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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 984/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F , in persona del Ministro pro tempore, organicamente P.IVA_1
patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avv. Isgrò Maria Chiara;
Appellata
DOCENTI CONTROINTERESSATI
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, la docente odierna appellata – insegnante di scuola primaria, immessa in ruolo a seguito di concorso ordinario DDG n. 106/2016, titolare in provincia di Catania – chiedeva, in via cautelare d'urgenza e nel merito, l'accertamento del diritto al trasferimento per l'a.s. 2022-2023 in un ambito territoriale ricompreso nella provincia di Messina, classe concorso A010, secondo le preferenze dalla stessa espresse nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. Premessa
l'invocata precedenza ex art. 470 d.Lgs. 297/94 e 30 co. 2 bis d.Lgs. 165/01 contenuta nella domanda di partecipazione alla mobilità, deduceva l'illegittimità delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 e quindi dell'O.M. 45/2022 valevole per la mobilità del triennio dal 2022/2023 al
2024/2025 per non avere il riconosciuto alcuna precedenza alla sua Parte_1
mobilità interprovinciale rispetto alle nuove immissioni in ruolo, dolendosi nella sostanza del previo accantonamento di posti per le nuove immissioni in ruolo.
In subordine, reclamava l'accertamento del diritto a partecipare alle operazioni di mobilità, per l'a.s. 2022-2023 e per quelle a seguire, presentando domanda di passaggio di cattedra per la classe di concorso A07 cd. “Discipline
Audiovisive” e conseguentemente il diritto della stessa ad ottenere che la mobilità per l'a.s. 2022-2023, relativa alla classe di concorso A07, dovesse avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni, con trasferimento in provincia di Messina e precisamente presso il “Liceo Sequenza” di Messina o in uno dei posti nella provincia di Messina vacante e disponibile alla data di pubblicazione della procedura di mobilità.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità oggetto del contenzioso, il giudice adito, con sentenza n.
2414/2023 dell'1.6.2023 rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
In particolare, richiamati i precedenti resi dal medesimo ufficio e dalla giurisprudenza di merito, il giudice riteneva, con riferimento all'art. 8 del
CCNI, che non sussistesse l'asserita illegittimità delle clausole del medesimo contratto collettivo relative alla mobilità. Inoltre, riteneva inconferente il richiamo all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto tale disposizione non stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di procedere a nuove assunzioni prima di aver esperito le procedure di mobilità. Inoltre, rilevava che l'articolo citato si limita a prevedere il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali, senza tuttavia imporre che la totalità dei posti vacanti e disponibili venga destinata alla mobilità, né definire percentuali specifiche da riservare a tale finalità, rimettendo all'amministrazione, attraverso la contrattazione collettiva, la definizione delle modalità di bilanciamento tra i diversi interessi pubblici coinvolti nell'ambito di tale attività.
Rilevava che la citata disciplina riguarda esclusivamente il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni che presentino domanda di trasferimento nonché i trasferimenti d'ufficio di personale nell'ambito della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse situate nello stesso comune, fattispecie distinte rispetto a quella oggetto del giudizio, relativa a procedure di mobilità volontaria su scala interprovinciale.
Compensava le spese processuali “stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto della qualità delle parti”.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto depositato il Parte_1
24.11.2023; resisteva al gravame CP_1
Integrato il contraddittorio, la causa è stata posta in decisione in data 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo d'appello il censura il capo della Parte_1
sentenza che ha compensato le spese di lite. Rileva che il giudice di primo grado ha fatto errata applicazione dell'art. 92 c.2 c.p.c. non avendo fondamento legale la clausola esimente relativa alla qualità delle parti che il Tribunale ha applicato e anzi sussistendo specifica disciplina in ordine alle spese processuali qualora l'amministrazione sia rappresentata in giudizio dai funzionari a norma dell'art. 417 bis c.p.c.
Anche la motivazione indicata dal tribunale della “peculiarità” della fattispecie non rileva, ricorrendo, piuttosto, nel caso in esame una pretesa basata su un'interpretazione infondata delle norme da parte della ricorrente. Errato è anche il richiamo alla complessità della fattispecie che non ricorre e quand'anche ricorresse non giustificherebbe la compensazione delle spese processuali.
Chiede, pertanto, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, quantificate per il primo grado in €
5400,00 tenuto conto dei parametri del DM n. 55/2014, dell'attività svolta e dell'abbattimento previsto dall'art. 151 disp. att. cp.c.
