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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/12/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
AN AN Genise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4543 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021,
pendente
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca De Luca e Giovanna Peluso, in virtù di procura in atti;
- attrice -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Desideri Zanardelli e Rosa Maria D'Agostino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
Conclusioni: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis cpc depositato in data 16.12.2021, la società
conveniva in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
la restituzione della somma di € 18.626,54, quali importi versati a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica che il fornitore avrebbe addebitato nelle fatture emesse tra gennaio 2010 e marzo 2011 in relazione alla fornitura energetica.
A fondamento della domanda deduceva 1) di aver saldato le fatture emesse dalla società
[...]
in forza del contratto di fornitura di energia elettrica n. 00977554, codice cliente CP_1
1180309M, pagando anche gli importi relativi alle addizionali provinciali, introdotte con D.L. n.
511/1988, art. 6 co. 3 lett. c), e poi soppresse, a partire dal 1.1.2012, in forza dell'art. 18 co. 10 D.
Lgs n. 68/2011; 2) l'illegittimità delle suddette accise per contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE,
come sancito da giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ. 27101/2019, 27099/2019 e
29980/2019, le quali avrebbero anche statuito che le suddette addizionali potevano essere recuperate dal consumatore con l'azione ex art. 2033 c.c.; 3) di aver inoltrato formale diffida alla società onde ottenere la restituzione della somma in parola e di aver, Controparte_1
successivamente, dato corso alla procedura di mediazione, senza tuttavia ottenere l'esito sperato;
4)
di aver, altresì, richiesto con nota del 12.3.2021 copia del contratto ma di aver ricevuto un diniego da parte di stante l'impossibilità di recuperare il contratto stipulato in data Controparte_1
01.04.2008.
Concludeva, dunque, per la condanna di al pagamento della somma di Controparte_1
18.626,54, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società che contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversa rilevando 1) l'inefficacia orizzontale della direttiva n. 2008/118/CE; 2) di aver agito legittimamente e in applicazione della normativa allora vigente;
3) l'erroneità del quantum richiesto
4) la prescrizione decennale delle somme antecedenti al 14.04.2010, stante l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica della lettera di messa in mora datata 14.04.2020; 5)
il difetto di prova in ordine agli avvenuti pagamenti.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario, venivano assegnati i termini di cui LLart. 183, comma 6, c.p.c., e, dopo una serie di rinvii, LLudienza del 15.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta da al Parte_1
fine di ottenere da la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € Controparte_1
18.626,54, versata a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica in relazione alle fatture emesse tra gennaio 2010 e marzo 2011 in forza del contratto di fornitura stipulato in data
01.04.2008.
L'addizionale provinciale LLaccisa sull'energia elettrica, per cui è causa, è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, introdotta dLLart. 6 del d.l. n. 511
del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989, successivamente sostituito dLLart. 5 comma 1 del d. lgs. n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica.
Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia,
ritenendo che l'addizionale provinciale predetta fosse illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE (in forza del divieto di applicare ulteriori imposte indirette - quale appunto l'addizione
- prive di “finalità specifica”).
Al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012,
abrogando l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs.
6 maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4,
comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16.
Premesso tale brevissimo excursus normativo, giova rilevare che il detto intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato aperto per le annualità precedenti.
Tuttavia, rispetto alle questioni rimesse LLattenzione del presente giudizio e relative alla corresponsione del tributo in esame per le annualità 2010 e 2011, assume rilievo assolutamente dirimente la recente declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già
abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - istitutivo dell'addizionale in parola, di cui in questa sede si chiede la ripetizione.
La Corte costituzionale, difatti, con la sentenza n. 43/2025 ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della richiamata norma per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione LLart. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/117/CE, definitivamente dichiarando la contrarietà
dell'addizionale provinciale LLaccisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale LLaccisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province».
Ne consegue che l'addizionale in parola va qualificata ipso facto come indebita, così come indebita
è la sua percezione, tanto che qualsivoglia considerazione sulla natura del tributo risulta superflua.
Ciò posto, occorre in questa sede rilevare che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire LLRA un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
In altri termini, a seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale)
della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 2025).
L'avvenuta espunzione, con effetti ex tunc, della normativa di riferimento in tema di addizionale
LLaccisa sull'energia elettrica, stante l'intervento caducatorio del Giudice delle leggi, assorbe ogni questione sottesa LLesame delle doglianze sollevate dalle parti, che trovano ormai composizione alla luce del menzionato arresto giurisprudenziale, dovendosi delibare positivamente per l'accoglimento della domanda con le precisazioni che seguono con riferimento al quantum debeatur.
