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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3018/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
e con l'assistenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesa dell'avv. DE ANGELIS AURELIO;
e con Controparte_1
l'assistenza e difesa degli avv.ti RAFFAELLA TRAVI e MARINO GRAZIA
NE AR;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2019 i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver premesso di lavorare alle dipendenze dell
[...]
con Controparte_1 qualifiche, rispettivamente, di “Ausiliario Parte_1 specializzato” dal 4.08.2004, di “Infermiere” Parte_2 dall'1.09.2004 ed, infine, di “Infermiere specializzato Parte_3 cat. DS” dal 24.05.1993, hanno lamentato il mancato riconoscimento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive,
e, conseguentemente, hanno chiesto a questo Giudice del lavoro di condannare l datrice di lavoro al risarcimento del danno patito CP_1 per la inesatta esecuzione della predetta obbligazione, in misura pari a euro 4,13, per ogni turno serale espletato da essi ricorrenti, “nella fascia oraria 14:00–21:00 -ovvero 14:00-22:00”, per ogni giorno di presenza in servizio, rispettivamente, per la da gennaio 2008 a maggio 2017, Pt_1 per lo da gennaio 2008 a giugno 2017 ed, infine, per il da Pt_2 Pt_3 gennaio 2015 a giugno 2017; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
1 Si è costituita in giudizio l Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il difetto di
[...] giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente della locale Corte di appello conforme (sent. n. 758/2025, pubblicata il 19.06.2025), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie, quasi, del tutto sovrapponibile e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione per le ragioni di seguito esplicitate.
Ed, invero, nella specie, il thema decidendum si incentra sulla sussistenza o meno di diritti soggettivi afferenti al rapporto di lavoro, in particolare, il diritto di mensa e/o la sua fruizione con modalità sostitutive che, come tali, rientrano nell'alveo delle controversie elencate all'art. 409 c.p.c., devolute alla giurisdizione di questo giudicante, non vertendosi di questioni ancorate alla discrezionale adozione di atti di macro-organizzazione da parte dell resistente, CP_1 come tali assegnate alla giurisdizione amministrativa.
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Infondata è, altresì, la eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell' Controparte_2
” alla corresponsione del risarcimento del danno patito
[...] per mancata fruizione del servizio mensa: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, sia i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo per violazione dell'art. 2 414 c.p.c. solo quando risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (di recente, vd. ordinanza della Cassazione n. 3143 del
1/2/2019).
Peraltro, l' Controparte_2
si è pienamente difesa nel merito, mostrando, così, di avere
[...] perfettamente compreso sia l'oggetto, sia le ragioni della pretesa.
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Nel merito, il ricorso è infondato.
Invero, le questioni di cui alla presente controversia sono (come già anticipato) già state affrontate dalla territoriale Corte di appello, con la citata sentenza, le cui motivazioni, per quanto di rilievo in questa sede, di seguito si riportano.
< ...L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre
2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il
7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del
Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente. La norma prevede che:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5.
Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990».
3 Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del
CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori […]
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile». La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
Ne consegue, come già affermato da questa Corte con la sentenza n.
2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla Cassazione (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili”.
La S.C., infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art.29
CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro,
l'abrogazione sia dell'art.33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art.68 d.p.r. n. 384 del 1990. Cass. 16736/12 sul
4 punto ha precisato: “Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art.33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata…”. Cass. 25192/2013 ha ribadito che è condivisibile l' “interpretazione dell'art.29 del CCNL
20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili”.
Quindi, le previgenti disposizioni di legge, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001
e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno, invece, volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti, sia per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente da Cass. 25622/2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del
5 resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del
1987, art.33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”.
Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa.
A ciò deve aggiungersi un'ulteriore e fondamentale considerazione, oggetto di specifica ed articolata deduzione da parte dell Controparte_1
L'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”. Ciò significa che l non avrebbe potuto - e non CP_1 potrebbe - prescindere dalla copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e si inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata si è affermato (con motivazione condivisibile cui il Collegio intende dare continuità) che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori. Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche,
Part cioè a profili immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”.
Come correttamente rilevato dall' , l'esigenza del rispetto dei CP_1 vincoli di bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa
6 debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale
(artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.), ma stabilisce, all'art.40 bis introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa. Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass.,
n. 25622/2023 cit.).
Osserva la Corte che anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del
2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato
“Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue:
«1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 2000.
2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
7 3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio».
La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del
7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio.
Ne consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, pena la violazione della norma in esame, laddove esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio di cui si controverte in assenza delle condizioni indicate ai punti a) e b) del comma 2; non senza rimarcare che trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi
1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”).
Va evidenziato, inoltre, che la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, richiesta dalla norma regionale, deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa, ma anche successivamente.
