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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8475/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8475/2019 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIGANTE ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULLIO ANNA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TULLIO ANNA MARIA LUIGIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCHIO SCHIAVONE CP_2 C.F._2
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il difensore MUSCHIO SCHIAVONE GIANFRANCO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
2526/2019 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento limitatamente alle lesioni subite in seguito al sinistro occorso in data 18.05.2017 mentre percorreva la S.P. Taranto-San Giorgio Jonico a bordo della sua bicicletta.
Esponeva che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, era entrato in collisione con il veicolo motrice tg CG007BV di proprietà di il quale, dopo averlo sorpassato, si era spostato repentinamente CP_2
e senza segnalazione sulla corsia di destra, tagliandogli la strada.
A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava l'errata valutazione del Giudice di Pace nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità in misura paritaria liquidando la somma di euro 1.589,95 per i danni non patrimoniali con esclusione del danno materiale in quanto non provato.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, chiedeva di accertare la esclusiva responsabilità di e di condannarlo in solido CP_2 con al pagamento del residuo importo pari ad euro 4.539,95 di cui 2.950,00 per danni Controparte_3 materiali ed ulteriori euro 1.589,95 per le lesioni riportate.
Ritualmente costituita, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c..; nel merito, dopo aver contestato i fatti di causa per come rappresentati nel libello introduttivo, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì per eccepire preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2 dell'art. 348 c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado deducendo l'assenza di prova a sostegno della domanda;
concludeva per la condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 06.02.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del
"thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Parimenti destituita di fondamento risulta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata non trattandosi di impugnazione manifestamente infondata.
Cionondimeno, l'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In punto di diritto va premesso che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del codice della strada, le biciclette sono considerate veri e propri “veicoli”. Ne consegue che il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c. risulta applicabile anche in caso di collisione con biciclette, salvo se condotte a mano (cfr. Cass. sent. n. 57/1991 e n. 10304/2009 secondo cui, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a pagina 2 di 5 collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi).
Al fine di ritenere superata la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, non è sufficiente che sia stata addotta la prova della certa responsabilità di uno dei predetti conducenti, essendo altresì necessario che venga fornita la prova del fatto che il conducente dell'altro veicolo ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc (Cass. n.
12444 del 2008, n. 15434 del 2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007, Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Corollario dei sopra menzionati principi è che il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. 13271/2016; Cass. 15674/2011; cfr Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2015 n. 7447 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente).”
Venendo al caso di specie, il primo Giudice ha accolto parzialmente la domanda ritenendo provata la ricostruzione del sinistro per come rappresentata dall'attore in primo grado previo riconoscimento di una sua corresponsabilità; sul punto, il primo Giudice ha così motivato: “la manovra di un camion che sorpassa un ciclista e poi devia a dx accostando sul margine della carreggiata e quindi si ferma, per quanto repentina, tuttavia – stante la massa dell'automezzo - non può non notarsi né risultare assolutamente non comprensibile e non fronteggiabile, tanto da andare a sbattervi contro senza avere il tempo di frenare, se non a causa della distrazione del ciclista e/o dell'eccessiva velocità del velocipede”.
Orbene, detta conclusione risulta condivisibile in quanto la responsabilità del sinistro deve attribuirsi ad entrambi i conducenti.
In particolare, dall'esame del rapporto dei Carabinieri di AN risulta la seguente dinamica “un ciclista a nome di avrebbe tamponato il suo automezzo (di ndr) mentre era in Parte_1 CP_2 fermata da qualche minuto e con le quattro frecce inserite. Effettivamente abbiamo costatato che i 4 indicatori di direzione erano attivati e che sulla parte posteriore del veicolo vi erano segni di un impatto
pagina 3 di 5 riconducibili ad una bicicletta, come si evince dalle tre foto allegate. Dai predetti segni si può dedurre che la bici ha impattato contro il rimorchio mentre percorreva lo stesso senso di marcia in modo retto, ma fuori dalla linea bianca continua che delimita la carreggiata.”
A conferma di questa ricostruzione è lo stesso appellante che, rendendo spontanee dichiarazioni, ebbe a riferire “mentre percorrevo la provinciale 106 in direzione san Giorgio sono stato superato da un autoarticolato il quale dopo poco tempo me lo sono ritrovato davanti occupandomi la corsi di marcia. Non facevo in tempo a frenare che gli sono andato contro.”