Nel caso di specie, ha richiesto la restituzione di € 18.626, Parte_1
54 versati ad a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica in relazione Controparte_1
alle fatture emesse tra gennaio 2010 e marzo 2011 in forza del contratto di fornitura stipulato in data
01.04.2008.
Quanto LLeccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità della norma si esplicano, come detto, ex tunc, ossia anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, con unico limite relativo ai rapporti esauriti, dovendosi intendere per tali quelli “che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità” (Corte Cost., sent. 7
maggio 1984, n. 139), tra i quali i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l'esercizio dei diritti ad essi relativi.
In sostanza, la pronuncia di incostituzionalità “in tanto esplica effetti concreti nell'ordinamento,
determinando l'inefficacia e, quindi, l'inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale
(combinato disposto degli artt. 136 comma 1 Cost. e 30 comma 3 della legge n. 87 del 1953), in quanto la norma stessa sia, appunto, ancora 'applicabile' (ad es., sul piano giurisdizionale,
quantomeno nel c.d. 'giudizio a quo'); e che, per converso, non li esplica, allorquando la norma illegittima non possa più essere applicata (sul piano amministrativo, giurisdizionale o dell'autonomia privata) in ragione del c.d. 'esaurimento' del rapporto giuridico dalla medesima regolato, come determinato, ad es., dal compimento del termine di prescrizione del diritto, dalla decorrenza del termine di decadenza o dalla formazione del giudicato, intervenuti prima della
'pubblicazione' della decisione di incostituzionalità…”(Cass. civ., sez. V, sent. 2 giugno 2000, n.
7339).
Tanto premesso, giova rilevare che, poiché la presente controversia attiene al rapporto privatistico tra solvens e accipiens, l'azione di rimborso - nella specie ex art. 2033 c.c. - avanzata dal contribuente nei confronti del fornitore di energia elettrica, è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
Ciò posto, al fascicolo di parte attrice, risulta allegata una diffida recapitata in data 14.04.2020 ad sicché il termine di prescrizione decennale è stato interrotto solo in tale data, Controparte_1
con la conseguenza che – in riferimento al diritto di rimborso azionato nei confronti della suddetta società fornitrice – risulta prescritto il credito concernente le fatture venute a scadenza nel periodo antecedente al 14.04.2010, ossia al decennio antecedente la notificazione della suddetta diffida, in assenza di prova di altri validi atti interruttivi nei confronti dell'accipiens.
In particolare, risulta prescritto il credito di € 1.955,95, oggetto dell'addizionale provinciale addebitata nelle fatture nn. 201090800572814 del 04.03.2010 e 201090800701076 del 16.03.2010.
Si deve, poi, rilevare che come risultante dalle note di Parte_1
trattazione scritta depositate in data 07.09.2022 per l'udienza del 15.09.2022, ha rinunciato
LLulteriore somma di € 1.354,61, di cui al conteggio allegato al fascicolo di parte attrice a firma dell'ing. , versata a titolo di addizionale relativa al mese di settembre 2010, non Persona_1
avendo prodotto la relativa fattura.
Quanto alla parte residua del credito, pari LLimporto di € 15.315,98, oggetto dell'addizionale provinciale sull'energie elettrica di cui alle fatture emesse nel periodo compreso dal 20.04.2010 al
14.04.2011, va rilevato che la società convenuta ha genericamente dedotto l'inidoneità delle fatture e dei mastrini contabili a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione.
Sul punto si evidenzia che l'art. 2033 cc, stabilisce che spetta a chi agisce in ripetizione allegare e provare il fatto del pagamento e l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della causa solvendi.
La società attrice ha allegato le fatture emesse dal fornitore recanti la specifica Controparte_1
dell'addizionale provinciale a dimostrazione dell'addebito dell'imposta al cliente.
Da tali fatture, altresì, si evincono parametri concreti di quantificazione del credito.
Infine, l'assenza di formali contestazioni di mancato versamento e l'attestazione contenuta nella fattura n. 201190801458534 del 4.6.2011, al termine del rapporto contrattuale, inducono a ritenere provato il pagamento secondo il principio del “più probabile che non”.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, consegue il diritto di Parte_1
alla restituzione della somma di € 15.315,98, indebitamente versata a titolo di addizionale
[...]
provinciale sull'energia elettrica, a cui devono essere aggiunti gli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
In conclusione, e in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
deve essere condannata al pagamento in favore della stessa della
[...] Controparte_1
somma di € 15.315,98, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le ragioni della decisione fondate sulla recente pronuncia della Corte costituzionale in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 15.315,98, oltre interessi dalla domanda e fino Parte_1
al soddisfo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 24.12.2025
Il Giudice
dott. AN AN Genise