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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 9567/2019
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona dott. Andrea CH in funzione di giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO ST appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BEZZI DOMENICO
[...] P.IVA_1
appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettive note scritte depositate in vista dell'udienza del 23/12/2025, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 25/06/2019 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) con verbale di accertamento in data 5/2/2016 la Camera di Commercio ha contestato ai sig.ri e , in qualità di soci della e Parte_1 Parte_2 Parte_1 [...]
la violazione degli artt. 1 e 7, L. 122/1992, in relazione all'art. 10, Parte_3
DPR 558/1999, per avere svolto dal 1/1/1997 al 30/9/2014 l'attività di carrozziere in assenza dei requisiti di professionalità prescritti ex lege; ii) con successiva ordinanza- ingiunzione n. 2017/380 è stata quindi irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 10, comma 2, L. 122/1992.
Avverso tale provvedimento gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo: i)
l'inapplicabilità della norma invocata a fondamento del provvedimento sanzionatorio
(riferita alla mancata iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 2, L. 122/1992);
ii) l'intervenuta abrogazione dell'art. 2, L. 122/1992 ad opera del DPR 558/1999.
Con sentenza n. 1815/2018, dell'8/5/2019, il primo Giudice ha respinto l'opposizione proposta dal coobbligato ritenendo corretta la disposizione richiamata e Parte_1
ininfluente l'intervenuta abrogazione la quale ha riguardato “soltanto i riferimenti alle sezioni ed ai registri non più esistenti” (doc. 1).
Con comparsa di costituzione depositata in data 8/10/2019 si è costituita l'appellata deducendo, in via preliminare, l'erronea introduzione del giudizio d'appello con atto di citazione anziché con ricorso e il difetto di procura alle liti e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, essendo documentata l'omissione in cui è incorsa l'appellante con conseguente impossibilità di procedere all'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, L. 122/1992, sanzionata dal successivo art. 10, comma 2, a nulla rilevando la sopravvenienza costituita dall'entrata in vigore del
DPR 558/1999 che si è soltanto limitato ad aggiornare i riferimenti. In conclusione,
l'appellata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il gravame.
Regolarizzato il difetto di procura (verbale ud. 10/10/2019), dopo una serie di rinvii dovuti all'avvicendarsi di giudici sul ruolo, la causa è stata chiamata per discussione all'udienza odierna all'esito della quale il giudice adito ha pronunciato la presente sentenza.
* * *
L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate.
I motivi di gravame investono essenzialmente due aspetti: a) l'erronea contestazione della violazione dell'art. 10, comma 2, L. 122/1992; b) l'intervenuta abrogazione ad opera del DPR 558/1999 dell'art. 2, L.122/1992. pag. 2/4 Entrambe le prospettazioni sono prive di pregio.
Con riferimento al profilo dedotto sub a), l'appellante assume che l'invocato art. 10, comma 2, L. 122/1992 attiene all'omessa iscrizione dell'impresa esercente l'attività di autoriparazione nel registro di cui all'art. 2, L. 122/1992, laddove nella fattispecie la contestazione riguarda la mancata individuazione del preposto alla gestione tecnica ex art. 7, L. 122/1992. Ebbene, l'art. 10, comma 1, DPR 558/1999 specifica che: “le imprese che intendono esercitare attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 […] presentano denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4”. Il quarto comma dell'art. 10 DPR 558/1999 si riferisce appunto alla individuazione del preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7, L.
122/1992.
In altre parole, l'individuazione del preposto costituisce condizione per l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro, di talché appare corretta la contestazione dell'art. 10, comma 2, L. 122/1992.
Quanto alla doglianza sub b), secondo cui l'art. 2 L. 122/1992 sarebbe stato abrogato dal DPR 558/1999 travolgendo, per l'effetto, anche la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 10, comma 2, L. 122/1992, non possono che condividersi le considerazioni già espresse dal primo Giudice. Ciò in quanto il comma 6 dell'art. 10 DPR 558/1999 si è testualmente limitato a sostituire il riferimento ai “registri di cui all'art. 2 L.
122/1992” con il “registro delle imprese” o “l'albo delle imprese artigiane”, senza quindi incidere sostanzialmente sulla portata dell'art. 10, comma 2, L. 122/1992 e senza, peraltro, configurare alcuna violazione del divieto di retroattività in peius e ciò in quanto la condotta sanzionata è rimasta sempre la medesima essendo variata solo la nomenclatura del registro ove effettuare l'adempimento.
Anche il quantum della sanzione, rapportato al minimo edittale, appare corretto in considerazione della gravità e della portata della condotta contestata.
In definitiva l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata. pag. 3/4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 avendosi riguardo alla sanzione irrogata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 1815/2018
(n. 1726/2018 R.G.) pronunciata dal Giudice di Pace di l'8/5/2019; CP_1
condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.700,00 (i.e. € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Si comunichi.
Brescia, lì 23/12/2025.
