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Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Sentenza 4 marzo 2024
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Rigetto
Sentenza 25 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/01/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2025REG.PROV.COLL.
N. 03998/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3998 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Ferrari, n. 11,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Seconda), n. 258/2024, resa tra le parti, sul ricorso avverso il decreto del Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata il 22 giugno 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, è stato proposto per l’emersione dal lavoro irregolare come collaboratore domestico in forza di istanza presentata il giorno 22 giugno 2020 dal signor -OMISSIS- ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 177. Senonché, lo Sportello unico per l’immigrazione di Firenze ha rigettato l’istanza con decreto del 9 marzo 2023.
1.1. – Il diniego poggia sulla circostanza di fatto, incontestata tra le parti, che lo straniero in attesa di emersione in virtù di un rapporto di lavoro domestico part-time avrebbe anche svolto attività lavorativa come manovale agricolo dal 9 aprile 2021 al 12 ottobre 2022, dunque in concomitanza della procedura di regolarizzazione, anche se successivamente alla presentazione della domanda (22 giugno 2020) e anteriormente alla definizione del procedimento (9 marzo 2023).
1.2. – Lo Sportello unico ha ritenuto tale circostanza insanabilmente ostativa a mente del disposto dell’art. 103, co. 6, d.l. n. 34/2020 alla stregua del quale “ nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza ”.
2. – Instaurato il giudizio di primo grado innanzi al TAR per la NA, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento sulla base di una tesi interpretativa di segno diametralmente opposto secondo cui, essendo l’istanza stata presentata per lavoro domestico part-time , il sig. -OMISSIS-avrebbe potuto svolgere anche l’attività di bracciante nelle residue ore lavorative a disposizione.
2.1. – In sede di appello cautelare avverso la prima statuizione interinale sfavorevole del TAR, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensiva sulla scorta del fatto che il diniego fondato sulla mancata esclusività del rapporto di lavoro non ha tenuto conto che all’epoca della domanda il ricorrente comunque non prestava la propria attività part-time in una azienda agricola (ord. n. 3944 del 25 settembre 2023).
3. – Il giudice di prime cure ha comunque respinto il gravame sul triplice ordine di considerazioni per cui la disposizione di cui all’art. 103, co. 6, cit. prevede che, nelle more della definizione del procedimento, il lavoratore possa svolgere l’attività lavorativa esclusivamente per il datore che ha presentato l’istanza, indi depone nel senso dell’esclusività della prestazione lavorativa; sicché, venendo al caso di specie, pur essendo vero che il lavoratore, al momento della presentazione dell’istanza, non svolgeva ancora l’ulteriore attività di bracciante agricolo, sarebbe altrettanto vero che tale circostanza si è poi concretizzata nel corso del procedimento e rappresenta quindi un fatto sopravvenuto di cui l’Amministrazione doveva tenere conto al momento di emanazione del provvedimento finale, alla luce del ridetto criterio di esclusività espressamente contemplato dall’art. 103, co. 6, cit..
4. – Assumendo l’illegittimità della decisione di prime cure, i due stranieri sono insorti innanzi a questo giudice di appello affidando l’impugnazione ad un unico motivo di censura imperniato sul tema decisorio concernente l’inderogabilità dell’esclusività della prestazione lavorativa presso un unico datore di lavoro nelle more dell’emersione. Gli appellanti invocano un’interpretazione temperata di tale limitazione legislativa valorizzando la natura residuale e saltuaria del lavoro agricolo, di fatto compatibile col rapporto di lavoro domestico part-time come nel caso di specie e sottolineando che, sia al momento della domanda, sia al momento della emanazione del provvedimento lo straniero non aveva (o non aveva più) in essere il (doppio) lavoro come manovale agricolo - il che potrebbe rilevare come sopravvenienza favorevole ove non si annettesse una valenza imperativa alla previsione di esclusività.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito formalmente nel giudizio di appello.