Anche il teste ha confermato che “il camion era fermo” e “il ciclista è andato dritto a Testimone_1 sbattere contro il camion”:
Ciò premesso, pur ritenendo verosimile il sorpasso effettuato da parte del rimorchio, la sosta del veicolo a destra con le quattro frecce attivate (cfr relazione di servizio dei Carabinieri all'interno del riquadro
'Controlli tecnici' viene riportata la dicitura '4 frecce attivate'; tale circostanza veniva confermata anche in sede di prova orale dal teste , agente del Comando dei CC di AN intervenuto sul posto Testimone_2
“si trovava fermo con le quattro frecce accese al margine destro della carreggiata”) esclude la sussistenza di una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo autoarticolato. In questo contesto, condivisibilmente con quanto stabilito dal primo Giudice, una maggiore attenzione del ciclista avrebbe potuto scongiurare la collisione.
Pertanto, sotto questo profilo, la sentenza va confermata.
Parimenti, deve confermarsi per il resto la sentenza poichè parte appellante non ha fornito adeguata prova dei danni riportati dal velocipede.
Infatti, dalla lettura della relazione dei Carabinieri emerge in primo luogo che la bici non è stata rinvenuta sul luogo del sinistro. Ciò trova conferma anche dal testimone , agente di CC del Comando Testimone_2 di AN (“sul posto ho constatato l'assenza del ciclista e del suo mezzo di trasporto”).
Nè l'incertezza probatoria può essere superata da quanto dichiarato dal teste il quale, in modo Tes_3 generico, ebbe a riferire “la bicicletta era da corsa ed era scura, non chiara”; così anche il teste Tes_4
“aveva ammaccature varie” e il teste “non ricordo il colore della bicicletta” senza aggiungere Tes_5 elementi utili per individuare il danno subito.
Oltretutto, ciò che impedisce la quantificazione dei danni è la mancata identificazione del velocipede.
Difatti, la documentazione fotografica allegata in atti dall'attore in primo grado ritrae la bicicletta - in posizione post urto- integra, senza evidenti danni;
ciò contrasta con la relazione del CTU, Geom. Per_1 in cui si legge “nei fotogrammi precedenti si vede il telaio della bicicletta che risulta essere spezzato, pertanto non più utilizzabile né tantomeno riparabile;
lo stesso dicasi per la ruota, anch'essa rappresentata in foto”.
Appare in conclusione poco verosimile che il velocipede, nonostante non fosse più marciante, non sia stato ritrovato sul luogo del sinistro dai Carabinieri, seppur intervenuti nell'immediatezza del fatto.
La particolarità degli accertamenti in fatto consente di compensare integralmente le spese di lite del pagina 4 di 5 presente grado di giudizio.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8475/2019 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIGANTE ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULLIO ANNA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TULLIO ANNA MARIA LUIGIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCHIO SCHIAVONE CP_2 C.F._2
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il difensore MUSCHIO SCHIAVONE GIANFRANCO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
2526/2019 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento limitatamente alle lesioni subite in seguito al sinistro occorso in data 18.05.2017 mentre percorreva la S.P. Taranto-San Giorgio Jonico a bordo della sua bicicletta.
Esponeva che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, era entrato in collisione con il veicolo motrice tg CG007BV di proprietà di il quale, dopo averlo sorpassato, si era spostato repentinamente CP_2
e senza segnalazione sulla corsia di destra, tagliandogli la strada.
A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava l'errata valutazione del Giudice di Pace nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità in misura paritaria liquidando la somma di euro 1.589,95 per i danni non patrimoniali con esclusione del danno materiale in quanto non provato.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, chiedeva di accertare la esclusiva responsabilità di e di condannarlo in solido CP_2 con al pagamento del residuo importo pari ad euro 4.539,95 di cui 2.950,00 per danni Controparte_3 materiali ed ulteriori euro 1.589,95 per le lesioni riportate.
Ritualmente costituita, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c..; nel merito, dopo aver contestato i fatti di causa per come rappresentati nel libello introduttivo, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì per eccepire preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2 dell'art. 348 c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado deducendo l'assenza di prova a sostegno della domanda;
concludeva per la condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 06.02.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del
"thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Parimenti destituita di fondamento risulta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata non trattandosi di impugnazione manifestamente infondata.
Cionondimeno, l'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In punto di diritto va premesso che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del codice della strada, le biciclette sono considerate veri e propri “veicoli”. Ne consegue che il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c. risulta applicabile anche in caso di collisione con biciclette, salvo se condotte a mano (cfr. Cass. sent. n. 57/1991 e n. 10304/2009 secondo cui, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a pagina 2 di 5 collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi).
Al fine di ritenere superata la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, non è sufficiente che sia stata addotta la prova della certa responsabilità di uno dei predetti conducenti, essendo altresì necessario che venga fornita la prova del fatto che il conducente dell'altro veicolo ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc (Cass. n.
12444 del 2008, n. 15434 del 2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007, Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Corollario dei sopra menzionati principi è che il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. 13271/2016; Cass. 15674/2011; cfr Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2015 n. 7447 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente).”
