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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2024, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6526/2024 promossa con ricorso congiunto in data 7.10.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Daniele Carsenzuola che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.10.1945 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Daniele Carsenzuola che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di LO AL (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali e
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
pagina 1 di 2 2) la casa familiare sita in LO AL (MI), Via Venticinque Aprile n. 39, verrà assegnata con i relativi arredi al sig. Parte_2
3) quanto ai figli, e i coniugi danno atto che gli stessi sono Persona_1 Persona_2 del tutto economicamente autosufficienti;
4) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non sarà dovuto alcun contributo al mantenimento degli stessi;
5) entrambi i coniugi dichiarano di aver già definito tra di loro ogni pendenza di carattere economico e pertanto dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
6) spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in LO AL (MI) in data 10.5.1986 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 28.10.2024 per l'udienza del 21.11.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte. IV. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
[...]
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO AL (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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