6. – All’esito della discussione cautelare sulla sospensione dell’esecutività della sentenza, il Collegio ha parimenti accolto la domanda sospensiva ritenendo la questione della derogabilità o meno del vincolo di esclusività meritevole dell’approfondimento di merito, e assentendo al contempo alla concessione dell’invocata cautela sul riscontro dei potenziali pregiudizi rivenienti dalla condizione di irregolarità della permanenza sul territorio nazionale (ordinanza n. -OMISSIS-del 14 giugno 2023).
7. – In vista della discussione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, le parti non hanno depositato memorie.
8. – L’appello è fondato per le motivate considerazioni che si espongono dappresso.
9. – Prendendo le mosse dalla littera legis del referente normativo – l’art. 103, co. 6, d.l. n. 34/2020 - che stabilisce un preciso vincolo di esclusività nello svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza (fattispecie di cui all’art. 103, co. 1), il Collegio ravvisa plurimi indici militanti a favore di un’esegesi temperata di tale previsione di rango primario.
9.1. – In primo luogo, il costrutto letterale e sintattico della disposizione non consente di desumere che tale vincolo di esclusività integri un requisito di legittimità del provvedimento di emersione limitandosi a disciplinare gli effetti interinali della presentazione della domanda (“ Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza ”).
9.2. – Inoltre, a livello logico-sistematico, la condizione di esclusività non figura tra quelle di inammissibilità o di rigetto (art. 103, co. 8 e 9) della domanda di emersione, giungendo a costituire lex minus quam perfecta , sguarnita di sanzione; del resto, non pare convincente, come opina il primo giudice, ricomprenderla in via estensiva o analogica tra le condizioni ostative dell’emersione.
9.3. – Sul versante teleologico, il Ministero appellato ricostruisce la ratio legis in senso composito – “ evitare regolarizzazioni fittizie e rischi per la salute del lavoratore ”, evocando dunque una duplicità di dimensione pubblicistiche, da un lato quella del diritto dell’immigrazione, dall’altra quella precipuamente lavoristica: tale orizzonte finalistico, pur condivisibile, non è frustrato dalla fattispecie in esame, sia perché non si assiste al pernicioso fenomeno di prestanome che vuole scongiurare la norma (ossia datori di lavoro fittizi a fronte di rapporti di lavoro estrinsecantesi aliunde ), sia perché l’eventuale sovrapposizione o concomitanza di rapporti di lavoro part-time alle dipendenze di altro datore di lavoro (regolarmente dichiarato come nel caso di specie) può trovare più consone sanzioni sul piano dell’ordinamento lavoristico senza chiamare in causa sproporzionate – e comunque non previste – condizioni di rigetto o di inammissibilità dell’istanza emersiva.
9.4. – Tale ermeneutica teleologicamente orientata è vieppiù corroborata dal fatto che, a livello diacronico, la sovrapposizione dei rapporti di lavoro part-time è avvenuta medio tempore e comunque non risultava né alla presentazione della domanda, né alla conclusione del procedimento con il corollario di poter integrare una sopravvenienza favorevole ex art. 5, co. 5, d.lgs. n. 286/1998 nel solco della giurisprudenza della Sezione incline a valorizzare in subiecta materia il giudizio sul rapporto e non quello atomistico sulla legittimità dell’atto (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2022, n. 8580).
9.5. – Ulteriori elementi a favore della derogabilità temperata del vincolo di esclusività si possono desumere dalla Circolare ministeriale n. 2399 del 24 luglio 2021 che ammette, in certune ipotesi, datori di lavoro plurimi - ancorché solo nell’ambito del lavoro domestico - o la conversione di permesso di soggiorno ad altro titolo in virtù dell’instaurazione di altro rapporto di lavoro per il numero di ore residue compatibili con un rapporto a tempo pieno.
10. – Alla luce degli argomenti esegetici dianzi sviluppati, l’appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata e, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullamento del diniego di emersione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
11. – La peculiarità della questione interpretativa sottesa alla vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO