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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2024, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.10.22024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6480 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Massimo Di Celso ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa giusta mandato in atti dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Nicola
Nero e Giovanni Ronconi resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2020 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto: di essere dipendente della attualmente in servizio presso la CP_1 [...]
presso la Controparte_2 sede di P.zza Garibaldi n. 26 – con il profilo professionale di Specialista Tecnico
Amministrativo Livello B1 Tecnici Specializzati;
di essere stato assunto nel 1979 dall'allora
Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato presso la sede compartimentale di Bologna;
di aver prestato servizio sin dal maggio del 1983 presso la sede compartimentale di lavorando nel reparto di progettazione tracciati di linea e piani di stazione fino al CP_2 novembre del 2006; di aver sempre svolto nell'interesse dell'Azienda attività di carattere tecnico (meglio specificate in ricorso), operando “con ampia discrezionalità di poteri, nei limiti delle direttive generali per l'attuazione dei programmi, indirizzi ed obiettivi fissati dalla
Società”. Su tali premesse, assumendo di aver svolto mansioni non corrispondenti al proprio profilo di inquadramento contrattuale, ha chiesto l'inquadramento “nella superiore qualifica di UA - Professional Senior Livello Q1 o in quello, in via estremamente gradata, di Q2 (Ex area V-Quadri 9^ categoria- area V 8^ categoria) a partire dalla data di maturazione del relativo diritto…”, nonché la condanna della Società convenuta al pagamento delle differenze retributive ad esso correlate.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato nel merito la fondatezza del CP_1 ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo in particolare che il ricorrente, presso l'Unità
Territoriale Nord-Est di , Reparto Gestione Lavori (oggi denominato TGL), avrebbe CP_2 sempre svolto mansioni di “Assistente dei Lavori” nell'ambito della Direzione Lavori degli Contr appalti gestiti da coerentemente con l'inquadramento posseduto (ossia mansioni di supporto e collaborazione ai Capi reparto Opere Civili succedutisi nel tempo).
Ciò posto, giova innanzitutto premettere che l'ordinario procedimento logico-giuridico per il riconoscimento delle mansioni superiori richiede l'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, la verifica delle attività lavorative in concreto svolte dal dipendente, la comparazione tra il risultato della seconda indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella prima, allo scopo di verificare se l'attività prestata esuli dalla qualifica di appartenenza e rientri, invece, in quella superiore1.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso. Ai sensi dell'art. 21 del CCNL Settore Attività ferroviarie del 16 aprile 2003 (in atti), appartengono al Livello B – Quadri, rivendicato dal ricorrente: “… i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n.190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa- tecnica;
b) Professional (…)”.
In particolare, il Profilo di “Professional” è riconosciuto ai “Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”.
Vanno invece inquadrati nel Livello D – Tecnici Specializzati (livello di appartenenza del ricorrente in base al CCNL 2003): “… i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore (…) Rientrano in tale livello: (…) b) Tecnici Specializzati
Amministrativi/Commerciali e Commerciali-Operativi…”, ossia “… Lavoratori che, in possesso della necessaria preparazione professionale ed anche utilizzando specifiche tecnologie, svolgono attività amministrative, contabili, finanziarie, di gestione, commerciali, di analisi, di programmazione, di collaudo e verifica, richiedenti conoscenze professionali e/o specialistiche in virtù delle rispettive specializzazioni e, in particolare: (…) amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;
specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività (Specialista
Tecnico/Amministrativo)…”.
Analogamente, in base alla nuova classificazione del personale introdotta dall'art. 27 del
CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012 (in atti), appartengono al livello professionale Q – Quadri “i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n.
190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”.
Rientra, poi, nell'ambito della posizione retributiva 2 la figura del “Professional”, alla quale appartengono i “lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico- sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”; mentre la posizione retributiva 1 viene attribuita ai cd. “Professional Senior”, vale a dire a quei “lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico- amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di realizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza”.
Appartengono, invece, al livello professionale B – Tecnici specializzati “i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore (…)
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Tra le figure professionali esemplificative viene, infatti, collocata quella dello Specialista tecnico amministrativo, cui sono riconducibili i “lavoratori che svolgono attività: amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;
specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività”. Infine, il CCNL del 16.12.2016 (in atti), all'art. 26, riserva il livello professionale Q –
Quadri ai “lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda.
Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”, nell'ambito del quale vengono definiti “Professional” (posizione retributiva 2) quei “lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”; mentre si parla di “Professional Senior”
(posizione retributiva 1) con riferimento ai “Lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico- amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di realizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza”.
Quanto al livello professionale B – Tecnici specializzati, in consonanza con le precedenti declaratorie il nuovo CCNL lo attribuisce ai “lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore (…) Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”; indicando in via esemplificativa il profilo di Specialista Tecnico Amministrativo in relazione ai
“lavoratori che svolgono attività: amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;
specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività”.
Appare dunque di meridiana evidenza che l'elemento di distinzione tra i due livelli di inquadramento vada ricercato nel fatto che sono proprie dei “Quadri” le attività di pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo finalizzate al conseguimento degli obiettivi aziendali, mentre rientrano nella sfera di competenza dei “Tecnici
Specializzati” le attività dirette più propriamente all'attuazione dei processi produttivi: entrambi i profili professionali (quello goduto e quello reclamato dall'odierno istante) prevedono, infatti, significativi margini di autonomia ed iniziativa nello svolgimento di mansioni di concetto;
tuttavia, il principale elemento di differenziazione tra i profili professionali sopra descritti consiste, innegabilmente, nella diversa portata del settore operativo dell'attività istituzionale, di cui solo il dipendente con la qualifica di “UA” risulta avere la piena ed esclusiva responsabilità. In altri termini, ferma restando la riconosciuta autonomia funzionale ed organizzativa, nonché i corrispondenti poteri di controllo e di coordinamento della propria e dell'altrui attività, la qualifica di UA è riconosciuta solo a chi è preposto alla gestione di strutture organizzative di rilievo, con assunzione diretta di responsabilità “nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda”.
Alla luce di tale chiave ermeneutica, reputa il giudicante che il prevalente impiego del durante l'intero periodo dedotto in giudizio, in attività assolutamente conformi al Pt_1 suo profilo di inquadramento contrattuale, debba ritenersi provato all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, avendo tutti i testi escussi sostanzialmente smentito le allegazioni attoree sulla pretesa attività di progettazione e pianificazione che il ricorrente avrebbe svolto “senza il controllo e/o l'ausilio della Dirigenza”.
Particolarmente puntuali ed esplicative, al riguardo, risultano le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione della controparte datoriale.
Invero, il teste (ascoltato all'udienza del 19.04.2022), collega di lavoro Testimone_1 del ricorrente – il quale ha dichiarato di rivestire proprio la qualifica di Q1 (quadro-
Professional senior) sin dagli anni '90, per cui è apparso in special modo qualificato a descrivere le attività rientranti nell'area di competenza di tale categoria – ha Contr significativamente precisato: “… Io provenivo da e sono passato ad CP_3 nell'unità territoriale di nel 2014, con il ruolo di capo reparto TGL (tecnico gestione CP_2 lavori), reparto dove all'epoca già lavorava il come “assistente ai lavori”, di settimo Pt_1 livello. Il ricorrente, in particolare, si occupava dell'armamento, cioè più precisamente della costruzione, revisione e manutenzione dei binari, sia ordinaria che straordinaria. Il reparto
TGL non si occupa di progettazione, di cui invece si occupa la direzione centrale di CP_2
Nel reparto TGL ogni lavoro viene affidato da un committente interno, che in genere è il capo compartimento, al capo dell'unità territoriale (RUP), il quale a sua volta individua i soggetti idonei a gestire i lavori, che sono i soggetti previsti dalla legge e dalle procedure interne, cioè il direttore dei lavori, il direttore operativo e l'assistente ai lavori. È capitato che io stesso in quel periodo sia stato individuato come direttore dei lavori, mentre al normalmente era affidato l'incarico di assistente ai lavori, non ricordo se qualche Pt_1
volta sia stato indicato anche quale direttore operativo. Preciso che la nostra attività ordinaria è di manutenzione, per cui, sulla base di segnalazioni che arrivano dai responsabili delle varie linee ferroviarie, ci viene richiesto di procedere con la manutenzione ordinaria o straordinaria, per cui gli assistenti ai lavori devono controllare che i lavori si svolgano come previsto e secondo le direttive della direzione dei lavori, con cui si rapportano. Io ho lavorato a fino al 2019 e in tale periodo confermo che il CP_2 ricorrente ha svolto mansioni di assistente ai lavori”.
