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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di FA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 874/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Laura Piera Cinzia Sicari e Spina Rossella
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Catania
Appellato – appellante incidentale
E
( ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato di Catania
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: ricostruzione di carriera – ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Parte_1
impugnava il provvedimento di addebito di credito erariale prot. n.56257
[...]
del 21.12.2015 e l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/2010 prot. 6926 del
18.1.2016 con cui la promuoveva Controparte_5
procedura di recupero di somme asseritamente non dovute allo stesso ma già corrisposte in virtù del decreto di ricostruzione di carriera n.985 del 2015 emesso dall'Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di RA Imbaccari, vistato e registrato dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sicilia in data 4.6.2015 e successivamente revocato in autotutela dall'amministrazione scolastica con decreto n.282 del 21.1.2016. Impugnava altresì il provvedimento di ricostruzione di carriera prot.n.1050 dell'8.4.2016 con cui l'amministrazione scolastica provvedeva ad applicare l'inquadramento retributivo peggiorativo della temporizzazione a far data dall'1.9.2000 anziché a decorrere dal 22.1.2016 (data successiva all'emanazione del provvedimento di revoca in autotutela) nonché il successivo provvedimento n.6118/FP del 16.12.2016 emesso dall'amministrazione scolastica a rettifica del precedente atto di revoca.
Con sentenza n.2567/2022 dell'1.7.2022 il Tribunale adito, previa riunione dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 398/2016, 2026/2016, 10154/2016 e 1588/2017, dichiarava illegittima l'attività di ripetizione di indebito posta in essere dall'amministrazione convenuta sulla base del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n.56257 del 21.12.2015 e la conseguente ingiunzione di pagamento ex
R.D. 639/1910 prot. n.6926 del 10.2.2016 che per l'effetto annullava;
rigettava nel resto i ricorsi;
accoglieva la domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente spiegata dalle amministrazioni resistenti e condannava il ricorrente alla restituzione della somma complessiva di €.
17.753,99; rigettava infine la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e compensava integralmente le spese di lite. Il giudice di primo grado, confermando quanto già espresso in sede cautelare, riteneva illegittimo il provvedimento di addebito di credito erariale del 21.12.2015 in quanto emesso in difetto del necessario e preventivo annullamento del precedente provvedimento di ricostruzione di carriera n.985/2015 e dell'emanazione di un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera da parte dell'amministrazione competente;
osservava che la legittimità del provvedimento di addebito di credito erariale del 21.12.2015 e della conseguente ingiunzione di pagamento ex R.D.
639/1910 del 10.2.2016 non potesse farsi discendere neppure dal decreto n.282 del
21.1.2016 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “E. De Amicis” di
RA Imbaccari aveva disposto la “revoca in autotutela del decreto n.985 del
4.02.2015” precedentemente emesso, atteso che, alla data di emissione del provvedimento di addebito di credito erariale sotteso all'ingiunzione di pagamento non era intervenuto alcun annullamento con effetti ex tunc del provvedimento di ricostruzione di carriera n.985 del 4.2.2015 idoneo a legittimare i provvedimenti impugnati. Escludeva che la legittimità del provvedimento di addebito di credito erariale e della conseguente ingiunzione di pagamento potesse farsi discendere dal successivo provvedimento prot. n.6118 del 16.12.2016 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “E. De Amicis” aveva disposto la rettifica al provvedimento di revoca nota prot. n.282/FP del 22.1.2016 precisando che “a rettifica del provvedimento n.282/FP del 22.1.2016 gli effetti del medesimo decreto sono da considerare ex tunc e non ex nunc”, né tantomeno dal successivo provvedimento di ricostruzione di carriera n.1050 dell'8.4.2016, non potendo tali provvedimenti successivi costituire titolo legittimante dei provvedimenti impugnati.
Riteneva, altresì, non dirimente, ai fini della legittimità della procedura di recupero fondata sui provvedimenti contestati, il provvedimento prot. n. 13382 del 23.3.2016 con cui la provvedeva a rettificare il precedente provvedimento CP_6
n.56257 del 21.12.2015 limitatamente all'ammontare del debito da recuperare, trattandosi anch'esso di atto successivo ai provvedimenti impugnati oltreché antecedente rispetto al nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera prot. n. 1050 dell'8.4.2016. Riteneva illegittima l'attività di ripetizione di indebito posta in essere dall'amministrazione convenuta sulla base del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 56257 del 21.12.2015 e della successiva ingiunzione di pagamento prot. n.6926 del 10.2.2016.
Disattendendo le censure spiegate dal ricorrente, reputava legittimo il decreto di ricostruzione di carriera n.1058 dell'8.4.2016 ritenendo non ostativo il fatto che il decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 fosse stato vistato e registrato dalla
Corte dei Conti. Assumeva, richiamando precedenti delle Sezioni Riunite della
Corte dei Conti, che non potesse riconoscersi efficacia giurisdizionale di giudicato al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, né l'effetto di rendere immodificabile e insuscettibile di riesame il provvedimento vistato e registrato, venendo peraltro in rilievo rapporti di natura privatistica intercorrenti tra la P.A. datrice di lavoro e il dipendente;
richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n 2105/2022 secondo cui
“L'esercizio del diritto-dovere dell'Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti è atto dovuto;
il recupero di tali somme costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza provvedimentale;
in tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione: infatti, a prescindere dal tempo trascorso,
l'oggetto del recupero produce di per sé un danno all'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente;
si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale;
il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore” e riteneva legittima la nuova attività di recupero intrapresa dall'amministrazione convenuta sulla base del successivo decreto di ricostruzione di carriera n.1050 dell'8.4.2016 emanato in attuazione di quanto espresso dalla Corte dei Corti nelle note prot. n.
8792 del 28.10.2015 e 9369 del 9.11.2015. Rilevava che in ogni caso doveva considerarsi legittimo il nuovo decreto di ricostruzione di carriera n.1050 dell'8.4.2016, giacché emanato successivamente alla revoca del precedente decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 per effetto della nota prot. n.282 del
22.1.2016. Reputava non decisive le doglianze del ricorrente in ordine alla nota prot.
n.6118 del 16.2.2016 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “E. De
Amicis” di RA Imbaccari aveva disposto la rettifica al provvedimento di revoca nota prot. n.282/FP del 22.1.2016 prevedendo che “a rettifica del provvedimento n.282/FP del 22.1.2016 gli effetti del medesimo decreto sono da considerare ex tunc e non ex nunc, essendo comunque il provvedimento n.282/2016 precedente al decreto n.1050 dell'8.4.2016 e non avendo l'amministrazione resistente esaurito, sulla base dei precedenti atti suindicati, il proprio potere di disporre sul recupero delle somme indebitamente erogate al ricorrente. Quanto ai provvedimenti dell'8.4.2016 e del 16.12.2016 riteneva non pertinenti le dedotte violazioni della L.241/1990 formulate dal ricorrente atteso che nella specie veniva in considerazione un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, i cui atti di gestione sono posti in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e non assoggettati direttamente alla disciplina del procedimento amministrativo. Considerava gli stessi provvedimenti (prot. 1050 dell'8.4.2016 e prot. n. 6118 del 16.12.2016) conformi alla disciplina di riferimento e alla doverosità dell'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte al ricorrente non ravvisando alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Infine, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalle amministrazioni resistenti, non avendo il ricorrente contestato ab origine nel merito il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1050 dell'8.4.2016 e l'importo di €. 17.753,99 richiesto in via riconvenzionale dalle amministrazioni a titolo di rimborso delle somme indebitamente erogate sulla base del precedente decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 sostituito poi dal decreto n.1050/2016. Con ricorso depositato in data 27.9.2022, impugnava la citata sentenza la parte soccombente;
resistevano al gravame i appellati proponendo appello Parte_2
incidentale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone le difese spiegate già nel primo grado di giudizio e censura la decisione per non avere il giudice tenuto conto della pronuncia emessa dalla Corte dei Conti in data 4.6.2015 relativamente al decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015. Segnatamente, rileva l'erroneità della decisione laddove afferma che il visto e la registrazione del decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 non determinano di per sé l'illegittimità del successivo e sostitutivo decreto di ricostruzione di carriera n.1050/2016 e laddove afferma che non può riconoscersi valore di giudicato al visto e alla registrazione del giudice contabile, né l'effetto di rendere immodificabile e insuscettibile di riesame il provvedimento vistato e registrato, venendo peraltro in rilievo rapporti di natura privatistica intercorrenti tra la P.A. datrice di lavoro e il dipendente. Sostiene che il giudice ha deciso in contrasto con la pronuncia emessa dalla magistratura contabile nell'ambito del procedimento di regolarità amministrativa e contabile disciplinato dal
D.lgs. 123/2011, con la normativa in materia e altresì con la stessa giurisprudenza richiamata nella decisione. Dopo aver ribadito la natura bifasica del procedimento regolato dal d. lgs. 123/2011 lamenta l'erronea interpretazione, da parte del giudice di primo grado, della sentenza n.5/2020 della Corte dei Conti Sezioni Riunite.
Sottolinea che l'attività di controllo della Corte dei Conti si svolge unicamente in funzione della realizzazione dell'ordinamento giuridico come “funzione esplicata in veste obiettiva e neutrale e perciò disinteressata e quindi al di fuori e al di sopra di qualsiasi specifico interesse pubblico sicché,trattandosi di una “funzione pubblica neutrale”, non di attività amministrativa non èimpugnabile (cfr. sentenza n. 5/2020 C. Conti Sezioni Riunite). Ribadisce che, nella vicenda in esame, il procedimento di legittimità amministrativo-contabile incardinato dinanzi alla Corte dei Conti Sezione
Controllo Regione Siciliana si concludeva con esito positivo, di conseguenza l'atto controllato perdeva la propria autonomia e acquisiva rilevanza sia giuridica sia economica e che ciò è confermato dalla stessa nota emessa in data 25.9.2019 dalla
Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Siciliana. Evidenzia che la pronuncia emessa in data 4.6.2015 con esito positivo incideva favorevolmente sulla posizione stipendiale dell'appellante e pertanto questi non aveva alcun interesse ad impugnare dinanzi alla competente sede giurisdizionale il decreto n.985/2015 e che tale interesse è attualmente carente stante che, con comunicazione del 25.9.2019, emessa in data successiva al provvedimento di revoca e al nuovo, ma non sostitutivo, decreto di inquadramento economico n. 1050/2016, la Corte dei Conti Regione Sicilia confermava che il decreto n. 985/2015 era vistato e regolarmente registrato presso l'Ufficio Controllo Atti della medesima Corte con i seguenti estremi Reg. 02 Fog. 03 del 4.6.2015. Assume che la perdurante registrazione del decreto n. 985/2015 conferma la sua efficacia economica e attuale validità, nonostante l'emissione di successivi decreti di inquadramento economico e che ciò, trova conferma, nel disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 123/2011. Deduce che nella sentenza n. 5/2020 la Corte dei Conti Sezioni Riunite afferma “…che si conclude con la registrazione facendo diventare operativo ed efficace il provvedimento” (pag.16), da ciò consegue che sin quando perdura la registrazione del decreto n.985/2015, non può sussistere alcun danno erariale. Sostiene che il giudice avendo affermato che “il decreto di ricostruzione di carriera n. 1050 dell'8.4.2016 non appare inficiato ex se dal precedente decreto di ricostruzione di carriera n. 985/2015 e della mera circostanza che lo stesso sia stato vistato e registrato dalla Corte dei Conti”, avrebbe dovuto ritenerlo illegittimo atteso che il decreto n.1050/2016 emesso successivamente dall'amministrazione datoriale, non aveva richiamato il precedente decreto dirigenziale n. 985/2015, vistato e tutt'oggi registrato presso gli uffici contabili della
Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sicilia con i seguenti estremi n.reg. 02 fog. 03 del 04.06.2015 e la cui pronuncia di legittimità emessa in data 4.6.2015 non è mai stata impugnata dinanzi al competente plesso Giurisdizionale.
Lamenta, altresì, che ha errato il giudice a considerare il decreto n. 1050/2016 sostitutivo del precedente decreto n. 985/2015.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'unica statuizione sul decreto n. 985/2015 è stata emessa in data 4.6.2015 con la quale la
Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Siciliana ne ha dichiarato la legittimità e la conformità a legge. Rileva che il giudice non ha richiamato alcuna giurisprudenza in materia in senso contrario e che il decreto dirigenziale n.1050/2016 non può essere considerato sostitutivo del decreto n.985/2015 perché i due decreti prevedono inquadramenti retributivi differenti;
sul decreto n. 985/2015 è intervenuta la magistratura contabile con pronuncia ad hoc e mai impugnata e nella nota del
25.09.2019 la Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Siciliana conferma che il decreto attualmente vistato e registrato presso l'ufficio contabile della medesima
Corte è il n. 985/2015, non richiamando il n. 1050/2016 mai sottoposto al suo scrutinio.
Deduce la contraddittorietà della motivazione atteso che avendo il giudice accolto integralmente le domande di cui ai giudizi iscritti ai R.G. nn.398/2016 e
2026/2016 avrebbe dovuto dichiarare l'irripetibilità delle somme corrisposte all'appellante in virtù del decreto n.985/2015 per inesistenza dell'indebito stante la perdurante registrazione dell'atto controllato come confermato dalla magistratura contabile in data 25.9.2019 e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'amministrazione resistente.
1.2. Con altra censura contesta la decisione laddove il giudice esclude l'applicazione delle norme del procedimento amministrativo ai provvedimenti emessi dal dirigente scolastico in quanto in tal modo non si spiegherebbe l'intervento della Corte dei Conti laddove invitava la Pubblica Amministrazione ad agire in autotutela. Deduce che se la disciplina del procedimento amministrativo non si applicasse agli atti di gestione del rapporto nel pubblico impiego contrattualizzato, le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con nota n.9369 del 9.11.2015 risulterebbero errate. Ribadisce l'insindacabilità e l'inoppugnabilità degli atti di controllo con esito positivo. Contesta l'iter motivazione in quanto da un lato il giudice ha ritenuto doverosa l'emissione di un nuovo decreto (n.1050/2016) alla luce della nota n.9369 del 9.11.2015 e poi non riconosce efficacia irretroattiva al provvedimento di revoca trattandosi di atti gestione del rapporto di pubblico impiego.
Precisa altresì con riferimento al successivo provvedimento di rettifica emesso dal dirigente scolastico in data 16.12.2016 che la rettifica consente alla pubblica amministrazione di correggere un provvedimento affetto da mera irregolarità, cioè da un difetto lieve che non ne inficia la validità e che ciò non è avvenuto nel caso del decreto emesso in data 16.12.2016 atteso che con quest'ultimo il dirigente scolastico specificava gli effetti che l'atto emesso un anno prima avrebbe dovuto produrre.
Sottolinea che trattandosi di modifica degli effetti di un atto non si rientra nell'ambito di applicazione dello strumento della rettifica.
1.3. Censura la sentenza per mancata valutazione dei vizi formali e sostanziali del decreto n. 1050/2016. Sostiene che ha errato il giudice a ritenere che l'appellante non avesse contestato ab origine la correttezza nel merito del decreto di ricostruzione di carriera n.1050/2016 nonché l'importo richiesto in via riconvenzionale dalle amministrazioni resistenti. Ribadisce che già in primo grado l'appellante aveva contestato la legittimità del decreto n.1050/2016 laddove non richiamava la serie di provvedimenti con rilevanza giuridica che hanno inciso sulla carriera retributiva dell'appellante. Afferma che l'applicazione del criterio della temporizzazione era stata oggetto di decisione da parte della Corte dei Conti in data
4.6.2015 che decretava la legittimità del decreto n.985/2015 e che Di FA aveva contestato la legittimità del decreto n.1050/2016 sotto il profilo del mancato richiamo da parte di quest'ultimo del decreto n.985/2015 emesso a seguito di procedimento con esito positivo ex art.10 D.lgs. 123/2011. Censura pertanto la sentenza che ha riconosciuto un indebito a danno dell'appellante nonostante le somme a lui corrisposte scaturiscano da un titolo legittimo, valido ed efficace atteso che il decreto n.985/2015 non è stato mai annullato né impugnato dinanzi alle competenti sedi giudiziarie.
1.4. Le amministrazioni appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello principale e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con appello incidentale condizionato i appellati chiedono in via Parte_2
preliminare che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
. Deducono che la procedura di controllo con la Controparte_7
conseguente apposizione del visto e quella di recupero dell'indebito attivata dalla hanno natura applicativa dei provvedimenti Controparte_5
emessi sul piano sostanziale dal datore di lavoro unico soggetto legittimato alla gestione del rapporto con i propri dipendenti. Rilevano pertanto l'errore del giudice che ha disconosciuto correttamente all'ente secondario di spesa la titolarità di un potere sostanziale ma lo ha erroneamente poi legittimato sul piano processuale.
1.5. Lamentano altresì l'erroneità della decisione laddove il giudice ha affermato la necessità di annullamento del primo decreto di ricostruzione di carriera.
Affermano che nel momento in cui si è riconosciuta la natura privatistica del potere datoriale dell'amministrazione scolastica non può apparire necessario un previo provvedimento di annullamento quale presupposto legittimante della riedizione del potere atteso che in ambito privatistico il potere del datore di lavoro è connotato dal carattere dell'inesauribilità e della libertà di forma. Deduce che trattandosi di un potere privatistico erronea è la conclusione a cui è pervenuto il decidente che ha ritenuto illegittima la procedura di indebito in assenza di un previo espresso provvedimento di annullamento del decreto n.985/2015.
1.6. Le amministrazioni appellate sempre in via incidentale lamentano l'erronea qualificazione del provvedimento emesso in autotutela dall'amministrazione. Segnatamente affermano che il giudice ha errato nel dichiarare che il provvedimento (decreto n.282/2016) non poteva che essere qualificato come e vera e propria “revoca” con efficacia ex nunc del provvedimento di ricostruzione di carriera n.985/2015 ai sensi dell'art.21 quinquies L.241/1990.
Deducono che il termine revoca nel caso in esame è stato impropriamente utilizzato in quanto la volontà dell'amministrazione scolastica era quella di annullare il primo decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 a mezzo del quale si era applicato il principio dell'intera pregressa anzianità di servizio nel passaggio di qualifica da funzionario amministrativo a dirigente dei servizi generali e amministrativi.
