Sentenza 20 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/11/2020, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2020
N. 05377/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01487/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2020 proposto dalla Green Ecology Multiservice Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Ausiello e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via G.le Orsini n.46;
contro
Comune di Casaluce in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Pinto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Erik Furno in Napoli, Via Cesario Console n.3;
ASMEL Consortile S.C. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del bando e del disciplinare di gara pubblica del Comune di Casaluce del 10/4/2020 con aggiudicazione del servizio secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3, D. Lgs. n.50/2016; del capitolato speciale; della lex specialis; della Determina a contrarre del 13/2/2020; dell’art.18.1 quanto all’esclusione per mancato raggiungimento della soglia minima di 40 punti; del provvedimento di aggiudicazione definitiva; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Casaluce;
Vista l’istanza di parte ricorrente di cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari;
Vista la dichiarazione di parte ricorrente di rinunzia al ricorso depositata il 15 ottobre 2020;
Viste le note di passaggio in decisione depositate da parte ricorrente;
Visti gli artt. 34, co.5, 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 18 novembre 2020, celebrata nelle forme di cui all’art.25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, la relazione del consigliere Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame, notificato l’11/5/2020 e depositato il 15/5/2020, parte ricorrente espone di essere operatore qualificato nel settore oggetto di appalto operando nell’ambito dei rifiuti e dell’igiene urbana in senso lato. Il Comune di Casaluce con gli atti impugnati, delegando all’espletamento della gara l’Asmel Consortile S.C. a r.l., ha indetto procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani con durata triennale e importo a base d’asta di € 1.059.758,93 , di cui € 637.623,57 per costi di manodopera, laddove parte ricorrente reputa il conseguente importo mensile di € 29.437,74 insufficiente a coprire i costi. In particolare risulterebbe sottostimato il costo di manodopera in € 637.623,57 , anche perché l’attuale gestore uscente svolge il servizio con 12 unità lavorative, di cui 7 a carico del Comune, e sarebbero sottostimati i costi indispensabili per la corretta esecuzione del servizio.
Avverso i provvedimenti impugnati è insorta la ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittimi rassegnando le seguenti censure:
1.1 LEGITTIMAZIONE A RICORRERE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.23, 26, 30, 95 E 97 DEL D. LGS. N.50/2016. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
In sintesi si asserisce l’insufficienza dell’importo mensile di € 29.437,74 a coprire i costi, risultando sottostimato il costo di manodopera.
2. Resiste in giudizio il Comune di Casaluce per dedurre l’impossibilità di sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica e l’inesattezza in termini quantitativi di alcune censure.
3. In previsione della trattazione del ricorso, parte ricorrente ha depositato in data 15 ottobre 2020 dichiarazione di rinunzia al ricorso.
All'udienza del 18 novembre 2020, sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
4. Nella fattispecie in esame il Tribunale, pur in assenza delle formalità richieste dall’art.84 c.p.a. in tema di rinuncia, ritiene di poter desumere argomenti di prova per dichiarare, ai sensi del comma 4 della citata norma, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams (piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa giusto l’art 3, comma 2, dell’Allegato 3 al Decreto Presidente del Consiglio di Stato n.134 del 22 maggio 2020), ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Nunziata | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO