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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 2.4.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1928/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(MI), Via F.lli Bandiera 202 B cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesca Ferro del Foro di Catania,
(C.F. - PEC – Fax C.F._2 Email_1
095443394) e dall'avv. Salvatore Lincon del Foro di Messina, (C.F.
- PEC – Fax 0909581569), ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Università n.
16, giusta procura.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Via La Farina,
263/N, (P.I. . P.IVA_1
Resistente OGGETTO: Risarcimento danni e altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 21.6.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo di essere dipendente dell' Controparte_1 CP_1 resistente, presso il P.O. “Barone Ignazio Romeo” di Patti con la qualifica di Infermiere, con articolazione diversificata dell'orario di lavoro.
Sosteneva, che l'art. 29 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, prevede l'istituzione e le modalità di erogazione del servizio mensa del comparto sanità o, in alternativa, la fruizione di tale diritto con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti.
Rilevava che l' con delibera n. 1357 del 16/03/2000, aveva adottato il Parte_2
regolamento per la fruizione del servizio con modalità sostitutiva del buono pasto, riconosciuto, però, solo ai dipendenti con articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani, precisando che il valore del buono pasto è pari a €. 7,00, per come stabilito dall' con delibera 2814/DG del Parte_2
04.08.2021, per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023 e, con delibera n. 2528/CS del
21.06.2023, da giugno 2023 a maggio 2024.
Con nota pec del 9.1.2024 parte ricorrente chiedeva all' resistente il CP_1
riconoscimento del diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, al pagamento delle somme dovute, a titolo di risarcimento dei danni, ma tale richiesta restava priva di riscontro.
Tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti richiamando l'art. 29 CCNL del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs.
n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE.
Pag. 2 di 8 Chiedeva di dichiarare il diritto della ricorrente, alla fruizione dei buoni pasto, quale
Parte modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall' di Messina per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore, nonché di accertare il suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, dal 9.1.2019 al 31.12.2023, quantificato nella misura di €. 1527,47.
Chiedeva, pertanto, di condannare l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di €. 1527,47, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
L' di Messina, nonostante la ritualità della Controparte_2
notifica non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato tenuto conto delle ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ratione temporis applicabile alla controversia de qua.
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., Cass. 28.11.2019 nr. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass.
01/03/2021 n. 5547).
Tanto premesso, il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, a tenore del quale:
“
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
Pag. 3 di 8 l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Riassumendo, i contratti collettivi stabiliscono i seguenti principi:
• le aziende possono istituire i servizi mensa o assicurare il pasto con modalità sostitutive;
• l'organizzazione e la gestione del servizio è demandata all'autonomia gestionale aziendale;
• resta ferma la competenza del CCNL nel regolamentare l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente;
• hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (in relazione alla particolare articolazione del servizio) purché siano in servizio;
• il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro.
Nel nuovo CCNL del Comparto Sanità 2016-2018, non sono state apportate modifiche all'istituto della mensa, il quale resta disciplinato dalle norme contenute nei precedenti
Pag. 4 di 8 contratti. Tuttavia, all'art. 27 (“Orario di lavoro”), al comma 4, si precisa che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009
(Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G”.
Si rammenta, inoltre, che l'articolo 8 del D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce, che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo."
Ebbene, la nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL
2016/2018 del comparto sanità, senza introdurre alcuna innovazione in materia rispetto alla precedente disciplina contrattuale, trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparto "non turnista" - che in applicazione del comma l, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore - e rinvia espressamente, con riferimento alla consumazione del pasto, al previgente art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del
CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità ( . Per_1
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria del personale turnista.
Pag. 5 di 8 L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) del CCNL del 21/05/2018 disciplina l'orario di lavoro del c.d. "turnista", che nel caso di orario di lavoro articolato in turni continuativi sulle
24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n.66/2003, ai fini del recupero psico/fisico. Chiaro che detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Pertanto, è vero che il personale “turnista”, in base all'art.27 comma 4 del CCNL 2016-
2018 non ha diritto alla pausa;
ciò, però, non incide sul riconoscimento del diritto al buono pasto “sostitutivo”.
Ed infatti, l'impossibilità di usufruire del diritto alla mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto alla mensa del predetto personale, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il c.d. diritto ai buoni pasto.
Tale succinta conclusione è avvalorata dagli interventi dalla Suprema Corte di
Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno considerato coessenziale alle
"particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto
Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (cfr. Corte Cass. sentenze nn. 5547 del 1 marzo 2021 e 15629 del 4 giugno 2021; da ultimo, Corte Cass. Ordinanza n. 32113 del 31 ottobre del 2022).
Con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (così
Cass. n. 5547 del 2021; Cass. n. 15629 del 2021).
Pag. 6 di 8 Orbene, l'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione di parte ricorrente, è pacifico che la stessa abbia lavorato, nel periodo di riferimento, secondo un orario di lavoro articolato in turni di almeno 6 ore. Tale assunto, è provato documentalmente, sulla base dei fogli di presenza prodotti.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea.
In ordine al quantum debeatur, premesso che i turni di servizio prestati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo dal 9 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Ritenuto che l' con delibera n. 1357 del 16/03/2000, aveva adottato il Parte_2
regolamento per la fruizione del servizio con modalità sostitutiva del buono pasto e che il valore del buono pasto è pari a €. 7,00, per come stabilito dall' con Parte_2
delibera 2814/DG del 04.08.2021, per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023 e, con delibera n. 2528/CS del 21.06.2023, per il periodo da giugno 2023 a maggio 2024.
Tenuto conto del conteggio allegato al ricorso e non specificamente contestato nel merito dall'azienda resistente, va riconosciuta al ricorrente la somma di € 1527,47.
Infatti, il valore del buono pasto è pari a €. 7,00, per come stabilito dall' Pt_2
per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023, giusta delibera n. 2814/DG del
[...]
04.08.2021 e da giugno 2023 a maggio 2024, giusta delibera n. 2528/CS del
21.06.2023.
Tenuto conto che la ricorrente ha effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a 148, pertanto l'importo maturato è pari a €. 1036,00 (€. 7,00 x 148 = €.
1036,00).
Per il periodo dal 09.01.2019 al 31.03.2021 e per il periodo aprile/maggio 2023 il valore di ogni singolo buono pasto viene quantificato in € 4,13 (ovvero € 5,16 - €. 1,03 quale valore a carico del dipendente), e che la ricorrente ha effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a 119, pertanto l'importo maturato è pari a €. 491,47
(€. 4,13 x 119 = €. 491,47).
L' va, dunque, condannata al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 1527,47 a titolo di risarcimento
Pag. 7 di 8 del danno allo stesso derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti, pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
così provvede:
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di
€ 1527,47 dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore della ricorrente, che liquida in euro 49 per spese e in euro € 1.030,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Patti, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 2.4.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1928/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(MI), Via F.lli Bandiera 202 B cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesca Ferro del Foro di Catania,
(C.F. - PEC – Fax C.F._2 Email_1
095443394) e dall'avv. Salvatore Lincon del Foro di Messina, (C.F.
- PEC – Fax 0909581569), ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Università n.
16, giusta procura.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Via La Farina,
263/N, (P.I. . P.IVA_1
Resistente OGGETTO: Risarcimento danni e altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 21.6.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo di essere dipendente dell' Controparte_1 CP_1 resistente, presso il P.O. “Barone Ignazio Romeo” di Patti con la qualifica di Infermiere, con articolazione diversificata dell'orario di lavoro.
Sosteneva, che l'art. 29 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, prevede l'istituzione e le modalità di erogazione del servizio mensa del comparto sanità o, in alternativa, la fruizione di tale diritto con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti.
Rilevava che l' con delibera n. 1357 del 16/03/2000, aveva adottato il Parte_2
regolamento per la fruizione del servizio con modalità sostitutiva del buono pasto, riconosciuto, però, solo ai dipendenti con articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani, precisando che il valore del buono pasto è pari a €. 7,00, per come stabilito dall' con delibera 2814/DG del Parte_2
04.08.2021, per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023 e, con delibera n. 2528/CS del
21.06.2023, da giugno 2023 a maggio 2024.
Con nota pec del 9.1.2024 parte ricorrente chiedeva all' resistente il CP_1
riconoscimento del diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, al pagamento delle somme dovute, a titolo di risarcimento dei danni, ma tale richiesta restava priva di riscontro.
Tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti richiamando l'art. 29 CCNL del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs.
n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE.
Pag. 2 di 8 Chiedeva di dichiarare il diritto della ricorrente, alla fruizione dei buoni pasto, quale
Parte modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall' di Messina per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore, nonché di accertare il suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, dal 9.1.2019 al 31.12.2023, quantificato nella misura di €. 1527,47.
Chiedeva, pertanto, di condannare l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di €. 1527,47, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
L' di Messina, nonostante la ritualità della Controparte_2
notifica non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato tenuto conto delle ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ratione temporis applicabile alla controversia de qua.
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., Cass. 28.11.2019 nr. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass.
01/03/2021 n. 5547).
Tanto premesso, il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, a tenore del quale:
“
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
Pag. 3 di 8 l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Riassumendo, i contratti collettivi stabiliscono i seguenti principi:
• le aziende possono istituire i servizi mensa o assicurare il pasto con modalità sostitutive;
• l'organizzazione e la gestione del servizio è demandata all'autonomia gestionale aziendale;
• resta ferma la competenza del CCNL nel regolamentare l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente;
• hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (in relazione alla particolare articolazione del servizio) purché siano in servizio;
• il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro.
Nel nuovo CCNL del Comparto Sanità 2016-2018, non sono state apportate modifiche all'istituto della mensa, il quale resta disciplinato dalle norme contenute nei precedenti
Pag. 4 di 8 contratti. Tuttavia, all'art. 27 (“Orario di lavoro”), al comma 4, si precisa che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009
(Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G”.
Si rammenta, inoltre, che l'articolo 8 del D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce, che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo."
Ebbene, la nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL
2016/2018 del comparto sanità, senza introdurre alcuna innovazione in materia rispetto alla precedente disciplina contrattuale, trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparto "non turnista" - che in applicazione del comma l, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore - e rinvia espressamente, con riferimento alla consumazione del pasto, al previgente art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del
CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità ( . Per_1
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria del personale turnista.
Pag. 5 di 8 L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) del CCNL del 21/05/2018 disciplina l'orario di lavoro del c.d. "turnista", che nel caso di orario di lavoro articolato in turni continuativi sulle
24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n.66/2003, ai fini del recupero psico/fisico. Chiaro che detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Pertanto, è vero che il personale “turnista”, in base all'art.27 comma 4 del CCNL 2016-
2018 non ha diritto alla pausa;
ciò, però, non incide sul riconoscimento del diritto al buono pasto “sostitutivo”.
Ed infatti, l'impossibilità di usufruire del diritto alla mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto alla mensa del predetto personale, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il c.d. diritto ai buoni pasto.
Tale succinta conclusione è avvalorata dagli interventi dalla Suprema Corte di
Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno considerato coessenziale alle
"particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto
Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (cfr. Corte Cass. sentenze nn. 5547 del 1 marzo 2021 e 15629 del 4 giugno 2021; da ultimo, Corte Cass. Ordinanza n. 32113 del 31 ottobre del 2022).
Con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (così
Cass. n. 5547 del 2021; Cass. n. 15629 del 2021).
Pag. 6 di 8 Orbene, l'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione di parte ricorrente, è pacifico che la stessa abbia lavorato, nel periodo di riferimento, secondo un orario di lavoro articolato in turni di almeno 6 ore. Tale assunto, è provato documentalmente, sulla base dei fogli di presenza prodotti.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea.
In ordine al quantum debeatur, premesso che i turni di servizio prestati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo dal 9 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Ritenuto che l' con delibera n. 1357 del 16/03/2000, aveva adottato il Parte_2
regolamento per la fruizione del servizio con modalità sostitutiva del buono pasto e che il valore del buono pasto è pari a €. 7,00, per come stabilito dall' con Parte_2
delibera 2814/DG del 04.08.2021, per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023 e, con delibera n. 2528/CS del 21.06.2023, per il periodo da giugno 2023 a maggio 2024.
Tenuto conto del conteggio allegato al ricorso e non specificamente contestato nel merito dall'azienda resistente, va riconosciuta al ricorrente la somma di € 1527,47.
Infatti, il valore del buono pasto è pari a €. 7,00, per come stabilito dall' Pt_2
per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023, giusta delibera n. 2814/DG del
[...]
04.08.2021 e da giugno 2023 a maggio 2024, giusta delibera n. 2528/CS del
21.06.2023.
Tenuto conto che la ricorrente ha effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a 148, pertanto l'importo maturato è pari a €. 1036,00 (€. 7,00 x 148 = €.
1036,00).
Per il periodo dal 09.01.2019 al 31.03.2021 e per il periodo aprile/maggio 2023 il valore di ogni singolo buono pasto viene quantificato in € 4,13 (ovvero € 5,16 - €. 1,03 quale valore a carico del dipendente), e che la ricorrente ha effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a 119, pertanto l'importo maturato è pari a €. 491,47
(€. 4,13 x 119 = €. 491,47).
L' va, dunque, condannata al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 1527,47 a titolo di risarcimento
Pag. 7 di 8 del danno allo stesso derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti, pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
così provvede:
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di
€ 1527,47 dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore della ricorrente, che liquida in euro 49 per spese e in euro € 1.030,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Patti, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata
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