Sostengono dunque che a prescindere dal nomen iuris utilizzato dal dirigente scolastico dal contenuto effettivo del provvedimento erano desumibili tutti gli elementi per ricostruire l'effettiva volontà dell'amministrazione di rimuovere ex tunc definitivamente gli effetti prodotti dal precedente decreto n.985/2015 per la sua incompatibilità con la normativa vigente in materia di ricostruzione della carriera dei funzionari amministrativi divenuti dsga. Affermano che in ogni caso, nella vicenda in esame, l'adozione da parte dell'amministrazione del successivo decreto di ricostruzione di carriera, espressione di un nuovo esercizio del potere del datore di lavoro, fa venire meno la questione della controversa natura del provvedimento di autotutela adottato dall'amministrazione. Ribadiscono che il decreto n.1050/2016 ha avuto la funzione di fugare qualsiasi perplessità derivante dal precedente atto di revoca, chiarendo quale fosse la volontà dell'amministrazione di annullare e sostituire il precedente decreto n.985/2015. Rilevano che in ragione del principio di non contraddizione e di efficacia degli atti, allorquando due atti sono incompatibili fra loro sotto il profilo logico è efficace quello adottato successivamente. Infine, aggiungono in ordine al provvedimento di rettifica n.6118 del 16.12.2016 del decreto di revoca n.282/2016 che erronea è la ricostruzione proposta ex adverso in quanto utilizza le categorie del diritto pubblico in ambito privatistico trascurando che l'atto in questione non andava interpretato come atto amministrativo di rettifica ma come mero atto di chiarimento della precedente determinazione, contraddistinta da ambiguità interpretativa tale da aver generato un contenzioso. Affermano la correttezza della decisione laddove ha rigettato la domanda di indennizzo proposta dall'odierno appellante stante il carattere doveroso dell'azione di recupero intrapresa dall'Amministrazione resistente.
2.1.L'appello principale è infondato.
Il primo motivo muove da un presupposto non condivisibile e cioè che l'atto che ha ricevuto il visto della Corte dei Conti è coperto da giudicato e, dunque, non può essere revocato e sostituito dall'amministrazione.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado il visto di regolarità apposto dalla Corte dei Conti al decreto di ricostruzione della carriera n. 985/2015 non attribuisce a tale provvedimento efficacia di giudicato. La funzione di controllo preventivo sugli atti svolta dalla Corte dei Conti sez. controllo non può essere equiparata alla funzione giurisdizionale destinata a concludersi con un provvedimento non impugnabile. Il controllo preventivo della Corte dei Conti condiziona l'efficacia dell'atto ma non determina, una volta apposto il visto,
l'intangibilità dello stesso. In tal senso si è espressa nel caso in esame la sezione controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti (nota n. 9369 del 9.11.2015) che ha evidenziato la necessità di provvedere in autotutela a rideterminare la ricostruzione della carriera di coloro che risultavano inquadrati nella qualifica di
DGSA a seguito della pronuncia dell'Adunanza generale, vincolante per tutti gli uffici, “ancorchè si tratti di provvedimenti già vistati e registrati”.
Né in senso diverso può essere richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 12 settembre 1976: tale sentenza ha soltanto riconosciuto alla Corte dei Conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo, il potere di sollevare in via incidentale eccezioni di legittimità costituzionale. Ed invero, come emerge chiaramente dalla sentenza citata il riconoscimento della funzione latamente giurisdizionale è limitato al fine di verificare la legittimità costituzionale di una norma “Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art.
1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico”.
Il primo motivo di appello deve essere rigettato.
2.2. Anche il secondo motivo afferente alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo non può trovare accoglimento. Il giudice di primo grado ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
“Nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qualità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato
e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97
Costituzione” (cfr., C. Cass. 19425/2013; C. Cass. 23741/2008; C. Cass.
23062/2014). Tale orientamento condiviso dal collegio e confermato dalla giurisprudenza più recente (Cassazione civile sez. un., 22/12/2015, n.25773;
Cassazione civile sez. lav., 16/05/2024, n.13684) non è efficacemente censurato dall'odierno appellante che si limita a ribadire l'assunto sostenuto in primo grado.
L'atto di controllo intervenuto con esito positivo nel 2015, qualora sia in contrasto con le norme, non è idoneo ad attribuire un diritto inesistente e dunque l'amministrazione è obbligata ad agire per ripetere le somme erogate in virtù di un provvedimento contra ius.
L'azione di recupero dell'indebito è obbligatoria per la pubblica amministrazione (cfr Cassazione civile sez. lav., 18/8/2023, n.24807
“ la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023,
l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione” .Consiglio di Stato sez.
IV - 17/08/2023, n. 7799 In tema di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2033 c.c., costituisce un diritto-dovere della pubblica amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
pertanto, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere).
2.3.In ordine alla sussistenza dell'indebito l'appellante non ha contestato tempestivamente il criterio della temporizzazione posto a fondamento del provvedimento di recupero ma soltanto l'illegittimità del decreto n. 1050/2016 derivante, nell'assunto dell'appellante, dalla circostanza che lo stesso era stato emesso dopo che si era definitivamente concluso positivamente il procedimento ex art. 10 D.Lgs. 123/2011 per l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Corte dei Conti sull'originario d.d. 985/2015; illegittimità che deve escludersi per le ragioni sopra esposte.
Il criterio c.d. della temporizzazione, peraltro, è confermato anche dall'orientamento più recente della Suprema Corte condiviso da questo collegio:
“…la sentenza impugnata, nel respingere la domanda dei ricorrenti, si è conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n.
4885 del 2010 e tra le numerose che a quella hanno fatto seguito fra le più recenti
Cass. n. 26170/2017 e Cass. nn. 20804, 15210, 12433 del 2016), secondo cui il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell'art. 34 CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto, così che non è invocabile il principio della parità di trattamento per giustificare l'applicazione della più favorevole regola generale, che consente il computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile contrasto con norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo (Cassazione civile sez. lav. - 14/5/2024, n. 13218).
2.4. Va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalle amministrazioni appellate, non potendosi ravvisare, nel caso in esame, nella proposizione dell'impugnazione una condotta caratterizzata da dolo o colpa, richiesta ai fini della condanna ex art 96 c.p.c. non essendo quest'ultima conseguenza automatica del rigetto dell'impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. III
- 30/09/2021, n. 26545).
