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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7483/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso in opposizione, depositato in data 12/06/2025, Pt_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione
[...]
Lavoro – , chiedendo: CP_1
- In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre il rinnovo della CTU medico legale per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento;
- Infine accertato il requisito sanitario legittimante la corresponsione delle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento), dichiararle integralmente accolte sin dall'epoca pagina 1 di 4 della revisione ovvero dalla data in cui ne verrà accertato il diritto da parte del CTU.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente – invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) - ha esposto di aver proposto ricorso per ATP per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU, in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle proprie condizioni concrete, chiedendo il rinnovo della CTU medico legale.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 14.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito della camera di consiglio ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Nell'opposizione, parte attrice si limita ad affermare che le patologie dalle quali è affetta rendono “necessaria la supervisione e l'assistenza da parte di terzi per la normale gestione della propria vita” (pag. 2).
Si tratta con tutta evidenza di un'affermazione generica, la quale resta distante da un confronto obiettivo con gli indici di carattere scientifico che rispondono alla valutazione della sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Oltre a ciò, nell'atto introduttivo si deduce come la ricorrente non sia autonoma, poiché “Non accompagna i figli a scuola in assenza della madre”, e si aggiunge che il proprio complessivo stato di pagina 2 di 4 salute “potrebbe del tutto compromettere la propria quotidianità”
(pag. 3): tale assunto, tuttavia, non è in alcun modo specificato.
I generici rilievi contenuti in ricorso hanno pertanto escluso la possibilità di rinnovare la ctu, la quale viceversa appare sufficientemente motivata ed immune da vizi logici.
Giova dunque richiamare quanto esposto dalla CTU nella propria relazione: “Autonoma alla cura del sé e dei propri spazi personali, ancora da supportare per la pianificazione del tempo libero.
Alla visita peritale è apparsa rallentata, tuttavia lucida collaborante. Sono emerse sia documentalmente sia dal colloquio delle importanti difficoltà nella gestione dei figli, di fatto cresciuti dalla nonna.
Tale rallentamento si accompagna ad una scarsa iniziativa, con necessità di essere stimolata e supportata per tendenza al ritiro.
Cont Attualmente frequenta quotidianamente il ove svolge attività di tipo ricreativo, dichiara di essere accompagnata dalla madre.
In ordine alle autonomie domestiche attualmente tutta l'attività è gestita dalla madre, tuttavia il soggetto presenta autonomie nella cura del se e dell'ambiente come emerso dalla documentazione e sopra riportate.
Persiste ideazione persecutoria e dispercezione uditiva con percezione di voci che parlano. Tali voci sembrano essere distrattive della concentrazione del soggetto ma non impositive, nel senso che non viene richiesto di fare o dire cose. Confermato da tutti gli accertamenti che risultano assenti sia profili di auto/eteroaggressività sia intenzionalità suicidaria. Riferisce crisi aggressive per cui mangia o urla senza rischi concreti nel quotidiano.
Si tratta di una condizione che rende il soggetto senza dubbio impossibilitato all'esercizio di attività lavorativa per le plurime patologie, per il QI senza dubbio deficitario, ma residuano le capacità minime per la gestione del sé nella quotidianità. Allo stato assume terapia costantemente, come documentato dalla valutazione di pagina 3 di 4 aggiornamento, frequenta con assiduità un percorso di monitoraggio clinico e le attività presso il centro diurno “Il percorso di cura che sta seguendo in questo Servizio ricade nella "dizione" Presa in
Carico, poiché o alle visite specialistiche sta seguendo anche un percorso riabilitativo nel nostro Centro Diurno, con una presenza di
80 giornate nello scorso anno. Tale programma riabilitativo prosegue tuttora nel corrente anno, e comunque aveva avuto inizio già nella seconda metà del 2022.”
Pur in un quadro di estrema gravità che giustifica l'invalidità concessa del 100%, la condizione si presenta ancora compatibile con l'espletamento delle attività quotidiane di base pertanto non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento di indennità di accompagnamento.
Risulta infatti soggetto in gradi d deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, e di compiere da solo gli atti ordinari della vita. Pur necessario un supporto su alcuni fronti la condizione non assume quei caratteri di gravità precludenti tali attività né quel carattere di continuità richiesto.”.
Sulla scia di queste argomentazioni, le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU devono essere in questa sede condivise.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti, vista l'autodichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 14.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7483/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso in opposizione, depositato in data 12/06/2025, Pt_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione
[...]