Tali affermazioni sono state sostanzialmente avvalorate dal teste , che Testimone_2 al riguardo ha confermato quanto segue: “… Nel 2006 e fino al 2018 sono stato capo reparto “ e ho lavorato con il ricorrente fino al suo trasferimento a . Il Per_1 CP_2
ricorrente era impiegato in qualità di segretario tecnico. Preciso che io stesso prima ero impiegato di VII livello, come il ricorrente, poi sono passato al quadro di VIII livello e poi sono diventato quadro di IX livello quando ho assunto il ruolo di capo reparto. Preciso che l'ottavo livello presuppone un ruolo soprattutto di coordinamento di parte del personale e di parte delle attività di un reparto, invece il nono livello comporta la responsabilità dell'intero reparto. Nel reparto “Armamento” il ricorrente, a fronte della sua qualifica di segretario tecnico, gestiva i lavori affidati alle ditte esterne appaltatrici: più precisamente, esiste un ufficio Direzione Lavori composto da tre figure, il direttore dei lavori, il direttore operativo e l'assistente ai lavori, il ricorrente era assistente ai lavori. Confermo che l'assistente ai lavori e quindi il ricorrente seguiva i lavori in tutte le fasi e si interfacciava con il direttore operativo e il direttore dei lavori, i quali a loro volta dovevano approvare gli interventi predisposti e firmarli per poi trasmetterli alla ditta. Preciso che io in qualità di capo reparto ero direttore operativo. Sia il direttore operativo che il direttore dei lavori avevano la qualifica di “quadro” di ottavo o nono livello…” (v. verb. ud. 27.10.2022).
Anche l'ultimo teste, (dirigente dell'unità territoriale Nord-Est di Testimone_3
Caserta sin dal 2017), ha ribadito che “Il ricorrente svolgeva le mansioni di assistente dei lavori: praticamente, quando facciamo un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, oppure progetti di investimento – ovviamente, gli interventi di manutenzione nascono da esigenze che vengono comunicate dal territorio, mentre i progetti di investimento vengono decisi dalla Dirigenza – il referente del progetto o committente … dà
l'incarico ad un responsabile dei lavori che deve essere un mio omologo … il responsabile allora nomina i componenti di un ufficio direzione lavori, formato da un direttore dei lavori
(tipicamente dal livello A, che è quello subito prima del UA, in su), uno o più assistenti ai lavori (normalmente di livello B), poi il gestore tecnico, delle riserve, dei subappalti ecc..