2.5. Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale, rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 3500,00 oltre rimborso spese generali, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Valeria Di FA dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di FA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 874/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Laura Piera Cinzia Sicari e Spina Rossella
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Catania
Appellato – appellante incidentale
E
( ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato di Catania
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: ricostruzione di carriera – ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Parte_1
impugnava il provvedimento di addebito di credito erariale prot. n.56257
[...]
del 21.12.2015 e l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/2010 prot. 6926 del
18.1.2016 con cui la promuoveva Controparte_5
procedura di recupero di somme asseritamente non dovute allo stesso ma già corrisposte in virtù del decreto di ricostruzione di carriera n.985 del 2015 emesso dall'Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di RA Imbaccari, vistato e registrato dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sicilia in data 4.6.2015 e successivamente revocato in autotutela dall'amministrazione scolastica con decreto n.282 del 21.1.2016. Impugnava altresì il provvedimento di ricostruzione di carriera prot.n.1050 dell'8.4.2016 con cui l'amministrazione scolastica provvedeva ad applicare l'inquadramento retributivo peggiorativo della temporizzazione a far data dall'1.9.2000 anziché a decorrere dal 22.1.2016 (data successiva all'emanazione del provvedimento di revoca in autotutela) nonché il successivo provvedimento n.6118/FP del 16.12.2016 emesso dall'amministrazione scolastica a rettifica del precedente atto di revoca.
Con sentenza n.2567/2022 dell'1.7.2022 il Tribunale adito, previa riunione dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 398/2016, 2026/2016, 10154/2016 e 1588/2017, dichiarava illegittima l'attività di ripetizione di indebito posta in essere dall'amministrazione convenuta sulla base del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n.56257 del 21.12.2015 e la conseguente ingiunzione di pagamento ex
R.D. 639/1910 prot. n.6926 del 10.2.2016 che per l'effetto annullava;
rigettava nel resto i ricorsi;
accoglieva la domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente spiegata dalle amministrazioni resistenti e condannava il ricorrente alla restituzione della somma complessiva di €.
17.753,99; rigettava infine la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e compensava integralmente le spese di lite. Il giudice di primo grado, confermando quanto già espresso in sede cautelare, riteneva illegittimo il provvedimento di addebito di credito erariale del 21.12.2015 in quanto emesso in difetto del necessario e preventivo annullamento del precedente provvedimento di ricostruzione di carriera n.985/2015 e dell'emanazione di un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera da parte dell'amministrazione competente;
osservava che la legittimità del provvedimento di addebito di credito erariale del 21.12.2015 e della conseguente ingiunzione di pagamento ex R.D.
639/1910 del 10.2.2016 non potesse farsi discendere neppure dal decreto n.282 del
21.1.2016 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “E. De Amicis” di
RA Imbaccari aveva disposto la “revoca in autotutela del decreto n.985 del
4.02.2015” precedentemente emesso, atteso che, alla data di emissione del provvedimento di addebito di credito erariale sotteso all'ingiunzione di pagamento non era intervenuto alcun annullamento con effetti ex tunc del provvedimento di ricostruzione di carriera n.985 del 4.2.2015 idoneo a legittimare i provvedimenti impugnati. Escludeva che la legittimità del provvedimento di addebito di credito erariale e della conseguente ingiunzione di pagamento potesse farsi discendere dal successivo provvedimento prot. n.6118 del 16.12.2016 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “E. De Amicis” aveva disposto la rettifica al provvedimento di revoca nota prot. n.282/FP del 22.1.2016 precisando che “a rettifica del provvedimento n.282/FP del 22.1.2016 gli effetti del medesimo decreto sono da considerare ex tunc e non ex nunc”, né tantomeno dal successivo provvedimento di ricostruzione di carriera n.1050 dell'8.4.2016, non potendo tali provvedimenti successivi costituire titolo legittimante dei provvedimenti impugnati.
Riteneva, altresì, non dirimente, ai fini della legittimità della procedura di recupero fondata sui provvedimenti contestati, il provvedimento prot. n. 13382 del 23.3.2016 con cui la provvedeva a rettificare il precedente provvedimento CP_6
n.56257 del 21.12.2015 limitatamente all'ammontare del debito da recuperare, trattandosi anch'esso di atto successivo ai provvedimenti impugnati oltreché antecedente rispetto al nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera prot. n. 1050 dell'8.4.2016. Riteneva illegittima l'attività di ripetizione di indebito posta in essere dall'amministrazione convenuta sulla base del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 56257 del 21.12.2015 e della successiva ingiunzione di pagamento prot. n.6926 del 10.2.2016.
Disattendendo le censure spiegate dal ricorrente, reputava legittimo il decreto di ricostruzione di carriera n.1058 dell'8.4.2016 ritenendo non ostativo il fatto che il decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 fosse stato vistato e registrato dalla
Corte dei Conti. Assumeva, richiamando precedenti delle Sezioni Riunite della
Corte dei Conti, che non potesse riconoscersi efficacia giurisdizionale di giudicato al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, né l'effetto di rendere immodificabile e insuscettibile di riesame il provvedimento vistato e registrato, venendo peraltro in rilievo rapporti di natura privatistica intercorrenti tra la P.A. datrice di lavoro e il dipendente;
richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n 2105/2022 secondo cui
“L'esercizio del diritto-dovere dell'Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti è atto dovuto;
il recupero di tali somme costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza provvedimentale;
in tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione: infatti, a prescindere dal tempo trascorso,
l'oggetto del recupero produce di per sé un danno all'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente;
si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale;
il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore” e riteneva legittima la nuova attività di recupero intrapresa dall'amministrazione convenuta sulla base del successivo decreto di ricostruzione di carriera n.1050 dell'8.4.2016 emanato in attuazione di quanto espresso dalla Corte dei Corti nelle note prot. n.
8792 del 28.10.2015 e 9369 del 9.11.2015. Rilevava che in ogni caso doveva considerarsi legittimo il nuovo decreto di ricostruzione di carriera n.1050 dell'8.4.2016, giacché emanato successivamente alla revoca del precedente decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 per effetto della nota prot. n.282 del
22.1.2016. Reputava non decisive le doglianze del ricorrente in ordine alla nota prot.
n.6118 del 16.2.2016 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “E. De
Amicis” di RA Imbaccari aveva disposto la rettifica al provvedimento di revoca nota prot. n.282/FP del 22.1.2016 prevedendo che “a rettifica del provvedimento n.282/FP del 22.1.2016 gli effetti del medesimo decreto sono da considerare ex tunc e non ex nunc, essendo comunque il provvedimento n.282/2016 precedente al decreto n.1050 dell'8.4.2016 e non avendo l'amministrazione resistente esaurito, sulla base dei precedenti atti suindicati, il proprio potere di disporre sul recupero delle somme indebitamente erogate al ricorrente. Quanto ai provvedimenti dell'8.4.2016 e del 16.12.2016 riteneva non pertinenti le dedotte violazioni della L.241/1990 formulate dal ricorrente atteso che nella specie veniva in considerazione un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, i cui atti di gestione sono posti in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e non assoggettati direttamente alla disciplina del procedimento amministrativo. Considerava gli stessi provvedimenti (prot. 1050 dell'8.4.2016 e prot. n. 6118 del 16.12.2016) conformi alla disciplina di riferimento e alla doverosità dell'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte al ricorrente non ravvisando alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Infine, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalle amministrazioni resistenti, non avendo il ricorrente contestato ab origine nel merito il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 1050 dell'8.4.2016 e l'importo di €. 17.753,99 richiesto in via riconvenzionale dalle amministrazioni a titolo di rimborso delle somme indebitamente erogate sulla base del precedente decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 sostituito poi dal decreto n.1050/2016. Con ricorso depositato in data 27.9.2022, impugnava la citata sentenza la parte soccombente;
resistevano al gravame i appellati proponendo appello Parte_2
incidentale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone le difese spiegate già nel primo grado di giudizio e censura la decisione per non avere il giudice tenuto conto della pronuncia emessa dalla Corte dei Conti in data 4.6.2015 relativamente al decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015. Segnatamente, rileva l'erroneità della decisione laddove afferma che il visto e la registrazione del decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 non determinano di per sé l'illegittimità del successivo e sostitutivo decreto di ricostruzione di carriera n.1050/2016 e laddove afferma che non può riconoscersi valore di giudicato al visto e alla registrazione del giudice contabile, né l'effetto di rendere immodificabile e insuscettibile di riesame il provvedimento vistato e registrato, venendo peraltro in rilievo rapporti di natura privatistica intercorrenti tra la P.A. datrice di lavoro e il dipendente. Sostiene che il giudice ha deciso in contrasto con la pronuncia emessa dalla magistratura contabile nell'ambito del procedimento di regolarità amministrativa e contabile disciplinato dal
D.lgs. 123/2011, con la normativa in materia e altresì con la stessa giurisprudenza richiamata nella decisione. Dopo aver ribadito la natura bifasica del procedimento regolato dal d. lgs. 123/2011 lamenta l'erronea interpretazione, da parte del giudice di primo grado, della sentenza n.5/2020 della Corte dei Conti Sezioni Riunite.
Sottolinea che l'attività di controllo della Corte dei Conti si svolge unicamente in funzione della realizzazione dell'ordinamento giuridico come “funzione esplicata in veste obiettiva e neutrale e perciò disinteressata e quindi al di fuori e al di sopra di qualsiasi specifico interesse pubblico sicché,trattandosi di una “funzione pubblica neutrale”, non di attività amministrativa non èimpugnabile (cfr. sentenza n. 5/2020 C. Conti Sezioni Riunite). Ribadisce che, nella vicenda in esame, il procedimento di legittimità amministrativo-contabile incardinato dinanzi alla Corte dei Conti Sezione
Controllo Regione Siciliana si concludeva con esito positivo, di conseguenza l'atto controllato perdeva la propria autonomia e acquisiva rilevanza sia giuridica sia economica e che ciò è confermato dalla stessa nota emessa in data 25.9.2019 dalla
Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Siciliana. Evidenzia che la pronuncia emessa in data 4.6.2015 con esito positivo incideva favorevolmente sulla posizione stipendiale dell'appellante e pertanto questi non aveva alcun interesse ad impugnare dinanzi alla competente sede giurisdizionale il decreto n.985/2015 e che tale interesse è attualmente carente stante che, con comunicazione del 25.9.2019, emessa in data successiva al provvedimento di revoca e al nuovo, ma non sostitutivo, decreto di inquadramento economico n. 1050/2016, la Corte dei Conti Regione Sicilia confermava che il decreto n. 985/2015 era vistato e regolarmente registrato presso l'Ufficio Controllo Atti della medesima Corte con i seguenti estremi Reg. 02 Fog. 03 del 4.6.2015. Assume che la perdurante registrazione del decreto n. 985/2015 conferma la sua efficacia economica e attuale validità, nonostante l'emissione di successivi decreti di inquadramento economico e che ciò, trova conferma, nel disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 123/2011. Deduce che nella sentenza n. 5/2020 la Corte dei Conti Sezioni Riunite afferma “…che si conclude con la registrazione facendo diventare operativo ed efficace il provvedimento” (pag.16), da ciò consegue che sin quando perdura la registrazione del decreto n.985/2015, non può sussistere alcun danno erariale. Sostiene che il giudice avendo affermato che “il decreto di ricostruzione di carriera n. 1050 dell'8.4.2016 non appare inficiato ex se dal precedente decreto di ricostruzione di carriera n. 985/2015 e della mera circostanza che lo stesso sia stato vistato e registrato dalla Corte dei Conti”, avrebbe dovuto ritenerlo illegittimo atteso che il decreto n.1050/2016 emesso successivamente dall'amministrazione datoriale, non aveva richiamato il precedente decreto dirigenziale n. 985/2015, vistato e tutt'oggi registrato presso gli uffici contabili della
Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sicilia con i seguenti estremi n.reg. 02 fog. 03 del 04.06.2015 e la cui pronuncia di legittimità emessa in data 4.6.2015 non è mai stata impugnata dinanzi al competente plesso Giurisdizionale.
Lamenta, altresì, che ha errato il giudice a considerare il decreto n. 1050/2016 sostitutivo del precedente decreto n. 985/2015.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'unica statuizione sul decreto n. 985/2015 è stata emessa in data 4.6.2015 con la quale la
Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Siciliana ne ha dichiarato la legittimità e la conformità a legge. Rileva che il giudice non ha richiamato alcuna giurisprudenza in materia in senso contrario e che il decreto dirigenziale n.1050/2016 non può essere considerato sostitutivo del decreto n.985/2015 perché i due decreti prevedono inquadramenti retributivi differenti;
sul decreto n. 985/2015 è intervenuta la magistratura contabile con pronuncia ad hoc e mai impugnata e nella nota del
25.09.2019 la Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Siciliana conferma che il decreto attualmente vistato e registrato presso l'ufficio contabile della medesima
Corte è il n. 985/2015, non richiamando il n. 1050/2016 mai sottoposto al suo scrutinio.
Deduce la contraddittorietà della motivazione atteso che avendo il giudice accolto integralmente le domande di cui ai giudizi iscritti ai R.G. nn.398/2016 e
2026/2016 avrebbe dovuto dichiarare l'irripetibilità delle somme corrisposte all'appellante in virtù del decreto n.985/2015 per inesistenza dell'indebito stante la perdurante registrazione dell'atto controllato come confermato dalla magistratura contabile in data 25.9.2019 e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'amministrazione resistente.
1.2. Con altra censura contesta la decisione laddove il giudice esclude l'applicazione delle norme del procedimento amministrativo ai provvedimenti emessi dal dirigente scolastico in quanto in tal modo non si spiegherebbe l'intervento della Corte dei Conti laddove invitava la Pubblica Amministrazione ad agire in autotutela. Deduce che se la disciplina del procedimento amministrativo non si applicasse agli atti di gestione del rapporto nel pubblico impiego contrattualizzato, le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con nota n.9369 del 9.11.2015 risulterebbero errate. Ribadisce l'insindacabilità e l'inoppugnabilità degli atti di controllo con esito positivo. Contesta l'iter motivazione in quanto da un lato il giudice ha ritenuto doverosa l'emissione di un nuovo decreto (n.1050/2016) alla luce della nota n.9369 del 9.11.2015 e poi non riconosce efficacia irretroattiva al provvedimento di revoca trattandosi di atti gestione del rapporto di pubblico impiego.
Precisa altresì con riferimento al successivo provvedimento di rettifica emesso dal dirigente scolastico in data 16.12.2016 che la rettifica consente alla pubblica amministrazione di correggere un provvedimento affetto da mera irregolarità, cioè da un difetto lieve che non ne inficia la validità e che ciò non è avvenuto nel caso del decreto emesso in data 16.12.2016 atteso che con quest'ultimo il dirigente scolastico specificava gli effetti che l'atto emesso un anno prima avrebbe dovuto produrre.
Sottolinea che trattandosi di modifica degli effetti di un atto non si rientra nell'ambito di applicazione dello strumento della rettifica.
1.3. Censura la sentenza per mancata valutazione dei vizi formali e sostanziali del decreto n. 1050/2016. Sostiene che ha errato il giudice a ritenere che l'appellante non avesse contestato ab origine la correttezza nel merito del decreto di ricostruzione di carriera n.1050/2016 nonché l'importo richiesto in via riconvenzionale dalle amministrazioni resistenti. Ribadisce che già in primo grado l'appellante aveva contestato la legittimità del decreto n.1050/2016 laddove non richiamava la serie di provvedimenti con rilevanza giuridica che hanno inciso sulla carriera retributiva dell'appellante. Afferma che l'applicazione del criterio della temporizzazione era stata oggetto di decisione da parte della Corte dei Conti in data
4.6.2015 che decretava la legittimità del decreto n.985/2015 e che Di FA aveva contestato la legittimità del decreto n.1050/2016 sotto il profilo del mancato richiamo da parte di quest'ultimo del decreto n.985/2015 emesso a seguito di procedimento con esito positivo ex art.10 D.lgs. 123/2011. Censura pertanto la sentenza che ha riconosciuto un indebito a danno dell'appellante nonostante le somme a lui corrisposte scaturiscano da un titolo legittimo, valido ed efficace atteso che il decreto n.985/2015 non è stato mai annullato né impugnato dinanzi alle competenti sedi giudiziarie.
1.4. Le amministrazioni appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello principale e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con appello incidentale condizionato i appellati chiedono in via Parte_2
preliminare che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
. Deducono che la procedura di controllo con la Controparte_7
conseguente apposizione del visto e quella di recupero dell'indebito attivata dalla hanno natura applicativa dei provvedimenti Controparte_5
emessi sul piano sostanziale dal datore di lavoro unico soggetto legittimato alla gestione del rapporto con i propri dipendenti. Rilevano pertanto l'errore del giudice che ha disconosciuto correttamente all'ente secondario di spesa la titolarità di un potere sostanziale ma lo ha erroneamente poi legittimato sul piano processuale.
1.5. Lamentano altresì l'erroneità della decisione laddove il giudice ha affermato la necessità di annullamento del primo decreto di ricostruzione di carriera.
Affermano che nel momento in cui si è riconosciuta la natura privatistica del potere datoriale dell'amministrazione scolastica non può apparire necessario un previo provvedimento di annullamento quale presupposto legittimante della riedizione del potere atteso che in ambito privatistico il potere del datore di lavoro è connotato dal carattere dell'inesauribilità e della libertà di forma. Deduce che trattandosi di un potere privatistico erronea è la conclusione a cui è pervenuto il decidente che ha ritenuto illegittima la procedura di indebito in assenza di un previo espresso provvedimento di annullamento del decreto n.985/2015.
1.6. Le amministrazioni appellate sempre in via incidentale lamentano l'erronea qualificazione del provvedimento emesso in autotutela dall'amministrazione. Segnatamente affermano che il giudice ha errato nel dichiarare che il provvedimento (decreto n.282/2016) non poteva che essere qualificato come e vera e propria “revoca” con efficacia ex nunc del provvedimento di ricostruzione di carriera n.985/2015 ai sensi dell'art.21 quinquies L.241/1990.
Deducono che il termine revoca nel caso in esame è stato impropriamente utilizzato in quanto la volontà dell'amministrazione scolastica era quella di annullare il primo decreto di ricostruzione di carriera n.985/2015 a mezzo del quale si era applicato il principio dell'intera pregressa anzianità di servizio nel passaggio di qualifica da funzionario amministrativo a dirigente dei servizi generali e amministrativi.
Sostengono dunque che a prescindere dal nomen iuris utilizzato dal dirigente scolastico dal contenuto effettivo del provvedimento erano desumibili tutti gli elementi per ricostruire l'effettiva volontà dell'amministrazione di rimuovere ex tunc definitivamente gli effetti prodotti dal precedente decreto n.985/2015 per la sua incompatibilità con la normativa vigente in materia di ricostruzione della carriera dei funzionari amministrativi divenuti dsga. Affermano che in ogni caso, nella vicenda in esame, l'adozione da parte dell'amministrazione del successivo decreto di ricostruzione di carriera, espressione di un nuovo esercizio del potere del datore di lavoro, fa venire meno la questione della controversa natura del provvedimento di autotutela adottato dall'amministrazione. Ribadiscono che il decreto n.1050/2016 ha avuto la funzione di fugare qualsiasi perplessità derivante dal precedente atto di revoca, chiarendo quale fosse la volontà dell'amministrazione di annullare e sostituire il precedente decreto n.985/2015. Rilevano che in ragione del principio di non contraddizione e di efficacia degli atti, allorquando due atti sono incompatibili fra loro sotto il profilo logico è efficace quello adottato successivamente. Infine, aggiungono in ordine al provvedimento di rettifica n.6118 del 16.12.2016 del decreto di revoca n.282/2016 che erronea è la ricostruzione proposta ex adverso in quanto utilizza le categorie del diritto pubblico in ambito privatistico trascurando che l'atto in questione non andava interpretato come atto amministrativo di rettifica ma come mero atto di chiarimento della precedente determinazione, contraddistinta da ambiguità interpretativa tale da aver generato un contenzioso. Affermano la correttezza della decisione laddove ha rigettato la domanda di indennizzo proposta dall'odierno appellante stante il carattere doveroso dell'azione di recupero intrapresa dall'Amministrazione resistente.
2.1.L'appello principale è infondato.
Il primo motivo muove da un presupposto non condivisibile e cioè che l'atto che ha ricevuto il visto della Corte dei Conti è coperto da giudicato e, dunque, non può essere revocato e sostituito dall'amministrazione.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado il visto di regolarità apposto dalla Corte dei Conti al decreto di ricostruzione della carriera n. 985/2015 non attribuisce a tale provvedimento efficacia di giudicato. La funzione di controllo preventivo sugli atti svolta dalla Corte dei Conti sez. controllo non può essere equiparata alla funzione giurisdizionale destinata a concludersi con un provvedimento non impugnabile. Il controllo preventivo della Corte dei Conti condiziona l'efficacia dell'atto ma non determina, una volta apposto il visto,
l'intangibilità dello stesso. In tal senso si è espressa nel caso in esame la sezione controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti (nota n. 9369 del 9.11.2015) che ha evidenziato la necessità di provvedere in autotutela a rideterminare la ricostruzione della carriera di coloro che risultavano inquadrati nella qualifica di
DGSA a seguito della pronuncia dell'Adunanza generale, vincolante per tutti gli uffici, “ancorchè si tratti di provvedimenti già vistati e registrati”.
Né in senso diverso può essere richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 12 settembre 1976: tale sentenza ha soltanto riconosciuto alla Corte dei Conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo, il potere di sollevare in via incidentale eccezioni di legittimità costituzionale. Ed invero, come emerge chiaramente dalla sentenza citata il riconoscimento della funzione latamente giurisdizionale è limitato al fine di verificare la legittimità costituzionale di una norma “Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art.
1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico”.
Il primo motivo di appello deve essere rigettato.
2.2. Anche il secondo motivo afferente alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo non può trovare accoglimento. Il giudice di primo grado ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
“Nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qualità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato
e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97
Costituzione” (cfr., C. Cass. 19425/2013; C. Cass. 23741/2008; C. Cass.
23062/2014). Tale orientamento condiviso dal collegio e confermato dalla giurisprudenza più recente (Cassazione civile sez. un., 22/12/2015, n.25773;
Cassazione civile sez. lav., 16/05/2024, n.13684) non è efficacemente censurato dall'odierno appellante che si limita a ribadire l'assunto sostenuto in primo grado.
L'atto di controllo intervenuto con esito positivo nel 2015, qualora sia in contrasto con le norme, non è idoneo ad attribuire un diritto inesistente e dunque l'amministrazione è obbligata ad agire per ripetere le somme erogate in virtù di un provvedimento contra ius.
L'azione di recupero dell'indebito è obbligatoria per la pubblica amministrazione (cfr Cassazione civile sez. lav., 18/8/2023, n.24807
“ la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023,
l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione” .Consiglio di Stato sez.
IV - 17/08/2023, n. 7799 In tema di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2033 c.c., costituisce un diritto-dovere della pubblica amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
pertanto, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere).
2.3.In ordine alla sussistenza dell'indebito l'appellante non ha contestato tempestivamente il criterio della temporizzazione posto a fondamento del provvedimento di recupero ma soltanto l'illegittimità del decreto n. 1050/2016 derivante, nell'assunto dell'appellante, dalla circostanza che lo stesso era stato emesso dopo che si era definitivamente concluso positivamente il procedimento ex art. 10 D.Lgs. 123/2011 per l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Corte dei Conti sull'originario d.d. 985/2015; illegittimità che deve escludersi per le ragioni sopra esposte.
Il criterio c.d. della temporizzazione, peraltro, è confermato anche dall'orientamento più recente della Suprema Corte condiviso da questo collegio:
“…la sentenza impugnata, nel respingere la domanda dei ricorrenti, si è conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n.
4885 del 2010 e tra le numerose che a quella hanno fatto seguito fra le più recenti
Cass. n. 26170/2017 e Cass. nn. 20804, 15210, 12433 del 2016), secondo cui il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell'art. 34 CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto, così che non è invocabile il principio della parità di trattamento per giustificare l'applicazione della più favorevole regola generale, che consente il computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile contrasto con norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo (Cassazione civile sez. lav. - 14/5/2024, n. 13218).
2.4. Va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalle amministrazioni appellate, non potendosi ravvisare, nel caso in esame, nella proposizione dell'impugnazione una condotta caratterizzata da dolo o colpa, richiesta ai fini della condanna ex art 96 c.p.c. non essendo quest'ultima conseguenza automatica del rigetto dell'impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. III
- 30/09/2021, n. 26545).
2.5. Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale, rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 3500,00 oltre rimborso spese generali, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Valeria Di FA dott.ssa Graziella Parisi