Il giudice
Andrea CH
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 9567/2019
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona dott. Andrea CH in funzione di giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO ST appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BEZZI DOMENICO
[...] P.IVA_1
appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettive note scritte depositate in vista dell'udienza del 23/12/2025, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 25/06/2019 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) con verbale di accertamento in data 5/2/2016 la Camera di Commercio ha contestato ai sig.ri e , in qualità di soci della e Parte_1 Parte_2 Parte_1 [...]
la violazione degli artt. 1 e 7, L. 122/1992, in relazione all'art. 10, Parte_3
DPR 558/1999, per avere svolto dal 1/1/1997 al 30/9/2014 l'attività di carrozziere in assenza dei requisiti di professionalità prescritti ex lege; ii) con successiva ordinanza- ingiunzione n. 2017/380 è stata quindi irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 10, comma 2, L. 122/1992.
Avverso tale provvedimento gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo: i)
l'inapplicabilità della norma invocata a fondamento del provvedimento sanzionatorio
(riferita alla mancata iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 2, L. 122/1992);
ii) l'intervenuta abrogazione dell'art. 2, L. 122/1992 ad opera del DPR 558/1999.
Con sentenza n. 1815/2018, dell'8/5/2019, il primo Giudice ha respinto l'opposizione proposta dal coobbligato ritenendo corretta la disposizione richiamata e Parte_1
ininfluente l'intervenuta abrogazione la quale ha riguardato “soltanto i riferimenti alle sezioni ed ai registri non più esistenti” (doc. 1).
Con comparsa di costituzione depositata in data 8/10/2019 si è costituita l'appellata deducendo, in via preliminare, l'erronea introduzione del giudizio d'appello con atto di citazione anziché con ricorso e il difetto di procura alle liti e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, essendo documentata l'omissione in cui è incorsa l'appellante con conseguente impossibilità di procedere all'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, L. 122/1992, sanzionata dal successivo art. 10, comma 2, a nulla rilevando la sopravvenienza costituita dall'entrata in vigore del
DPR 558/1999 che si è soltanto limitato ad aggiornare i riferimenti. In conclusione,
l'appellata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il gravame.
Regolarizzato il difetto di procura (verbale ud. 10/10/2019), dopo una serie di rinvii dovuti all'avvicendarsi di giudici sul ruolo, la causa è stata chiamata per discussione all'udienza odierna all'esito della quale il giudice adito ha pronunciato la presente sentenza.
* * *
L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate.
I motivi di gravame investono essenzialmente due aspetti: a) l'erronea contestazione della violazione dell'art. 10, comma 2, L. 122/1992; b) l'intervenuta abrogazione ad opera del DPR 558/1999 dell'art. 2, L.122/1992. pag. 2/4 Entrambe le prospettazioni sono prive di pregio.
Con riferimento al profilo dedotto sub a), l'appellante assume che l'invocato art. 10, comma 2, L. 122/1992 attiene all'omessa iscrizione dell'impresa esercente l'attività di autoriparazione nel registro di cui all'art. 2, L. 122/1992, laddove nella fattispecie la contestazione riguarda la mancata individuazione del preposto alla gestione tecnica ex art. 7, L. 122/1992. Ebbene, l'art. 10, comma 1, DPR 558/1999 specifica che: “le imprese che intendono esercitare attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 […] presentano denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4”. Il quarto comma dell'art. 10 DPR 558/1999 si riferisce appunto alla individuazione del preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7, L.
122/1992.
In altre parole, l'individuazione del preposto costituisce condizione per l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro, di talché appare corretta la contestazione dell'art. 10, comma 2, L. 122/1992.
Quanto alla doglianza sub b), secondo cui l'art. 2 L. 122/1992 sarebbe stato abrogato dal DPR 558/1999 travolgendo, per l'effetto, anche la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 10, comma 2, L. 122/1992, non possono che condividersi le considerazioni già espresse dal primo Giudice. Ciò in quanto il comma 6 dell'art. 10 DPR 558/1999 si è testualmente limitato a sostituire il riferimento ai “registri di cui all'art. 2 L.
122/1992” con il “registro delle imprese” o “l'albo delle imprese artigiane”, senza quindi incidere sostanzialmente sulla portata dell'art. 10, comma 2, L. 122/1992 e senza, peraltro, configurare alcuna violazione del divieto di retroattività in peius e ciò in quanto la condotta sanzionata è rimasta sempre la medesima essendo variata solo la nomenclatura del registro ove effettuare l'adempimento.
Anche il quantum della sanzione, rapportato al minimo edittale, appare corretto in considerazione della gravità e della portata della condotta contestata.
In definitiva l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata. pag. 3/4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 avendosi riguardo alla sanzione irrogata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 1815/2018
(n. 1726/2018 R.G.) pronunciata dal Giudice di Pace di l'8/5/2019; CP_1
condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.700,00 (i.e. € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Si comunichi.
Brescia, lì 23/12/2025.
Il giudice
Andrea CH
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