Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
In tema di arbitrato, non vale a trasformare l'arbitrato da irrituale in rituale il fatto che il lodo sia stato sottoscritto non solo dal terzo arbitro, nominato dai tecnici delle parti, come richiesto dalla clausola compromissoria, ma anche da detti tecnici, atteso che la loro sottoscrizione non può rilevare al fine di stabilire la natura dell'arbitrato, essendo questa ricollegabile soltanto alla volontà delle parti, alle quali solo compete di stabilire se affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice ovvero conferire loro un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/1999, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI AZZOLINI & C Srl già IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI AZZOLINI & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI RL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 269, presso l'avvocato A. CHIOZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO VISONÀ, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 90/97 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 03/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Visonà, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8 gennaio 1982 NA RL conveniva davanti al Tribunale di Rovereto la s.r.l. Impresa di costruzioni F.LI LI per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del preliminare di vendita di un immobile, stipulato con detta impresa ai fini della intavolazione del relativo diritto di proprietà, nonché per ottenere il risarcimento dei danni per gravi difetti della costruzione.
La controversia si concludeva con un verbale di conciliazione in ordine alla prima domanda, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà in capo al NA, mentre per la domanda risarcitoria ogni decisione veniva demandata ad un collegio arbitrale, in conformità a quanto pattuito tra le parti con il preliminare di vendita.
Nel corso del procedimento arbitrale le parti esoneravano gli arbitri dal pronunciarsi con formalità di procedimento e conferivano ai medesimi mandato di definire la controversia quali amichevoli compositori con l'onere di trasfondere la decisione assunta in un foglio da loro sottoscritto in bianco.
Con atto del 14 giugno 1983 gli arbitri stabilivano che il prezzo di vendita dell'immobile doveva essere ridotto di L.
7.000.000 a causa dei vizi e difetti riscontrati e tale decisione veniva accettata ed eseguita dalle parti.
Nonostante ciò, il NA, con atto di citazione notificato il giorno 11 luglio 1986, iniziava un'altra causa davanti al Tribunale di Rovereto nei confronti dell'impresa LI ai sensi dell'art.1669 c.c., per difetti strutturali successivamente scoperti e tali da compromettere la stabilità dell'edificio, chiedendo a titolo di risarcimento danni la somma di L. 81.853.494.
Il Tribunale, con sentenza n. 43/91, dichiarava improponibile la domanda, in considerazione della clausola compromissoria inserita nel preliminare di vendita in data 8 gennaio 1980, qualificando come irrituale la forma di arbitrato prescelta dalle parti. In data 30 giugno 1994 veniva emesso un lodo da un collegio arbitrale, con cui veniva stabilito che la impresa LI avrebbe dovuto versare alla controparte la somma di L. 83.123.431 per tutte le spese sostenute per consolidare l'immobile in questione e la somma di L. 30.456.015 per il mancato, uso dello stesso per il periodo di quattro anni.
La decisione arbitrale veniva impugnata dall'impresa LI dinanzi alla Corte d'appello di Trento, con atto di citazione notificato il 27-29.8.1994.
Detta impresa deduceva che il lodo emesso a seguito di arbitrato irrituale era nullo:
a) perché la clausola, contenuta nel contratto preliminare di vendita del 1980, prevedeva un arbitrato rituale;
b) per il mancato inserimento della indicazione prevista dall'art.823, n. 3, c.p.c, nel testo modificato dalla l.
5.1.1994 n. 25;
c) per mancata assegnazione dei termini a difesa;
d) per contrasto con il lodo arbitrale del 14 giugno 1983;
e) per omessa valutazione di tutte le eccezioni sollevate dall'impresa LI.
Nel merito, insisteva per il rigetto di ogni pretesa del NA per i seguenti motivi:
1) il lodo arbitrale del 1983 aveva definito tutte le questioni relative alla vendita dell'immobile, per cui il NA non poteva avanzare ulteriori richieste in ordine ai medesimi vizi della costruzione;
2) erano maturati i termini di decadenza e prescrizione per far valere ogni rivendicazione in ordine al bene in questione;
3) successivamente alla prima controversia non erano emersi vizi o carenze nuove;
4) non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 c.c.. Contestava infine l'entità del risarcimento.
Costituitosi in giudizio il NA contestava la fondatezza di quanto dedotto dalla società attrice ed eccepiva la improponibilità, dell'impugnazione in considerazione della natura irrituale dell'arbitrato - accertata peraltro con la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Rovereto del 24.1.1991 - e della previsione di inappellabilità della decisione arbitrale. Deduceva, altresì, la irrilevanza del fatto che il lodo fosse stato sottoscritto da tutti e tre gli arbitri, anziché dal solo terzo come stabilito nel preliminare;
escludeva che detto lodo fosse in contrasto con quello del 1983, facendo rilevare che i vizi dell'immobile oggetto della decisione arbitrale impugnata erano diversi da queLI presi in considerazione dal precedente lodo arbitrale.
Con sentenza del 18 febbraio 1997, depositata in cancelleria il 3 marzo 1997, la corte adita dichiarava improponibile l'impugnazione proposta dalla società summenzionata avverso il lodo emesso in Rovereto il 30 giugno 1994, attesa la natura irrituale dello stesso. Avverso detta sentenza la Impresa Costruzioni F.LI LI e C. s.r.l. (già Impresa Costruzioni F.LI LI e C. s.n.c.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. NA RL ha resistito con controricorso, depositando, altresì, memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 e segg, C.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto sussistere un giudicato in ordine alla qualificazione dell'arbitrato, previsto nel preliminare di vendita (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce la ricorrente che non sarebbe giuridicamente possibile riconoscere un giudicato, come fatto dalla sentenza impugnata, nelle considerazioni della sentenza n. 43/92 del Tribunale di Rovereto relative alla natura dell'arbitrato, in quanto non necessarie ai fini della decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui all'arbitrato celebrato con modalità diverse da quelle previste nella clausola compromissoria è stata attribuita la qualificazione di irritualità, che la sentenza n. 43/92 del Tribunale di Rovereto ha riservato, incidenter tantum, alla clausola compromissoria stessa (art. 3460 n. 5 c.p.c.). Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe qualificato l'arbitrato come irrituale in base alla clausola compromissoria, atteso che le parti, in deroga a quanto previsto da detta clausola, avevano investito un collegio di tre arbitri, dando così vita ad un giudizio diverso da quello previsto.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione offerta per giustificare l'accoglimento della exceptio judicati (art. 360 c.p.c.). La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un ulteriore vizio logico con il ritenere che l'arbitrato in questione possa essere qualificato da una sentenza, intervenuta quando il lodo non era stato ancora emesso.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. ed ulteriore vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui la sentenza stessa configura come irrituale il lodo di data 30.6.1994 (art. 360 nn, 3 e 5 c.p.c.). Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe qualificato come irrituale il lodo del giugno 1996 senza procedere ad una corretta operazione di ermeneutica contrattuale, omettendo di analizzare quale fosse la "comune intenzione delle parti" anche alla luce del comportamento complessivo delle stesse.
I primi tre motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Detti motivi sono tutti infondati.
Si osserva nella sentenza impugnata che sulla natura irrituale dell'arbitrato si è formato il giudicato, atteso che il Tribunale di Rovereto con sentenza n. 43/91, intervenuta tra le stesse parti, ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento del danno, proposta dal NA nei confronti della Impresa Costruzioni F.LI LI, in considerazione della clausola compromissoria inserita nel preliminare di vendita in data 8 gennaio 1980.
Tale sentenza, secondo la corte d'appello, avrebbe come presupposto logico-giuridico l'accertamento di fatto della natura irrituale dell'arbitrato voluto dai contraenti.
Osserva il collegio che quanto affermato dalla corte d'appello merita di essere condiviso, atteso che il Tribunale di Rovereto non avrebbe potuto emettere sentenza di improponibilità della domanda del NA se non avesse ritenuto la natura irrituale dell'arbitrato voluto dalle parti.
Secondo il costante insegnamento di questa corte, all'esistenza di una clausola compromissoria, che comporti la deferibilità ad arbitri irrituali delle controversie relative alle pretese derivanti da un dato contratto, consegue la improponibilità dell'azione di fronte all'autorità giudiziaria (cfr. cass. n. 1367/85; cass. n. 1909/87;
cass. n. 8610/87). La pronuncia di improponibilità dell'azione, emessa dal Tribunale di Rovereto per l'esistenza della clausola compromissoria, stipulata tra le parti nel gennaio del 1980, ha, pertanto, quale presupposto logico giuridico l'accertamento di fatto della natura irrituale dell'arbitrato in questione, atteso che, mentre l'arbitrato rituale implica una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, soltanto quello irrituale comporta una situazione di improponibilità dell'azione.
Deduce la società ricorrente (con il secondo motivo) che l'arbitrato conclusosi con il lodo del 1994 non si sarebbe svolto con le modalità previste nella clausola compromissoria, avendo le parti investito un collegio di tre arbitri, in deroga a quanto pattuito nel 1980. Ciò perché la clausola compromissoria prevedeva una prima fase di arbitrato irrituale, nella quale i tecnici di parte dovevano tentare di raggiungere un accordo;
in caso di faLImento del tentativo, l'arbitrato si sarebbe trasformato in rituale, i tecnici avrebbero nominato un arbitro unico e la controversia sarebbe così approdata ad una vera e propria decisione. Avrebbe, pertanto, errato la sentenza impugnata nel ritenere la natura irrituale del nuovo e diverso arbitrato in base alla natura irrituale della clausola, cui le parti avrebbero convenzionalmente derogato.
Anche tale tesi non ha alcun pregio, in quanto la clausola compromissoria dell'otto gennaio 1980 è stata esaminata dal Tribunale nella sua interezza e questo ha ritenuto che nella sua interezza contenesse la previsione di un arbitrato irrituale;
il lodo in questione, poi, devesi ritenere emesso sulla base della clausola compromissoria summenzionata, dato che nessun'altra clausola o compromesso in arbitri risultano essere stati stipulati prima della nomina del terzo arbitro.
Non si vede pertanto come potrebbe attribuirsi al lodo la natura di atto conclusivo di un arbitrato rituale.
Nè vale a trasformare l'arbitrato da irrituale in rituale il fatto che il lodo sia stato sottoscritto non solo dal terzo arbitro, nominato dai tecnici delle parti, come richiesto dalla clausola compromissoria, ma anche da detti tecnici, atteso che la loro sottoscrizione non può rilevare al fine di stabilire la natura dell'arbitrato, essendo questa ricollegabile soltanto alla volontà delle parti, alle quali solo compete di stabilire se affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice ovvero conferire loro un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti.
Nè vale, infine, osservare, come fa la società ricorrente con il terzo motivo, che l'arbitrato non poteva essere qualificato da una decisione intervenuta prima che il lodo fosse emesso. È, infatti, irrilevante che il lodo sia stato emesso in epoca successiva alla sentenza del Tribunale di Rovereto, in quanto questa, per qualificare l'arbitrato come irrituale, non ha preso in considerazione il lodo, intervenuto in data 30 giugno 1994, ma la clausola compromissoria del gennaio 1980, su cui si fondava il lodo, testualmente riportata nella sentenza summenzionata, depositata in cancelleria il 9 marzo 1991.
I primi tre motivi di ricorso devono essere, pertanto, rigettati. Il rigetto di detti motivi, mantenendo ferma la motivazione della sentenza con la quale si è affermata la esistenza di un giudicato sulla natura irrituale dell'arbitrato, sufficiente da sola a sorreggere la decisione impugnata, comporta che venga ritenuto assorbito il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti, venendo meno ogni interesse all'esame dello stesso.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta dal resistente, appare giusto liquidare in complessive lire 5.345.000, di cui lire 5.000.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che si liquidano in lire 5.345.000, di cui lire 5.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999