Nel caso di specie, non può, pertanto, affermarsi la valida istituzione di un servizio mensa presso l in forza dell'Accordo del 29.3.2001, CP_3 difettando la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa, prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3).
Ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità; e tanto anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui
“anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un
Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n.
11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”).
In altri termini, quand'anche l reputando valido l'obbligo assunto CP_1 in sede di contrattazione decentrata con l'accordo del 29 marzo 2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque
8 presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”.
Osta, dunque, all'accoglimento della domanda tale insuperabile impedimento di tipo economico.
In definitiva, l'accordo sindacale del 29 marzo 2001 non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo difforme dalla normativa nazionale e regionale in forza della quale occorre la copertura di spesa.
Né vi è prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio cui il menzionato art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa.
L'art. 7 della legge della 19 febbraio 2008, n. 1 àncora CP_4
l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”. La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia – per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione (cfr. il già citato precedente di questa
Corte n. 2289 del 2019).
L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
9 Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza
21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale, ha affermato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma
3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999”.
Secondo la Cassazione, “tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art.40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”.
Ha quindi errato il primo giudice nella ricostruzione preliminare della fattispecie, allorché ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1/2008, CP_4 argomentando che il sol fatto dell'istituzione del servizio, sia pure tramite l'uso della mensa di un altro ente, dimostrerebbe in modo incontrovertibile la sussistenza di condizioni finanziarie adeguate.
E', in ogni caso, evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa nel 2001 devono fare i conti con la necessità di compiere anno per anno la verifica della sussistenza di situazioni compatibili con il mantenimento del servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio ed alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo.
10 La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio, ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
9. Le superiori considerazioni risultano, peraltro, avallate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e, in particolare, da Cass.
25622/2023, secondo cui: - l'art. 29 del C.C.N.L. “indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R.
n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”;
- la citata disposizione, così come modificata nei commi 1 e 4 dall'art. 4 del c.c.n.l. del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009), prevede che: “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, così confermando la sussistenza di una facoltà – e non già di un obbligo – a carico dell - ad ogni modo, Controparte_5 anche l'istituzione del servizio mensa deve avvenire in ossequio alle previsioni dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi che implicano l'assunzione di oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
In tale contesto, la Cassazione, nel richiamare le previsioni dell'art. 8
d.lgs. 66/2003, rilevando che “l'attribuzione del buono pasto (…) presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui
11 la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno”, non sembra aver inteso in alcun modo suffragare la tesi giuridica secondo cui il diritto alla mensa spetterebbe ex se, solo in virtù dell'effettuazione di turni lavorativi superiori alle 6 ore;
e ciò in quanto il presupposto logico-giuridico – come innanzi chiarito e come reso evidente dalle articolate premesse dell'iter motivazionale – per l'attribuzione del diritto resta pur sempre l'effettiva istituzione del servizio e, a monte,
“la disponibilità delle risorse” economico-finanziarie.
Nello stesso senso ritiene questa Corte siano interpretabili le recenti pronunce della S.C. (cfr. Cass. 21440/2024; 21484/2024; ma v. già prima
Cass. 32113/2022, sulla scia di Cass. 5547/2021), incentrate sull'art. 8 del d.lgs. 66/2003, in tema di diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto nel caso di turni di lavoro eccedenti le sei ore, che non hanno operato alcuna espressa revisione del quadro dei consolidati principi generali suesposti, esprimendosi in fattispecie di previa pacifica istituzione del servizio mensa da parte dell datrice di Controparte_5 lavoro, e, dunque, per quanto detto, eterogenee e non comparabili rispetto a quella che ci occupa...>>.
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Orbene, applicando i su esposti principi alla odierna fattispecie, deriva che la domanda proposta dalle parti ricorrenti è infondata.
Né a diverso convincimento conduce la tesi difensiva dei lavoratori istanti per cui il servizio mensa istituito dall , situato presso Controparte_6 la via Garrone in non può configurare una soluzione idonea poiché CP_1
“esterno al perimetro del e distante mediamente dai reparti CP_1 circa 700/800 metri”.
Ed invero - in disparte il mero dato fattuale della distanza della mensa dai reparti, che, peraltro, a parere di questo giudice, non appare tale da poter pregiudicare ex se la fruizione del servizio - sul punto, va condivisa la tesi difensiva della parte resistente, secondo cui non sussiste alcuna
“previsione legislativa che imponga alla Pubblica Amministrazione di istituire una struttura interna adibita alla erogazione di tale servizio.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
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In conclusione, la domanda è infondata e come tale va rigettata.
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Le spese di lite tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale, sono interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , Parte_1
e , nei confronti dell Parte_2 Parte_3 [...]