L'assistente ai lavori ha il preciso compito di coadiuvare il direttore dei lavori, che è anche il responsabile per legge del contratto. Facciamo l'esempio di un intervento di manutenzione straordinaria: normalmente si tratta di interventi che vengono decisi almeno un anno prima, su segnalazione del territorio e vengono pianificati dalla Direzione operativa infrastrutture di e poi il responsabile dei lavori si attiva per la CP_2 contrattualizzazione sulla base di accordi-quadro vigenti. Dopodiché, sulla base del contratto in cui è specificato il tipo di intervento da farsi, il compito di attuare e gestire il contratto passa al direttore dei lavori che deve gestire la sua squadra. L'assistente ai lavori
è colui che coadiuva il direttore dei lavori in tutte le fasi della realizzazione dell'intervento, dai sopralluoghi, alle constatazioni, alla tenuta della contabilità. L'unico momento afferente alla progettazione è quello in cui il direttore dei lavori ordina all'impresa di redigere il progetto esecutivo. I documenti afferenti alla realizzazione dell'intervento sono tutti a firma del direttore dei lavori, talvolta possono essere firmati dall'assistente ai lavori ma come mero compilatore, perché l'avallo e comunque la responsabilità finale ricade sempre sul direttore dei lavori. Preciso che qualunque iniziativa dell'assistente ai lavori si può realizzare solo previo consenso e autorizzazione del direttore dei lavori…” (v. verb. ud.
2.03.2023).
D'altra parte, l'unico testimone che ha parlato di un'attività di progettazione, a suo dire demandata al ricorrente (teste , escusso all'ud. del 19.04.2022), è apparso Tes_4 generico e fumoso nell'indicare le ricadute pratiche di detta attività, descrivendo mansioni affatto incoerenti con tale premessa: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nello stesso reparto per almeno 30 anni, fino a quando lui è stato trasferito a
… Il ricorrente era segretario tecnico di settimo livello, se ben ricordo, e si CP_2
occupava principalmente della progettazione dei tracciati di linea e piani di stazione, nonché della progettazione di impianti ferroviari sia viaggiatori che merci (…) in particolare il era incaricato di recarsi sul posto dove si dovevano effettuare i lavori … poi si Pt_1 procedeva con i rilievi con l'ausilio della squadra lavori del posto, dopodiché il Pt_1 provvedeva alla restituzione dei dati ricavati dai rilievi … In seguito era sempre lui a stabilire le modifiche che andavano apportate sulla base dell'obiettivo prestabilito …”.
Peraltro, l'affermazione secondo la quale “durante tutta la fase che ho appena descritto e fino al momento della picchettazione dei binari (cioè l'ultima parte dei rilievi e prima dell'inizio dei lavori della ditta incaricata) non c'era l'intervento di nessun direttore dei Tes_ lavori” (v. teste , ud. 19.04.2022) è stata smentita anche dal secondo teste escusso su indicazione del ricorrente, il quale, al riguardo, ha dichiarato: “… sono stato alle dipendenze della società convenuta dal 1972 al 2014, e dal 2006 sono stato capo reparto del reparto “TGL” (tecnico gestione lavori). Il ricorrente è stato un mio collaboratore dal
2008, quando è arrivato a , fino a quando sono andato in pensione nel 2014. In CP_2 questo periodo il ricorrente era responsabile della parte “armamento”: praticamente, si tratta di tutta la parte afferente la sovrastruttura della piattaforma stradale che comprende anche i binari. Nel 2008 era andato in pensione il responsabile dell'armamento, per cui fu chiamato il ricorrente che era uno specialista della struttura “C2” di cioè uno dei CP_2
componenti del reparto costituiti solo da specialisti del settore armamento. Specifico che all'interno del reparto TGL confluiscono diverse branche d'interesse a cui sono addetti i dipendenti del reparto appunto, “corpo stradale”, “fabbricati”, “opere d'arte”, “IS” (impianto segnalamento) e “TE” (trazione elettrica), “armamento”. Io ero responsabile del personale del reparto TGL e, insieme al direttore dei lavori – che non nominavo io ma direttamente il dirigente, cioè il capo ufficio responsabile di tutti i reparti;
nel caso di specie il capo ufficio era il responsabile dell'unità territoriale Nord-Est di – provvedevo a comporre una CP_2
squadra che doveva occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria della linea ferroviaria. Nell'ambito di questa squadra, ogni addetto era responsabile del suo settore e il ricorrente era colui che si doveva occupare nello specifico delle problematiche afferenti l'armamento, che venivano segnalate dai reparti competenti, cioè dal reparto Lavori di e dal reparto Lavori di Benevento, e venivano indirizzate a me e al capo ufficio;
io CP_2
quindi nominavo il ricorrente che doveva risolvere il problema, cioè era lui che provvedeva ad effettuare i rilievi e predisponeva un progetto tecnico che poi veniva approvato dai capi reparto “movimento”, responsabili della circolazione vera e propria. Preciso che l'esecuzione dei lavori necessari era affidata a ditte esterne cui i lavori venivano appaltati;
i rapporti con le ditte erano gestiti dalla “direzione lavori”, composta da un direttore dei lavori, un capo reparto e un assistente ai lavori che è la figura tecnicamente più esperta e che nel caso di specie era il ricorrente. Preciso che il direttore dei lavori si confrontava con l'assistente ai lavori che gli illustrava appunto tecnicamente le operazioni da eseguire e poi lo stesso direttore firmava gli ordini di servizio predisposti dal ricorrente, con cui affidava la lavorazione agli operai della ditta appaltatrice…” (v. teste , ud. Testimone_5
27.10.2022).
