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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6015/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Quatrini e Pierpaolo
Palermo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Tommaso Salvini n. 10, giusta procura in calce al ricorso;
e
C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Lesmo (MB) Via Pò n. 6, rappresentato e difeso, dall'Avv. M. Elena Marchetto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Monza, Via Appiani n. 5/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del giorno 25 febbraio 2025 per Parte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva per Controparte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lesmo il 30.09.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lesmo, anno 2009, n. 14, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione è nata la figlia minore (il giorno 21.02.2011).
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Le circostanze desunte dagli atti di causa e dall'audizione delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 6015/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Lesmo il 30.09.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Lesmo, anno 2009, n. 14, Parte II, Serie A);
II) Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bovisio Masciago dopo il passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III) Rimette la causa in istruttoria davanti al Giudice Delegato per l'ulteriore corso;
IV) Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6015/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Quatrini e Pierpaolo
Palermo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Tommaso Salvini n. 10, giusta procura in calce al ricorso;
e
C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Lesmo (MB) Via Pò n. 6, rappresentato e difeso, dall'Avv. M. Elena Marchetto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Monza, Via Appiani n. 5/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del giorno 25 febbraio 2025 per Parte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva per Controparte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lesmo il 30.09.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lesmo, anno 2009, n. 14, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione è nata la figlia minore (il giorno 21.02.2011).
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Le circostanze desunte dagli atti di causa e dall'audizione delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 6015/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Lesmo il 30.09.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Lesmo, anno 2009, n. 14, Parte II, Serie A);
II) Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bovisio Masciago dopo il passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III) Rimette la causa in istruttoria davanti al Giudice Delegato per l'ulteriore corso;
IV) Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi