Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.2046/ 2024 tra (C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE E
(P. Controparte_1
IVA ) in persona del titolare (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
) C.F._2
CONVENUTO Oggi 29/05/2025 alle ore 13.50 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per 'avv. MERONI MARIUCCIA Parte_1
Per l'Avv. Giulia Pugliese in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Giuseppe Aiello. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla propria memoria integrativa datata 25 ottobre 2024. L'Avv. Pugliese precisa le conclusioni richiamando quelle di cui agli atti depositati e rappresenta che il convenuto non ha potuto onorare il pagamento perché detenuto dal 2021.
Il Giudice Invita le parti a discutere oralmente la causa. L'Avv. Meroni osserva che è una cosa strana in quanto il contratto di locazione inter partes è stato firmato dalle parti nel luglio 2022 quindi il convenuto era presente alla stipula del contratto. L'Avv. Pugliese insiste su quanto già dichiarato. L'Avv. Meroni replica che nello stesso atto depositato da controparte è scritto che il convenuto è stato detenuto dal 2021 sino allo scorso 2 maggio 2025. L'Avv. Pugliese replica che la scarcerazione è recente ed è compatibile col fatto che il convenuto persista nella sua incapacità a onorare il pagamento. Il Giudice Quanto all'istanza di liquidazione patrocinio a spese dello Stato invita il difensore del convenuto a produrre al telematico tutta la documentazione sottoposta al Consiglio dell'Ordine onde provvedere alla liquidazione con separato decreto e rappresenta alle parti che la camera di consiglio si protrarrà verosimilmente sino a tarda ora, dispensandole quindi, in accordo con le stesse, dalla lettura della sentenza, che sarà immediatamente depositata tramite consolle. Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite
“Consolle magistrato”. Verbale chiuso alle ore 18.30. Il Giudice
Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MERONI MARIUCCIA ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Brugherio (MB) via Cavour 14 ATTORE/INTIMANTE
Contro
(P. Controparte_1
IVA ) in persona del titolare (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Aiello ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barrafranca, via Sicilia n. 81/A CONVENUTO/INTIMATO CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso richiamando le conclusioni di cui alla propria memoria integrativa e così come di seguito:
Nel merito:
- Confermare l'ordinanza provvisoria di convalida dello sfratto, emessa in data 23 aprile 2024, di conseguenza, dando atto che l'immobile concesso in locazione, uso diverso, è stato liberato il 13 giugno 2024 con la restituzione delle chiavi alla proprietà.
- Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso, stipulato in data 1 luglio 2024, per grave inadempimento della impresa individuale
[...]
. Controparte_1 nare l'impresa individuale
[...]
e il suo titolare Controparte_2 Controparte_1 l mese di ottobr o 2024, per l'importo di €. 10.880,00 oltre l'indennità di occupazione, aprile – giugno 2024, per la somma 1.920,00 oltre gli interessi legali. Con integrale rifusione delle competenze, onorari e spese di lite, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cpc.
La parte convenuta ha concluso richiamando le conclusioni di cui ai propri atti e quindi quelle di cui alla propria comparsa di costituzione:
Il Sig. , a mezzo dello scrivente, formula le seguenti Controparte_1 conclusioni rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, il tribunale adito voglia:
- non convalidare lo sfratto, per i motivi sopra esposti;
- in via riconvenzionale, accertare che il Sig. ha diritto ad ottenere l'indennità per la perdita CP_1 dell'avviamento nella misura di 18 mensilità, per le ragioni e causali sopra esposte;
- ritenere che il Sig. è legittimato a tenere il possesso dell'immobile fino a quando non verrà CP_1 corrisposta l'indennità per la perdita dell'avviamento, corrispondendo una indennità di occupazione, da compensare con la predetta indennità;
- in via subordinata, ridurre gli importi richiesti a titolo di locazione, per le ragioni esposte in premessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il signor denunciava la morosità di Parte_1 [...]
, impresa individuale, in persona del Controparte_1 suo titolare sig. conduttrice dell'immobile ad uso Controparte_1 commerciale in Brugherio (MB) via Tre Re, 36, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione a far data dall'ottobre 2022; il tutto per l'importo complessivo di
€ 10.880,00, oltre interessi ed oneri accessori. Contestualmente, conveniva in giudizio l'impresa individuale in persona del suo titolare avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento. Si costituiva in giudizio il sig. -senza specificare di costituirsi Controparte_1 in qualità di titolare dell'impresa individuale citata- depositando comparsa di costituzione in cui deduceva: di non aver mai ricevuto alcuna diffida di pagamento;
di occupare l'immobile dal 2009 in virtù di diverso contratto;
di non aver potuto pagare in quanto detenuto;
di non aver mai ricevuto l'indennità di avviamento alla scadenza naturale del precedente contratto, che dunque andava compensata con quanto dovuto al locatore;
che il sig. aveva risolto il contratto in data 28 luglio 2023 e Pt_1 dunque nulla era dovuto oltre tale periodo. Concludeva chiedendo: il rigetto della domanda di convalida;
in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto all'indennità di avviamento e a rimanere in possesso dell'immobile fino alla corresponsione di tale indennità, da compensare con una indennità di occupazione;
in via subordinata, di ridurre gli importi richiesti a titolo di locazione, per le suesposte ragioni. Stante l'opposizione, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, previa emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. Successivamente, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, previa precisazione delle conclusioni, con contestuale emissione e lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
* * * La domanda attorea può essere accolta. Risulta infatti provata in causa l'esistenza del titolo alla base della pretesa azionata, e cioè l'esistenza tra le parti del contratto di locazione registrato di immobile adibito ad uso diverso da abitazione in data 1 luglio 2022. Costituiva pertanto onere della parte convenuta dimostrare il puntuale adempimento delle obbligazioni poste a suo carico da tale contratto, ed in particolare quella principale di pagamento dei canoni (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01). Ciò viceversa non è avvenuto, né sono state sollevate domande ed eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria in capo alla parte conduttrice convenuta meritevoli di accoglimento. Quanto alla eccepita mancanza di una diffida, la giurisprudenza puntualmente ha chiarito che la legge non prevede che la messa in mora debba essere inviata obbligatoriamente al conduttore moroso: da tanto deriva la possibilità di adire direttamente il Tribunale per ottenere lo sfratto e, eventualmente, il pagamento dei canoni non versati;
in altre parole, la lettera di messa in mora non è una condizione di procedibilità del procedimento di convalida di sfratto (cfr. Trib. Roma, sezione VI civ., n. 7313/2019) e può quindi mancare. Quanto alla eccepita mancata corresponsione dell'indennità di avviamento con riferimento ad un precedente contratto di locazione del 2009 fra l'odierno locatore ed altra impresa individuale di cui era titolare il sig. relativo al medesimo CP_1 immobile di cui nella specie si tratta -e dunque quanto all'eccezione di compensazione di tale importo con i canoni locatizi non corrisposti riferiti al contratto del 2022- non risulta dimostrata la spettanza di tale indennità. Si osserva infatti che lo stesso convenuto nella comparsa di costituzione dichiarava di occupare l'immobile oggetto di locazione dalla data del contratto del 2009, mentre, secondo la Suprema Corte, Perché sorga il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 occorre che vi sia il rilascio dell'immobile locato, il quale è il fatto causativo della perdita dell'avviamento; ne consegue che se alla cessazione del rapporto locatizio non si accompagna il rilascio del locale e quindi l'attività economica ivi svolta continua ad esservi esercitata, non vi può essere perdita di avviamento e quindi pregiudizio economico da compensare, sia pure con quel particolare meccanismo automatico introdotto dalla suddetta norma della legge n. 392 del 1978. (cfr. Cass. civ. n. 23558/2009). Pertanto, non avendo rilasciato l'immobile alla cessazione del rapporto locatizio instaurato nel 2009, il sig. non può avere avuto perdita di avviamento CP_1 con riferimento a tale rapporto e dunque non spetta la relativa indennità. Quanto infine alla richiesta di riduzione degli importi richiesti a titolo di canone di locazione, deve ritenersi infondata, in quanto la risoluzione del contratto di locazione, comportando l'obbligo del conduttore di restituire la cosa, non fa venir meno l'obbligo di corrisponderne il corrispettivo, che viceversa permane sino all'effettiva riconsegna dell'immobile (nella specie avvenuta in data 13 giugno 2024). A mente dell'art. 1591 c.c., infatti, il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a corrispondere il corrispettivo della locazione sino alla data del rilascio dell'immobile, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Quanto alla pretesa attore, la morosità dedotta dall'intimante, per complessivi € 10.880,00 alla data dell'intimazione, corrisponde a svariate mensilità di canone (€ 15.400,00 pari a € 1.400,00 mensili x mesi 11) il che ampiamente giustifica la risoluzione del rapporto per grave inadempimento Sul punto va infatti condivisa l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che – pur escludendo l'applicabilità alle locazioni destinate ad uso diverso dall'abitativo dell'art. 5 legge 392/78- ritiene comunque il criterio determinato da tale norma valido parametro per valutare, ex art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (cfr. Cass. n. 1428/2017; n. 5902/2006; n. 1234/2000; n. 2232/95). Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa individuale
[...]
in persona del suo titolare . Controparte_1 Controparte_1
Consegue altresì la condanna della convenuta al pagamento dei canoni arretrati di € 10.880,00 oltre a quelli dovuti da aprile 2024 sino a giugno 2024 pari ad € 1.920,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le difficoltà economiche del conduttore, anche eventualmente derivate dal suo stato personale di detenzione ed all'impossibilità di svolgere attività lavorativa, non ne giustificano infatti l'inadempimento né costituiscono motivo di compensazione delle spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dei canoni arretrati di € 10.880,00 oltre a quelli dovuti da aprile 2024 sino a giugno 2024 pari ad € 1.920,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano sulla base della Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e della nota spese depositata da parte attrice in € 2.320,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore che ne ha fatto richiesta. Monza, 29/05/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi