Articolo 1625 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1669Articolo 1670
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
23 maggio 2021
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
8 luglio 2025
Art. 1625. (( (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale). )) ((1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di eta' si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025