2. L'appello è fondato.
L'art. 92 c.p.c. stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, in ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ritiene il collegio che la “peculiarità” della fattispecie, “la qualità delle parti” e la “complessità della fattispecie” non rientrino in alcuna delle ipotesi per le quali è consentita la compensazione delle spese processuali.
Il concetto di peculiarità della fattispecie è del tutto vago, la complessità non appare ricorrere nel caso in esame trattandosi di fattispecie disciplinata normativamente e non si comprende quale valore possa tutelarsi con l'espressione “qualità delle parti”, a meno che non si voglia ritenere che in tutta la materia del pubblico impiego il lavoratore possa adire la giustizia con esonero di spese processuali in ipotesi di soccombenza.
In ordine al mutamento della giurisprudenza, ragione invocata da parte appellata si richiama la sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav.,
20/6/2024, n.17083 secondo cui In base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 4696 del 2019; v. anche Cass. n. 3977 del 2020). La "controvertibilità" delle questioni oggetto di causa non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Controvertibile equivale a opinabile, da intendere come questione su cui non vi è certezza assoluta ma differenti opinioni, o meglio differenti interpretazioni giuridiche, il che è la regola nelle controversie giudiziali, mentre affatto diverse sono le ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva”.
Peraltro, nel caso in esame, non ricorre neanche una ipotesi di novità assoluta della questione come emerge dalla stessa sentenza appellata e dalle sentenze di merito richiamate dal giudice di primo grado (vedi sentenza Corte appello Brescia n.96/2021 del 16.7.2021 e sentenza Corte appello Palermo n.
986/2021 del 15.7.2021). La mancanza di un orientamento consolidato della
Corte di Cassazione non giustifica la compensazione delle spese processuali, essendo l'alea del giudizio un elemento connaturato al processo.
3.L'appello deve essere accolto e deve essere CP_1
condannata a pagare le spese processuali del primo grado che si determinano in relazione al valore indeterminabile della causa in primo grado e tenuto conto dell'abbattimento previsto dall'art. 152 bis disp . att. c.p.c, essendosi costituita l'amministrazione in primo grado a mezzo del funzionario, in € 3705,00.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa nel presente grado, pari alle spese liquidate.
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna a pagare in favore del CP_1 Parte_1
appellante le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 3705,00, oltre rimborso spese generali, condanna a pagare in favore del appellante le CP_1 Parte_1
spese del presente grado del giudizio che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 984/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F , in persona del Ministro pro tempore, organicamente P.IVA_1
patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avv. Isgrò Maria Chiara;
Appellata
DOCENTI CONTROINTERESSATI
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, la docente odierna appellata – insegnante di scuola primaria, immessa in ruolo a seguito di concorso ordinario DDG n. 106/2016, titolare in provincia di Catania – chiedeva, in via cautelare d'urgenza e nel merito, l'accertamento del diritto al trasferimento per l'a.s. 2022-2023 in un ambito territoriale ricompreso nella provincia di Messina, classe concorso A010, secondo le preferenze dalla stessa espresse nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. Premessa
l'invocata precedenza ex art. 470 d.Lgs. 297/94 e 30 co. 2 bis d.Lgs. 165/01 contenuta nella domanda di partecipazione alla mobilità, deduceva l'illegittimità delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 e quindi dell'O.M. 45/2022 valevole per la mobilità del triennio dal 2022/2023 al
2024/2025 per non avere il riconosciuto alcuna precedenza alla sua Parte_1
mobilità interprovinciale rispetto alle nuove immissioni in ruolo, dolendosi nella sostanza del previo accantonamento di posti per le nuove immissioni in ruolo.
In subordine, reclamava l'accertamento del diritto a partecipare alle operazioni di mobilità, per l'a.s. 2022-2023 e per quelle a seguire, presentando domanda di passaggio di cattedra per la classe di concorso A07 cd. “Discipline
Audiovisive” e conseguentemente il diritto della stessa ad ottenere che la mobilità per l'a.s. 2022-2023, relativa alla classe di concorso A07, dovesse avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni, con trasferimento in provincia di Messina e precisamente presso il “Liceo Sequenza” di Messina o in uno dei posti nella provincia di Messina vacante e disponibile alla data di pubblicazione della procedura di mobilità.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità oggetto del contenzioso, il giudice adito, con sentenza n.
