TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 8571 dell'anno 2024
TRA
, nata a Trani il [...], in [...] genitore esercente la potestà sul minore Parte_1
, nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ambrogia Persona_1
Morgigno, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Tedone e Ilaria De
Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 la ricorrente, nella qualità in atti, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di suo figlio minore a percepire l'indennità di frequenza.
Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1
benefici richiesti.
Con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente rinunciava al
1
giudizio di merito e dunque agli effetti del dissenso.
*******
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda del ricorrente è infondata.
La l. n. 289/1990 ha istituito l'istituto dell'indennità di frequenza, corrispondente ad una indennità con erogazione mensile, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, in favore dei mutilati e degli invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di
500, 1.000, 2.000 hertz.
Nel caso in esame il procuratore di parte ricorrente ha rinunciato espressamente ai motivi di opposizione posti a base del ricorso di merito, volti a contestare l'esito della CTU depositata nella fase di ATP, la quale aveva accertato che il minore non possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di frequenza.
Ebbene, si ritiene che nel caso in cui una delle parti rinunci ai propri motivi di opposizione, il
Giudice debba accertare nella propria sentenza di merito quanto cristallizzato nella prima fase ATP.
A tal fine si richiama una pronuncia della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 3377/2019, che in parte motiva ha evidenziato che “il giudice della opposizione ex articolo 445 bis, comma sei, cod. proc. civ. non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti”.
Pertanto, deve darsi atto che le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP non sono mai state contestate dall' e che il ricorrente, rinunciando ai motivi di opposizione, sostanzialmente ha CP_1
anche lui aderito alle conclusioni del CTU.
In definitiva deve accertarsi definitivamente, alla luce delle conclusioni rese dal CTU nominato nella fase di ATP, che il minore non possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di frequenza (cfr. CTU resa nella fase dell'ATP, a cui si rinvia).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata dalla parte ricorrente, quest'ultima non può essere condannata al pagamento delle spese processuali dell' , nonostante la soccombenza. Le spese CP_1 della CTU espletata nella fase dell'ATP restano definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
14/11/2024 da nella qualità di genitore del minore , nei confronti Parte_1 Persona_1 dell' , così provvede: CP_1
1) dichiara che il minore non possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di frequenza;
2) nulla per le spese dell' ; CP_1
3) pone le spese di CTU della fase di ATP definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
3