Sentenza 18 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8849 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 884 9/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PREM ZIONE Oggetto LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente - R.G.N. 14248/99 Cron. 24.108гилов Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 04/02/02 - Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NC, elettivamente domiciliato in ROMA D'AGRUMA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DIpresso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO BASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'ARCIERE SOC. COOP. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA 536 PARRAVICINI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 5392/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 14/10/98 - R.G.N. 892/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso, -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi, poi riuniti, al Pretore di Torino, CE D'Agruma, operaio di III° livello, impugnava le sanzioni disciplinari inflittegli dalla soc.cooperativa r.l. L'Arciere in data 16.12.1993 (7 giorni di sospensione), e 25.1.1994 (10 giorni di sospensione), nonché il licenziamento in tronco intimatogli il 27.7.1994, invocando l'annullamento o comunque l'inefficacia di tutti questi provvedimenti con condanna della società datrice di lavoro a reintegrarlo nel posto di lavoro oltre a corrispondergli le retribuzioni dal momento del licenziamento alla effettiva riammissione in servizio. Costituitasi in giudizio la società convenuta contestava la domanda del ricorrente e il Pretore adito, istruita la causa, respingeva il ricorso con sentenza dell' 11.10.1996. Proposto appello da parte del D'Agruma, resistente la società L'Arciere, il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente l'impugnazione, e dichiarava l'illegittimità della sanzione intimata in data 16.12.1993, nonché del licenziamento irrogato il 27.7.1994, ordinando alla società appellata di riassumere il lavoratore entro tre giorni, o, in alternativa, di corrispondergli una indennità di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, più interessi e rivalutazione. Per quanto interessa nel presente giudizio di legittimità, il Tribunale, dopo aver affermato l'illegittimità del licenziamento impugnato, ha ritenuto applicabile non la tutela reale ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma la tutela obbligatoria approntata dall'art. 8 della legge 11.7.1966, n. 604, ritenendo non raggiunta la prova in ordine ai requisiti dimensionali prescritti dalla norma dello Statuto dei lavoratori invocata dal ricorrente. Avverso questa sentenza il D'Agruma ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso la società intimata. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione di legge oltre alla contraddittorietà della motivazione osserva il ricorrente che il Tribunale di Torino è pervenuto alla - esclusione della tutela reale, in favore del licenziato, sull'erroneo presupposto dell'assenza di prove circa il superamento presso la società convenuta della dimensione occupazionale richiesta dagli artt. 18 e 35 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, osserva il ricorrente, il Tribunale di Torino contrariamente agli - orientamenti della giurisprudenza prevalente - ha ritenuto non provata la deduzione contenuta nel ricorso introduttivo circa la consistenza occupazionale della società convenuta riferita anche dal teste Del Conte nonostante l'assenza di ogni - contestazione da parte della società convenuta, nel corso dell'intero giudizio di primo e secondo grado, anche in merito alla citata testimonianza. Con secondo motivo - deducendo l'omessa motivazione - lamenta il ricorrente che il Giudice di appello non avrebbe motivato affatto in ordine alle impugnazioni proposte contro i provvedimenti disciplinari (del 10.1.1994 e del 27.7.1994) precedenti il licenziamento. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale di Torino ha dato atto - sulla base della deposizione del teste Del Conte - che la società resistente aveva, all'epoca del licenziamento in questione, 27 o 28 dipendenti, e tuttavia, ha ritenuto non provato la dimensione occupazionale richiesta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori così motivando: ...posto che la cooperativa C L'Arciere risulta avere più sedi produttive sul territorio nazionale, il lavoratore avrebbe dovuto provare il numero minimo (15) di dipendenti nella sede, stabilimento, filiale, ufficio, o reparto autonomi, o nel Comune al momento del licenziamento, o, in alternativa, il numero minimo (60) di lavoratori complessivamente occupati. Poiché la testimonianza citata non fornisce elementi per riferire il numero di dipendenti indicato al singolo cantiere, al Comune di Moncalieri, o alla società cooperativa sull'intero territorio nazionale, essa non è sufficiente per dimostrare l'applicabilità dell'art. 18”. Così motivando, il Giudice di appello, dopo aver considerato come acquisito un dato espressamente fornito dalla riportata testimonianza (e di per sé sufficiente a soddisfare il requisito prescritto per il regime reintegratorio) ha poi fatto riferimento - senza tuttavia indicarne la fonte di conoscenza all'articolazione della società resistente in più sedi produttive delle quali, peraltro, non indica né il numero, nè la rispettiva dimensione occupazionale. A questo punto, nonostante tale incompleta e poco significativa ricostruzione della realtà aziendale ai fini dell'indagine di merito, il Tribunale, ha ritenuto di trarre dall'assenza di prove contrarie provenienti dal lavoratore licenziato, la certezza che nell'unità produttiva di appartenenza del ricorrente fossero presenti meno dei 15 dipendenti necessari per l'applicabilità del regime di tutela reale ai sensi del citato art. 18. Una tale motivazione presenta delle contraddizioni sul piano logico e giuridico. Va premesso che la presenza dei requisiti occupazionali richiesti dall'art. 18, R implicitamente postulata nella domanda così come formulata nel ricorso introduttivo in primo grado, non ha mai formato oggetto - né in primo né in secondo grado - di alcuna contestazione da parte della società convenuta, sicchè ben avrebbe potuto considerarsi pacifico il dato, considerando che l'art. 416 c.3 c.p.c. pone in termini rigorosi a carico del convenuto l'onere di "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione (che pure è mancata nella fattispecie) circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda” nonché “proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi.....”. Il Giudice di appello, peraltro, esercitando d'ufficio i propri poteri istruttori, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. ha ritenuto nella sua piena discrezionalità di valutazione degli elementi di fatto acquisiti - di utilizzare la deposizione testimoniale sopra richiamata, che, nel suo contenuto testuale non smentiva affatto il dato di partenza, facendosi ivi riferimento ad un numero di occupati ben superiore alla soglia minima richiesta dall'art. 18. Senonchè, a questo punto, il Tribunale, senza indicare alcuna fonte da cui traeva origine la sua cognizione in proposito, ha dato per scontata l'articolazione della 5 società resistente in più sedi produttive sul territorio nazionale, senza tuttavia essere in grado di precisarne nè il numero, né le rispettive dimensioni occupazionali. Da questa ricostruzione, sia pure priva di decisività per l'indagine, il Tribunale, anziché rinvenire ulteriori sostegni al dato inizialmente incontestato, ha tratto elementi di dubbio per superare i quali, invece di rivolgersi alla società datrice di lavoro (che, in quanto titolare dell'azienda, era evidentemente consapevole delle diverse articolazioni della propria azienda, e delle rispettive dimensioni occupazionali, nonché in grado di fornire precisi elementi documentali, obbligatoriamente disponibili, in proposito) ha finito con l'assegnare al lavoratore un onere probatorio certamente improprio, in quanto attinente ad aspetti dell'organizzazione dell'impresa estranei alla sua competenza e, quindi, verosimilmente sottratti ad una sua precisa conoscenza, per giungere, finalmente, a negare del tutto la sussistenza del requisito dimensionale richiesto per ammettere l'operatività del regime di tutela reale. Così individuate le incongruenze e le contraddizioni logico-giuridiche, anche in tema di riparto degli oneri probatori, rinvenibili nella motivazione della sentenza impugnata, va condivisa la censura esposta nel primo motivo di ricorso. Inammissibile, per difetto di interesse, è invece il secondo motivo dal momento che la domanda del ricorrente mirava ad una declaratoria di illegittimità dei provvedimenti disciplinari non di per sé stessi considerati, al fine di trarne effetti immediati (quali, ad es. il recupero delle retribuzioni maturate nel corso delle giornate di sospensione irrogate per ciascuno di detti provvedimenti disciplinari, misure mai invocate dal ricorrente) ma solo al fine di ottenere una declaratoria di illegittimità del conseguente licenziamento. Ne deriva che, una volta ottenuto il giudizio di illegittimità del licenziamento - a parte la questione circa il regime risarcitorio conseguente, cui si riferisce il primo motivo – è venuto meno ogni interesse in ordine alla sorte dei provvedimenti disciplinari precedenti il licenziamento. 6 Da quanto precede, deve accogliersi il ricorso in relazione al motivo accolto e così, una volta cassata la sentenza impugnata, deve disporsi il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche le spese, alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore jahatu py Yp t IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 48 GIU.2002 oggi IL CANCELLIERE моч 7