2414/2023 dell'1.6.2023 rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
In particolare, richiamati i precedenti resi dal medesimo ufficio e dalla giurisprudenza di merito, il giudice riteneva, con riferimento all'art. 8 del
CCNI, che non sussistesse l'asserita illegittimità delle clausole del medesimo contratto collettivo relative alla mobilità. Inoltre, riteneva inconferente il richiamo all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto tale disposizione non stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di procedere a nuove assunzioni prima di aver esperito le procedure di mobilità. Inoltre, rilevava che l'articolo citato si limita a prevedere il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali, senza tuttavia imporre che la totalità dei posti vacanti e disponibili venga destinata alla mobilità, né definire percentuali specifiche da riservare a tale finalità, rimettendo all'amministrazione, attraverso la contrattazione collettiva, la definizione delle modalità di bilanciamento tra i diversi interessi pubblici coinvolti nell'ambito di tale attività.
Rilevava che la citata disciplina riguarda esclusivamente il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni che presentino domanda di trasferimento nonché i trasferimenti d'ufficio di personale nell'ambito della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse situate nello stesso comune, fattispecie distinte rispetto a quella oggetto del giudizio, relativa a procedure di mobilità volontaria su scala interprovinciale.
Compensava le spese processuali “stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto della qualità delle parti”.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto depositato il Parte_1
24.11.2023; resisteva al gravame CP_1
Integrato il contraddittorio, la causa è stata posta in decisione in data 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo d'appello il censura il capo della Parte_1
sentenza che ha compensato le spese di lite. Rileva che il giudice di primo grado ha fatto errata applicazione dell'art. 92 c.2 c.p.c. non avendo fondamento legale la clausola esimente relativa alla qualità delle parti che il Tribunale ha applicato e anzi sussistendo specifica disciplina in ordine alle spese processuali qualora l'amministrazione sia rappresentata in giudizio dai funzionari a norma dell'art. 417 bis c.p.c.
Anche la motivazione indicata dal tribunale della “peculiarità” della fattispecie non rileva, ricorrendo, piuttosto, nel caso in esame una pretesa basata su un'interpretazione infondata delle norme da parte della ricorrente. Errato è anche il richiamo alla complessità della fattispecie che non ricorre e quand'anche ricorresse non giustificherebbe la compensazione delle spese processuali.
Chiede, pertanto, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, quantificate per il primo grado in €
5400,00 tenuto conto dei parametri del DM n. 55/2014, dell'attività svolta e dell'abbattimento previsto dall'art. 151 disp. att. cp.c.
2. L'appello è fondato.
L'art. 92 c.p.c. stabilisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, in ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ritiene il collegio che la “peculiarità” della fattispecie, “la qualità delle parti” e la “complessità della fattispecie” non rientrino in alcuna delle ipotesi per le quali è consentita la compensazione delle spese processuali.
Il concetto di peculiarità della fattispecie è del tutto vago, la complessità non appare ricorrere nel caso in esame trattandosi di fattispecie disciplinata normativamente e non si comprende quale valore possa tutelarsi con l'espressione “qualità delle parti”, a meno che non si voglia ritenere che in tutta la materia del pubblico impiego il lavoratore possa adire la giustizia con esonero di spese processuali in ipotesi di soccombenza.
In ordine al mutamento della giurisprudenza, ragione invocata da parte appellata si richiama la sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav.,
20/6/2024, n.17083 secondo cui In base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 4696 del 2019; v. anche Cass. n. 3977 del 2020). La "controvertibilità" delle questioni oggetto di causa non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Controvertibile equivale a opinabile, da intendere come questione su cui non vi è certezza assoluta ma differenti opinioni, o meglio differenti interpretazioni giuridiche, il che è la regola nelle controversie giudiziali, mentre affatto diverse sono le ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva”.
Peraltro, nel caso in esame, non ricorre neanche una ipotesi di novità assoluta della questione come emerge dalla stessa sentenza appellata e dalle sentenze di merito richiamate dal giudice di primo grado (vedi sentenza Corte appello Brescia n.96/2021 del 16.7.2021 e sentenza Corte appello Palermo n.
986/2021 del 15.7.2021). La mancanza di un orientamento consolidato della
Corte di Cassazione non giustifica la compensazione delle spese processuali, essendo l'alea del giudizio un elemento connaturato al processo.
3.L'appello deve essere accolto e deve essere CP_1
condannata a pagare le spese processuali del primo grado che si determinano in relazione al valore indeterminabile della causa in primo grado e tenuto conto dell'abbattimento previsto dall'art. 152 bis disp . att. c.p.c, essendosi costituita l'amministrazione in primo grado a mezzo del funzionario, in € 3705,00.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa nel presente grado, pari alle spese liquidate.
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna a pagare in favore del CP_1 Parte_1
appellante le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 3705,00, oltre rimborso spese generali, condanna a pagare in favore del appellante le CP_1 Parte_1
spese del presente grado del giudizio che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi