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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 71/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 2.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Il in persona del legale rappresentante, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Iaccarino,
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3915 del 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso dell accertando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato dal 18.10.2016 al 12.4.2019 con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello II CCNL Metalmeccanici Piccola Industria e, per l'effetto, condannando la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 42.269,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
ha rigettato, invece, la domanda di impugnativa del licenziamento orale e condannato la resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile in quanto non è stato notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza.
Come è noto, la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 20604 del 2008, seguita anche da
Cass. 9597/2011, ha ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, anche dopo il precedente intervento delle sezioni unite, in tema di vizi di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato, la sentenza n. 2604/2008 ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della
Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza -giuridica o di fatto- della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla.
In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa.
Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma
2, Cost.)– al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c.”.
A tale persuasivo orientamento (ribadito da Cass. 17368/2018 ove si evidenzia, altresì, la rispondenza dell'improcedibilità alla necessità di tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato;
Cass. ordinanza n. 27079 del 26/11/2020) questa Corte presta piena adesione, in relazione alla attuale controversia in cui la parte appellante non ha neanche depositato le note di trattazione scritta pur avendo avuto regolare comunicazione del decreto di fissazione d'udienza e di quello che ha provveduto ex art. 127 ter cpc, non ha curato di depositare l'atto di appello notificato, né la parte appellata si è costituita.
E' opportuno, inoltre, chiarire l'operatività del principio appena applicato in ipotesi di mancata comparizione sia dell'appellante che dell'appellato all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c., in riferimento all'ambito applicativo sia dell'art. 181 c.p.c. che dell'art. 348 c.p.c..
Come è noto, invero, l'applicabilità degli artt. 181 e 348 c.p.c. al rito del lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte di Cassazione che da ultimo (Cass. n. 5238/2011) ne ha così riassunto lo schema applicativo e le reciproche interferenze:
“… il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente" è quello secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, ne' i principi cui esso si ispira
(vedi, da ultimo, Cass. 9 marzo 2009 n. 5643). Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio;
b) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio l'appellante non sia presente. A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui, come si desume anche dal testo dell'art. 348 cod. proc. civ., le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza (vedi, per tutte Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio
2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé il comportamento dell'appellato. Del resto, è
l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007 n. 5125; Cass. 28 marzo 2007 n.
7586).
Tali disposizioni, però, non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, così adottando un comportamento che dà luogo ad una irragionevole dilatazione dei tempi del processo, in contrasto sia con la ratio di accelerazione dell'attività processuale ispiratrice della sostituzione dell'art. 348 medesimo operata dalla L. 26 novembre 1990 n. 353, art. 54 (Cass. 31 maggio 2005, n. 11594) sia con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost..
Né va omesso di considerare che, viceversa, è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982 n. 1169 e Cass. 25 maggio 2005 n. 11014)”.
La pronuncia appena riportata si muove, dunque, nel solco dei costanti precedenti della stessa Corte di legittimità in punto di ambito di operatività dell'art. 348 c.p.c..
Può, quindi, affermarsi che alla stregua del diritto vivente, generato dal rapporto tra la regola iuris affermata dalla Cass. a SS.UU. n. 20604/2008 ed il regime della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione dell'appello, lo stesso appello deve essere dichiarato, sin dalla prima udienza, improcedibile qualora:
a)l'appellante (al quale sia stata ritualmente comunicato l'avviso ex art. 435 c.p.c. di fissazione d'udienza) non compaia a tale udienza;
b)l'appellato non sia costituito;
c)ovvero non sia stata data prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione d'udienza. A tale esito, peraltro, era pervenuta la Corte di Cassazione già da tempo.
Si ricorda, infatti, Cassazione n. 7673/1990 la quale aveva avuto modo di affermare che la mancanza o la radicale nullità della notificazione del ricorso in appello -proposto secondo il rito del lavoro - e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, incidendo su elementi essenziali della complessa fattispecie introduttiva del processo di impugnazione - che postula la consegna dell'atto di gravame a ciascuna parte con le formalità all'uopo previste - comporta che, in difetto di costituzione dell'appellato ovvero quando questo si sia costituito per eccepire l'invalidità suddetta, rispetto alla quale la costituzione esplica efficacia sanante soltanto ex nunc, cioè con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, il giudice, ove rilevi che, a causa di tale invalidità, l'atto di impugnazione sia divenuto inidoneo a precludere il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con pronuncia di mero rito, esclusa la possibilità di procedere a rinnovazione dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (v 385/88, mass n 456945; (v 2166/88, mass n 458008; n. 1853/1981).