Venendo al caso di specie, il primo Giudice ha accolto parzialmente la domanda ritenendo provata la ricostruzione del sinistro per come rappresentata dall'attore in primo grado previo riconoscimento di una sua corresponsabilità; sul punto, il primo Giudice ha così motivato: “la manovra di un camion che sorpassa un ciclista e poi devia a dx accostando sul margine della carreggiata e quindi si ferma, per quanto repentina, tuttavia – stante la massa dell'automezzo - non può non notarsi né risultare assolutamente non comprensibile e non fronteggiabile, tanto da andare a sbattervi contro senza avere il tempo di frenare, se non a causa della distrazione del ciclista e/o dell'eccessiva velocità del velocipede”.
Orbene, detta conclusione risulta condivisibile in quanto la responsabilità del sinistro deve attribuirsi ad entrambi i conducenti.
In particolare, dall'esame del rapporto dei Carabinieri di AN risulta la seguente dinamica “un ciclista a nome di avrebbe tamponato il suo automezzo (di ndr) mentre era in Parte_1 CP_2 fermata da qualche minuto e con le quattro frecce inserite. Effettivamente abbiamo costatato che i 4 indicatori di direzione erano attivati e che sulla parte posteriore del veicolo vi erano segni di un impatto
pagina 3 di 5 riconducibili ad una bicicletta, come si evince dalle tre foto allegate. Dai predetti segni si può dedurre che la bici ha impattato contro il rimorchio mentre percorreva lo stesso senso di marcia in modo retto, ma fuori dalla linea bianca continua che delimita la carreggiata.”
A conferma di questa ricostruzione è lo stesso appellante che, rendendo spontanee dichiarazioni, ebbe a riferire “mentre percorrevo la provinciale 106 in direzione san Giorgio sono stato superato da un autoarticolato il quale dopo poco tempo me lo sono ritrovato davanti occupandomi la corsi di marcia. Non facevo in tempo a frenare che gli sono andato contro.”
Anche il teste ha confermato che “il camion era fermo” e “il ciclista è andato dritto a Testimone_1 sbattere contro il camion”:
Ciò premesso, pur ritenendo verosimile il sorpasso effettuato da parte del rimorchio, la sosta del veicolo a destra con le quattro frecce attivate (cfr relazione di servizio dei Carabinieri all'interno del riquadro
'Controlli tecnici' viene riportata la dicitura '4 frecce attivate'; tale circostanza veniva confermata anche in sede di prova orale dal teste , agente del Comando dei CC di AN intervenuto sul posto Testimone_2
“si trovava fermo con le quattro frecce accese al margine destro della carreggiata”) esclude la sussistenza di una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo autoarticolato. In questo contesto, condivisibilmente con quanto stabilito dal primo Giudice, una maggiore attenzione del ciclista avrebbe potuto scongiurare la collisione.
Pertanto, sotto questo profilo, la sentenza va confermata.
Parimenti, deve confermarsi per il resto la sentenza poichè parte appellante non ha fornito adeguata prova dei danni riportati dal velocipede.
Infatti, dalla lettura della relazione dei Carabinieri emerge in primo luogo che la bici non è stata rinvenuta sul luogo del sinistro. Ciò trova conferma anche dal testimone , agente di CC del Comando Testimone_2 di AN (“sul posto ho constatato l'assenza del ciclista e del suo mezzo di trasporto”).
Nè l'incertezza probatoria può essere superata da quanto dichiarato dal teste il quale, in modo Tes_3 generico, ebbe a riferire “la bicicletta era da corsa ed era scura, non chiara”; così anche il teste Tes_4
“aveva ammaccature varie” e il teste “non ricordo il colore della bicicletta” senza aggiungere Tes_5 elementi utili per individuare il danno subito.
Oltretutto, ciò che impedisce la quantificazione dei danni è la mancata identificazione del velocipede.
Difatti, la documentazione fotografica allegata in atti dall'attore in primo grado ritrae la bicicletta - in posizione post urto- integra, senza evidenti danni;
ciò contrasta con la relazione del CTU, Geom. Per_1 in cui si legge “nei fotogrammi precedenti si vede il telaio della bicicletta che risulta essere spezzato, pertanto non più utilizzabile né tantomeno riparabile;
lo stesso dicasi per la ruota, anch'essa rappresentata in foto”.
Appare in conclusione poco verosimile che il velocipede, nonostante non fosse più marciante, non sia stato ritrovato sul luogo del sinistro dai Carabinieri, seppur intervenuti nell'immediatezza del fatto.
La particolarità degli accertamenti in fatto consente di compensare integralmente le spese di lite del pagina 4 di 5 presente grado di giudizio.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5