecie non può ritenersi operante neppure la limitazione della quantificazione del danno prevista dall'art. 1696 c.c.; Infatti, in virtù del quarto comma della predetta disposizione normativa, la suddetta disciplina non può trovare applicazione laddove la perdita della merce sia stata determinata da dolo o colpa grave.”- .
Per quanto indicato, deve, quindi confermarsi quanto dedotto sul punto in sentenza gravata, che si condivide anche nella parte in cui è stato ritenuto che il comportamento tenuto dall'appellante deve “essere considerato gravamento colposo configurando ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento” e tale da determinare la conseguente responsabilità risarcitoria, senza alcuna limitazione.
Si rigetta, pertanto, anche detto motivo di appello.
11 Nell'ultima censura si contesta la intervenuta condanna risarcitoria asserendo non essere stati provati i danni, essere stata ammessa la consulenza in violazione degli oneri probatori ed essere la stessa generica.
L'appellante rileva, infatti, che le parti attrici hanno “elencato, in modo del tutto approssimativo
e generico, un elenco di beni che sarebbero stati affidati all' e sottratti. Come si può Parte_1 evidenziare dall'elencazione di essi, ripresa dal CTU nella consulenza e suddivisi in gruppi, la quantificazione operata dal CTU è assolutamente astratta e non ancorata ad alcun dato”
Per contra, in atto introduttivo del giudizio si è dato atto di tutti i beni consegnati alla ditta di trasporto e nel corso del giudizio sono stati escussi i testi , Testimone_1 Controparte_6
e i quali hanno confermato che erano stati consegnati all'appellante tutti i Controparte_7 beni indicati al capo 11 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si richiama.
La circostanza della intervenuta consegna dei singoli beni è, quindi, stata provata.
Incontestato risulta l'intervenuto perimento degli stessi a causa del furto del mezzo in cui erano stati caricati.
Inoltre, i testi hanno riferito trattasi di beni in uso della famiglia, da loro stessi preparati per il trasporto, per cui è corretta anche la valutazione operata dal giudice di primo grado secondo cui trattavasi di “beni usati secondo il normale deterioramento dello stato d'uso”.
Ne deriva che il danno è stato dimostrato nella sua esistenza ontologica e che sono risultati evidenti gli effetti dannosi concretamente riconducibili alla definitiva perdita dei beni, oltre che la loro entità materiale.
È emersa anche la difficile specifica quantificazione del danno derivato proprio in relazione alla peculiarità del fatto per cui è causa (perimento di tutti i beni), per cui la difficoltà alla quantificazione analitica che era ed è oggettiva.
Non è intervenuta, quindi, alcuna violazione degli oneri probatori.
Risultando tale obiettiva difficoltà a provare il danno nel suo preciso ammontare ed essendo stato assolto l'onere della prova circa la sussistenza del danno, è pienamente ammissibile una valutazione dello stesso, a supporto di un giudizio equitativo, a mezzo nomina di ausiliare, che ha provveduto alla determinazione dell'equivalente pecuniario della perdita dei beni.
Il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226
e 2056 c.c, non è arbitrario, ma consente una “equità integrativa”.
Considerato che l'esito istruttorio ha consentito di raggiungere la prova dell'an ed essendo rimasto l'accertamento del valore dei beni particolarmente difficoltoso a causa del loro perimento, aderendosi all'orientamento che consente anche di ritenere detta difficoltà in senso
12 relativo data da un certo rilievo, essendo stato già accertato l'an, il giudice non poteva non effettuare una valutazione del quantum anche mediante ricorso alla consulenza al fine di supportare lo strumento equitativo.
Come riconosciuto anche, tra le altre, dalla Suprema Corte in ordinanza n. 3104 del 2 febbraio
2024, in questi casi il giudice non può emettere una pronuncia di non liquet, giacche ciò significherebbe negare quel che in realtà è già stato accertato sull'esistenza della condotta cagionante il danno ingiusto e sulla conseguente legittimità della relativa domanda risarcitoria, precisando che ciò vale anche “per i danni derivati da inadempimento contrattuale: così da ultimo Cass. 21258/2020 - che espressamente dichiara che l'accertamento dell'an preclude negare la sussistenza del danno per mancanza di prove, per cui "a fronte della difficoltà di prova del danno il giudice ... deve esercitare il suo potere discrezionale ... secondo la c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa".
Così operando, al fine di pervenire anche ad una valutazione del pregiudizio subito, il Tribunale
è ricorso alla nomina di un ausiliare, chiedendogli di determinare “il valore approssimativo dei beni sottratti alle parti attrici durante il trasporto alla data del 17.3.2014”.
In tal senso la CTU è stata fondata su un danno provato e su elementi riferiti e descritti, ed il consulente si è limitato a determinarne il valore dei beni in applicazione della sua specifica competenza tecnica.
In perizia, inoltre, è stata data specifica indicazione delle modalità di valutazione e dei criteri utilizzati.
In specie, il CTU ha incluso nel “gruppo A- tabella A”, che si richiama, “i beni per i quali è stato possibile individuare il prezzo di mercato seguendo diversi criteri: - Criterio del costo storico, costo sostenuto nel passato per l'acquisto di un bene ossia il costo di acquisto originario;
- Criterio del prezzo corrente, che attribuisce ad un bene il prezzo al quale sono scambiati attualmente beni analoghi”, considerando la media dei prezzi di acquisto con un abbattimento del 60% in vista dello stato d'uso e pervenendo ad una valutazione complessiva di € 8.837,42, con indicazione specifica dei beni in tabella.
Ha, inoltre, incluso ulteriori beni nel “gruppo-tabella B”, anch'essa da intendersi richiamata, per la quale la valutazione è stata equitativa, effettuata prendendo in “considerazione l'utilizzo, in riferimento alle possibilità economiche, di una famiglia media che fruisce di beni fungibili, per altri invece il criterio utilizzato è di tipo forfettario, ossia attribuendo un fair value (valore equo) in relazione alla tipologia di beni trattati”, pervenendo ad un valore di € 10.862,38.
Il tutto pari a complessive € 19.699,80.
13 Detta valutazione è stata condivisa dal giudice di prime cure che ha espressamente richiamato le conclusioni del perito, facendo propria la valutazione complessiva indicata, “in quanto con argomentazioni logiche ed adeguate ha provveduto alla classificazione e quantificazione del valore dei beni oggetto del furto secondo l'inventario indicato in atti”.
La valutazione, pertanto, non è stata arbitraria essendo stata fornita indicazione delle ragioni del processo logico sul quale è stata fondata la valutazione e la consulenza tecnica d'ufficio non
è stata esplorativa, ma ha avuto la finalità di coadiuvare il giudice nel vaglio di elementi acquisiti e nella soluzione di una questione che necessitava di specifiche competenze.
Per tutti gli indicati motivi si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, indicate come comproprietarie dei beni e, quindi, titolari di un'unica ed indistinta posizione processuale, senza alcuna differenziazione di attività difensiva, in conformità a quanto disposto anche in sentenza di primo grado. Le competenze si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore domanda dell'appellante indicata nella misura della complessiva condanna in primo grado di € 22.869,86 oltre ad interessi) - quale parametro che si ritiene equamente rapportato all'importanza, alla natura e alla difficoltà della causa, all'oggetto della lite nel presente grado ed all'attività svolta, così pari ad € 2.906,00 (di cui fase di studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase trattazione € 922,00 e fase decisionale €
956,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte appallata, Avv. Prennestì, che ne ha fatto espressa richiesta.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di già titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale di trasporti, contro e avverso CP_1 Controparte_2
14 la sentenza nr. 718/2018, pubblicata il 16 luglio 2018 resa dal Tribunale di Palmi nel proc. RG
549/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore delle parti appellate, che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 20.06.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa TR RA)
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