Non è necessario provvedere sulle spese del grado attesa l'assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
dichiara l'improcedibilità dell'appello;
nulla per le spese di lite.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Arturo Avolio dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 2.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Il in persona del legale rappresentante, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Iaccarino,
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3915 del 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso dell accertando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato dal 18.10.2016 al 12.4.2019 con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello II CCNL Metalmeccanici Piccola Industria e, per l'effetto, condannando la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 42.269,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
ha rigettato, invece, la domanda di impugnativa del licenziamento orale e condannato la resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile in quanto non è stato notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza.
Come è noto, la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 20604 del 2008, seguita anche da
Cass. 9597/2011, ha ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, anche dopo il precedente intervento delle sezioni unite, in tema di vizi di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato, la sentenza n. 2604/2008 ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della
Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza -giuridica o di fatto- della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla.
In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa.
Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma
2, Cost.)– al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c.”.
A tale persuasivo orientamento (ribadito da Cass. 17368/2018 ove si evidenzia, altresì, la rispondenza dell'improcedibilità alla necessità di tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato;
Cass. ordinanza n. 27079 del 26/11/2020) questa Corte presta piena adesione, in relazione alla attuale controversia in cui la parte appellante non ha neanche depositato le note di trattazione scritta pur avendo avuto regolare comunicazione del decreto di fissazione d'udienza e di quello che ha provveduto ex art. 127 ter cpc, non ha curato di depositare l'atto di appello notificato, né la parte appellata si è costituita.
E' opportuno, inoltre, chiarire l'operatività del principio appena applicato in ipotesi di mancata comparizione sia dell'appellante che dell'appellato all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c., in riferimento all'ambito applicativo sia dell'art. 181 c.p.c. che dell'art. 348 c.p.c..
Come è noto, invero, l'applicabilità degli artt. 181 e 348 c.p.c. al rito del lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte di Cassazione che da ultimo (Cass. n. 5238/2011) ne ha così riassunto lo schema applicativo e le reciproche interferenze:
“… il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente" è quello secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, ne' i principi cui esso si ispira
(vedi, da ultimo, Cass. 9 marzo 2009 n. 5643). Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio;
b) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio l'appellante non sia presente. A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui, come si desume anche dal testo dell'art. 348 cod. proc. civ., le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza (vedi, per tutte Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio
2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé il comportamento dell'appellato. Del resto, è
l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007 n. 5125; Cass. 28 marzo 2007 n.
7586).
Tali disposizioni, però, non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, così adottando un comportamento che dà luogo ad una irragionevole dilatazione dei tempi del processo, in contrasto sia con la ratio di accelerazione dell'attività processuale ispiratrice della sostituzione dell'art. 348 medesimo operata dalla L. 26 novembre 1990 n. 353, art. 54 (Cass. 31 maggio 2005, n. 11594) sia con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost..
Né va omesso di considerare che, viceversa, è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982 n. 1169 e Cass. 25 maggio 2005 n. 11014)”.
La pronuncia appena riportata si muove, dunque, nel solco dei costanti precedenti della stessa Corte di legittimità in punto di ambito di operatività dell'art. 348 c.p.c..
Può, quindi, affermarsi che alla stregua del diritto vivente, generato dal rapporto tra la regola iuris affermata dalla Cass. a SS.UU. n. 20604/2008 ed il regime della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione dell'appello, lo stesso appello deve essere dichiarato, sin dalla prima udienza, improcedibile qualora:
a)l'appellante (al quale sia stata ritualmente comunicato l'avviso ex art. 435 c.p.c. di fissazione d'udienza) non compaia a tale udienza;
b)l'appellato non sia costituito;
c)ovvero non sia stata data prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione d'udienza. A tale esito, peraltro, era pervenuta la Corte di Cassazione già da tempo.
Si ricorda, infatti, Cassazione n. 7673/1990 la quale aveva avuto modo di affermare che la mancanza o la radicale nullità della notificazione del ricorso in appello -proposto secondo il rito del lavoro - e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, incidendo su elementi essenziali della complessa fattispecie introduttiva del processo di impugnazione - che postula la consegna dell'atto di gravame a ciascuna parte con le formalità all'uopo previste - comporta che, in difetto di costituzione dell'appellato ovvero quando questo si sia costituito per eccepire l'invalidità suddetta, rispetto alla quale la costituzione esplica efficacia sanante soltanto ex nunc, cioè con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, il giudice, ove rilevi che, a causa di tale invalidità, l'atto di impugnazione sia divenuto inidoneo a precludere il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con pronuncia di mero rito, esclusa la possibilità di procedere a rinnovazione dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (v 385/88, mass n 456945; (v 2166/88, mass n 458008; n. 1853/1981).
Non è necessario provvedere sulle spese del grado attesa l'assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
dichiara l'improcedibilità dell'appello;
nulla per le spese di lite.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Arturo Avolio dott.ssa Vincenza Totaro