Lavoro – , chiedendo: CP_1
- In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre il rinnovo della CTU medico legale per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento;
- Infine accertato il requisito sanitario legittimante la corresponsione delle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento), dichiararle integralmente accolte sin dall'epoca pagina 1 di 4 della revisione ovvero dalla data in cui ne verrà accertato il diritto da parte del CTU.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente – invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) - ha esposto di aver proposto ricorso per ATP per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU, in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle proprie condizioni concrete, chiedendo il rinnovo della CTU medico legale.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 14.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito della camera di consiglio ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Nell'opposizione, parte attrice si limita ad affermare che le patologie dalle quali è affetta rendono “necessaria la supervisione e l'assistenza da parte di terzi per la normale gestione della propria vita” (pag. 2).
Si tratta con tutta evidenza di un'affermazione generica, la quale resta distante da un confronto obiettivo con gli indici di carattere scientifico che rispondono alla valutazione della sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Oltre a ciò, nell'atto introduttivo si deduce come la ricorrente non sia autonoma, poiché “Non accompagna i figli a scuola in assenza della madre”, e si aggiunge che il proprio complessivo stato di pagina 2 di 4 salute “potrebbe del tutto compromettere la propria quotidianità”
(pag. 3): tale assunto, tuttavia, non è in alcun modo specificato.
I generici rilievi contenuti in ricorso hanno pertanto escluso la possibilità di rinnovare la ctu, la quale viceversa appare sufficientemente motivata ed immune da vizi logici.
Giova dunque richiamare quanto esposto dalla CTU nella propria relazione: “Autonoma alla cura del sé e dei propri spazi personali, ancora da supportare per la pianificazione del tempo libero.
Alla visita peritale è apparsa rallentata, tuttavia lucida collaborante. Sono emerse sia documentalmente sia dal colloquio delle importanti difficoltà nella gestione dei figli, di fatto cresciuti dalla nonna.
Tale rallentamento si accompagna ad una scarsa iniziativa, con necessità di essere stimolata e supportata per tendenza al ritiro.
Cont Attualmente frequenta quotidianamente il ove svolge attività di tipo ricreativo, dichiara di essere accompagnata dalla madre.
In ordine alle autonomie domestiche attualmente tutta l'attività è gestita dalla madre, tuttavia il soggetto presenta autonomie nella cura del se e dell'ambiente come emerso dalla documentazione e sopra riportate.
Persiste ideazione persecutoria e dispercezione uditiva con percezione di voci che parlano. Tali voci sembrano essere distrattive della concentrazione del soggetto ma non impositive, nel senso che non viene richiesto di fare o dire cose. Confermato da tutti gli accertamenti che risultano assenti sia profili di auto/eteroaggressività sia intenzionalità suicidaria. Riferisce crisi aggressive per cui mangia o urla senza rischi concreti nel quotidiano.
Si tratta di una condizione che rende il soggetto senza dubbio impossibilitato all'esercizio di attività lavorativa per le plurime patologie, per il QI senza dubbio deficitario, ma residuano le capacità minime per la gestione del sé nella quotidianità. Allo stato assume terapia costantemente, come documentato dalla valutazione di pagina 3 di 4 aggiornamento, frequenta con assiduità un percorso di monitoraggio clinico e le attività presso il centro diurno “Il percorso di cura che sta seguendo in questo Servizio ricade nella "dizione" Presa in
Carico, poiché o alle visite specialistiche sta seguendo anche un percorso riabilitativo nel nostro Centro Diurno, con una presenza di
80 giornate nello scorso anno. Tale programma riabilitativo prosegue tuttora nel corrente anno, e comunque aveva avuto inizio già nella seconda metà del 2022.”
Pur in un quadro di estrema gravità che giustifica l'invalidità concessa del 100%, la condizione si presenta ancora compatibile con l'espletamento delle attività quotidiane di base pertanto non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento di indennità di accompagnamento.
Risulta infatti soggetto in gradi d deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, e di compiere da solo gli atti ordinari della vita. Pur necessario un supporto su alcuni fronti la condizione non assume quei caratteri di gravità precludenti tali attività né quel carattere di continuità richiesto.”.
Sulla scia di queste argomentazioni, le conclusioni alle quali è pervenuta la CTU devono essere in questa sede condivise.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti, vista l'autodichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 14.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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