, con ricorso depositato il Controparte_1
27.02.2019, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bari, in data 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
e con l'assistenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesa dell'avv. DE ANGELIS AURELIO;
e con Controparte_1
l'assistenza e difesa degli avv.ti RAFFAELLA TRAVI e MARINO GRAZIA
NE AR;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2019 i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver premesso di lavorare alle dipendenze dell
[...]
con Controparte_1 qualifiche, rispettivamente, di “Ausiliario Parte_1 specializzato” dal 4.08.2004, di “Infermiere” Parte_2 dall'1.09.2004 ed, infine, di “Infermiere specializzato Parte_3 cat. DS” dal 24.05.1993, hanno lamentato il mancato riconoscimento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive,
e, conseguentemente, hanno chiesto a questo Giudice del lavoro di condannare l datrice di lavoro al risarcimento del danno patito CP_1 per la inesatta esecuzione della predetta obbligazione, in misura pari a euro 4,13, per ogni turno serale espletato da essi ricorrenti, “nella fascia oraria 14:00–21:00 -ovvero 14:00-22:00”, per ogni giorno di presenza in servizio, rispettivamente, per la da gennaio 2008 a maggio 2017, Pt_1 per lo da gennaio 2008 a giugno 2017 ed, infine, per il da Pt_2 Pt_3 gennaio 2015 a giugno 2017; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
1 Si è costituita in giudizio l Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il difetto di
[...] giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente della locale Corte di appello conforme (sent. n. 758/2025, pubblicata il 19.06.2025), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie, quasi, del tutto sovrapponibile e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione per le ragioni di seguito esplicitate.
Ed, invero, nella specie, il thema decidendum si incentra sulla sussistenza o meno di diritti soggettivi afferenti al rapporto di lavoro, in particolare, il diritto di mensa e/o la sua fruizione con modalità sostitutive che, come tali, rientrano nell'alveo delle controversie elencate all'art. 409 c.p.c., devolute alla giurisdizione di questo giudicante, non vertendosi di questioni ancorate alla discrezionale adozione di atti di macro-organizzazione da parte dell resistente, CP_1 come tali assegnate alla giurisdizione amministrativa.
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Infondata è, altresì, la eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell' Controparte_2
” alla corresponsione del risarcimento del danno patito
[...] per mancata fruizione del servizio mensa: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, sia i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo per violazione dell'art. 2 414 c.p.c. solo quando risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (di recente, vd. ordinanza della Cassazione n. 3143 del
1/2/2019).
Peraltro, l' Controparte_2
si è pienamente difesa nel merito, mostrando, così, di avere
[...] perfettamente compreso sia l'oggetto, sia le ragioni della pretesa.
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Nel merito, il ricorso è infondato.
Invero, le questioni di cui alla presente controversia sono (come già anticipato) già state affrontate dalla territoriale Corte di appello, con la citata sentenza, le cui motivazioni, per quanto di rilievo in questa sede, di seguito si riportano.
< ...L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre
2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il
7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del
Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente. La norma prevede che:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5.
Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990».
3 Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del
CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori […]
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile». La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
Ne consegue, come già affermato da questa Corte con la sentenza n.
2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla Cassazione (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili”.
La S.C., infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art.29
CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro,
l'abrogazione sia dell'art.33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art.68 d.p.r. n. 384 del 1990. Cass. 16736/12 sul
4 punto ha precisato: “Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art.33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata…”. Cass. 25192/2013 ha ribadito che è condivisibile l' “interpretazione dell'art.29 del CCNL
20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili”.
Quindi, le previgenti disposizioni di legge, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001
e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno, invece, volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti, sia per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente da Cass. 25622/2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del
5 resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del
1987, art.33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”.
Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa.
A ciò deve aggiungersi un'ulteriore e fondamentale considerazione, oggetto di specifica ed articolata deduzione da parte dell Controparte_1
L'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”. Ciò significa che l non avrebbe potuto - e non CP_1 potrebbe - prescindere dalla copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e si inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata si è affermato (con motivazione condivisibile cui il Collegio intende dare continuità) che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori. Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche,
Part cioè a profili immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”.
Come correttamente rilevato dall' , l'esigenza del rispetto dei CP_1 vincoli di bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa
6 debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale
(artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.), ma stabilisce, all'art.40 bis introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa. Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass.,
n. 25622/2023 cit.).
Osserva la Corte che anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del
2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato
“Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue:
«1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 2000.
2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
7 3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio».
La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del
7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio.
Ne consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, pena la violazione della norma in esame, laddove esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio di cui si controverte in assenza delle condizioni indicate ai punti a) e b) del comma 2; non senza rimarcare che trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi
1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”).
Va evidenziato, inoltre, che la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, richiesta dalla norma regionale, deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa, ma anche successivamente.
Nel caso di specie, non può, pertanto, affermarsi la valida istituzione di un servizio mensa presso l in forza dell'Accordo del 29.3.2001, CP_3 difettando la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa, prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3).
Ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità; e tanto anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui
“anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un
Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n.
11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”).
In altri termini, quand'anche l reputando valido l'obbligo assunto CP_1 in sede di contrattazione decentrata con l'accordo del 29 marzo 2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque
8 presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”.
Osta, dunque, all'accoglimento della domanda tale insuperabile impedimento di tipo economico.
In definitiva, l'accordo sindacale del 29 marzo 2001 non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo difforme dalla normativa nazionale e regionale in forza della quale occorre la copertura di spesa.
Né vi è prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio cui il menzionato art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa.
L'art. 7 della legge della 19 febbraio 2008, n. 1 àncora CP_4
l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”. La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia – per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione (cfr. il già citato precedente di questa
Corte n. 2289 del 2019).
L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
9 Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza
21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale, ha affermato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma
3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999”.
Secondo la Cassazione, “tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art.40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”.
Ha quindi errato il primo giudice nella ricostruzione preliminare della fattispecie, allorché ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1/2008, CP_4 argomentando che il sol fatto dell'istituzione del servizio, sia pure tramite l'uso della mensa di un altro ente, dimostrerebbe in modo incontrovertibile la sussistenza di condizioni finanziarie adeguate.
E', in ogni caso, evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa nel 2001 devono fare i conti con la necessità di compiere anno per anno la verifica della sussistenza di situazioni compatibili con il mantenimento del servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio ed alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo.
10 La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio, ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
9. Le superiori considerazioni risultano, peraltro, avallate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e, in particolare, da Cass.
25622/2023, secondo cui: - l'art. 29 del C.C.N.L. “indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R.
n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”;
- la citata disposizione, così come modificata nei commi 1 e 4 dall'art. 4 del c.c.n.l. del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009), prevede che: “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, così confermando la sussistenza di una facoltà – e non già di un obbligo – a carico dell - ad ogni modo, Controparte_5 anche l'istituzione del servizio mensa deve avvenire in ossequio alle previsioni dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi che implicano l'assunzione di oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
In tale contesto, la Cassazione, nel richiamare le previsioni dell'art. 8
d.lgs. 66/2003, rilevando che “l'attribuzione del buono pasto (…) presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui
11 la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno”, non sembra aver inteso in alcun modo suffragare la tesi giuridica secondo cui il diritto alla mensa spetterebbe ex se, solo in virtù dell'effettuazione di turni lavorativi superiori alle 6 ore;
e ciò in quanto il presupposto logico-giuridico – come innanzi chiarito e come reso evidente dalle articolate premesse dell'iter motivazionale – per l'attribuzione del diritto resta pur sempre l'effettiva istituzione del servizio e, a monte,
“la disponibilità delle risorse” economico-finanziarie.
Nello stesso senso ritiene questa Corte siano interpretabili le recenti pronunce della S.C. (cfr. Cass. 21440/2024; 21484/2024; ma v. già prima
Cass. 32113/2022, sulla scia di Cass. 5547/2021), incentrate sull'art. 8 del d.lgs. 66/2003, in tema di diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto nel caso di turni di lavoro eccedenti le sei ore, che non hanno operato alcuna espressa revisione del quadro dei consolidati principi generali suesposti, esprimendosi in fattispecie di previa pacifica istituzione del servizio mensa da parte dell datrice di Controparte_5 lavoro, e, dunque, per quanto detto, eterogenee e non comparabili rispetto a quella che ci occupa...>>.
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Orbene, applicando i su esposti principi alla odierna fattispecie, deriva che la domanda proposta dalle parti ricorrenti è infondata.
Né a diverso convincimento conduce la tesi difensiva dei lavoratori istanti per cui il servizio mensa istituito dall , situato presso Controparte_6 la via Garrone in non può configurare una soluzione idonea poiché CP_1
“esterno al perimetro del e distante mediamente dai reparti CP_1 circa 700/800 metri”.
Ed invero - in disparte il mero dato fattuale della distanza della mensa dai reparti, che, peraltro, a parere di questo giudice, non appare tale da poter pregiudicare ex se la fruizione del servizio - sul punto, va condivisa la tesi difensiva della parte resistente, secondo cui non sussiste alcuna
“previsione legislativa che imponga alla Pubblica Amministrazione di istituire una struttura interna adibita alla erogazione di tale servizio.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
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In conclusione, la domanda è infondata e come tale va rigettata.
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Le spese di lite tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale, sono interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , Parte_1
e , nei confronti dell Parte_2 Parte_3 [...]
, con ricorso depositato il Controparte_1
27.02.2019, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bari, in data 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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