In definitiva, risulta chiaramente, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla difesa attorea, che l'istante, nell'intero periodo dedotto in giudizio, ha svolto continuativamente le mansioni elencate al punto 9) della memoria difensiva della società convenuta, restando sempre sottoposto al potere direttivo, di controllo e di coordinamento del Direttore dei lavori.
L'istruttoria testimoniale svolta ha, infatti, dimostrato che il ricorrente non ha mai ricoperto l'incarico di progettista, avendo egli, piuttosto, svolto attività tecnico-amministrative, nonché di verifica, controllo e collaudo;
non ha mai adottato autonomamente “scelte progettuali”; non ha mai operato nell'interesse dell'Azienda in assoluta autonomia.
In altri termini, il ricorrente non ha fornito prova dell'espletamento di mansioni le cui caratteristiche rientrino a pieno titolo nell'area “Quadri”, giacché la lettera delle citate disposizioni pattizie e, vieppiù, la loro ratio, quale si desume dalla ricerca di una linea distintiva tra i compiti delle categorie che vengono in rilievo, rendono evidente che ad essa appartengono quegli impiegati che assumono in ambito aziendale funzioni di guida e di controllo dell'attività svolta da altri, accollandosi la responsabilità dei risultati dei progetti e delle lavorazioni rimessi alla loro iniziativa. Deve quindi convenirsi che, in questa prospettiva ermeneutica, l'elemento determinante l'attribuzione della qualifica in parola è costituito dalla responsabilità che il dipendente assume con riguardo tanto all'attività che i lavoratori da lui coordinati svolgono all'interno del settore, quanto alle acquisizioni (in termini di risultati operativi e di crescita professionale) che da quell'attività derivano.
Ma dalle risultanze di causa questo elemento dell'assunzione di precipue responsabilità non emerge come caratterizzante il concreto atteggiarsi dei compiti che il ricorrente ha svolto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La complessità dell'istruttoria e delle operazioni ermeneutiche necessarie per dirimere la controversia induce comunque a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese di lite.
S.M.C.V., 03.12.2024
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Antonia Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 3446 del 20/02/2004. E' costante l'affermazione giurisprudenziale che il procedimento che deve essere seguito per determinare l'inquadramento spettante al dipendente si articola in tre fasi, rappresentate: a) dalla individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) dall'accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
c) dal raffronto dei risultati delle due indagini, operato confrontando le caratteristiche così accertate con le astratte previsioni del contratto collettivo e verificando la riconducibilità delle mansioni alla qualifica rivendicata (Vds. Cass. 11.5.2001, n. 6560; Cass. 16.2.2001, n.
2234; Cass. 26.7.2000, n. 9822; Cass. 10.4.1999, n. 3528; Cass. 25.7.1998, n. 7313; Cass. 1.7.1998, n. 6464;
Cass. 9.6.1998, n. 5684).