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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2486 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. NOVO ONORIO); Parte_1
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (Avv. NOVO ONORIO); CP_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
10/09/2025
Conclusioni del P.M.: visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non unite da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento della figlia minore , Persona_1 nata a [...] il [...], conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, condizioni che in questa sede integralmente si riportano:
“ A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sig.r , in c. da SA GI SI (PA). Per l'effetto di quanto Pt_1 sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere CP_1 con sé la figlia almeno due giorni durante la settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00, organizzando gli spostamenti per prendere la figlia a Palermo in via Cibali n. 47b e riconsegnandola alla madre allo stesso indirizzo. Il padre in aggiunta potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente una settimana il sabato dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e la successiva settimana la domenica dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dovrà farsi carico degli spostamenti per prendere la bambina ed accompagnarla. Il IG. potrà esercitare il CP_1 diritto di visita anche attraverso lo strumento informatico della videochiamata, nei giorni in cui non potrà vedere di presenza la figlia, nella fascia oraria serale dalle ore 18:00 alle ore
19:00.
C) Per quanto concerne le festività natalizie il IG avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1 figli il giorno di Natale e mentre la sig.r il SAto Stefano e l'anno successivo Per_1 Pt_1 viceversa. Il padre potrà il primo gennaio trascorrere del tempo con la figlia dalle ore 12:00 alle ore 17:00. Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con la figlia un intero pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta Per_1 con il padre e l'anno successivo viceversa. Le festività seguenti del 25 aprile e del 1° maggio saranno regolarizzate con le medesime modalità dell'alternanza e della rotazione. Durante il periodo estivo, il IG avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 8 (otto) giorni CP_1 consecutivi, nel periodo compreso tra il mese di luglio ed agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia indicando la data di partenza e di ritorno, e dovranno far comunicare la figlia con l'altro genitore, almeno una volta al giorno per telefono.
Le parti convengono che per le vacanze all'estero, fino a quando la figlia non sarà maggiorenne, servirà il consenso dell'altro genitore.
Eventuali variazioni andranno richieste con congruo preavviso, non inferiore a giorni sette e rimane inteso, comunque, che i genitori, di comune accordo, potranno apportare modifiche al suddetto regime di permanenza, ove esigenze sopravvenute dovessero renderlo necessario e purchè queste garantiscano il benessere psico-fisico della figlia.
D) Il IG si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese CP_1 per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese.
E) Convengono che l'assegno unico e universale per sarà percepito nella sua Per_1 interezza dalla OR . Parte_1
F) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per CP_1 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figli Per_1
o viceversa, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo in data 02.07.2019 e quindi:
SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD ALIQUOTA DOVUTA DA
ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O
ACCORDO TRA I GENITORI - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola.
SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO AL PREVENTIVO
ACCORDO TRA I GENITORI - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e chiedono, verificate le condizioni di legge, di voler omologare il presente accordo”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore della coppia;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore della coppia
, nata a [...] il [...], sia regolato come da previsioni Persona_1 contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
15/09/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2486 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. NOVO ONORIO); Parte_1
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (Avv. NOVO ONORIO); CP_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
10/09/2025
Conclusioni del P.M.: visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non unite da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento della figlia minore , Persona_1 nata a [...] il [...], conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, condizioni che in questa sede integralmente si riportano:
“ A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sig.r , in c. da SA GI SI (PA). Per l'effetto di quanto Pt_1 sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere CP_1 con sé la figlia almeno due giorni durante la settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00, organizzando gli spostamenti per prendere la figlia a Palermo in via Cibali n. 47b e riconsegnandola alla madre allo stesso indirizzo. Il padre in aggiunta potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente una settimana il sabato dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e la successiva settimana la domenica dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dovrà farsi carico degli spostamenti per prendere la bambina ed accompagnarla. Il IG. potrà esercitare il CP_1 diritto di visita anche attraverso lo strumento informatico della videochiamata, nei giorni in cui non potrà vedere di presenza la figlia, nella fascia oraria serale dalle ore 18:00 alle ore
19:00.
C) Per quanto concerne le festività natalizie il IG avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1 figli il giorno di Natale e mentre la sig.r il SAto Stefano e l'anno successivo Per_1 Pt_1 viceversa. Il padre potrà il primo gennaio trascorrere del tempo con la figlia dalle ore 12:00 alle ore 17:00. Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con la figlia un intero pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta Per_1 con il padre e l'anno successivo viceversa. Le festività seguenti del 25 aprile e del 1° maggio saranno regolarizzate con le medesime modalità dell'alternanza e della rotazione. Durante il periodo estivo, il IG avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 8 (otto) giorni CP_1 consecutivi, nel periodo compreso tra il mese di luglio ed agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia indicando la data di partenza e di ritorno, e dovranno far comunicare la figlia con l'altro genitore, almeno una volta al giorno per telefono.
Le parti convengono che per le vacanze all'estero, fino a quando la figlia non sarà maggiorenne, servirà il consenso dell'altro genitore.
Eventuali variazioni andranno richieste con congruo preavviso, non inferiore a giorni sette e rimane inteso, comunque, che i genitori, di comune accordo, potranno apportare modifiche al suddetto regime di permanenza, ove esigenze sopravvenute dovessero renderlo necessario e purchè queste garantiscano il benessere psico-fisico della figlia.
D) Il IG si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese CP_1 per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese.
E) Convengono che l'assegno unico e universale per sarà percepito nella sua Per_1 interezza dalla OR . Parte_1
F) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per CP_1 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figli Per_1
o viceversa, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo in data 02.07.2019 e quindi:
SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD ALIQUOTA DOVUTA DA
ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O
ACCORDO TRA I GENITORI - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola.
SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO AL PREVENTIVO
ACCORDO TRA I GENITORI - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e chiedono, verificate le condizioni di legge, di voler omologare il presente accordo”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore della coppia;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore della coppia
, nata a [...] il [...], sia regolato come da previsioni Persona_1 contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
15/09/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.