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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DELL' 11/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 603/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. , l'Avv. BARTOLETTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO nel mandato, che insiste nelle richieste istruttorie formulate;
per parte convenuta , c.f. in p.l.r.p.t. nessuno è Controparte_1 P.IVA_1 comparso l'Avv. Letizia Gentile nel mandato. Controparte_2
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il Tribunale osserva quanto segue.
L'attrice ha proposto opposizione avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n. 87 (prot. 2144),
663 (prot. 2412) e 376 (Prot. 2145) tutti del 30.10.2023 resi in materia di canone per occupazione di suolo pubblico – passo carrabile per gli anni 2018, 2019 e 2020, per un importo complessivo di €.
240,00 (€. 80 ciascuno) a titolo di indennità di occupazione abusiva e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, notificati in data 20.12.2023 dalla società Controparte_1
concessionaria dell'accertamento e riscossione dei Tributi del Comune di Mendicino.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: il difetto del presupposto impositivo atto a legittimare la richiesta del canone;
la carenza di potere in capo al concessionario della riscossione;
1 l'omessa notifica degli atti prodromici agli avvisi di accertamento.
Ha quindi concluso per l'annullamento degli avvisi impugnati. CP_ Si è costituito l' della che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore CP_4
del Tribunale in favore del giudice di pace, prodotto l'ultima proroga del contratto di concessione del servizio stipulato con il e contestato nel merito i motivi di opposizione di Controparte_5 cui ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita in via meramente documentale, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza formulata per i motivi di cui all'ordinanza resa dalla scrivente il 24 settembre 2024, cui si rinvia per relationem, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione, previo rigetto delle richieste di ordine di esibizione formulate da parte attrice in maniera esplorativa.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
L'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in materia di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo aver previsto che: "Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree
e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa ", prevede che "Il pagamento del canone può' essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del
1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Cass, 18037/2009; 9868/2006;
1435/2018).
Tale canone non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni (Cass. 16935/2021)
In tema di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass. 28869/2021).
2 Ciò posto in termini generali, a norma dell'art. 2 del Regolamento Cosap del Comune di Mendicino
(doc. 2), infatti “Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati”.
L'art. 8 precisa, poi, che “Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive”.
Infine, a norma dell'art. 20, “Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare
“convenzionale”.
Orbene come risultante in maniera plastica dalla documentazione fotografica dimessa in atti, non residuano dubbi in relazione alla ricorrenza di una effettiva occupazione del suolo pubblico mediante passo carrabile, non a raso, che interrompe la strada pubblica.
In punto di fatto il manufatto in questione rientra a pieno titolo nell'ambito previsionale della predetta disposizione regolamentare, posto che lo stesso facilita ovvero rende possibile ed agevole l'accesso alla proprietà privata.
Sicchè non rileva il pregresso stato del bene né la circostanza dedotta da parte attrice secondo la quale in trent'anni non avrebbe mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento per tale manufatto;
ciò che rileva, infatti, è la sussistenza del presupposto per l'applicazione del canone.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma degli avvisi di accertamento impugnati.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, alla luce della limitata attività defensionale con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e conferma gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 11/02/2025 La Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
3
Chiamata la causa iscritta al N. 603/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. , l'Avv. BARTOLETTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO nel mandato, che insiste nelle richieste istruttorie formulate;
per parte convenuta , c.f. in p.l.r.p.t. nessuno è Controparte_1 P.IVA_1 comparso l'Avv. Letizia Gentile nel mandato. Controparte_2
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il Tribunale osserva quanto segue.
L'attrice ha proposto opposizione avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n. 87 (prot. 2144),
663 (prot. 2412) e 376 (Prot. 2145) tutti del 30.10.2023 resi in materia di canone per occupazione di suolo pubblico – passo carrabile per gli anni 2018, 2019 e 2020, per un importo complessivo di €.
240,00 (€. 80 ciascuno) a titolo di indennità di occupazione abusiva e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, notificati in data 20.12.2023 dalla società Controparte_1
concessionaria dell'accertamento e riscossione dei Tributi del Comune di Mendicino.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: il difetto del presupposto impositivo atto a legittimare la richiesta del canone;
la carenza di potere in capo al concessionario della riscossione;
1 l'omessa notifica degli atti prodromici agli avvisi di accertamento.
Ha quindi concluso per l'annullamento degli avvisi impugnati. CP_ Si è costituito l' della che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore CP_4
del Tribunale in favore del giudice di pace, prodotto l'ultima proroga del contratto di concessione del servizio stipulato con il e contestato nel merito i motivi di opposizione di Controparte_5 cui ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita in via meramente documentale, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza formulata per i motivi di cui all'ordinanza resa dalla scrivente il 24 settembre 2024, cui si rinvia per relationem, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione, previo rigetto delle richieste di ordine di esibizione formulate da parte attrice in maniera esplorativa.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
L'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in materia di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo aver previsto che: "Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree
e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa ", prevede che "Il pagamento del canone può' essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del
1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Cass, 18037/2009; 9868/2006;
1435/2018).
Tale canone non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni (Cass. 16935/2021)
In tema di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass. 28869/2021).
2 Ciò posto in termini generali, a norma dell'art. 2 del Regolamento Cosap del Comune di Mendicino
(doc. 2), infatti “Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati”.
L'art. 8 precisa, poi, che “Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive”.
Infine, a norma dell'art. 20, “Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare
“convenzionale”.
Orbene come risultante in maniera plastica dalla documentazione fotografica dimessa in atti, non residuano dubbi in relazione alla ricorrenza di una effettiva occupazione del suolo pubblico mediante passo carrabile, non a raso, che interrompe la strada pubblica.
In punto di fatto il manufatto in questione rientra a pieno titolo nell'ambito previsionale della predetta disposizione regolamentare, posto che lo stesso facilita ovvero rende possibile ed agevole l'accesso alla proprietà privata.
Sicchè non rileva il pregresso stato del bene né la circostanza dedotta da parte attrice secondo la quale in trent'anni non avrebbe mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento per tale manufatto;
ciò che rileva, infatti, è la sussistenza del presupposto per l'applicazione del canone.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma degli avvisi di accertamento impugnati.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, alla luce della limitata attività defensionale con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e conferma gli avvisi di accertamento impugnati;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 11/02/2025 La Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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